2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benchè commovano gli spiriti genitali, o eccitino polluzione, semprechè non vi sia il consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la polluzione.

3. Se, all'infuori d'una legittima causa, toccansi in modo veramente lascivo altre persone dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e di polluzione, in cui s'incorre.

Così devonsi giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad esse; egualmente, se si pone la mano, voluttuosamente, sulle mammelle d'una donna, ancorchè siano coperte dalla veste, perchè, per simpatia, esiste grave pericolo di emozione venerea e di polluzione. Se poi toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia peccato mortale, imperochè cotesto atto non è tale da svegliare direttamente la lussuria.

La Croix, l. 3, n. 902, crede probabile che non commettano peccato mortale le fantesche che toccano le parti genitali dei fanciulli vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto. Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità, perchè qui vi ha pericolo per se stesse e pericolo pei fanciuli, che cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi. Sorveglino i genitori con somma cura le fantesche di perduti costumi, le quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.

4. Non v'ha dubbio che mortalmente peccherebbe quella donna che anche senza passione di libidine, permettesse che la si toccasse nelle parti genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, imperocchè evidentemente si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte alla libidine altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo, percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se potesse mai aver speranza di soccorso.—Billuart, t. 31, p. 478.

5. Il dilettarsi toccando SENZA RAGIONE, le parti veneree è peccato veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in questo atto: il pericolo non è euguale per tutti: molti si commovono anche per un leggerissimo fatto sensuale e corrono il pericolo prossimo d'una polluzione; altri invece sembrano di legno e sasso, e non sono perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono sensibilissimi ai piaceri venerei.

Dissi senza ragione, imperocchè non sono peccaminosi questi toccamenti se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per esempio, per pulirsi o per calmare un pizzicore.

Ben più, purchè non v'abbia pericolo di consenso, è lecito toccare se stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito, come sovente avviene alle donne. Vedi S. Liguori, l. 3. n. 419.

6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o giuocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il pericolo sia leggiero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna, premere le sue dita, toccarle leggermente il collo o le spalle, porre il piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave pericolo di libidine.

Al contrario, il giovine che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e ve la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente commette peccato mortale, e la donna non va immune dallo stesso peccato, se volontariamente a tutto ciò acconsente.