4. Accrescere l'avvenenza e piacere ad altri.

Il 1° e il 2° sono necessari; il 3° è conveniente e lecito, imperocchè la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre, secondo gli usi della sua patria, la decenza del proprio stato.

Parleremo dunque dell'abbigliamento del senso come al n. 4°, e ci occuperemo specialmente dell'abbigliamento delle donne, perchè le donne sono sempre molto più degli uomini proclive verso questo genere di peccati e perchè attirando colla loro toeletta gli sguardi degli uomini, offrono ad essi occasione di spirituale rovina. Per conseguenza:

1. Una donna maritata può decentemente adornarsi colla intenzione di piacere a suo marito; lo dice S. Paolo, I, ai Corint. 7, 34, con queste parole: «La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a piacere a suo marito» e con queste altre. I, a Timot. 2, 9: «Le donne devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà.»

Perciò possono adornarsi decentemente, a seconda del proprio stato, per piacere ai loro mariti.

2. La ragazza o la vedova che, giusta la sua condizione, si adorna con decenza per piacere castamente e per provare uno sposo, non pecca, imperocchè il matrimonio è in sè stesso lecito: essa può quindi far uso di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente.

3. Le donne che non hanno marito nè vogliono averlo nè sono in condizione di averlo peccano mortalmente, come dice S. Tomaso, se si adornano colla intenzione di ispirare amore negli uomini, in quanto che, in codesto caso, sarebbe un amore non tendente al matrimonio, e per ciò necessariamente impuro.

A più forte ragione peccherebbero mortalmente le donne che hanno marito, le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini.

Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata, generalmente non peccano mortalmente, ma solo venialmente. Così S. Tomaso, Sylvius e molti altri.

4. Lo imbellettarsi per nascondere qualche difetto naturale, per piacere al marito, al fidanzato o ad un giovane col quale la donna amoreggia, non è peccato, giusta San Tomaso, S. Francesco di Sales, Sylvius. S. Liguori, ecc.; ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli uomini senza tendere a leggittimo matrimonio: anche i S. Padri dichiarano ciò grave peccato. E' peccato veniale IN SÉ, quando non ci sia che vanità. Così S: Tomaso 2, 2, q. 169, art. 2, contrariamente al suo seguace Tournely, t. 6. p. 304, e a molti altri teologi.