2. Una cattiva posizione dell'utero o della matrice.
I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare della impotenza proveniente da maleficio; essa può riconoscersi da questi indizii:
1. Se la moglie, che d'altronde ama suo marito, non vuole ch'esso le si accosti carnalmente, persuasa ch'egli non possa con essa compiere l'atto conjugle;
2. Se gli sposi, benchè, s'amino a vicenda s'accendono subitamente d'odio fra loro e inorridiscono, allorchè stanno per congiungersi carnalmente.
3. Se al marito, che pure non è impotente con altre donne, non gli è possibile compiere l'atto conjugale colla moglie, con tutto che essa non sia, nè di vagina stretta nè opponga resistenza alcuna.
Checchè dicano alcuni, l'opinione dei quali—giusta S. Tomaso, Supp. 9, 58, art. 2—procede dal germe dell'incredulità o da mancanza di fede, è certo che l'impotenza può provenire da maleficio: ciò ammettono molti Concilii, quasi tutti i Rituali, e così dicono tutti i teologi. Il Dirito canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi (Decret. caus. 33, 9, I, c. 4, e dec. l. 4. tit. 15. c. 6 e 7). Molti autori ecclesiastici trattano espressamente questo punto, e dimostrano questa verità con solide ragioni: così, fra gli altri, Thiers, nell'opera. Trattato delle superstizioni. Solo la Enciclopedia e gli scrittori della medesima scuola combattono, deridendola, questa dottrina della Chiesa.
Dunque se il confessore s'avvede della esistenza d'indizî che indicano l'opera del demonio. deve consultare il vescovo o i di lui vicarii generali. Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della fantasia per opere del demonio.
Si domanda 6. Che deve farsi se, fatte le indagini, esista nondimeno il dubbio ancora circa la perpetuitá della impotenza.
R. Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in questo caso agli sposi un triennio affine di tentare la consumazione del matrimonio. Cosí le Decret. l. 4, tit. 15 c. 5 e la pratica costante dei tribunali ecclesiastici, da Papa Celestino III almeno, in poi: ammettesi pure questa regola nel foro interno.
I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della sentenza del giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la Rota e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nel foro interno.