Il Senato radunato nel numero prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale.

Sentita l'esposizione del cancelliere guardasigilli della corona, sulle attuali circostanze e sulla necessità di una istantanea providenza;

Considerando che le AA. PP. alleate hanno proclamata la pace del mondo, e che quindi si avvicina la fortunata epoca in cui i popoli dell'Europa, dopo tante dolorose vicende potranno godere dell'insigne beneficio di liberali costituzioni;

Che in tali circostanze, la continuazione della guerra nel territorio italiano non ha piú alcuno scopo, e che anche questo regno può e deve sollecitare il godimento dell'indipendenza, e la calma che da sí lungo tempo sospira e che gli fu garantita ne' pubblici trattati;

Che in una convenzione fra le armate del regno e quelle delle AA. PP. alleate, è stabilita una provvisoria sospensione d'armi, che deve durare fino al ritorno di una deputazione del regno, che sarà spedita alle suddette AA. PP. alleate.

Ritenuta l'iniziativa per la convocazione della presente seduta straordinaria risultante da' dispacci del cancelliere guardasigilli:

Decreta:

Art. I. Una deputazione del Senato, composta di tre individui, si recherà presso le AA. PP. coalizzate, affine di presentare loro i rispettosi omaggi del Senato, e supplicarle per la finale cessazione delle ostilità.

» II. La deputazione richiederà alle AA. PP. che il regno venga ammesso al godimento reale della sua indipendenza, garantita da' pubblici trattati.