Perchè poi quanto aveva ordinato con maggiore esattezza sortisse il suo effetto, il duca creò un'intendenza sovrana, sopra i luoghi pii e sopra tutti i corpi cadenti sotto il nome di mani morte; uffizio del qual magistrato era di sopravvedere e provvedere che la volontà del principe fosse eseguita.

Nè alle narrate deliberazioni si rimasero i pensieri del Dutillot e del duca di Parma. Avevano i popoli supplicato al duca, e pregatolo di far considerazione quanto restassero offesi dalla soverchia libertà per cui si traevano fuor del dominio, e specialmente nelle curie di Roma, i litigii così dei secolari come degli ecclesiastici. Lamentavansi i popoli parimenti, ed al duca supplicarono, perchè vi rimediasse, che i benefizii e le pensioni ecclesiastiche dai diplomi romani si dessero a persone straniere con esclusione degl'indigeni; dal qual abuso segnatamente venivano a sentir danno moltissime chiese parrocchiali, anche quelle che rendite sufficienti per sè medesime non avendo pel decente esercizio del culto divino, erano sovvenute dalle liberalità dell'erario pubblico.

Le quali cose e supplicazioni bene considerato dal duca Ferdinando, ed avutovi riguardo, pubblicò, ai 13 di gennaio 1768, un editto, per cui comandò che, senza averne prima ottenuto il sovrano beneplacito, nissun suo suddito, o mediato o immediato, o secolare o ecclesiastico, o collegio od università, compresi i conventi e le famiglie religiose dell'uno e dell'altro sesso, senza la menoma eccettuazione, si ardisse di trarre o di esser tratto a contestare e sostenere, in qualunque grado d'istanza, liti giudiziali in alcun tribunale estero, compresi anche quelli di Roma, per qual si fosse causa, anche ecclesiastica e relativa a beni, ragioni, diritti e preminenze di qualunque sorte;

Che nissuno nemmeno si ardisse, senza il mentovato beneplacito, di ricorrere a principi, governi e tribunali esteri, nè per ragione di beni, azioni, preminenze e diritti di qualunque sorta, nè per conseguire ne' suoi Stati benefizii, pensioni ecclesiastiche, commende, dignità o cariche con annessa giurisdizione di qualunque grado o prerogativa;

Che i benefizii ecclesiastici curati e non curati, compresi anche i concistoriali, le pensioni, abbazie, commende, dignità e cariche di annessa giurisdizione, qualunque fossero, non potessero conseguirsi che da sudditi nazionali, e ciò ancora nemmeno senza il previo beneplacito dell'autorità sovrana;

Che senza la regia permissione dell'esecuzione nissun giudice o tribunale, tanto laico quanto ecclesiastico, s'ardisse di eseguire qual si volessero scritti, ordini lettere, sentenze, decreti, bolle, brevi e provvisioni di Roma, e di qual si fosse podestà o curia estera;

Che qualunque atto contrario alla presente sovrana disposizione che da qualche disubbidiente venisse fatto, fosse irrito e nullo e da aversi in nissuna considerazione, con ciò eziandio che i disubbidienti fossero severamente puniti anche in via economica, per la loro disubbidienza verso le principali massime di buon governo e le più rilevanti leggi dello Stato.

Un complesso di tali leggi e provvisioni in un breve corso d'anni accettate e promulgate nel ducato di Parma e Piacenza dimostravano evidentemente quanto quel governo fosse risoluto a sradicare gli abusi che in materie giurisdizionali e nelle disposizioni regolatrici dei beni e delle persone ecclesiastiche erano trascorsi. Ma queste erano percosse fatali all'autorità romana, e di tanto maggior rammarico quanto che le medesime deliberazioni andavano prendendo piede, e già l'avevano preso in altri Stati, non che dell'estero, dell'Italia, e pareva che fosse una tempesta che si volesse allargare in ogni luogo. In termini difficili il pontificato si trovava; la resistenza lo metteva in necessità di usare mezzi che l'opinione di molti riprovava, e niuna cosa reca più grande pregiudizio ad una podestà, qualunque ella sia, che fare deliberazioni non obbedite. Dall'altro lato, il non fare risentimento accennava che esso abbandonasse quelle massime che per tanti secoli aveva seguitato. A tale estremo passo gli era mestieri di fare scelta tra il procedere pieghevole e prudente di Benedetto ed il fare rigido ed inflessibile di alcuni altri papi. Clemente XIII non era di natura intrattabile, e sarebbesi forse inclinato od a qualche concessione od almeno a qualche mezzo termine di conciliazione; ma troppo fu e consigliato e sollecitato ad opporre il pontificale petto, ed a farsi forte contro di questa nuova tempesta.

Adunque, ai 20 di gennaio dell'anno scorso, il papa pubblicò la sua sentenza, e contro i commettitori di quanto era contrario alla immunità ecclesiastica ed ai diritti legittimi della sedia apostolica usò l'armi pontificali. Toccate primieramente tutte le disposizioni del duca che giudicava contro i diritti e le immunità della Chiesa, e reso conto dei mezzi di pacificazione da lui inutilmente usati; investendosi della sua pontificale autorità, scriveva che poichè speranza più non v'era di stornare con la pazienza e la dolcezza i colpi terribili intentati all'autorità della santa Sede e della Chiesa, credeva essere giunto alla fine quel tempo, in cui egli vendicar doveva le libertà ecclesiastiche così violentemente offese affinchè nissuno potesse dargli la taccia d'aver tradito il suo dovere. Dichiarava pertanto nulli, di niun valore, temerarii ed abusivi i sopraddetti atti, decreti, editti, prammatiche, come usciti da mano di persone che non avevano nissuna autorità di formarli. Dichiarava egualmente nulli e di niun valore tutti quelli che dalle medesime persone in avvenire uscire potessero; proibiva finalmente a' suoi venerabili fratelli ai vescovi di quei ducati, ed a qualunque altro di conformarvisi. Oltre a tutto questo, posciachè ad ognuno era notorio che tutti quelli i quali avevano partecipato nella formazione, pubblicazione o esecuzione delle ordinanze medesime, erano incorsi in tutte le censure ecclesiastiche, così dichiarava che da queste censure non potessero essere liberati, nè riceverne l'assoluzione, eccettuati i casi di pericolo di morte, se non da lui stesso, o dal pontefice che dopo di lui sedesse. Dichiarava altresì che, a volere che l'assoluzione data in pericolo di morte fosse salutare e valida, era condizione indispensabile che, passato il pericolo, gli assolti ritrattassero e disfacessero quanto avevano fatto di attentatorio alle immunità ecclesiastiche; le quali cose non facendo, rimarrebbero alle medesime pene sottoposti. Voleva finalmente che, siccome era notorio che le sue presenti pontificali lettere incontrerebbero pur troppo delle difficoltà, per essere pubblicate ed affisse con sicurezza negli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, le pubblicazioni fatte nei luoghi soliti di Roma annodassero quelli ai quali appartenevano, come se fossero loro state nominatamente e personalmente intimate.

Parlossi altamente e fecesi un rumore grande pel mondo cattolico, così delle risoluzioni del duca di Parma, come del monitorio del papa; ed in mezzo ai molti discorsi, il duca Ferdinando, confortato dal Dutillot, primieramente con suo editto del 13 di marzo 1768 proibì severamente il monitorio in tutti i suoi Stati. Poi a dì 6 del seguente aprile presentò, per mezzo dei ministri delle tre corone di Francia, Spagna e Due Sicilie, al papa una rimostranza de' suoi ministri, in cui e contro la pontificia decisione protestava, e, le sue ragioni adducendo, dimostrava che le prammatiche e gli editti, di cui si trattava, avevano fondamento nel diritto sovrano e nella incontrastabile utilità dello Stato.