Seguitò Valerio Massimo ad essere prefetto di Roma, e seguitò l'Augusto Costantino a dimorar nella Dacia, Pannonia e Mesia, e solamente nell'aprile venne ad Aquileia: del che ci porgono testimonianza le leggi [Gothofred., Chron. Cod. Theodos.] da lui pubblicate in que' luoghi, a riserva di quella Aquileja, il cui nome vien da me creduto fallato. In vigor d'esse egli raffrenò il rigore dei ricchi, che facilmente s'impadronivano dei beni de' poveri lor debitori, volendo che fossero rilasciati quei beni, qualora il debito venisse pagato in contanti. Altrove da noi fu fatta menzione della legge Papia [L. unica de Commissor. Cod. Theodos.], e dei regolamenti di Augusto contra chi non prendeva moglie, essendovi pene per questi tali, siccome all'incontro privilegii per chi s'ammogliava: e tutto ciò a fine di procrear figliuoli, dei quali scarseggiava la repubblica, correndo bisogni di gente per le guerre. Ma perciocchè questa legge era contraria alla verginità e continenza, virtù lodate dal Vangelo, Costantino, intento a favorir la religion cristiana, levò via le pene intimate contro chiunque era maritato [L. unica de infirmand. poen. caelib.], lasciando solamente i privilegii accordati dalla legge Papia a chi avea de' figliuoli. Per altro santo Ambrosio sostiene [Ambrosius, de Virginit., lib. 3.] che i paesi, dove erano più vergini, come Alessandria, l'Africa e l'Oriente, erano più popolati degli altri. Osservasi ancora che nell'anno presente fece Costantino risplendere l'animo suo misericordioso nell'ordinare che i debitori del fisco non sieno posti nelle prigioni segrete, riserbate ai soli rei di delitti, nè sieno flagellati, nè sottoposti ad altri supplizii inventati dall'insolenza e crudeltà de' giudici; ma che sieno detenuti in prigioni alla larga, dove ognun possa vederli. La dissolutezza poi de' costumi e lo sprezzo dell'onestà era una conseguenza della falsa religione dei gentili. Ne abbiam più volte toccata qualche cosa. Costantino prese a correggere alcuno di quegli eccessi. Al ratto delle vergini, divenuto oramai male familiare in Roma, provvide egli con assai rigorose pene, stendendole anche alle stesse fanciulle, che volle prive dell'eredità paterna e materna, ancorchè sembrassero rapite per forza, parendo a lui difficile che non fossero almen colpevoli d'aver avuta poca cura e precauzione nella custodia di un tesoro che lor dovea essere così caro. Provvide in parte ancora alla libidine delle donne che abbandonavano il loro onore agli schiavi [L. unica, de mulier., quae serv.], con intimar la pena della morte ad esse, e l'essere bruciati vivi ad essi schiavi, con escludere i lor figliuoli da ogni successione e dignità. E fin qui il paganesimo avea senza alcun divieto permesso alle persone maritate il tener delle concubine. Lo proibì Costantino [Ibid., de concubin. Cod. Justinian.], come abuso troppo contrario alle leggi e all'onestà del matrimonio. Fu egli nondimeno il primo che accordasse ai figli naturali qualche luogo nella eredità del padre. Ebbe parimente cura il buon imperadore de' prigioni accusati di qualche delitto, ordinando che i processi criminali colla maggior diligenza si terminassero; e che gli accusati fossero detenuti in luoghi comodi ed ariosi, soprattutto durante il giorno. Mise anche la pena di morte ai guardiani ed altri ministri delle carceri che maltrattassero i prigionieri o per cavarne del danaro o perchè ne avessero ricevuto dai lor nemici, minacciando l'indignazione sua ai magistrati che non li punissero. Con tutta ragion poi si crede che a quest'anno appartenga la vittoria riportata da Crispo Cesare contra de' popoli transrenani, di cui parla Nazario [Nazar., in Panegyr. Constant.] all'anno seguente. Altra particolarità non ne sappiamo, se non che questo giovinetto principe fu alle mani con loro, li vinse e supplichevoli gli ammise alla pace. Qualche medaglia [Mediobarb., Numism. Imp.] cel rappresenta vincitor degli Alamanni. Abbiamo ancora da Eusebio [Euseb., in Chronic.] che circa questi tempi Licinio imperador d'Oriente cominciò a scoprire il suo mal animo contra de' cristiani, perchè li cacciò tutti dalla sua corte.


CCCXXI

Anno diCristo CCCXXI. Indizione IX.
Silvestro papa 8.
Costantino imperadore 15.
Licinio imperadore 15.

Consoli

Flavio Giulio Crispo Cesare per seconda volta e Flavio Valerio Costantino juniore Cesare per la seconda.

Valerio Massimo continuò tuttavia nella prefettura di Roma, e Costantino Augusto seguitò a dimorar nell'Illirico, come si ha dalle sue leggi [Gothofred., Chronic. Cod. Theodos.] date in Sirmio, Viminacio e Serdica. Una sola si osserva data in Aquileia. Ma il far saltare sì sovente Costantino dalla Pannonia e Dacia ad Aquileia, più di una volta ha somministrato motivo a me di sospettare che la data di quelle possa appartenere non ad Aquileia città d'Italia, ma bensì ad Aquas, o pure Aquis, luogo della Mesia superiore, dove probabilmente l'imperadore andava a bagnarsi. Trovasi appunto nell'anno 325 una legge [L. 1, de erogat. milit. Cod. Theodosian.] data in quel luogo. L'anno fu questo, in cui Nazario, chiamato insigne oratore da Eusebio [Euseb., in Chronico.], e lodato anche da Ausonio, recitò un panegirico, che tuttavia abbiamo, in lode di Costantino imperadore, in occasione dei voti quinquennali fatti nel dì primo di marzo per la salute di Crispo e di Costantino juniore Cesari, i quali entravano nell'anno quinto della dignità cesarea. Verisimilmente fu esso recitato in Roma, mentre essi Cesari e l'Augusto lor padre erano ben lontani di là, argomentandosi dal vedere sul fine un desiderio dell'oratore, che Roma possa oramai godere la consolazion di mirare il suo principe e i suoi figliuoli. Raccoglie Nazario [Nazar., in Panegyr. Constantin., cap. 38.] in poche parole nella perorazione i benefizii già fatti da Costantino al popolo romano e al resto dell'imperio, con dire che i Barbari al Reno erano stati respinti dalle Gallie, e nei loro stessi paesi aveano provato il filo delle spade romane. Che la nazion de' Persiani, la più potente che fosse allora dopo la romana, facea premura per istar amica di Costantino; nè si trovava nazion sì feroce e barbara, che non temesse od amasse un imperadore di tanto senno e valore. Che per tutte le città dell'imperio si teneva buona giustizia, si godeva un'invidiabil pace ed abbondanza di viveri. Che le città mirabilmente venivano ornate di nuove fabbriche, ed alcune di esse pareano interamente rinnovate. Che molte leggi pubblicate da Costantino tendevano tutte a riformare i costumi e a reprimere i vizii. Che le sofisticherie, le calunnie, le cabale non aveano più luogo nel foro, volendo egli che con semplicità si amministrasse la giustizia. Che le oneste donne erano in sicuro, ed onorato il matrimonio, col non soffrire gli adulterii e i concubinati. Finalmente che ognuno si godeva in pace il suo, senza paura di soperchierie dalla parte dei prepotenti, o concussioni da quella del fisco. Altrettanto s'ha da Optaziano [Optatianus, Panegyr. Constantin., apud Velserum.] nel panegirico di Costantino, con aggiugner egli che questo buon principe, per quanto poteva, addolciva il rigor delle leggi; e quantunque anche le sue fossero ben rigorose, pure egli con gran facilità accordava il perdono ai colpevoli. Abbiamo poi dal suddetto Nazario [Nazar., Panegyr., cap. 36.] che il giovinetto Crispo Cesare, dopo essersi acquistato non poco credito nella guerra contra degli Alamanni, venne nel furore d'un rigoroso verno, cioè ne' primi mesi dell'anno corrente, a ritrovar il padre Augusto, tuttavia soggiornante nell'Illirico.

In quelle parti appunto noi osserviamo pubblicate da lui molte leggi [Gothofr., in Chron. Cod. Theodos.], e massimamente in Sirmio. In una di esse [L. 1, de bonis proscript., Cod. Theod.], data in Serdica nel dì 27 di febbraio, egli temperò l'usato rigore delle confiscazioni per delitti, ordinando che restasse esente dalle griffe del fisco tutto quel che i delinquenti prima de' lor misfatti avessero donato alle mogli, ai figliuoli e ad altre persone, non essendo di dovere che chi non avea avuta parte ne' delitti, l'avesse nella pena. Comandò inoltre che i ministri del fisco nella memoria de' beni confiscati notassero sempre se il reo avea dei figliuoli; ed avendone, se loro avea fatta qualche donazione, con disegno, come si può credere, di far loro qualche grazia a proporzione del loro bisogno. V'ha un'altra legge sua [L. 1, de Paganis, Cod. Theodos.], in cui concede licenza di consultare gli aruspici, o sia gl'indovini della superstizione pagana: il che fece dubitare il cardinale Baronio [Baron., in Annal. Eccles.] e il Gotofredo [Gothofred., de Statu Christian.] che Costantino in questi tempi retrocedesse dalla religione cristiana per aderire alla falsa de' gentili. Ma siccome lo stesso Gotofredo, Giovanni Morino, il padre Pagi e il Relando hanno osservato, altro non fece quel grande Augusto, che permettere all'importunità dei Romani il continuare nel loro abuso di prestar fede a quelle imposture, perchè troppo si lagnavano di non poter prevedere i mali avvenire per guardarsene, come stoltamente si figuravano di raccogliere dalle viscere delle bestie sagrificate. E che in effetto più che mai stesse Costantino forte nell'amore e nella profession della fede di Cristo, si tocca con mano in riflettere ad alcune leggi da lui date in questo medesimo anno in favore della stessa santa religione. Nel dì 7 di marzo ordinò [L. Omnes Judices. De feriis, Cod. Theod.] che nel giorno di domenica cessassero tutti gli atti della giustizia, i mestieri e le occupazioni ordinarie della città, a riserva di quelle dell'agricoltura, in cui v'ha de' giorni che il lavorare è di grande importanza. Con altra sua legge, la quale fu pubblicata in Cagliari nel dì 3 di luglio, si vide [L. 1, de feriis, Cod. Theodos.] proibito in esso dì di domenica ai giusdicenti di far processi ed altri atti giudiciali, riserbando solamente il poter dare in esso giorno nelle chiese la libertà agli schiavi e il farne rogito, trattandosi in ciò di un atto di carità cristiana. Anche Eusebio [Euseb., in Vita Constantin., lib. 4, cap. 18.] fa menzione di questa legge, dicendo aver desiderato il piissimo imperadore che ognuno impiegasse quel santo giorno in orazioni al vero Dio, come egli faceva con tutta la sua casa. Concedeva anche vacanza ai soldati cristiani in tutto quel dì, acciocchè andassero alle chiese ad offerire a Dio le lor preghiere. Inoltre con legge [L. Habeat unusquisq. De Episc.] indirizzata al popolo romano, e pubblicata nel dì 3 di luglio, decretò lecito ad ognuno di lasciar nei testamenti quei beni che volessero alla Chiesa cattolica, e che queste ultime volontà sortissero il loro effetto. Or veggasi se Costantino si fosse punto alienato dalla già abbracciata religione di Gesù Cristo. Truovasi poi una legge [L. 3, de maleficiis, Cod. Theod.], la cui data è del dì 22 di giugno in Aquileia (se pur non fu, come dissi, Aquis nella Mesia), nella quale egli ordina di punir severamente chiunque impiega magia contro la vita e pudicizia altrui, lasciando poi la libertà di valersi di rimedii superstiziosi per guarir le malattie, o per conservare i beni della terra, o per altri usi che non recavano nocumento a chicchessia. Anche per questa licenza potrebbe taluno fare un reato al buon Costantino, quasichè egli non sapesse riprovate dalla legge santa de' cristiani quelle benchè non nocive superstizioni. Ma nè pur Costantino approvava quell'abuso; solamente lo permetteva ai pagani, come pur lasciava lor fare i sagrificii ai loro falsi dii. Non si può dire quanto fossero in voga presso i gentili gli amuleti e i rimedii superstiziosi, inventati dagl'impostori per la guarigione dei mali, per iscoprir l'avvenire, e per altri loro bisogni. Il saggio principe, che non volea ne' principii irritar troppo, e muovere a sedizioni l'immensa moltitudine dei pagani, con opprimere le loro benchè sciocche usanze, permetteva loro quelle stoltezze, giacchè di là non proveniva verun danno al pubblico, benchè sia da credere ch'egli se ne ridesse, e le detestasse ancora in suo cuore.