Immantinente si passò a dar fuori le sentenze già scritte, e a promulgarle e leggerle, procedendo anche alla consegna delle copie delle penitenze, agli Atti dell'abiura e a quelli dell'assoluzione dalla scomunica, tanto pel Petrolo quanto per fra Pietro di Stilo e pel Lauriana successivamente; sicchè tutto venne esaurito nello stesso giorno 11 gennaio 1603[377]. Le sentenze furono questa volta, secondo il rituale, scritte con maggiore solennità ed in lingua volgare. I Giudici, dichiarandosi speciali delegati de' Cardinali sommi Inquisitori, e rivolgendo la loro parola all'inquisito, gli ricordavano la sua causa: trovarsi lui nel tribunale del S.to Officio per avere udito «da alcuni religiosi» proferire eresie formali e non averle denunziate, avere avuto un termine per le difese senza averle fatte, essersi proposta e discussa la causa e fattane relazione a' Cardinali sommi Inquisitori, e dietro loro risoluzione essersi proceduto all'esame rigoroso (la tortura) con le debite proteste del Procuratore fiscale, e visti e considerati i meriti della causa, essersi deliberato di venire alla spedizione e alla sentenza anche d'ordine particolare di detti Cardinali. Invocato quindi il nome di Gesù Cristo e di Maria Vergine, nella causa vertente tra il Procuratore fiscale e lui «reo, inquisito et processato», sedendo pro tribunali, dicevano, pronunziavano, sentenziavano e dichiaravano essere stato lui giudicato sospetto di eresia (veementemente o lievemente) e perciò incorso nelle censure: ed affinchè togliesse dalle menti loro e di altri fedeli questo sospetto contro di lui concepito, ordinavano che avanti di loro, nella Chiesa del Castello, pubblicamente e in giorno festivo abiurasse, maledicesse, detestasse ed anatemizzasse questa ed ogni altra eresia nella forma che da loro sarebbe stata data, contentandosi, dopo ciò, di assolverlo dalla scomunica incorsa. E per non far rimanere que' gravi errori totalmente impuniti e dare esempio agli altri, lo condannavano all'esilio fuori Regno vita durante o pel tempo che parrebbe a' detti Cardinali, e alla permanenza in un convento assegnato dal suo superiore regolare, dando cauzione di 25 once d'oro per l'osservanza dell'esilio, e in difetto obbligandosi a servire «per un remigante alle galere della S.ta Sede» per un tempo ad arbitrio di detti Cardinali. Gl'imponevano poi per penitenze salutari la confessione una volta la settimana, la frequente celebrazione della Messa e il Rosario ogni giorno, dichiarando che questa condanna non dovea ritardare nè impedire la spedizione della causa della ribellione, e riservando la moderazione, commutazione e mitigazione delle dette pene e penitenze a' Cardinali sommi Inquisitori. Conchiudevano: «Et così dicemo, pronontiamo, sententiamo, condanniamo, penitentiamo, et riserviamo in questo et in ogn'altro miglior modo et forma che di raggione potemo et dovemo», sottoscrivendosi ognuno col suo titolo e con la qualità di Commissario Apostolico.—Una simile sentenza di veemente sospetto fu dal Notaro della causa promulgata e letta dapprima al Petrolo, audiente et intelligente, alla presenza di 7 testimoni, e subito dopo, avuta anche la copia delle penitenze salutari impostegli, tutto addolorato com'era, il Petrolo fu tradotto nella Chiesa del Castello, ed ivi inginocchiato innanzi ai Giudici pronunziò la solenne abiura, secondo la scritta già preparata, e vi appose la sua firma. L'abiura conteneva la notizia della causa e della condanna, calcata sul formulario della sentenza. L'inquisito dichiarava che, inginocchiato innanzi a' Giudici e toccando i Santi Evangeli, confessava e si doleva di avere gravemente errato contro la Chiesa, perchè avendo da alcuni religiosi udito proferire eresie formali non li aveva denunziati; ed essendo stato giudicato veementemente sospetto di eresia, per rimuovere dalla mente di tutti i fedeli questo veemente sospetto abiurava etc. etc., promettendo e giurando di non mai più ascoltare eretici, di denunziarli subito qualora gli accadesse di conoscerli e udirli per l'avvenire, di adempiere a tutte le pene e penitenze impostegli, ed infine ricercando il Notaro là presente di scrivere quella cedola di abiura recitata parola a parola, non sapendo lui bene scrivere (!) e di fare d'ogni cosa pubblico istrumento (ciò che per altro era stato già preparato). Da ultimo il Curato D. Gaspare di Accetto, con le solite cerimonie, procedeva alle assoluzioni dalla scomunica, censura e pene incorse; ed anche di questo fu rogato un Atto.—Allo stesso modo si fece di poi per fra Pietro di Stilo e pel Lauriana colpiti di lieve sospetto: l'uno dopo l'altro adempirono agli Atti e formalità di cui si è finora discorso.
Rimaneva intanto a compiersi ancora la parte più difficile pei poveri frati, la fideiussione di 25 once d'oro per ciascuno. Naturalmente, nella loro condizione, era quasi impossibile trovare anche uno degli strozzini i quali solevano fare questa specie di affari, e i Giudici l'aveano preveduto nella loro sentenza. Mandarono dunque un memoriale con cui diceano volersi obbligare alla pena della galera invece di dare la fideiussione, giacchè «per essere forastieri» non aveano fideiussori. E il 16 marzo il Notaro Prezioso, andato in Castel nuovo, rogò un Atto coll'intervento di cinque testimoni, e tra essi Felice Gagliardo, pel quale i tre frati, «sciolti da' ceppi e dalle catene e costituiti in libera libertà» secondo la formola solita in questi casi, spontaneamente dichiararono che non avendo trovato fideiussori si obbligavano a servire da remiganti sulle galere della S.ta Sede, per un tempo ad arbitrio de' Cardinali sommi Inquisitori, nel caso di contravvenzione all'esilio fuori Regno vita durante, e alla permanenza in un convento assegnato dal loro superiore giusta la sentenza[378]. Il 21 marzo la copia delle sentenze, decreti, abiure, ed obbligo della galera fu mandata a Roma.
Così nel marzo 1603 ebbe veramente termine il processo di eresia del Campanella e socii, durato, soltanto in Napoli, poco meno di tre anni, dal 10 maggio 1600 al marzo 1603, e finito con sole quattro condanne di frati propriamente per l'eresia: ve ne sarebbero state sei, qualora fra Dionisio e il Bitonto non fossero riusciti a fuggire, e computandovi anche il Pizzoni morto nel carcere, si sarebbero in tutto avuti, dopo tanto scalpore, sette frati solamente più o meno eretici. Ecco a quali proporzioni si riducevano le cose circa l'eresia, ed essendoci note le condizioni di taluni di questi frati, sopratutto del Lauriana ed anche del Petrolo, di fra Pietro di Stilo e del Bitonto, dobbiamo assolutamente ridurre le cose sempre più, accordando a' soli tre nominati nel processo in modo più spiccato, Campanella, fra Dionisio e Pizzoni, la possibilità di una opera efficace nel senso di una riforma religiosa, e riconoscendo unicamente nel Campanella la capacità di concepirla ed insinuarla.—Pertanto i frati rimasti in carcere, cioè il Campanella, il Petrolo, fra Pietro di Stilo, il Lauriana ed anche fra Paolo della Grotteria, erano in grado oramai di saldare il loro conto col tribunale per la congiura: ma vedremo che vi furono altri incidenti e si andò incontro a lungaggini egualmente da questo lato, nè si potè cominciare a prendere una risoluzione a loro riguardo che nel luglio dell'anno seguente!
Dobbiamo aggiungere che il tribunale per l'eresia ebbe ancora a compiere qualche altro Atto circa il Soldaniero e Valerio Bruno, mentre per Orazio S.ta Croce e Felice Gagliardo avea provvisto con quello speciale processo secondario affidato al tribunale diocesano, le cui vicende abbiamo anche già narrato. Circa Valerio Bruno, rammentiamo che dietro due suoi memoriali, favorevolmente accolti dal Vicario Palumbo e dal Vescovo di Caserta, egli fu abilitato con fideiussione e coll'obbligo di non partire da Napoli, legalmente domiciliato presso Carlo Spinelli, avendo il Vicario Palumbo opinato che dovesse essere interrogato di nuovo e poi spedito. Fu quindi, il 19 luglio 1603, decretato un nuovo esame pel Bruno, ad oggetto di sapere se veramente il Soldaniero avesse chiesta al priore e al lettore di Soriano l'espulsione di fra Dionisio e del Pizzoni da quel convento, per l'eresie che aveano manifestate. Costretto a ripresentarsi in tribunale, il 19 agosto fu esaminato dal Vicario Palumbo «sostituto e deputato», e nell'esame si ricordò solamente di aver conosciuto fra Dionisio e il Pizzoni in Soriano, ma pel resto mostrò non ricordarsi più di nulla, dicendo, «dopò che hebbi la corda (int. per qualche incidente od anche per la sola ratificazione delle cose deposte nella causa della congiura) hò persa la memoria, è da quà ad un Credo non mi ricordarò di quello che V. S. me hà dimandato»[379]. Così il 19 novembre fu emanato per lui un decreto di rilascio ma pur sempre con fideiussione; e questa volta, il 28 gennaio 1604, si trovarono due disgraziati, un tessitore ed un calzolaio, che si obbligarono a presentarlo ad ogni richiesta nelle carceri Arcivescovili sotto pena di 50 once d'oro, obbligandosi il Bruno medesimo alla pena della galera, e tutti e tre indicarono per domicilio legale la casa di Carlo Spinelli, onde si vede che costoro erano tutti dipendenti dallo Spinelli.—Circa il Soldaniero, rammentiamo che essendo nel marzo 1602 partito per la Calabria in contravvenzione all'obbligo assunto di rimanere in Napoli, accertato il fatto con una informazione, venne confiscata la cauzione data e prescritta la citazione a comparire fra tre giorni sotto pena di essere dichiarato scomunicato oltrechè confesso e convinto del delitto appostogli, onde finì poi per essere carcerato di nuovo in Calabria. L'informazione eseguita dal Prezioso nel domicilio del Soldaniero in Napoli, esaminando la sua albergatrice Lucrezia Marmana bottegaia alla Carità, Beatrice d'Avanno maritata ad un genovese e divenuta amante del Soldaniero, inoltre anche Agostino S.ta Croce clerico, fratello di Orazio ed albergato del pari in casa della Marmana, avea fatto conoscere che il Soldaniero se n'era andato in Calabria per arrolare soldati, avendo avuto l'ufficio di alfiere dal capitano Gio. Paolo de Corduba; poichè i banditi davano un contingente notevole all'esercito, come del resto dovunque, e nelle occorrenze il Governo concedeva anche indulti agli assassini coll'obbligo di servire alla guerra per un numero di anni determinato, facendo desolare segnatamente le provincie di Fiandra e facendo maledire il nome napoletano con altrettali soggetti. Il Soldaniero si schermì per non breve tempo, ma cadde finalmente in potere delle forze Regie, e venne chiuso nelle carceri dell'Audienza di Calabria a disposizione del Vescovo di Caserta. Carlo Spinelli s'interessò allora anche per lui, lo raccomandò a voce e scrisse di poi una lettera al Vescovo, che fu perfino inserta nel processo e ne mostra la firma autografa, presentando i nomi di varii individui capaci di fornire la cauzione pel Soldaniero, tra' quali nientemeno che il nome di Valerio Bruno[380]. La lettera fu scritta il 23 gennaio 1604, e il 26 il Vescovo di Caserta emanò un decreto di rilascio pel Soldaniero dalle carceri della R.a Audienza di Calabria, con la cauzione di 50 once d'oro e l'obbligo di presentarsi fra quindici giorni nelle carceri Arcivescovili di Napoli. Una significatoria di tale decreto fu subito spedita al Governatore e alla R.a Audienza di Calabria, ma senza aspettarne l'esecuzione, il 28 gennaio 1604, nella stessa data in cui rogavasi la fideiussione per Valerio Bruno, fu rogata anche quella pel Soldaniero, rimanendo accettato per fideiussore, insieme con due altri individui, appunto Valerio Bruno, e sempre indicata per domicilio la casa di Carlo Spinelli presso la Chiesa di S. Lucia a mare. Evidentemente lo Spinelli e il Vescovo di Caserta erano due anime fatte per intendersi senza la menoma difficoltà: abbiamo motivo di ritenere che il Soldaniero sia stato lasciato in pace, non trovandosi alcun altro esame di lui, e conviene dire che con tanta benignità verso due furfanti quali il Soldaniero e il Bruno, dopo tanto rigore verso i poveri frati, il Vescovo di Caserta nella fine della causa abbia emulato la condotta tenuta nel principio da fra Cornelio. Ma conviene anche dire che non dal tribunale, bensì dal solo Vescovo di Caserta, furono compiuti questi ultimi Atti, co' quali rimase definitivamente chiuso il lungo processo dell'eresia.
II. Passiamo all'esito del processo della congiura; e qui esporremo dapprima le poche altre notizie che ci è riuscito raccogliere intorno agli Atti ulteriori del tribunale pe' laici, il quale non cessò mai di funzionare durante il lungo tempo in cui funzionò il tribunale dell'eresia, ed anzi si tenne ancora aperto per qualche anno dopo. Abbiamo già detto altrove, che secondo il costume del tempo si sentenziava separatamente e successivamente per ciascuno inquisito e per gruppi speciali d'inquisiti; vi furono quindi, di tratto in tratto, sentenze non solo pe' catturati, ma anche pe' contumaci che con pubblico bando erano stati dichiarati «forgiudicati». Possiamo dire con certezza che non si ebbero altri supplizii, poichè conoscendo i nomi de' principali inquisiti, li avremmo senza dubbio ravvisati ne' Registri dell'Archivio de' Bianchi di giustizia: si ebbero invece gravi condanne a parecchi anni di carcere, come per taluno degl'inquisiti ci risulta da documenti che abbiamo trovati nel Grande Archivio; e si ebbero ancora più numerose assoluzioni e rilasci, come ci risulta dalle notizie autentiche, registrate nel processo dell'eresia, circa coloro i quali figurarono egualmente in tale processo o vi furono semplicemente nominati.
Cominciando da quest'ultima categoria, non abbiamo che a riassumere le notizie sparsamente apprese dal processo di eresia. Ricordiamo dunque, che verso la fine di settembre 1600 erano stati abilitati e si trovavano pronti a partire per la Calabria tutti o quasi tutti gl'inquisiti di Catanzaro, segnatamente Geronimo Marra, Francesco Salerno, Nardo Rampano, e con costoro probabilmente anche il Franza, il Flaccavento, gli Striveri etc., onde a tale data nel processo dell'eresia fra Dionisio chiedeva che fossero interrogati di urgenza, prima che partissero. Ricordiamo che Felice Gagliardo, già torturato una prima volta in Calabria, ebbe un'altra tortura per la ribellione, un po' prima del 19 marzo 1602, quando fra Pietro Ponzio ne fece menzione come di un fatto non remoto[381]; e la tortura fu acre, verosimilmente tamquam in cadaver come allora si soleva prescrivere ne' delitti gravi, onde il Gagliardo medesimo disse di aver avuto «a morire», ma non confessò nulla e dovè essere assoluto, poichè non trovò alcuno ostacolo all'uscita dal carcere quando finì di saldare i suoi conti col S.to Officio. Ricordiamo inoltre che tra il febbraio e l'aprile 1602 erano già stati assoluti il Conia, il Marrapodi, l'Adimari, probabilmente anche il S.ta Croce, tutto il gruppo degl'inquisiti che insieme col Gagliardo e col Pisano si trovarono rinchiusi nelle carceri di Castelvetere; e i primi tre aveano pure fatto ritorno in Calabria subito dopo l'assoluzione, mentre il S.ta Croce rimase in carcere essendo implicato nelle materie di S.to Officio. Ricordiamo infine che nel tempo medesimo era stato egualmente assoluto Geronimo Campanella e forse anche Gio. Pietro Campanella (ved. pag. 241): l'ultima notizia avuta intorno a Geronimo si fu l'assistenza che egli faceva insieme con Gio. Pietro, il 2 agosto 1601, al povero fra Tommaso ancora ammalato pel grave tormento sofferto; più tardi, tra il febbraio e l'aprile 1602, egli era già tornato a Stignano.
Relativamente a' contumaci forgiudicati, dallo stesso processo di eresia abbiamo appreso che Gio. Gregorio Prestinace nell'agosto 1601 voleva presentarsi, e fra Pietro di Stilo vivamente raccomandava che se ne astenesse: nè altro sappiamo intorno alla fine di questo amico intimo del Campanella, come pure dell'altro egualmente fuggiasco, Fulvio Vua, mentre intorno a Tiberio e Scipione Marullo possiamo ritenere che non patirono gravi molestie, poichè troviamo Scipione registrato tra coloro i quali si dottorarono nell'aprile o maggio 1604, e però bisogna ammettere che egli abbia potuto fare i suoi studii negli anni precedenti[382]. Abbiamo appreso poi da documenti, che ci è riuscito del pari trovare nel Grande Archivio, talune altre notizie sul Baldaia, sul Dolce, sull'Alessandria, sul Tranfo, inscritti, come si è veduto a suo tempo, in una lunga lista di forgiudicati.
Geronimo Baldaia di Squillace verso la fine del 1603 scorreva la campagna con comitiva di fuorusciti, ed aveva pur allora commesso un omicidio, d'accordo, a quanto pare, col capitano di Petrizzi (tanta era la confusione e corruzione amministrativa a que' tempi): la Corte del Principe di Squillace lo catturò, e pretese di farne essa la causa, ma l'Audienza di Calabria ultra si diede a raccogliere contro di lui informazioni «de più delitti»; nel luglio poi 1604 il Vicerè ordinò che queste informazioni gli fossero trasmesse, come pure che il Baldaia fosse dalle carceri di Squillace tradotto a Napoli, senza per altro fare alcun cenno della sua condizione di forgiudicato per la causa della congiura, sicchè dovrebbe dirsi essere stata quella condizione affatto dimenticata[383]. Quanto a Tolibio Dolce di Satriano, nel giugno 1604 il Capitano di Stilo aveva già catturato un Gio. Antonio Lucano, che gli avea dato ricetto mentre trovavasi «forgiudicato per la causa di ribellione», e poi finì per essere catturato egli medesimo, nell'ottobre di quell'anno, per opera di D. Carlo di Cardines Marchese di Laino, Governatore di Calabria ultra in quel tempo: il documento che lo riguarda non fa menzione di altri delitti da lui commessi, ma lo dichiara solamente «forgiudicato nella causa della pretensa ribellione», ed inviato a Napoli perchè quivi «in detta causa... si procede per delegatione», onde il Vicerè loda molto nel Marchese «la diligentia de un cossi accertato et signalato servitio»[384]. Da ciò rilevasi che al cadere del 1604 il tribunale speciale della congiura pe' laici era sempre aperto; ed aggiungiamo che un altro documento ci mostra il Dolce tuttora nelle carceri del Castel nuovo nel 1610[385]. Passando a Gio. Francesco d'Alessandria, dobbiamo dire che egli continuava nella sua mala vita di fuoruscito in compagnia pure di Antonio suo padre, e nel 1605 venne finalmente catturato: un reclamo contro di lui lo dichiara «carcerato inquisito per la causa della Rebellione», sottoposto ad informazione per un omicidio in persona di un Antonio Lapronia e per «altri homicidii et enormi delitti»; un reclamo poi contro l'Auditore Ferrante Barbuto, successo all'Auditore Hoquenda come delegato a tale informazione, rivela che il Barbuto ebbe per mezzo di Carlo di Paola, nostra vecchia conoscenza, D.ti 200 «acciò guastasse l'informatione presa»[386]. Entrambi questi documenti meritano di essere consultati per acquistare una nozione de' tempi sempre più esatta, ma principalmente il secondo, scritto dal figlio di Gio. Geronimo Morano, altra nostra conoscenza, merita di essere consultato in tutta la sua estensione: poichè esso, oltre l'Alessandria, menziona diversi inquisiti, tra' quali Paolo e Scipione Grasso figli di Jacovo, presi con bando che concedeva indulto a chi li consegnasse vivi o morti; ed anche Gio. Domenico Martino famoso fuoruscito, probabilmente «il figlio di Nino Martino», che insieme co' «figli di Jacovo Grasso» il Campanella nominò nella sua Dichiarazione scritta come individui sui quali i Contestabili facevano assegnamento per la ribellione. Nessuno di costoro trovasi qualificato «inquisito per la causa della ribellione» come s'incontra in persona del D'Alessandria; e notiamo qui che la cosa medesima accade pure per altri fuorusciti egualmente nominati dal Campanella come amici di Maurizio disposti alla ribellione, cioè per Carlo Bravo e pe' Baroni di Reggio, secondochè ci mostrano altri documenti dello stesso tempo, onde si può dire che essi nemmeno vennero perseguitati per questa causa[387]. Infine quanto ad Alessandro Tranfo, un documento del Grande Archivio ce lo mostra nel 1606 nella sua Baronia di Precacore, ma non perseguitato, sibbene in conflitto con un altro individuo di nostra conoscenza, quel furfantello di Aquilio Marrapodi figlio di Gio. Angelo (ved. pag. 129). Verosimilmente egli si presentò e riescì ad opporre qualcuna delle eccezioni consentite dalla giurisprudenza del tempo anche a' forgiudicati, e dovè difendersi in modo da rimanere assoluto: cosi, trovandosi nel luglio 1606 in compagnia del Capitano di Precacore, ed essendogli passato arrogantemente dinanzi Aquilio Marrapodi già divenuto contumace per cause criminali, diede ordine che fosse preso, ma ne ebbe immediatamente minaccia di morte e dovè lasciarlo andare; nè manca qualche documento che accenna alle violenze ed omicidii commessi così da Aquilio come dal medesimo Gio. Angelo Marrapodi suo padre[388]. Di Marcantonio Contestabile, del Famareda, dell'Joy etc. non c'è riuscito trovare altra traccia; non ci farebbe meraviglia che, dopo un'ecclisse durante qualche tempo, abbia ognuno ripigliata la sua solita maniera di vivere, rimanendo nella mala vita coloro i quali vi erano abituati; senza dubbio questo s'incontra per parecchi già imprigionati e tormentati per la congiura, con essersi in loro verificato un peggioramento di vita dietro i travagli sofferti[389]. Ma in somma, per quanto finora sappiamo, col 1605 cessano le notizie intorno al processo della congiura pe' laici, e non abbiamo motivo di ritenere che siasi ulteriormente proceduto per essa. Ci resta solo la notizia di una relegazione del D'Alessandria all'isola di Capri nel 1615, senza alcun cenno della causa; ma verosimilmente fu questa una mitigazione della pena negli ultimi anni che dovevano ancora scontarsi, secondo il costume del tempo[390].
Veniamo ora all'esito del processo della congiura per gli ecclesiastici. Anche da questo lato dobbiamo dire innanzi tutto, che il tribunale Apostolico non solo rimase aperto, ma tenne pure altre sedute, dopo che ebbe liberati i 12 inquisiti presi per sospetti senza fondamento, e trattate le cause di tutti gli altri ecclesiastici incriminati, riservando la spedizione di esse fino a che ciascuno, o come principale o come testimone, avesse esaurito il suo còmpito nel processo dell'eresia. Così per Giulio Contestabile, visto nel corso di quest'ultimo processo che egli risultava non più incriminabile come principale ed era stato già più volte interrogato qual testimone, dopo il suo ultimo esame del 15 novembre 1600 il tribunale dovè immediatamente riunirsi per spedirne la causa della congiura, e sappiamo che emanò una sentenza di condanna a cinque anni di esilio da Napoli e da entrambe le provincie di Calabria. Tale esito della sua causa trovasi notato in coda del Riassunto degl'indizii compilato contro di lui[391]; e che la sentenza abbia dovuto essere pronunziata appunto nel novembre 1600, si desume da' documenti relativi all'espiazione della pena assegnatagli. Infatti una lettera del Card.l S. Giorgio al Nunzio, in data del 15 novembre 1602, fa conoscere che il Contestabile avea supplicato S. S.tà di rimettergli per grazia tre anni di esilio che gli rimanevano da scontare, avendone già scontati due, e S. S.tà volea sapere qual fosse l'opinione del Nunzio intorno a ciò[392]. Fermandoci un momento a questo punto, dobbiamo indispensabilmente notare che circa tale condanna il tribunale non chiese a Roma la risoluzione da doversi prendere, ed anzi non ne diede nemmeno partecipazione alla Curia, come si può desumere dal non vederne fatto alcun cenno in questo senso nel Carteggio del Nunzio: eppure il Breve avea prescritto di procedere «usque ad sententiam exclusive»; sicchè bisogna dire esservi stato un tacito abuso da parte del tribunale e una tacita acquiescenza da parte di Roma. Ciò forse diè poi motivo o pretesto al Campanella di credere che il Breve avesse prescritto di procedere «usque ad sententiam inclusive», come egli scrisse in una Lettera del 1624 a Cassiano del Pozzo pubblicata dal Baldacchini, dolendosi perchè nella persona sua non aveano neanche osservato il Breve che così prescriveva: ma invece è certo che il Breve avea la parola exclusive (noi l'abbiamo riscontrata tanto nella copia che se ne conserva in Firenze quanto nella copia che se ne conserva in Simancas), e bisogna pur dire che coll'abbandono di tale riserva divenne tacitamente compiuto in fatto, mentre non stava in dritto, l'abbandono degli ecclesiastici all'influenza del Governo Vicereale, essendo questa predominante per l'apatia del Nunzio verso di loro. Tornando ora alla grazia chiesta dal Contestabile a S. S.tà, dobbiamo dire che il Nunzio, in data del 22 novembre 1602, rispondeva che non stimava conveniente alcuna grazia prima che il negozio fosse finito, «perchè, diceva, come viene rimproverato da questi Ministri Regii la tardanza in tale speditione, non ne venisse rimproverato anche questo»[393]: e per verità in Roma non si teneva abbastanza conto dell'irritazione non del tutto ingiusta del Governo Vicereale, e deve anzi notarsi che nella stessa Lettera suddetta del Card.l S. Giorgio il Contestabile era indicato al Nunzio quale «bandito da V. S. di Calabria et di Napoli», come se D. Pietro De Vera non fosse esistito. Nè l'opinione del Nunzio valse a nulla. Non appena deliberata da Roma la sentenza da doversi pronunziare nella causa dell'eresia, il Card.l S. Giorgio nella data medesima scrisse al Nunzio essere cessato il rispetto che si opponeva alla grazia chiesta dal Contestabile, poichè nella Congregazione del S.to Officio era stata «spedita la causa del Campanella»; il Nunzio naturalmente rispose, che quando non si era mostrato favorevole alla grazia perchè il negozio non era finito, aveva inteso dire che dovesse aspettarsi la fine del processo della congiura, nel quale il Contestabile era stato condannato, ma che poi se ne rimetteva a quanto in Roma si stimasse meglio[394]. E si può ritenere per fermo essersi in Roma stimato meglio accordare la grazia, poichè troppo vive furono le insistenze del Card.l S. Giorgio, troppo potenti le raccomandazioni delle quali godeva il Contestabile; nè occorre dire come il Governo Vicereale dovesse rimanere disgustato ed anche sospettoso relativamente agli altri giudicabili, massime relativamente al Campanella, vedendo che da un momento all'altro poteva esser concessa da Roma una grazia la quale rendeva frustranea ogni condanna, mentre esso avea tanto penato perchè alla determinazione di questa condanna avesse preso parte un Giudice di sua fiducia.
Dopo il Contestabile venne la volta di D. Marco Antonio Pittella, che scappato già in Calabria fu poi ripigliato e tradotto a Napoli verso il marzo del 1601: in tale data il tribunale dovè riunirsi di nuovo e procedere allo svolgimento di questa nuova causa, la quale compì nell'aprile seguente, come rilevasi da una lettera del Nunzio che abbiamo pure avuta altrove occasione di menzionare[395]. Potremmo dire in breve che questa causa procedè e finì come quella del Contestabile, cioè con una tortura e con una condanna a 5 anni di esilio; ma appunto perchè si tratta di una causa finita con una condanna, gioverà sapere come e perchè essa si ebbe. Oltre il Riassunto degl'indizii contro il Pittella, ci è pervenuta pure la Difesa scritta per lui dallo stesso Regio Avvocato de' poveri Gio. Battista de Leonardis che difese il Campanella: questa Difesa del Pittella non solo ci fa intendere le accuse del fisco, ma anche rischiara tutto lo svolgimento della causa[396]. Si ricorderà che il Pittella a Davoli accoglieva in casa sua Maurizio e poi il Campanella ed altri incriminati di congiura. Esaminato affermò che Maurizio veniva in una casa la quale egli avea data in fitto ad un Astolfo Vitale parente di lui, e quanto al Campanella egli non lo conosceva: fu sottoposto ad oltre un'ora di corda e non confessò nulla; infine ebbe il decreto per le difese. Il fisco pretese che dovea dirsi colpevole di conversazione con Maurizio e col Campanella e di ricetto di Maurizio, sciente la ribellione e preparato a prendervi parte dietro la testimonianza del Vitale, convinto sciente e non rivelante dietro le testimonianze del Vitale e di Maurizio; e questa volta il Leonardis, avendo una buona causa per le mani, fu piuttosto audace nel farne la difesa. Dopo di aver ricordato che la conversazione e il ricetto si effettuarono in agosto e che il Bando proibitivo fu emanato il 17 e 18 settembre, il Leonardis fece anche notare che quel Bando, emanato da un Giudice laico, non poteva colpire il Pittella clerico; che la deposizione del Vitale, testimone unico e socio nel delitto, non provava nulla e non avrebbe dovuto neanche bastare a far dare la tortura, tanto più che era stata fatta innanzi ad un Giudice laico, tanto più che era controbilanciata da un'altra testimonianza in contrario fatta da Maurizio capo di quella fazione; che per altro il Pittella con la tortura sofferta si era scolpato di tutto; che il Vitale e Maurizio, socii nel delitto ed infami, non potevano convincere nemmeno nel delitto di lesa Maestà, tanto più che erano stati esaminati in un foro laico ed incompetente, non ripetuti nel foro ecclesiastico, nè poi il Pittella, clerico, era obbligato a rivelare la ribellione contro il Principe di cui non era suddito. Malgrado tutte queste ragioni, il tribunale lo condannò a cinque anni di esilio da Napoli e da entrambe le provincie di Calabria, come avea fatto pel Contestabile, verosimilmente ritenendolo del pari sospetto di complicità nella progettata ribellione. Ognuno troverà senza dubbio un po' grave questo giudizio e la relativa condanna, poichè il Pittella avea per sè la testimonianza decisiva di Maurizio in punto di morte, attestante che egli non era nella congiura come gli altri, nè mostrava di goderne come gli altri; si vede bene quindi che il tribunale Apostolico non avea punto smesso il suo rigore, comunque il tempo trascorso avesse dovuto calmare i furori primitivi. Nè occorre dire che esso riteneva sempre la tentata ribellione qual fatto vero ed indiscutibile, mentre condannava il Contestabile e il Pittella a quel modo, donde è facile desumere abbastanza chiaramente come avrebbe trattato il Campanella e gli altri frati più compromessi. E possiamo oramai occuparci appunto di costoro.