[92] Il Toppi (De Origine omnium tribunalium etc. Neap. 1655-66, vol. 2.o pag. 319), nel dare le notizie del Leonardis, non riesce esatto intorno alla data della nomina di lui ad Avvocato de' poveri, indicando per essa il 30 luglio 1601, che urta con la cronologia del processo del Campanella, nel quale si sa avere il Leonardis funzionato. Invece abbiamo trovato ne' Registri Privilegiorum le date sopraindicate pel Privilegio di nomina ad Avvocato de' Poveri (Ved. Privileg. vol. 120, an. 1599-600 fol. 188), e ne' Reg.i Sigillorum la data 30 luglio 1601 come quella del pagamento per l'esecutoria del Privilegio col quale venne poi nominato Avvocato fiscale della Vicaria (Ved. Sigil. vol. 38, an. 1601, introiti del 21 novembre). A complemento della rettificazione aggiungiamo che negli stessi Reg.i Sigillorum abbiamo trovato l'esecutoria del Privilegio di Avvocato de' poveri pel Catalano in data 16 febbraio 1594 (vol. 29), poi la nomina provvisoria di Jo. Vincenzo Cavaliero «mentre sua M. e sua Ecc.a provederà» in data 25 gennaio 1599 (vol. 35), infine l'esecutoria del Privilegio pel Leonardis in data 29 febbraio 1600 (vol. 37). Indubitatamente questo modo di successione, ed inoltre la data stessa del Privilegio del Leonardis «Metimnae coeli 30 7bris 1599», mostrano che il Leonardis non dovè essere nominato a bella posta nell'occasione di questo processo: sarebbe stato necessario un periodo di tempo molto maggiore per far giungere in Ispagna la proposta ed avere la decretazione di essa nella data suddetta.

[93] Naturalmente furono i Giudici quelli che ordinarono la consegna degli Atti al Campanella e gli assegnarono anche l'Avvocato; ma il Campanella parimente qui si studia di mettere nell'ombra i Giudici e di far comparire il Sances.

[94] Ved. Doc. 247 pag. 160; e risc. l'Illustr.ne II, pag. 619, per tutti gl'inquisiti che seguono.

[95] Ved. la nostra Copia ms. de' processi eccles. tom. 1.o, fol. 377.

[96] Il dottor Orazio Greco, che abbiamo citato a proposito del polledro, ci fa conoscere a proposito delle funicelle che se ne applicavano quattro, due ai carpi con uno o più nodi, le quali sempre recavano un'incisione della cute più o meno superficiale, e due alle braccia, a quattro dita sotto i capi degli omeri: preparato in tal guisa il paziente era poi elevato in alto con la corda, e finiva per rimanervi in uno stato orribile, che il Greco descrive minutamente.

[97] Ved. Doc. 93, pag. 65.

[98] Ved. Doc. 241, pag. 127.

[99] Ved. Doc. 264, pag. 175.

[100] Si avverta questa osservazione fatta dall'Avvocato, che si accorda con quanto avea già detto il Nunzio (ved. pag. 66) e che vedremo poi accordarsi anche con le affermazioni del Fiscale e infine con le affermazioni del Campanella medesimo nella sua Difesa; quattro affermazioni parallele emerse co' processi di Napoli. Nè si creda un'esagerazione curialesca il notatus infamia con le sue conseguenze. Era massima del S.to Officio che la sola carcerazione per delitto di eresia apportasse «notabile infamia» al carcerato, e i confessori, i medici, i maestri di scuola, i quali avessero abiurato come veementemente sospetti d'eresia, non solevano restituirsi o abilitarsi a' loro primitivi ufficii se non di espresso ordine e grazia del sommo Pontefice (Ved. Masini, Sacro Arsenale overo Pratica della S.ta Inquisitione, Roma 1639, pag. 309). La condanna poi in eresia formale colpiva d'infamia, di privazione di ufficio ed anche di successione i discendenti, e il potere civile in Napoli lo riconosceva. Ecco un breve documento in proposito, molto significativo e appunto del tempo del quale trattiamo: esso leggesi ne' Registri Sigillorum vol. 34, an. 1598, sotto la data 26 settembre: «Lettera per la quale se reintegra hercole miglionico a la dignità del dottorato et altri honori e officii publici e successione per lo delitto del eresia de suo avo»!

[101] Ved. Doc. 245, pag. 144.