Item il prefato Michelagniolo si confessa havere hauto et receputo di detta somma di ducati sedicimila cinquecento d'oro simili, ducati tre milia cinquecento dalla prefata felicie memoria (di) Iulio Secondo; cioè mille e cinquecento simili per le mani de essa felicie memoria et dumilia per le mani de Bernardo Bini merchante fiorentino: delli quali tremilia cinquecento si domanda bene contento et pagato, et proterea (sic) esso et li sua successori et tutti altri ha quello obligati, quita, libera et absolve ec.

Item sonno convenuti insieme sopra il pagamento de' ducati tredicimilia restanti de' ducati sedicimilia cinquecento d'oro simili, habbia ad havere ducati dugento d'oro simili per in fine a dua anni prossimi futuri, et de poi li altri cinque anni restanti, ducati cento trentasei simili per ciascheduno mese, fino allo integro pagamento de decta somma di ducati sedicimila cinquecento simili.

Item sonno convenuti che in caso che esso Michelagniolo finissi detta sepultura innanzi detti sette anni et quandocunque innanzi l'avessi finita secondo il desegnio et modello sopradetto, che allora a esso Michelagniolo si faccia lo integro pagamento della soprascripta somma.

Item sonno convenuti che in caso che detta sepultura per alcuno caso fortuito overo per dificultà dell'opera, o grave infirmità d'esso Michelagniolo, o altro caso non si possessi finire in fra detti setti anni; nientedimeno esso Michelagniolo habbia ad continuare, et detta sepultura per tutti li modi et vie possibile finirla, et che del tempo in caso sopradetto in nello quale l'abbia ad finire, ne vole stare alla declaratione di Bartholomeo Doria infrascripti (sic).

Item promette il prefato messer Lorenzo Puccio pagare a detto Michelagniolo in ciascheduno de' dicti primi mesi, come di sopra, per infino alla somma di ducati settemilia d'oro simili, quali sonno restanti di detta somma di ducati diecimilia cinquecento, quali la prefata felicie memoria di papa Iulio Secondo havea lassati per detta sua sepultura: e esso reverendissimo Cardinale promette a esso Michelagniolo de' sua propii danari pagare et sborsare ducati semilia d'oro simili proporzionabiliter ogni (e) ciascheduno mese da poi che sarà fatto il pagamento di ducati settemilia per il prefato messer Lorenzo Puccio datario, come di sopra è detto. E ad instantia et requisitione di detto reverendissimo Cardinale, messer Bartholomeo Doria mercante genovese, et per il reverendo messer Lorenzo Puccio sopradetto, Bernardo Bini, promettano inrespectivamente, cioè esso Bartholomeo per il prefato reverendissimo Cardinale, et Bernardo per il reverendo messer Lorenzo datario, pagare et sborsare a detto Michelagniolo la sopradetta somma di ducati tredicimila, come di sopra si contiene. Quali Bartholomeo et Bernardo li prefati reverendissimo Cardinale et il reverendo messer Lorenzo Puccio inc (sic) inde et respective promettano di rilevare indanno, ita et taliter che per la presente promessa non patiranno danno alcuno. Quale tutte cose le sopradette parte promettono inc (sic) inde respective attendere et observare e non contrafare nè contravvenire, obligandosi ciascheduno di loro in solido sotto le pene della Camera apostolica, con il giuramento et altre clausole consuete e solite.


Dato in Roma in nel Palatio Apostolico e in la camera del prefato reverendissimo Cardinale, presente messer Galeazzo Boschetto, prothonotario apostolico, et messer Pietro de seris da Cortona, prete del prefato reverendissimo Cardinale, testimoni etc.

Francesco Vigorosi notario dello auditore della Camera ec.
(Firmato) Franciscus Vigorosi Curie causarum Camere apostolice
notarius, subscripsi etc.

Archivio Buonarroti. Roma, 9 di luglio 1513.

XIII.