(Dietro.)

✠ Allogatione del quadro della sepoltura di papa Iulio a Francesco da Urbino et a maestro Giovanni scarpellino.

Biblioteca Nazionale di Firenze. Roma, 1 di giugno 1542.

LXI.

Nuova allogazione a maestro Giovanni de' Marchesi e all'Urbino del lavoro del quadro della sepoltura di papa Giulio II.

Avendo messer Michelagnolo Buonarroti sino addì 16 di maggio proximo passato allogato et dato a fare il resto del quadro della sepoltura di papa Iulio in San Pietro in Vincola a maestro Giovanni di Marchesi, scarpellino, abitante in piaza di Branca, et a Francesco di Bernardino d'Amadore da Urbino, con più patti e convenzione, come per una scritta fatta fra loro sopto ditto dì largamente appare; et essendo venuti detto maestro Giovanni et Francesco a rottura et a più differenzie insieme, per il che l'opera ne pativa; et desiderando messer Michelagnolo porre fine a tali lite, acciò che detta opera abbi più presto possibile la sua perfezione: di consenso di tutti a dua e' sopradetti maestro Giovanni et Francesco si ripiglia in sè la detta opera, ciedendo ciascuno di loro per la presente a tutte le iurisdictioni et ragioni, che per vigore della sopra allegata scripta o in qualunque altro modo ci potesino aver sopra, rendendola in tutto et per tutto liberamente al detto messer Michelagnolo, il quale, acciò che detta opera si fornisca, di nuovo la rialluoga come a piè:

In prima detto messer Michelagnolo alluoga la sopradetta opera a Francesco di Bernardino d'Amadore da Urbino, et a maestro Giovanni Marchesi scarpellino, per il medeximo prezo et a pagarsi ne' medesimi tempi et modi come nell'altra convenzione dichiarati, nella quale li abbino a fare buoni scudi 100, di giuli X per scudo, che hebbano in principio de l'opera, in diminuzione della somma di scudi 700 simili, che hanno havere di tutta l'opera, con patti che il detto Francesco da Urbino habbia ad attendere di continuo alla detta opera et esercitarsi in essa con ogni sua forza et ingegno, non attendendo ad altro, et habbia lui a provedere a tutti li garzoni bisognassino, et pagarli della compagnia, et a tôrre e' marmi mancassino per fornire l'opera, quali sieno buoni et recipienti per il lavoro; secondo la forma dell'altra convenzione, et habbia a sollecitar l'opera in modo che sia fornita a Natale proximo: in sino al qual tempo duri la provisione et non più: et durando più che detto tempo, in ogni modo sia tenuto a sollecitare come prima, senza provisione, et solo i marmi si habbino a comprare di comune consenso et della bontà secondo la forma della prima scritta, a iuditio di detto messer Michelagnolo; ma possa detto maestro Giovanni a suo piacere attendere alla sua bottega et alli altri lavori che alla giornata li accadessino. Et perchè detto Francesco da Urbino per seguitare questa opera ha lasciato altri lavori et facciende, per le quali aveva buona provisione, sono d'acordo che durante l'opera habbia scudi 6, di giuli X per scudo, il mese, cominciando addì 1 di giugno presente et così successive: quali scudi sei si habbino a porre a conto della compagnia: et il detto maestro Giovanni per essere libero della persona sua, non abbia avere cosa alcuna, ma possa a suo piacer andare a veder lavorare, acciò che li ordini che darà detto Urbino sieno idonei per l'opera.

Ancor vogliamo che alla fine del presente mese di giugno, detto maestro Giovanni et Francesco da Urbino habbino a far conto di tutti e' marmi messi et lavorati, pagati per detta opera sino a quel dì, presente Michelagnolo; et che detto maestro Giovanni habbia a produrre e' conti fatti altra volta con detto Francesco, et abbino a saldare ogni cosa sino a quel giorno: et nasciendo fra loro diferenzia alcuna ne sia iudice messer Michelagnolo, alla semplice parola del quale ciascuno di essi ne abbia a star, sotto pena di scudi 100 di pagarsi per chi contrafacessi subito al Governatore et Fiscale di Roma: et in oltre quello che recalcitrassi, s'intenda subito et sia fuori dell'opera, et non abbia più che fare in essa.

E di più sono d'accordo che di poi ogni mese detto Francesco abbia a fare conto con maestro Giovanni sopradetto, presente messer Michelagnolo, quale habbia a essere iudice di tutte le loro diferenzie sotto le pene sopradette contro a chi non stéssi a quanto lui dicessi.

Sono ancora d'accordo che tutti i marmi di detta opera si abbino a lavorare secondo il disegno dato loro (da) detto messer Michelagnolo, et nel modo parrà a lui, et alla fine dell'opera; la quale abbia a essere da lui aprovata se starà bene o no, et lui abbia a pagare loro quello restassino avere di scudi 700, di giuli X per scudo; et se l'opra fussi costata più, loro habbino a rifare lui, senza replica alcuna.