27. I feudatari e i sudditi abbiano le immunità e i privilegi goduti sotto Guglielmo II.
28. Rientrino gli esuli a piacer della Chiesa.
29. Divieto di ogni lega contro la Chiesa.
30. Liberazion de' prigioni sudditi del papa. Restituzione dello stato al duca di Sora. Rivocazione delle concessioni di feudi o altri beni per Federigo, Corrado, e Manfredi.
31. Carlo venga all'impresa, con esercito non minore di 1,000 uomini di arme (contando 4 cavalli per ogni uomo di arme), 300 balestrieri, ec, ec.
32. Venga in tre mesi dopo la concessione.
33. Le condizioni scritte di sopra valgano pei successori di lui.
34. E compiuta che sia l'impresa, abbia il privilegio di concessione con la bolla di oro.
35. Non tenga per tutta la sua vita l'uficio di senator di Roma.
36. Lascilo anzi nel termine di anni tre; e intanto lo eserciti a favor della Chiesa, e disponga per lei i Romani.