Bolla di Bonifazio VIII, data il dì dell’Ascensione, anno 2, in Lünig, Cod. Ital. dip., Sic. e Nap., num. 65.

[145] Nic. Speciale, lib 3, cap. 1.

Anon. chron, sic., cap. 54.

Montaner, cap. 185.

Dall’Anonimo pare che Giovanni di Procida fosse stato confermato nell’uficio di gran cancelliere. Ma in due diplomi del 3 aprile e 15 maggio 1296, pubblicati dal Testa., Vita di Federigo II, docum. 8 e 15, è segnato Corrado Lancia gran cancelliere. Il nome di lui si trova similmente in un altro diploma di concessione feudale a Federigo Talach, dato il 12 dicembre 1296, ne’ Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q, q. G. 1, fog. 187. Ed è più naturale che Federigo avesse dato quell’uficio a un suo fidatissimo partigiano, che al Procida, il quale gli si era scoperto contrario.

[146] Docum. XLIV.

[147] Capitoli del regno di Sicilia, costituzioni di Federigo II, lib. 1, dal cap. 1 al 6. Per la parola ferracano, veggasi il cap. III del presente lavoro.

[148] Per le difense e l’asportazion delle armi, cap. 9. Per le inquisizioni giudiziali, cap. 10. Eccezione per la falsità de’ pesi e misure, cap. 11. Esazioni sui carcerati, cap. 12. Malleverie nei giudizi criminali, cap. 13. Divieto delle esazioni negli stessi giudizi, cap. 14. Simili pei notai o piuttosto officiali dell’erario, cap. 15. Perdita dell’uficio ai magistrati che prolungasser le cause oltre due mesi, cap. 18. Divieto a diroccar le case, o guastare i poderi per misfatti dei proprietari, cap. 25.

[149] Cap. 7 ed 8.

[150] Cap. 17. Il cap. 16 è anche statuto di polizia, permettendo ai conti, baroni e militi di portar la spada e il pugnale. Il 19 disobbliga i cittadini d’accompagnare i carcerati.