Difendere la religione e la società;

Applicare le pene ad alcuni misfatti, nei limiti che appresso si descriveranno;

Presedere alle preghiere pubbliche, in persona o per delegati;

Avviare e sovvenire i pellegrini della Mecca;

E, se la provincia stesse in su i confini, far la guerra ai vicini infedeli, scompartire il bottino ai combattenti e serbarne la quinta a chi appartenesse.[5]

Il popolo, dunque, di una parte del territorio musulmano costituita in provincia e governata da un emiro, non riconosceva il califo nè come legislatore nè com'esecutor della legge; non vedeva altra autorità che dello emiro; e costui, alla sua volta, non era tenuto ubbidire che alla legge ed alla propria coscienza; nè dovea rispettare il fatto del principe, fuorchè nel caso degli stipendii militari già determinati da esso. Il principe eleggeva e rimovea d'oficio l'emiro, come il câdi, senza poter dettare all'uno i provvedimenti, nè all'altro i giudizii; talchè tutta la amministrazione civile, militare, ecclesiastica e giudiziale si conducea come in oggi quella sola della giustizia negli Stati di Europa che abbiano magistrati amovibili ad arbitrio. Bene o male, era conseguenza logica della teocrazia. Se avvenia che il califo sforzasse lo emiro ad alcun provvedimento con minaccia di deposizione, ciò non costituiva norma d'ordine pubblico; era abuso di chi comandava e viltà di chi obbediva. Similmente il califo celava, quasi fosse colpa, la vigilanza sua sopra lo emiro, affidandola al direttor della posta.[6] Alla effettiva autorità rispondeano le apparenze, e in particolare la cerimonia della inaugurazione, nella quale si prestava giuramento all'emiro non altrimenti che al califo.[7] La moneta, nei primi due secoli dell'islamismo, si coniava spesso col solo nome dell'emiro, per esempio di Heggiâg-ibn-Iûsuf in Irak, di Mûsa-ibn-Noseir in Affrica e Spagna, e di Ibrahim-ibn-Aghlab in Affrica.[8] Sì larga essendo la potestà legale del governator di provincia e impossibile di tarparla nei paesi lontani dalla metropoli, e stanziando in quelli la nobiltà armata, ognun vede con che agevolezza le province si poteano spiccar dall'impero, sol che le milizie parteggiassero per l'emiro; nel qual caso tornava inefficace la sola ragione lasciata al califo, cioè dargli lo scambio. Così nacquero le dinastie dei Taheriti in Persia, degli Aghlabiti in Affrica, dei Tolûnidi in Egitto e non poche altre. Cotesti novelli principi alla lor volta, se mandavano emiri nelle province conquistate, si trovavano rispetto a quelli nelle medesime condizioni e peggiori, che i califi verso di loro; non avendo la dignità del pontificato, nè distinguendosi pur nel titolo dai governatori delle proprie colonie.

Le esposte norme di dritto pubblico si osservarono in Sicilia, infino ai tempi del tiranno Ibrahim-ibn-Ahmed, e se alcuno le trasgredì, furono i coloni più tosto che il principe. Gli emiri dell'isola facean da sè paci e accordi e scompartivano il bottino, a quanto si può spigolare tra gli aridi annali musulmani; nè si trovan vestigie di comando esercitato in Sicilia dai principi d'Affrica. Il titolo dell'oficio or si legge emîr, or wâli, e, nei primordii della colonia, sâheb; la qual voce par che denotasse il fatto d'una insolita autorità, e quasi independente, come dicemmo nel secondo Libro.[9] Men precisi indizii troviamo nelle monete. Tra le poche che ce ne avanzano degli Aghlabiti, due di argento portano il nome dello emiro siciliano insieme e del principe aghlabita, date di Sicilia il dugentoquattordici e il dugentoventi. Poi ne occorre una anche d'argento, del dugento trenta, ove leggonsi i simboli religiosi, il motto di casa d'Aghlab e la data di Palermo, senza nome nè dell'emiro nè del principe. In ultimo, un quarteruolo d'oro del dugentotrentatrè senza il nome della Sicilia nè del principe, ha ben quel dello emiro con la formola religiosa e il motto aghlabita. Di lì alla fine della dinastia, qualche moneta che si crede siciliana dalla fattura, senza che vi si legga Sicilia nè Palermo, offre il sol nome del principe Affricano.[10] Da ciò si può conchiudere di certo che i primi emiri coniassero moneta; ma non che i successori non ne coniassero. D'altronde lo esercizio di tal dritto, che sarebbe assai significativo trattandosi di reami cristiani, poco monta negli Stati musulmani dei primi cinque secoli dell'egira, quando i califi lasciavan correre nelle monete, come dicemmo, il nome degli emiri di provincia; e i veri principi che sottentrarono ai califi ne lasciaron correre il nome; sì che passò in proverbio “è rimasa al tale la Khotba e la zecca” per significare un titolo senza potestà.[11]

Oltre la piena autorità esercitata dagli emiri di Sicilia, è da notar che sovente i coloni non aspettaron licenza dall'Affrica per rifar l'emiro, quando fosse venuto a morte, e sovente anco scacciarono gli eletti o confermati dal principe;[12] appunto com'era avvenuto in Spagna avanti il califato di Cordova, e in Affrica avanti gli Aghlabiti. A così fatta usurpazione li spingea l'assioma che lo emiro rappresentasse non il principe, ma il popolo musulmano; e altresì la dubbia sovranità degli Aghlabiti, e la consuetudine allo esercizio di un dritto anteriore all'islamismo e non abrogato: cioè che tutta associazione di Arabi, grande o picciola, tribù o circolo, sempre scegliesse il proprio capo.

Le altre parti del civile ordinamento non occorre descrivere minutamente; sendo notissime, nè molto diverse da paese a paese. Con l'emiro pochi magistrati eran preposti alla esecuzione della legge. Cominciando dall'amministrazione della giustizia, si vedrà questa intralciata e sovente arbitraria. Decidea sempre un sol giudice; prendendo avviso legale da' muftî, assessori come noi diremmo. V'era un sol grado di giurisdizione; e quattro maniere di giudici con mal definita competenza. Primo giudice criminale il principe o l'emiro,[13] che poteva applicar le pene scritte testualmente nel Corano e non altre; ma al contrario, nella istruzione del processo, gli era lecito lo arbitrio che si negava al câdi. Nei misfatti di dritto divino[14] l'emiro decideva o delegava la causa; quei di dritto umano[15] eran conosciuti da lui o dal câdi, a chi si rivolgessero gli offesi.[16] L'emiro poteva alzar poi un tribunale straordinario chiamato dei mezâlim o diremmo noi de' soprusi, ov'ei sedea coi câdi, hâkim, giuristi, segretarii, testimonii e guardie; e sì decidea, con procedura eccezionale, su i richiami per casi qualunque, criminali, amministrativi e anche civili, quando la potenza dell'accusato avesse tolto all'offeso d'ottenere giustizia ne' modi soliti.[17] Independente dallo emiro, il câdi nelle città maggiori e lo hâkim nelle altre, esercitava quella tutela delle persone incapaci e opere pie che appo noi va attribuita al pubblico ministero; e inoltre giudicava tutte cause civili e le criminali che richiedessero interpretazione di legge o fossero delegate dall'emiro; fuorchè le cause civili e criminali di minor momento, alle quali era preposto il mohtesib.[18] I parenti del profeta aveano magistrato speciale.[19] Infine il mohtesib esercitava la giurisdizione meramente esecutiva nelle cose civili, e nelle criminali quella che potremmo chiamare correzionale, se esattamente rispondesse alla definizione dei nostri codici; e al medesimo tempo era oficiale di polizia urbana ed ecclesiastica; vegliava ai mercati; alla giustezza dei pesi e delle misure; allo esercizio delle arti liberali o arti meccaniche o commercii, sì che non nocessero ai cittadini.[20]

Dopo ciò, poco rimane a dire dell'amministrazione civile: della quale dapprima ebbe carico il mohtesib; ma l'oficio in alcuni Stati fu diviso, con diversi nomi; e rimase quel di mohtesib al preposto dei mercati.[21] La sicurezza pubblica, o sicurezza del despotismo, fu affidata, nelle capitali, a un prefetto chiamato per lo più sâheb-es-sciorta,[22] del quale v'ha ricordo negli annali della Sicilia musulmana;[23] e il nome rimase per lo meno infino al decimoterzo secolo, quando i capitoli del Regno di Sicilia chiamano Surta le pattuglie di polizia.[24] Il mohtesib, o come che si addimandasse, partecipava alle cure edilizie insieme col magistrato municipale propriamente detto, com'oggi l'intendiamo.