Messo alle strette s’imbroglia e si contraddice; si rifiuta per non violare i segreti di Ufficio, a scoprire la fonte delle sue notizie; ma oltre ai comuni confidenti di polizia, insinua che ebbe tutto comunicato da un membro del Comitato Centrale, completando la campagna da lui condotta contro uno dei tre membri del Comitato non arrestati immediatamente e che lasciava comprendere di non volere arrestare.
UN’ENORMITÀ GIURIDICA
La testimonianza orale di questo Comm. Lucchese fu tale, che la difesa domandò la sua incriminazione per applicazione dell’art. 214 del Codice penale. Quando il Tribunale si ritirò per decidere, furono molte le discussioni e i commenti; l’incriminato andò al banco della Stampa per giustificarsi; fu tale, però, l’accoglienza che se ne allontanò subito. Nessuno s’illuse sulla decisione che avrebbe presa il Tribunale; ma nessuno poteva aspettarsi una ordinanza come quella che lesse il Presidente, poichè essa consacrava una enormità giuridica e morale colle seguenti parole finali: «Il Tribunale dichiara veridica la deposizione del teste, la quale non può essere infirmata dalla cartolina scritta dal Pico e respinge l’istanza della difesa». Tali parole furono accolte nell’aula da un mormorio prolungato, che in quel momento, a chi vi assisteva, potè sembrare un fremito di ribrezzo del popolo.
Per intendere tale impressione, ed anticipando la narrazione si deve aggiungere che di questa cartolina di Pico sarebbe vero autore morale lo stesso Lucchese: se non la dettò, la lesse, la conobbe, l’approvò!
I testimoni. La loro sfilata è immensa; tra quelli di accusa ho notato, senza avere avuto la pazienza di rilevare la condizione di tutti: sette prefetti, un ex prefetto, un consigliere delegato di Prefettura, tre questori, sei ispettori di pubblica sicurezza; e poi Delegati, ufficiali dell’esercito di ogni arma e di ogni grado, sindaci e proprietari, avversarî notissimi dei Fasci; e poi questurini e carabinieri; e poi pochissimi lavoratori, che o depongono su circostanze inconcludenti o smentiscono ciò che risultava avevano affermato nel processo scritto...
Quanta fosse la indipendenza di questi funzionarî-testimoni si può detergerlo dal caso occorso al Comm. Bondi, ex-prefetto di Catania e Messina: egli fu messo a disposizione del ministero per punirlo, si dice, di avere deposto in parte favorevolmente agli accusati.
Tra i testimoni a difesa stanno deputati di ogni colore—da Pierino Lucca a Prampolini, da Imbriani a Tasca Lanza, da Cavallotti a Paternostro, da Florena ad Altobelli,—consiglieri provinciali e comunali, proprietarî, avvocati, medici, ingegneri, farmacisti, commercianti—insomma il fior fiore delle intelligenze e del carattere di ogni angolo della Sicilia e di altre regioni d’Italia.
Da un questore Lucchese e da quella razza di testimoni d’accusa non furono raccolte che testimonianze e prove nelle quali c’era tutto meno che la verità e la serietà; dell’una e dell’altra non traspare neppur l’ombra della preoccupazione. E la magistratura tutte le gratuite e calunniose asserzioni, tutti gli elementi innocenti accettò come prove irrefragabili della colpevolezza degli imputati; le accettò senza alcun beneficio d’inventario.
GLI ELEMENTI ... PIÙ SERII DEL PROCESSO
Gli elementi più serî, a prima vista, sono le lettere di Cipriani a De Felice e a Petrina; molte rimontano al 1890, al 1888; ma di tutte l’uno e l’altro fecero un minuzioso esame, che distrusse le induzioni dell’accusa, come si vedrà, non rimanendo di assodato che questo solo: Cipriani desiderava la rivoluzione.