PADOVAN V. — Opera citata, edizione 1879, pagina 16. — Archivio
Veneto
, Tomo XII, pagina 97, — terza edizione, 1881, pagina 13.

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GIOVANNI SORANZO.
DOGE DI VENEZIA.

1312-1328.

Eletto in tempi assai calamitosi, Giovanni Soranzo, che si era già distinto nelle magistrature e più ancora nelle armi, ebbe miglior fortuna del suo predecessore. Sua prima cura fu di condurre a termine la guerra di Zara, ove concentrò tutte le forze veneziane, riducendo quella città a capitolare nel settembre 1313. Papa Clemente V, soddisfatto nella sua domanda di centomila fiorini d'oro, levò la scomunica ed accolse favorevolmente gli ambasciatori della Repubblica. Nei sedici anni del regno di Giovanni Soranzo, Venezia vide prosperare i commerci e le industrie, sorgere nuovi e decorosi edifici, migliorare le leggi per la sicurezza pubblica, la salute e la morale, in modo che quando egli venne a morte fu lodato e rimpianto da tutti.

Anche in questo periodo non mancano le leggi ed i provvedimenti destinati sopratutto ad impedire la diffusione delle monete false e scadenti, ed a punire coloro che falsificavano e danneggiavano le specie metalliche. Un decreto del 26 novembre 1321 (1) revoca una disposizione precedente, che permetteva di dare i grossi a peso, ed incarica gli ufficiali istituiti super grossis tonsis (grossi tosati) di sorvegliare i banchi campsorum (dei cambiatori di monete), affinché non tenessero, spendessero o contrattassero grossi falsi, stronzati o diminuiti col ferro, coll'acqua od in altro malo modo, incaricandoli di frequenti visite ai banchi, alle case ed ai navigli dei cambisti, minacciando pene pecuniarie a coloro che esercitassero tale fraudolento commercio.

Nel 6 maggio 1314 (2) il Maggior Consiglio dichiara che i Giudici del proprio sono competenti a procedere contro i falsificatori di monete, ma nell'11 settembre 1320 (3) l'inquisizione ed il giudizio dei falsari è deferito ai Signori di notte al Criminal, magistrato che aveva già ingerenza nelle trasgressioni denunciate dai massari dell'oro e dell'argento (4) ed a cui fu concessa la facoltà (5) di arrestare e di sottoporre alla tortura i prevenuti di fabbricazione di monete false, conî, stampe ed altri oggetti relativi alle falsificazioni di qualsiasi genere. Nel capitolare di questo magistrato, che si conserva nel Museo Correr, sono raccolti molti decreti del Maggior Consiglio e della Quarantìa, che proibiscono monete forastiere o scadenti (6), che ordinano di tagliare a mezzo le monete deteriorate (7) e che incaricano i Signori di notte di applicare le pene minacciate dalle leggi ai colpevoli di fabbricazione e danneggiamento di moneta, ovvero di detenzione e spedizione di tali specie (8). Nello stesso capitolare è vietato a chi è Veneto od abitante a Venezia (9) di fare o far fare conio, ferro od intaglio, od altre cose pertinenti alla fabbricazione della moneta, senza il permesso degli ufficiali di zecca, e nel capitolare dei massari all'argento si trova un decreto del 1328 (10), che proibisce ai Veneti od abitanti a Venezia, di tenere od acquistare per sé o per altri in alcun modo zecca, dogana, muda, dazio, gabella o grazia, che non appartengano al dominio di Venezia, o di avervi parte.

Altre leggi furono emanate per regolare il commercio dell'oro e dell'argento (11) per vietare dalla parte di terra l'esportazione dei grossi appena coniati, mentre dalla parte di mare essa era permessa ai soli Veneti (12), e per istabilire le competenze dei diversi magistrati che avevano l'incarico di impedire le frodi (13) in fatto di moneta o di commercio di metalli, come estimatori dell'oro e dell'argento, ufficiali sopra i grossi tosi, ufficiali sopra i grossi di Rascia ed ufficiali del Levante. Le due disposizioni più importanti sono: una legge del Maggior Consiglio in data 15 novembre 1327 (14) che incarica la Quarantìa di sopraintendere ad ogni cosa attenente all'oro ed ai grossi tosi, con autorità uguale a quella del Maggior Consiglio; ed un decreto della Quarantìa del 12 settembre 1328 (15), il quale ordina che i ducati debbano correre e valere 24 grossi. Tale disposizione doveva avere la durata di due anni, ma restò definitiva, e mentre altri ordini, che avrebbero dovuto avere efficacia perpetua, durarono assai poco, questo, fissato per due anni, divenne la base della lira di grossi a oro, o lira degli imprestiti, che durò fino alla caduta della Repubblica.

Nessun cambiamento fu fatto nelle monete, che continuarono ad essere coniate coi tipi soliti; solo va ricordato un peggioramento nella incisione del ducato d'oro. Infatti chi esamina attentamente può rilevare differenze degne di nota nei vari pezzi che portano il nome del doge Soranzo, alcuni dei quali sono lavorati coll'usata finitezza e collo stesso rilievo che si osservano in quelli dei dogi precedenti, mentre altri, sebbene fedelmente imitati nelle linee e nelle figure, appariscono rozzi, volgari e senza alcun rilievo. È probabile che in quel tempo sia morto o sia stato sostituito il primo intagliatore della zecca, che potrebbe essere un certo Giovanni Albico od Albizo il quale nel 7 maggio 1308 chiedeva ed otteneva dal Maggior Consiglio (16) una anticipazione del suo salario.