III
E ciò, come è naturale, si riscontra anche nella storia della famiglia, dalla quale scaturisce in gran parte il diritto civile. Chi infatti guarda la primitiva famiglia romana, vi ritrova subito la base su cui si costituí poi la futura grandezza giuridica e politica di Roma. La famiglia è sacra; il padre è padrone dei beni, della libertà, della vita cosí della moglie, come dei figli. Egli è sacerdote, giudice, arbitro supremo: moglie, figli, nipoti formano con lui una stessa associazione, una sola persona giuridica, da esso rappresentata. La donna può essere venduta, uccisa, rivendicata in giudizio, come una schiava; libera appena dalla tirannia paterna, ricade sotto quella degli agnati, e la sua incapacità giuridica l'accompagna per tutta la vita. Ma i primitivi costumi temperano per modo questa dura legge, che non si trova nell'antichità un altro popolo, il quale abbia uguale ossequio alla santità della famiglia, uguale rispetto alla donna. Il matrimonio è chiamato: consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio. Il divorzio per parte del marito (repudium) non è proibito dalla legge; ma colui che ripudia la moglie, è disonorato dal Censore, scomunicato dal sacerdote, ed in cinque secoli di rado se ne trova qualche esempio. In Grecia si trovano ancora tracce della poligamia orientale, ma in Italia la monogamia è antica quanto Roma. I figli naturali non formano mai parte della famiglia, sebbene si possano legittimare. L'adozione è un atto solenne, la cui moralità è affidata alla sorveglianza del Pontefice, custode della santità della famiglia, ed è sottoposta alla sanzione del popolo. La donna non si vede in piazza, fra le riunioni popolari; ma nella casa è domina, e cosí la chiama il marito. L'atrium è il centro e santuario della casa. Ivi si radunano parenti, amici e stranieri; ivi è il focolare domestico, con l'altare degli Dei Lari, e gli oggetti piú sacri della famiglia; il letto nuziale; le immagini degli avi, calcate in cera sul volto degli estinti; la rócca; il fuso della matrona; il forziere in cui sono i registri e i denari della casa. E tutto ciò è affidato alla custodia e direzione della madre di famiglia, che sacrifica col marito, e con lui amministra il patrimonio comune: essa veglia ai lavori domestici, all'educazione dei figli. Negli annali e nelle leggende di Roma, il nome di una qualche eroina, come Virginia o Lucrezia, è sempre congiunto alle glorie maggiori della Città Eterna: non cosí in Grecia. Quando i Romani fondarono e santificarono la famiglia, essi posero la prima pietra del Campidoglio.
Ma per mantenere sempre stretto e compatto questo nucleo primitivo della società romana, la legge deve vegliar sempre con gelosa accortezza, e moltiplicare le sue prescrizioni. Bisogna tenere unita la proprietà di famiglia quanto piú lungamente e piú rigorosamente si può. Il padre ne è il padrone e l'arbitro; ma alla sua morte, il patrimonio si divide in parti uguali tra i figli e le figlie. L'unità della famiglia allora deve essere protetta, difesa dalla legge, perché il pericolo maggiore le viene dalla donna, che, andando a marito, porta fuori di casa la proprietà domestica. Essa viene quindi dalla legge sottoposta ad una continua tutela, che le impedisce di disporre ad arbitrio de' suoi beni. Morto il padre, la donna cade sotto la tutela degli agnati. I giureconsulti del tempo di Cicerone, quando s'era, come notò il Vico, perduto il vero significato del primitivo diritto romano, credevano che questa tutela fosse su di lei stabilita a cagione della sua fragilità, propter sexus infirmitatem. Ma Gaio notò l'errore d'una tale opinione, che egli chiama volgare e speciosa, dichiarando che la tutela era stabilita invece nell'interesse degli agnati; affinché la donna, di cui erano eredi presuntivi, non potesse alienare, diminuire l'eredità, o in qualunque modo defraudarli.[3]
Fino a che la donna restava sotto la tutela paterna, essa non aveva ereditato ancora, e la legge le permetteva perciò di assumere obblighi giuridici; ma alla morte del padre, ereditava, e cominciava quindi per la famiglia il pericolo; laonde allora appunto essa cadeva sotto la tutela degli agnati, suoi eredi, e non poteva piú obbligarsi senza il loro consenso. La tutela era dunque per gli agnati non solo un dovere, ma anche un diritto ed una proprietà. Se l'agnato era minore, incapace o alienato di mente, non perdeva il suo diritto, salvo a farlo esercitare da un terzo. Il tutore costituiva la dote, che era della donna; ma il resto del patrimonio di lei doveva restare intatto, per tornare poi agli agnati della famiglia. Essa non poteva testare, perché non doveva aver diritto di defraudare la famiglia. Venendo però sotto la manus del marito, la donna subiva una capitis deminutio, entrava quasi loco filiae in un'altra famiglia, e allora suoi eredi legittimi essendo i nuovi parenti, la legge le consentiva di testare, perché cosí poteva, non ostante la nuova parentela, far tornare il patrimonio alla sua originaria famiglia.
Quando la donna era nella manus del marito, usciva dalla patria potestà e dalla tutela degli agnati. Pure la gelosia della sua propria famiglia era tale, che si cominciò ben presto a fare un matrimonio per semplice consenso, secondo il quale la donna veniva personalmente sotto l'autorità del marito, senza che questi avesse su di lei la manus, il che gli veniva a togliere la potestà sui beni di lei. In tal modo essa restava ad un tempo sotto la potestà del padre o degli agnati, e sotto quella del marito, dal che nascevano collisioni inevitabili, le quali accelerarono quella che doveva essere, col tempo, la piú profonda alterazione della famiglia romana: la piena indipendenza della donna. Ma prima d'arrivare a ciò, i conflitti trovarono, per lungo tempo, un freno ed un efficace rimedio in un potere mediatore, in una istituzione di somma importanza: il tribunale domestico. Regolato dai costumi e non dalla legge, questo consiglio di famiglia si componeva degli agnati, cognati, propinqui, e qualche volta vi pigliavano parte anche gli amici. Esso presiedeva agli sponsali, al primo vestir della toga virile; proteggeva gli orfani; assisteva il capo della famiglia nei giudizî e nelle condanne, temperandone l'autorità. Secondo la legge, il padre poteva agire anche senza il Consiglio; ma si esponeva alla infamia ed alla pubblica disapprovazione del Censore, che, occorrendo, l'accusava dinanzi al popolo. La donna nubile era sottoposta e protetta da questo Consiglio. Maritata con la manus, usciva dalla sua famiglia, per far parte d'un'altra; maritata senza la manus, continuava invece ad essere sottoposta al Consiglio, in cui veniva ad aggiungersi il marito.
IV
Al tempo di Cesare la famiglia romana non è piú quella di prima. Tutto è mutato: leggi, costumi, idee ed ogni cosa s'avvia a sempre piú radicale trasformazione. Il diritto delle genti ed il diritto civile piú rigoroso sembrano divenuti una cosa sola. Il fide-commisso acquista quasi la forza del legato, e forma come parte del diritto civile; il contratto verbale, l'antica stipulatio, tanto schiava delle formole, diviene cosí pieghevole da somigliare ad un contratto di diritto delle genti. Ma piú di tutto è mutata la famiglia. Il focolare domestico non è piú il tempio della casa. L'atrium è trasformato in una corte aperta, rallegrata da fiori e limpide fontane, ornata di busti dorati e di statue, spesso oscene; in essa non si sacrifica piú agli Dei, nel silenzio e nella castità dei domestici e sacri affetti; l'arricchito e corrotto patrizio vi riceve i numerosi amici e clienti. L'antica famiglia, una volta quasi Stato nello Stato, è ora disciolta e come assorbita dal potere politico: gli agnati si separano; il tribunale domestico non ha piú forza, o è scomparso; l'autorità paterna, divenuta meno dispotica, pesa di piú, perché i mutati costumi non la sopportano. Se il padre disereda il figlio, il giudice cancella il testamento; se rifiuta il suo consenso al matrimonio di lui, lo Stato l'obbliga a darlo; se lo punisce con la morte, l'Imperatore lo esilia; egli non può neppure maltrattare gli schiavi senza essere punito dalla legge, che è divenuta morale in mezzo alla cresciuta corruzione dei costumi. La donna, a poco a poco, sfugge alla tutela ed alla manus; acquista finalmente la sua indipendenza. Ma essa, sempre piú libera dalla famiglia e dai suoi, si trova sempre piú sottomessa allo Stato, e nella nuova indipendenza, ritrova incapacità nuove, le quali non derivano piú dal suo essere moglie o figlia, ma dal suo essere donna, e non sono stabilite nell'interesse della famiglia, ma create a tutela della fragilità di lei. Ecco perché i nuovi giureconsulti s'ingannarono, nell'interpretare il significato dell'antica tutela sulla donna. La dote le è sempre piú garantita, e diviene finalmente quasi una proprietà inseparabile da lei: non può alienarla, né diminuirla; ne resta padrona se vedova, se divorziata, se torna nella casa paterna. Il marito che scopre la moglie in adulterio, non può piú giudicarla e punirla col consenso del tribunale domestico, nascondendo o soffocando la vergogna fra le pareti domestiche. Egli deve essere vendicato dallo Stato, e deve ricorrere al giudice anche per le pene minori. Il divorzio è divenuto un atto pubblico, assai frequente. La donna, insomma, non è piú sotto la mano del marito, né sotto la patria podestà, né sotto la tutela degli agnati, ma è protetta dallo Stato. Quando la legge richiede ancora un tutore o procuratore, essa può scegliere un estraneo, che diviene il suo servo, piuttosto che il suo padrone, fino a che anche quest'ultima ombra di soggezione scomparisce. Padrona di sé, ella possiede, si arricchisce, fa testamento, si corrompe; ma la sua dote, garantita e mantenuta intatta dalla legge, l'accompagna per tutta la vita.
Nondimeno la donna ancora non ha diritti uguali ai maschi, nella successione. Alla morte del padre, è vero, le viene ab intestato una parte della eredità, uguale a quella dei fratelli; ma in tutti gli altri casi, le agnate piú prossime vengono dopo gli agnati piú lontani. La donna non può ora fare per altri alcun atto in giudizio, il che prima non le era vietato; non può testimoniare; non può impegnarsi pei debiti altrui. Il Senato-consulto Velleiano stabilisce, con norme determinate, e in parte rispettate fino ai nostri giorni, che la donna non può intercedere o sia obbligarsi per altri. Può alienare in favore altrui, può prendere obbligo diretto, contrarre un debito e trasmettere il danaro ad altri; ma non può obbligarsi per un altro, né garantirlo. La sua fragilità, secondo la mente del legislatore, la lascia accorta abbastanza, per non farle con leggerezza assumere obblighi diretti, né alienare i suoi beni; ma la espone ad assumere facilmente obblighi lontani, indiretti, sebbene spesso non meno gravi.
Né con ciò le continue alterazioni della famiglia romana sono ancora finite. Alle mille cagioni di mutamento se ne aggiunge una nuova col Cristianesimo, che penetra nell'Impero, nella letteratura, nel diritto, ed altera ogni cosa. Per esso l'uomo e la donna sono uguali; il padre e la madre hanno diritti e doveri uguali verso i figli; tutto deve essere ordinato nell'interesse di questi, quando invece nell'antica legge, i diritti dei figli erano sottoposti all'interesse della famiglia. E cosí un nuovo elemento entra nel diritto romano, alterandone il carattere, già assai mutato dalla filosofia greca e dal dispotismo bizantino. Il diritto canonico accetta i principi del romano, riconosce l'assoluto regime dotale, e respinge l'unione dei beni. La donna rimane esclusa da tutti gli uffici, che gli antichi chiamavano virili; non può obbligarsi per altri, esercitare arbitrato, intentare un'accusa, né deporre in giudizio; la sua testimonianza non è valida. Ma dall'altro lato il diritto romano arriva inesorabilmente alla uguaglianza democratica, all'equità naturale, ed all'assoluta prevalenza dello Stato. Il potere pubblico toglie ogni avanzo d'autorità al potere domestico; la famiglia, direi quasi, politica scomparisce, per riordinarsi sul principio della reciproca affezione. L'ultimo suggello a queste alterazioni, è posto dalla celebre legge di successione (Nov. 118 e 127) fatta da Giustiniano, negli anni 543 e 547, la quale, respingendo ogni privilegio d'agnazione e di sesso, misura i diritti secondo il grado di parentela, e vuole che sieno reciproci. Inoltre aumenta la legittima, e alla dote corrisponde una donatio propter nuptias, fatta dal marito, l'una e l'altra inalienabili a vantaggio dei figli. Il marito non può toccar la dote, neppure col consenso della moglie; esso ne è un semplice amministratore, e la reciprocità deve essere perfetta. La moglie non solo è proprietaria della dote, ma ha ipoteca generale, privilegio d'azione e rivendicazione sui beni del marito. La madre ha col padre uguali diritti alla successione dei figli, dei quali è divenuta tutrice legale. Anche il Senato-consulto Velleiano, che impediva alla donna d'intercedere, viene modificato col medesimo intento. Giustiniano è molto piú severo contro la intercessione di lei a profitto del marito, per salvare cosí da ogni pericolo i beni della donna; ma è invece assai piú indulgente per la intercessione a favore dei terzi, la quale è valida, se dopo due anni viene rinnovata, se è fatta per una cagione manifestamente giusta. Questa è anzi la forma in cui troviamo quel Senato-consulto rispettato in tutto il Medio Evo. Cosí la reciproca uguaglianza s'è raggiunta; ma l'antica unità della famiglia s'è disciolta; il nucleo compatto, ferreo della società romana, è ridotto in frantumi sotto l'azione continua, crescente dello Stato. In tutte le sue istituzioni Roma poté giungere alla democrazia ed all'uguaglianza, sacrificando però la piena libertà individuale, lo svolgimento delle particolari associazioni e della vita locale all'unità dello Stato. Conciliare questi due elementi, senza distruggere l'uno a vantaggio dell'altro, sarà il problema d'un'era novella e d'una civiltà nuova.
Per quanto si possa esaltare la meravigliosa e indisputabile grandezza dell'opera dei legislatori e dei giureconsulti dell'Impero, raccolta nel Corpus iuris ai tempi di Giustiniano, è certo che l'antico e primitivo carattere del diritto romano s'è in essa profondamente alterato, e che il dispotismo dello Stato, sempre prevalente in Roma, è divenuto enorme. Il Tocqueville ed altri con lui credono anzi, appunto perciò, che la grande diffusione del diritto giustinianeo nei popoli latini, sia stata piú di una volta dannosa alla libertà politica. A molti una tale asserzione può parere assurda; ma, se è vero che tra il diritto privato e pubblico v'è uno stretto legame, se è vero che le ultime alterazioni nel diritto romano furono portate dall'azione del crescente dispotismo dello Stato, l'asserzione dello scrittore francese deve pure avere il suo valore.