§. VI. Della conoscenza nelle cause.
Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura, e correzion de' costumi fra Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico e notorio peccato, scandalizzava gli altri, era prima secretamente ripreso, perchè si ravvedesse: se non s'emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso, e se per fine ciò non ostante s'ostinava nell'errore e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro Comunione, ed avuto come tutti gli altri Gentili e Pubblicani, privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e 'l lasciavan nella società civile con gli altri Gentili; nè, se non dopo un vero pentimento ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro Comunione.
Questa correzion di costumi, durante lo stato popolare di Roma, risedeva presso a' Censori, chiamati perciò Magistri morum, i quali avevan potere di notar d'ignominia ogni sorta di persone, per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, come saggiamente e ben a lungo tratta Bodino. Instituto certamente assai commendevole, il qual essendo mancato sotto gl'Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani, che per mezzo di questa censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi: ed è quello, che dice Tertulliano nel suo Apologetico, parlando dell'Assemblee della Chiesa: Ibidem, dic'egli, Exhortationes, castigationes, et Censura Divina: ond'è, ch'essi chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, come che significasse Inspettor de' costumi della sua Chiesa: per la qual cosa, le scomuniche ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi censure ecclesiastiche: materia, che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire.
Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra' Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' Giudici pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti. Talmente che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che coloro, i quali non volendovisi sottomettere, facevan litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non eran che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti che per onore; come allorchè persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza: del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi, nè proferito il parere potevan essere astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari.
Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento; ciò sono, sopra gli affari della fede e della religione, di cui ella giudicava per forma di politia: sopra gli scandali e minori delitti, di cui ella conosceva per via di censura e di correzione: e sopra le differenze fra' Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d'arbitrio e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gli Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione: ma la loro giustizia era chiamata notio, judicium, audientia, non giammai jurisdictio.
§. VII. Elezione de' Ministri.
Era ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi Ministri: e Dupino[315] scrisse, essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà a gli Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro successori, cioè i Vescovi, i Preti ed altri Ministri. Ed in vero gli Apostoli, come si raccoglie dall'Istorie Sacre[316], in molti luoghi ordinaron i Vescovi e gli lasciaron al governo delle Chiese, ch'essi aveano fondate: ma da poi mancati gli Apostoli, quando per la morte d'alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del successore; ed allora si chiamavan i Vescovi più vicini della medesima provincia, almeno al numero di due, o di tre; ch'era difficile in questi tempi il tener Concilj numerosi, se non negl'intervalli delle persecuzioni: ed alle volte le sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col Presbiterio e col Popolo fedele della città, procedevan all'elezione[317]. Il Popolo proponeva le persone che desiderava s'eleggessero, e rendeva testimonianza della vita e costume di ciascuno, finalmente unito col Clero, e i Vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. Alcune volte il Clero ed il Popolo avean nell'elezioni maggiore o minor parte, poichè in alcune esponeva solamente i suoi desiderj, e rendeva le testimonianze della vita e costumi: in altre s'avanzava ad eleggere[318], come accadde nell'elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d'Eusebio fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una colomba: il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l'elezione approvata, ed ordinato l'eletto: e nell'istesso tempo si faceva l'elezione e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gli elettori e gli ordinatori. Nè vi si ricercava altro; imperciocchè in questi tre primi secoli non era stata ancor dichiarata da' canoni la ragion de' Metropolitani sopra l'ordinazioni de' Vescovi della loro provincia, come fu fatto da poi nel quarto secolo; di che tratteremo nel libro seguente, quando dell'esterior politia ecclesiastica del quarto e quinto secolo ci tornerà occasione di favellare.
Questa in brieve fu la disciplina ecclesiastica intorno all'elezioni de' Vescovi di questi tre primi secoli, secondo si ravvisa dall'Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano Scrittore del terzo secolo[319]. L'elezione de' Preti e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione, ancorchè nell'elezione il Clero ed il Popolo v'avessero la lor parte.
§. VIII. Beni temporali.
Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà e beni, sicchè dovesse molto badare all'amministrazione e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principj non ebbe stabili, nè peranche decime[320] certe e necessarie: i beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o quando volevano, atteso che non vi era cos'alcuna di regolato, nè di forzato in quelle offerte. Quanto agl'immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, o vero di lungo tempo conservargli. I Fedeli volontariamente davan oblazioni e primizie, per le quali fu destinata persona, che le conservasse, e ne' tempi di Cristo Salvator nostro ne fu Giuda il conservatore; ma non v'era altro uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni d'abiti e per vivere, e tutto il di più che sopravanzava, distribuivasi a' poveri della città.