Abbiam veduto quanto s'innalzasse il Patriarca di Costantinopoli sopra gli altri Patriarchi d'Oriente, e quanto stendesse i confini del suo Patriarcato in questo secolo, fin all'Imperio di Giustino. Ne' due secoli seguenti lo vedremo fatto assai più grande, volare sopra altre province e Nazioni; poichè non contenta la sua ambizione di questi confini, ne' tempi di Lione Isaurico lo vedremo occupare l'Illirico, Epiro, Acaja e la Macedonia: lo vedrem ancora soggettarsi al suo Patriarcato la Sicilia e molte Chiese di queste nostre province, e contendere in fine col Pontefice romano per la Bulgaria e per le altre regioni.

§. III. Politia ecclesiastica di queste nostre province sotto i Goti e sotto i Greci, fin a' tempi di Giustino II.

Teodorico e gli altri Re ostrogoti suoi successori, ancorchè arriani, lasciarono, come s'è detto, le nostre Chiese in pace;, e quella medesima politia che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata ed intatta. Il Pontefice romano vi fu mantenuto, ed in queste nostre province, come suburbicarie, esercitava, come prima, l'autorità sua patriarcale, anzi era riconosciuto come Patriarca insieme e Metropolitano; poichè infin a questi tempi le nostre metropoli, in quanto alla politia ecclesiastica, non ebbero Arcivescovo o Metropolitano alcuno: nelle città, come prima, erano semplici Vescovi, riconoscenti il Pontefice romano, come lor Metropolitano: quindi Atalarico[870], che a' Vescovi soleva dar anche il nome di Patriarca, chiamollo Vescovo de' Patriarchi. E se in alcune città d'Italia, nel Regno de' Goti e de' Longobardi ancora, i quali furono parimente arriani, si videro in una stessa città due Cattedre occupate da due Vescovi, l'uno cattolico, l'altro arriano; in queste nostre province, le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai contaminate dagli errori d'Arrio, i Vescovi professaron tutti la fede di Nicea, e serbaron le lor Chiese pure ed illibate, e mantennero gli antichi dogmi e quella disciplina, che serbava la romana Chiesa, loro maestra e condottiera. I Vescovi governavan le lor Chiese col comun consiglio del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Acoliti, Esorcisti, Lettori ed Ostiarj.

I Vescovi eran ancora detti dal Clero e dal Popolo, e ordinati dal Papa, come prima, ancorchè il favor de' Principi vi cominciasse ad avere la sua parte: Grozio[871] portò opinione, che i Re goti, o arriani o cattolici che fossero, semper Episcoporum electiones in sua potestate habuere, e rapporta essersi anche ciò osservato da Giovanni Garzia: ma da' nostri Re goti non si vide sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella, ch'esercitarono gl'Imperadori, così d'Occidente, come d'Oriente. Essi, come custodi e protettori della Chiesa, e come quelli, che reputavan appartener loro anche il governo e l'esterior politia della medesima, credettero esser della lor potestà ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni, proibire l'ambizioni, dar riparo a' disordini e tumulti sediziosi, e sovente prevenirgli; riparar gli sconcerti, che allo spesso accadevan per le fazioni delle parti, e far decidere le controversie, che per queste elezioni solevano sorgere; ma l'elezione al Clero ed al Popolo la lasciavano, siccome l'ordinazione a' Vescovi provinciali, ovvero al Metropolitano. Odoacre Re degli Eruli, più immediato successore di Teodorico in Italia alle ragioni degli Imperadori d'Occidente, nell'elezione del Vescovo di Roma e degli altri d'Italia, vi volle avere la medesima parte: Basilio suo Prefetto Pretorio vi invigilò sempre, anche, come e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio, il quale gl'incaricò, che, morendo, niuna elezione si facesse senza il suo consiglio e guida[872].

Ad esempio di quel, che fece l'Imperador Onorio nello scisma della Chiesa di Roma fra Bonifacio ed Eulalio, si osserva che Teodorico usasse della medesima autorità per l'altro insorto ne' suoi tempi in Roma fra Lorenzo e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell'anno 498 di Papa Anastasio, pretendevano ambedue essere innalzati su quella sede: Simmaco Diacono di quella Chiesa fu da maggior numero eletto ed ordinato: ma Festo Senator di Roma, che avea promesso all'Imperador Anastasio di far eleggere un Papa, che sarebbe stato ubbidiente a' suoi desideri, fece eleggere ed ordinare Lorenzo. I due partiti portarons'in Ravenna a ritrovare il Re Teodorico, il quale giudicò, che dovesse rimaner Vescovo di Roma colui, il quale fosse stato eletto il primo, ed avesse avuto il maggior numero de' suffragi: Simmaco avea sopra Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di quella sede, e nel primo anno del suo Ponteficato tenne un Concilio, dove furon di nuovo fatti alcuni canoni per impedir nell'avvenire le competenze in simili elezioni. Quelli che s'eran opposti all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero tutti i loro sforzi, perchè ne fosse scacciato; gli attribuiron perciò molti delitti, sollevaron una gran parte del Popolo e del Senato contro di esso, e domandaron al Re Teodorico un Visitatore, cui delegasse la conoscenza di queste accuse: Teodorico nominò Pietro, Vescovo di Altino, il quale precipitosamente, e contra il diritto, spogliò incontanente il Papa dell'amministrazione della sua diocesi e di tutte le facoltà della Chiesa: questa azione sì precipitosa eccitò in Roma gravi sconcerti, e perniziosi tumulti; Teodorico per acquetargli fece tosto nell'anno 501 convocare un Concilio in Roma, al quale invitò tutti i Vescovi d'Italia[873]. V'andarono quasi tutti i Vescovi della nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno, di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife, d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre città di questa provincia. Dal Sannio vi si portarono i Vescovi di Benevento, d'Isernia, di Bojano, d'Atina, di Chieti, di Amiterno ed altri.

Da queste due province, come più a Roma vicine, ve ne andaron moltissimi: dall'altre due, come dalla Puglia e Calabria, e dalla Lucania e Bruzio, come più da Roma lontane, e più a' Greci vicine, ve ne andaron molto pochi. Vi vennero ancora i Vescovi di Emilia, di Liguria e di Venezia, i quali, passando per Ravenna, parlaron a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza volere imprendere ad esaminare l'accuse proposte contra Simmaco, lo dichiararono, innanzi al Popolo, innocente ed assoluto; e s'adoperaron in guisa col Re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il Popolo col Senato, ch'erano molto irritati contro al Papa, si placarono e lo riconobbero per vero Pontefice. Restarono tuttavia alcuni mal contenti, che produssero contra quello Sinodo una scrittura; ma Ennodio Vescovo di Pavia vi fece la risposta, la quale fu approvata in un altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503, nel quale la sentenza del primo Sinodo fu confermata. Le calunnie inventate contra Simmaco passaron fino in Oriente, e l'Imperador Anastasio, ch'era separato dalla comunione della Chiesa romana, glie le rinfacciò; Simmaco con una scrittura apologetica si giustificò assai bene; il quale, mal grado de' suoi nemici, dimorò pacifico possessor di quella sede fin all'anno 514, che fu quello della sua morte.

Fu in questi tempi riputato così proprio de' Principi di regolare queste elezioni, per evitar gli ambimenti e le sedizioni, che Atalarico mosso da' precedenti scismi, accaduti in Roma per l'elezione de' loro Vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinchè non accadessero consimili disordini, imitando gli Imperadori Lione ed Antemio, fece un rigoroso editto, che dirizzò a Gio. II, romano Pontefice, il quale nell'anno 532 era succeduto a Bonifacio su la sede di Roma, con cui regolò l'elezioni non solamente dei Pontefici romani, ma anche di tutti i Metropolitani e Vescovi, imponendo gravissime pene a coloro, i quali per ambizione, o per denaro aspirassero ad occupar le sedi, dichiarandogli sacrileghi ed infami, e che oltre alla restituzion del denaro, ed altre gravi ammende, da impiegarsi alla reparazione delle fabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono stati severamente puniti da' suoi Giudici, e le lor elezioni, come simoniache, avute per nulle ed invalide: diede con questo editto altre providenze per evitare l'altercazioni e litigi sull'elezioni, le quali riportate al suo palazzo da' Popoli, egli n'avrebbe tosto presa cura, e dato provedimento, dichiarando, che ciò che egli stabiliva per questo suo editto, s'appartenesse non solo per l'elezione del Vescovo di Roma, sed etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Ecclesias. Fu questo editto istromentato per Cassiodoro[874], il quale ancorchè cattolico, e nelle cose ecclesiastiche versatissimo, tanto che oggi vien annoverato fra li non inferiori Scrittori della Chiesa, e da alcuni riputato per Santo, forse perchè morì monaco Cassinese[875], non ebbe alcun riparo di non solamente istrumentarlo, ma consigliarlo ancora, come assai opportuno, al suo Principe; nè fu riputato, secondo le massime di questo secolo, estranio e lontano dalla sua real potestà. Fu dirizzato a Papa Giovanni II, che lo ricevè con molto rispetto e stima, nè se ne dolse; anzi se è vero esser sua quell'epistola, che leggiamo fra le leggi del Codice[876], scritta all'Imperador Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorno alla disciplina ecclesiastica (poichè Ottomano[877], ed altri[878] ne dubitano, ancorchè venga difesa da Fachineo[879]), si vede che questo Pontefice non contrastò mai a' Principi quella potestà, che s'attribuivano sopra la disciplina della Chiesa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora a Salvanzio[880], che si trovava allora Prefetto della città di Roma, acciocchè dovesse senza frapporvi dimora pubblicarlo al Senato e Popolo romano; anzi perchè di ciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri secoli, ordinogli, che lo facesse scolpire nelle tavole di marmo, le quali dovesse egli porre avanti l'atrio di S. Pietro Appostolo per pubblica testimonianza[881].

Vollero i Re goti, come successori degl'Imperadori d'Occidente, mantener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate intorno all'esterior politia ecclesiastica, delle quali ne rendono testimonianza le tante loro costituzioni, registrate nell'ultimo libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad essi lo stabilire i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le nozze[882], vietare i matrimonj ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo di loro rescritti[883], ed avere la conoscenza delle cause matrimoniali, non dee parer cosa nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro[884], si legga ancora quella de' nostri Re goti, formata per le dispense, che solevan concedere nei gradi proibiti dalle leggi. Così ancora, imitando ciò che fecero gl'Imperadori d'Occidente e d'Oriente di non permettere assolutamente e senza lor consenso ai loro sudditi di ascriversi alle chiese o monasteri, di che ne restano molti vestigi nel Codice Teodosiano: fu de' Goti ancora, come scrive Grozio[885], non minus laudanda cautio, quod subditorum suorum neminem permisere se Ecclesiis, aut Monasteriis mancipare, suo impermissu.

La medesima politia intorno a ciò fu ritenuta in queste nostre province, quando da' Goti passarono sotto gl'Imperadori d'Oriente, e molto più sotto l'Imperio di Giustiniano. Gl'Imperadori d'Oriente calcaron ancora le medesime pedate; e dell'Imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo[886], Vescovo d'Ermiana in Affrica, si leggono molti editti appartenenti all'esterior politia della Chiesa. L'Imperador Lione, imitato da poi da Atalarico, proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione e per simonia; ed oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia, v'aggiunse egli quella dell'infamia; ed Antemio fece il medesimo[887]. Ma sopra tutti gli altri Imperadori d'Oriente, Giustiniano fu quegli, che della disciplina ecclesiastica prese maggior cura e pensiero: donde nacque, che gli ultimi Imperadori d'Oriente, non sapendo tener poi in ciò regola nè misura, s'avanzaron tant'innanzi, che finalmente sottoposero interamente il Sacerdozio all'autorità del Principe. Le sue Novelle per la maggior parte sono ripiene di tanti editti sopra la disciplina della Chiesa, che vien perciò egli arrolato nel numero degli Autori ecclesiastici: egli più leggi stabilì intorno all'ordinazion de' Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbon aver coloro per esser eletti e promossi al Vescovado, della loro residenza, della loro nozione e privilegi, ed infinite altre cose a quelli appartenenti. Regolò le convocazioni de' Sinodi e de' Concilj, e loro prescrisse il tempo. Diede varj provedimenti intorno a' costumi e condotta de' Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, delle loro esenzioni e cariche personali. Fece molti editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorno alla regolarità e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior forza e vigore a' canoni che furono stabiliti in varj Concilj, imponendo a' Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gli Ecclesiastici l'osservanza di essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero, d'esser deposti e degradati dal lor Ordine; e moltissimi altri editti sopra le cose ecclesiastiche stabilì, che possono vedersi nelle sue Novelle, e nel suo Codice.

Appartenevasi ancora all'economia del Principe impedire a' Vescovi l'abuso delle chiavi. Così quando essi s'abusavano delle scomuniche, tosto lor s'opponevano; e Giustiniano stesso con sua legge[888] proibì a' Vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata: e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge[889] proibito a' Vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano i requisiti da' canoni prescritti. Quindi avvenne, che i Principi ne' loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell'Imperio romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli Spagnuoli ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodì in questo nostro Reame; di che altrove ci sarà data occasione d'un più lungo discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi reputate come eccedenti la potestà imperiale; anzi furon queste di Giustiniano comunemente ricevute non men in Oriente, che in Occidente, come ne rendon testimonianza Gio: Scolastico Patriarca di Costantinopoli, S. Gregorio M.[890], Inemaro,[891], ed altri: e se non è apocrifa la sua epistola, che si legge nel nostro Codice[892], di sì fatta cura e pensiero, ch'egli mostrò verso l'ecclesiastica disciplina, n'ebbe per commendatore, e panegirista l'istesso Giovanni, romano Pontefice.