Egli fu il primo, che alle consuetudini feudali aggiungesse le leggi scritte per regolar le successioni: insino ad ora la successione de' Feudi si regolava secondo i costumi de' Longobardi, che in Italia gl'introdussero. I Feudi, secondo che abbiam veduto, per antica consuetudine non solevan concedersi se non a tempo[176], rimanendo in potestà del concedente, quando gli piaceva, ripigliarsi la cosa data in Feudo. Da poi fu introdotto, che per un'anno avessero la loro fermezza: in appresso s'ampliò durante la vita del vassallo, nè a' figliuoli s'estendeva; finalmente fu ammesso uno de' figli, ed era quando il Padrone al medesimo confirmava il Feudo, che al padre era stato conceduto: poi s'ampliò a tutti i figli, nè oltre, per le consuetudini feudali s'estese la lor successione.
Corrado il Salico, avanti che in Roma giungesse a prender la Corona dell'Imperio, nell'anno 1026 in Roncaglia, secondo il costume de' suoi predecessori, nell'assemblea de' Principi e del Popolo, richiesto dai suoi vassalli, che fosse contento d'ammettere alla successione de' Feudi non pur i figli, come erasi per le consuetudini feudali introdotto, ma anche i nepoti nati da' figli, e questi mancando, potessero succedere ancora i fratelli del defunto, glie lo accordò, e fu perciò promulgata legge, per la quale stabilì, che se il Feudatario non avrà figli, ma nipote dal suo figlio maschio, abbia questi il Feudo: e se non avrà nepoti ma fratelli legittimi, abbiano questi ancora il Feudo, che fu del loro comune padre[177].
Questa legge, che vien per intero rapportata dal Sigonio[178], ancorchè i Compilatori de' Libri Feudali non ve l'avessero interamente in quelli inserita, si legge però nel libro terzo delle leggi longobarde, ove tutte le altre leggi degl'Imperadori d'Occidente come Re d'Italia furono raccolte, le quali non solamente in Lombardia ed in tutte le altre parti di Italia, ma ancora in queste nostre province, toltone quelle, che all'Imperio de' Greci erano sottoposte, ebbero forza e vigore, per quelle ragioni, che altre volte abbiam detto nel corso di questa Istoria, e particolarmente ne' tempi di Corrado, ne' quali l'autorità degl'Imperadori d'Occidente era nel colmo della sua grandezza ne' Principati di Capua, di Salerno ed in quel di Benevento; essendosi veduto che essi deponevano i Principi stessi, e de' loro Principati disponevan a lor talento; anzi, siccome vedrassi più innanzi quando della compilazion di queste leggi e delle feudali tratterassi, maggiore fu nel nostro Regno la forza ed autorità delle leggi longobarde, che delle feudali.
Non è però, che Gerardo de Nigris Senator di Milano nel primo libro de' Feudi[179] non avesse rapportata la sentenza di questa legge; ed i Compilatori degli altri libri feudali la tralasciarono d'inserire tra le altre costituzioni feudali degli altri Imperadori, che a Corrado succedettero, per quest'istessa ragione che ritrovavasi già inserita ne' libri delle leggi longobarde, l'uso de' quali era più frequente presso i nostri maggiori, che quello de' libri feudali: se bene da un luogo d'Andrea d'Isernia[180] si raccoglie, che in alcuni Codici delle leggi feudali, che allora andavano attorno, ancor che in molti luoghi tronca e mutilata, era stata pure trascritta.
Altri Capitoli di questo Principe abbiamo nel libro secondo de' Feudi sotto il titolo de Capitulis Corradi, stabiliti parimente in Roncaglia, ove de' Feudi pur si tratta: nè, per dir ciò di passaggio, è condonabile l'errore di Carlo Molineo[181], il quale nell'istesso tempo, che biasima i nostri Interpreti, i quali per l'ignoranza dell'istoria caddero in molti errori, inciampa egli stesso in ciò che ad altri biasima; riputando questi Capitoli di Corrado, essere non del Salico, ma di Corrado II, quando quel Corrado di ch'egli parla, non fu mai in Italia, onde avesse quelli presso Roncaglia potuto stabilire.
Quindi ancora si convince l'altro errore di Molineo[182], nel quale non possiamo non maravigliarci esservi ancora caduto, oltre Cragio ed Ornio, il nostro diligentissimo Pellegrino[183], i quali per leggiere cagioni reputarono Lotario I, nipote di Carlo Magno, autore di quella costituzione, che si legge nel libro primo de' Feudi[184], per la quale la successione dei Feudi fu estesa anche al patruo; tantochè se fosse di quello Imperadore, non Corrado il Salico verrebbe ad esser il primo, che alle consuetudini feudali aggiungesse sopra ciò leggi scritte, ma Lotario I, che più di 200 anni prima di Corrado tenne l'Imperio di Occidente.
Ma si convince questa legge essere di Lotario III (che altri con più verità appellano II, poichè dell'altro Lotario, che per pochi giorni in tante rivoluzioni di cose invase l'Imperio dopo Berengario, non dee aversi conto) non già di Lotario I, per essere stata promulgata in Roma nell'anno 1133, o 1137 sotto il Pontificato di Innocenzio, non già d'Eugenio, come scorrettamente si legge ne' Codici vulgati, nell'Assemblea (com'era il costume) de' Sapienti e Baroni di molte città d'Italia; e fu confermata da Lotario la legge di Corrado intorno alla successione de' Feudi; ed oltre di ciò, ampliata la successione anche a favor del patruo, il che Corrado non avea fatto, siccome dottamente notò l'incomparabile Cujacio[185] a torto dal Pellegrino ripreso. E ciò si manifesta con maggior chiarezza ponderando, che se sino a' tempi di Lotario I, i patrui erano ammessi alla successione dei Feudi, sarebbe stata cosa ridevole, con tanta premura ed istanza porger preghiere a Corrado, come fecero allora i Feudatari, perchè stendesse la successione a' fratelli, quando ciò 200 anni prima fu conceduto da Lotario anche a favor de' patrui. Convincono altri argomenti, che deve questa legge attribuirsi a Lotario III, li quali possono vedersi presso Schiltero e Struvio[186]. Ma deve questo abbaglio condonarsi al diligentissimo Pellegrino, che volle per questa volta metter la falce nell'altrui messe, ma non già al Molineo intendentissimo delle nostre leggi feudali.
CAPITOLO II. Conquiste de' Normanni sopra la Puglia.
In que' medesimi tempi, che da Corrado si proccurava dar qualche provedimento alle cose d'Italia, sursero in queste nostre parti occasioni cotanto favorevoli per l'ingrandimento de' Normanni, che ricevute da essi con avidità gl'invogliarono a cose maggiori, ed a più alte imprese. Que' prodi e valorosi Campioni, che in Salerno militavano sotto gli auspicj di quello Principe, crebbero per varie congiunture in tanta potenza, che cominciò a rendersi sospetta a Guaimaro istesso: il credito, che s'acquistavano spezialmente i figliuoli di Tancredi, gli dava qualche ombra, quantunque non osasse dimostrarlo; onde per sottrarsi da questi sospetti, si pose a cercar modo d'allontanargli da se con qualche onorevole occasione, temendo insieme fargli bene, o male in sua casa; ma ecco che gliene venne offerta una, la quale fu profittevole ugualmente ad entrambi.
L'Imperio d'Oriente, che, come si disse, dopo la morte di Basilio e di Costantino, era governato dall'Imperador Romano Argiro, per gli frequenti disordini e rivoluzioni civili, andava miseramente decadendo dalla sua grandezza e splendore; ed essendo esposto alle irruzioni de' Saraceni, il furor de' quali non erano bastanti quegl'Imperadori a reprimere, era passato in gran sua parte sotto la loro dominazione. I Greci che imputavano la loro declinazione alla dappocaggine de' loro Sovrani, sovente tumultuando si facevano lecito ammazzare il proprio Principe, ed in suo luogo sostituirne un altro, ch'essi stimavano atto a poter restituire l'Imperio nell'antica grandezza; ma da' successi contrari, e fuori delle loro speranze, spesso trovandosi delusi, reiterando imprudentissimamente i medesimi mezzi di tumulti ed uccisioni, cagionarono finalmente la total ruina di sì grande e vasto Imperio. A questo riguardo, avendo innalzato su 'l Trono Michele Paflagone, permisero che da costui l'Imperador romano fosse miseramente ucciso. Questo accorto Principe per giustificare appresso i Popoli la sua elevazione, e rendergli sicuri di non essersi, com'altre volte, ingannati nella sua esaltazione al Trono, pensò con una rilevante conquista, accreditarsi, e disegnò discacciar dalla Sicilia i Saraceni, e riunirla come prima al greco Imperio, onde da que' Barbari era stata sottratta: mandò per tal effetto nell'anno 1037 un'armata in Italia sotto la condotta di Giorgio Maniace Catapano, il quale essendovi giunto, mise il tutto all'opra, per eseguire i disegni del suo Sovrano[187]. La fama del valore de' Normanni era giunta sin nell'ultimo Oriente, onde Maniace riputò quasi che necessario, per agevolar l'impresa, aver di questi valorosi Campioni: fece perciò in nome dell'Imperadore pregare il Principe Guaimaro di fargli avere di questi prodi soldati, che poc'anzi nel suo paese aveansi acquistata tanta riputazione, assicurandolo, che non mancherebbe occasione di riconoscere e ricompensare un tale servigio. Ma egli non bisognava a Guaimaro far tante promesse, per farlo consentire a ciò che cercava. Questi assai più che Maniace, desiderava di dargli i Normanni, a' quali avendo esposta la cosa, dimostrolla di lor sommo vantaggio, e da non rifiutarsi, aggiungendo ancora per se medesimo promesse molto vantaggiose a quelle che avea loro fatte in nome dell'Imperadore.