Nel che dovrà avvertirsi, siccome altre volte fu detto, che ne' tempi de' Normanni e Svevi, insino che questo Regno fu diviso da quello di Sicilia, quando passò sotto la dominazione degli Aragonesi per quel famoso vespro Siciliano, uno era il Grand'Ammiraglio, che avea la soprantendenza sopra tutti gli altri Ammiragli delle province così dell'uno, come dell'altro Reame; a differenza del Regno di Francia, nel quale da poi che quella Monarchia ebbe acquistata la Provenza, fu diviso in quattro: poich'era uno Ammiraglio in Guienna; l'altro in Brettagna; il terzo in Provenza, il qual sebene non avesse nome d'Ammiraglio, ma di Generale delle Galere, com'è ora quello di Napoli, nulladimeno avea l'istessa potenza degli Ammiragli, dimodochè all'antico Ammiraglio non rimase se non il suo antico lato di Normannia e Piccardia col titolo d'Ammiraglio di Francia indefinitamente[599]. Non così nel Regno di Sicilia, ove uno era il Grand'Ammiraglio e teneva sotto di se tutti gli altri Ammiragli, detto perciò Admiratus Admiratorum, poichè nelle altre parti del Regno di qua e di là del Faro, non solamente le province, ma anche le città aveano i loro particolari Ammiragli, subordinati tutti al primo e Grande Ammiraglio. In fatti in queste nostre province erano molti Ammiragli in un tempo istesso, siccome ce ne accerta la Cronaca Cassinense[600], ove di alcuni di essi sovente accade farsi memoria; e quasi in tutte le città marittime vi risiedeva un Ammiraglio per ciascheduna e questi per lo passato eran creati dal Re, ed aveano cura de' legni e de' vascelli regi. E ne' tempi posteriori de' Re angioini, venivano chiamati Protontini, i quali amministravan giustizia a tutti coloro che viveano dell'arte marinaresca, che risiedevano in quelle città e riviere. Così il Tutino rapporta molte carte, nelle quali molti vengono nomati Ammiragli di diverse città di mare, come Landulfo Calenda Ammiraglio di Salerno, Lisolo Sersale Ammiraglio, ed altri moltissimi. In questa maniera avendo i nostri Re normanni, non meno per terra, che per mare proccurato stabilire il loro Imperio, ed avendo perciò istituito vari Ufficiali, a' quali il governo e la sicurezza del mare, de' porti, del commercio, delle navigazioni, e de' traffichi era commesso proccurarono perciò stabilire ancora molte leggi, dalle quali in decorso di tempo, surse, non altrimenti che si fece de' Feudi, un nuovo corpo di leggi Nautiche appellate; e che col correr degli anni, siccome abbiam veduto, dopo il Jus comune feudale, sorgere una nuova ragione feudale non comune, ma speziale per questo nostro Reame: così ancora per la nautica, oltre il Jus comune, una nuova ragion particolare per queste nostre province.
Delle leggi navali.
Le leggi appartenenti alla Nautica presso i Romani non erano altre, se non quelle, che da' Rodiani appresero: perciò la legge Rodia fu cotanto rinomata, e n'andò cotanto chiara e luminosa in tutto quel vasto Imperio, che gl'Imperadori Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace e Lucio Settimio Severo stabilirono molte leggi approvandole, e dando loro forza e vigore per tutto l'Imperio; onde ne surse il Jus Navale Rodiano, tratto dall'undecimo libro de' Digesti[601], il quale dalla Biblioteca di Francesco Piteo, dove lungo tempo giacque sepolto, fu finalmente pubblicato al Mondo. Ma da poi avendo gl'Imperadori d'Oriente, in Costantinopoli, città per tre suoi lati bagnata dal mare, fermata la loro sede, e le maggiori loro forze collocate nelle armate navali, attesero molto più per mezzo di queste, che d'eserciti terrestri a conservare i loro dominj e le ragioni di quel cadente Imperio, le quali circondate nella maggior loro estensione dal mare, più dall'armate, che dagli eserciti potevano tenersi in sicurezza; perciò di questi ultimi Imperadori d'Oriente abbiamo più leggi attinenti alla nautica ed al commercio del mare, ed alla sicurezza de' porti, e delle navigazioni, le quali furono raccolte parte da Leunclavio, e da Pietro Peckio, e parte ultimamente dall'incomparabile Arnoldo Vinnio, il quale ebbe la cura d'impiegare gli alti suol talenti anche intorno a queste leggi, e sopra l'opera del Peckio aggiungere le sue osservazioni.
Ma queste leggi degl'Imperadori d'Oriente patirono in queste nostre regioni quel medesimo infortunio, che tutte l'altre loro compilazioni. Presso di noi la Tavola Amalfitana, come dice Marino Freccia[602] era quella donde s'apprendevano le leggi attinenti alla nautica; nè è inverisimile, che gli Amalfitani per le spesse navigazioni e continuo traffico, che aveano cogli Orientali, dalle leggi di quegl'Imperadori, e più dalla lunga esperienza, e da' pericoli sofferti in mare, l'apprendessero. E poichè ne' medesimi tempi i Catalani, gli Aragonesi, i Pisani, i Genovesi ed i Veneziani parimente s'erano renduti potenti in mare e celebri, non altrimenti che gli Amalfitani, per le navigazioni nelle parti orientali ed altrove, ne nacque perciò un nuovo corpo di statuti e costumanze, che ora ristretto in un picciol volume, va attorno sotto nome di Consolato del Mare, donde i Naviganti prendon la norma per terminare le lor contese, il che producendo buon effetto ne' sudditi, da ciascun Principe vien approvato; ed i regolamenti in quello stabiliti, come loro particolari statuti e costumanze vengono inviolabilmente osservati.
Questi Capitoli, onde si compone il Consolato del Mare, furono approvati da' Romani, da' Pisani, dal Re Luigi di Francia, dal Conte di Tolosa, e da molti altri Principi e Signori; ed i Re d'Aragona, ed i Conti di Barzellona ve ne aggiunsero degli altri; ed Arnoldo Vinnio non s'allontana dall'opinione di coloro, che narrano questa compilazione essersi fatta a' tempi di S. Lodovico Re di Francia. Fu data poi alle stampe in Venezia da Giovambatista Pedrezano, il quale intitolò questa Raccolta: Il libro del Consolato de' Marinari, e lo dedicò a M. Tomaso Zarmora Console allora in Venezia per l'Imperadore Carlo V; fu da poi nell'anno 1567 ristampato in Venezia stessa, ed è quello, che ora va attorno per le mani d'ognuno; e che nel Tribunale del Grand'Ammiraglio del nostro Regno ha tutta l'autorità e 'l vigore.
Ma i nostri Principi di ciò non soddisfatti, vollero per questo Regno stabilire sopra gli affari marittimi, particolari leggi. L'Imperador Federico II, oltre di quelle che furono inserite nel Codice[603], stabilì molti Capitoli attinenti all'Ufficio dell'Ammiraglio, ne' quali si prescrive al medesimo ciò che deve esser della sua incumbenza, quello che se gli appartiene, e sin dove s'estende l'autorità sua. Ne' tempi de' Re angioini furono aggiunti a' medesimi molti altri Capitoli, per li quali fu in nuovo modo prescritta la sua autorità, come si osserva in quelli stabiliti da Carlo II d'Angiò a Filippo Principe d'Acaja e di Taranto, suo figliuolo quartogenito, quando lo creò Grand'Ammiraglio, che vengon trascritti dal Tutini. Da poi i Re aragonesi accrebbero molte altre cose a' Capitoli de' loro predecessori, che dovea osservar l'Ammiraglio, e molti ne aggiunse Ferdinando I a Roberto S. Severino Conte di Marsico, quando nell'anno 1460 lo creò Ammiraglio, pur rapportati dal Tutino. Ed in tempo degli Austriaci molte prammatiche si promulgarono attinenti a quest'Ufficio, delle quali, quando ci tornerà occasione, non si tralascerà farne memoria.
Tanta e tale era la dignità del Grand'Ammiraglio ne' secoli andati, e cotanto era grande la sua incumbenza, che per regolarla vi fu uopo di tanti provvedimenti finchè ne surse una nuova ragione, nautica appellata. Ma sì sublime Ufficio nel nostro Regno sin da' tempi di Marino Freccia cominciò a decadere dal suo splendore, e molto più ne' tempi men a noi lontani, ed oggi appena serba qualche vestigia della sua grandezza, ritenendo, oltre gli onori e preminenze, un Tribunale a parte da se dipendente, e la giurisdizione sopra coloro che vivono dell'arte marinaresca. Le cagioni di tal declinazione ben s'intenderanno nel corso di questa Istoria, ove si conoscerà, che sin a tanto, che i nostri Re furono potenti in mare, ed insino che i Normanni, gli Svevi, e sopra tutti gli Angioni mantennero molte armate navali, crebbe nel suo maggior splendore; ma da poi diminuite l'armate, e passato il Regno sotto la dominazione degli Austriaci, essendosi introdotta nuova forma e nuovo regolamento dipendente da quello di Spagna, mancò tanta autorità, e passò in parte a' Generali delle galee, sebbene non coll'istessa potenza e prerogative del Grand'Ammiraglio.
§. III. Del Gran Cancelliero.
Non dovrà sembrar confuso e perturbato l'ordine che io tengo in noverando gli Ufficj della Corona, e se, non serbando quello tenuto dagli altri Scrittori, vengo a parlare, dopo il Grand'Ammiraglio, del Gran Cancelliero. So che Marino Freccia diede a quest'Ufficio l'ultimo luogo, se bene non si sappia per qual ragione il facesse, giacch'egli medesimo ne' Parlamenti, e nell'altre funzioni pubbliche, gli dà il sesto luogo, e lo fa precedere al Gran Siniscalco, il quale non siede a lato, ma a' piedi del Re. Altri perciò lo collocano nel sesto luogo dopo il Gran Protonotario; e così questi, come Freccia, danno il secondo luogo al Gran Giustiziero dopo il Gran Contestabile.
Li Franzesi però dopo il Gran Contestabile, collocano il Gran Cancelliero; ed io dico, che gli uni, e gli altri assai bene han fatto di disporgli con questo ordine. Altro è il Gran Cancelliere di Francia, altro fu il Gran Cancelliero di Sicilia a' tempi de' Normanni, ed altro è, e pur troppo diverso il Gran Cancelliero del Regno di Napoli, precisamente se si riguardano i tempi, ne' quali scrissero il Freccia, e gli altri Autori, e più se avrem mira a' tempi nostri.