XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la determinazione de' confini da farsi di Benevento.

XIV. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il Regno; ed osservi i loro privilegi; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro proprj beni.

XV. Che non possa nelle terre della Chiesa romana acquistar cos'alcuna per qualunque titolo, nè ottenere in quelle Rettorìa o altra Podestarìa.

XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che alle medesime furono tolti.

XVII. Che tutte le Chiese e' loro Prelati e Rettori godano della libertà ecclesiastica, e particolarmente nelle elezioni, ristabilendo Clemente ciocchè Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra; cioè che il Re e suoi successori non s'intromettano nelle elezioni, postulazioni e provisioni de' Prelati, in guisa che, nec ante electionem, sive in electione, vel post Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur[93]; soggiungendosi però che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi eredi, in quanto s'appartiene in jure patronatus, si quod Reges Siciliae, seu ejusdem Regni, et Terrae Domini, hactenus in aliqua, vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen, in quantum Ecclesiarum patronis canonica instituta concedunt; siccome perciò non furono esclusi i Re, sempre che la persona eletta fosse loro sospetta d'infedeltà, d'impedire il possesso e concedere il placito Regio alle Bolle di provisione, come altrove diremo.

XVIII. Che le cause ecclesiastiche saranno trattate innanzi agli Ordinarj; e per appellazione alla Sede Appostolica.

XIX. Che abbia a rivocare tutti gli Statuti emanati contra la libertà ecclesiastica.

XX. Che i Cherici nè per le cause civili nè per le criminali si possano convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di cause attinenti a' Feudi.

XXI. Che niuno imponga taglie alle Chiese.

XXII. Che nelle Chiese vacanti non possa pretendere, ed avere nè regalie, nè frutti.