CAPITOLO IX. Delle nuove leggi introdotte da Carlo I e dagli altri Re angioini suoi successori, che chiamiamo Capitoli del Regno.
Lasciò a noi questo Principe, oltre delle tante altre sue memorie, onde illustrò questo Regno, e molto più la città di Napoli, nuove leggi, che all'uso di Francia non Costituzioni, ma Capitolari, ovvero Capitoli del Regno furon chiamati. Per la famosa Accademia istituita da Federico II in Napoli, e poi da Carlo I arricchita di maggiori privilegi, le Pandette e gli altri libri di Giustiniano avevan invogliati i nostri Professori a studiargli in guisa, che non pure i Dottori, che in que' tempi si chiamavano Maestri, quivi l'insegnavano, ma anche gli Avvocati nel Foro pubblicamente gli allegavano per le decisioni delle cause. E quando quelle leggi non s'opponevano alle longobarde, o alle Costituzioni de' Re normanni e di Federico promulgate da poi, ovvero alle approvate consuetudini del Regno, aveano acquistata tanta forza ed autorità presso i Giudici, che secondo i lor dettami decidevano le cause; non già che vi fosse stata legge scritta, che lo comandasse, ma tratto tratto cominciarono coll'uso ad acquistar forza e vigor di legge, prima per la forza della ragione, da poi per connivenza de' nostri Principi, i quali giacchè volevano, che pubblicamente si leggessero nelle loro Accademie, e che i Giureconsulti gl'illustrassero con commentarii, doveano in conseguenza ancor commendare che s'osservassero nel Foro; e finalmente per le Costituzioni di Federico II il quale dell'autorità delle medesime spesso valevasi, anzi espressamente in più sue Costituzioni[413], comandò la di loro osservanza, purchè alle Longobarde, alle Costituzioni del Regno e Consuetudini non s'opponessero. Ed in progresso di tempo la loro forza ed autorità s'estese tanto, che finalmente vinse, e mandò in disusanza le leggi Longobarde. Ecco ciò, che sopra questo soggetto ne scrisse Marino di Caramanico, che fiorì a questi tempi[414]; Licet vero Regnum desierit subesse Imperio, tamen jura Romana in Regno per annos plurimos, convenientia Regum, qui fuerunt pro tempore, servata diutius consensu tacito remanserunt, ac imo expressim servantur, et corroborantur in Compilatione Constitutionum istarum, ubi neque Constitutiones hae, seu approbatae Regni Consuetudines non obsistunt.
Non è però, che in questi tempi l'autorità delle leggi Romane fosse stata tanta, che avesse dal Foro discacciate affatto le leggi Longobarde: duravano ancor esse nel Regno di Carlo I siccome durarono ne' Regni de' suoi successori Angioini, ancorchè pian piano andassero in disusanza. In fatti Marino stesso di Caramanico, che fu uno de' maggiori Giureconsulti di questi tempi, e che, come si disse, sotto questo Principe fu nell'anno 1269 Giudice appresso il Capitano di Napoli[415], ci attesta, che queste leggi a' suoi dì ancor s'osservavano: Ad quod concordant Longobardae leges quae in Regno similiter obtinent. Biase di Morcone, che fiorì a' tempi del Re Roberto, tra le sue opere legali, che lasciò, una fu delle differenze tra le leggi romane e longobarde[416], compilata ad imitazione di Andrea da Barletta, per togliere anche a' suoi tempi occasione agl'incauti Avvocati di rimaner confusi, se soverchio invaghiti delle Romane, abbandonando le Longobarde, non cagionasser danno a' loro Clientoli, e ad essi scorno e rossore, se nel Foro rimanessero per l'ignoranza di quelle perditori. Abbiamo ancora una carta[417] rapportata dal Tutini[418], tratta dall'Archivio regale della Zecca, formata in S. Germano nell'entrar, che fece Carlo nel Regno, ove a tenor delle leggi longobarde, che si allegano in quella scrittura, il Monastero di Monte Cassino e suo Abate, cede al Re la pretensione, ch'egli avea di riconoscere anche nelle cause criminali i suoi vassalli. E non pure in Terra di Lavoro, e nelle vicine province d'Apruzzo e del Contado di Molise, queste leggi erano osservate, ma eziandio in quella di Puglia, vedendosi che la compilazione delle Consuetudini di Bari, che dalle leggi Longobarde derivano, fu ne' tempi di Carlo I fatta da que' due Giureconsulti, cioè dal Giudice Andrea di Bari e dal Giudice Sparro, cotanto in pregio tenuto da Carlo, che da Giustiziere di quella provincia lo innalzò ad esser gran Protonotario del Regno. Così ancora nel Principato, in Salerno e nell'altre province osserviamo il medesimo; e se nelle province di Calabria di esse non rimase alcun vestigio, fu perchè lungamente essendo state possedute da' Greci, e poco da' Longobardi, non poterono in quelle mettere sì profonde radici, sicchè avesser potuto avere lunga durata.
Nel Regno adunque di Carlo niente fu mutato intorno all'autorità delle leggi romane e longobarde e non pur queste, ma le Costituzioni di Federico volle inviolabilmente, che si osservassero, quelle, che dall'Imperadore furono promulgate in tempo, che non era stato ancora dal Concilio di Lione privato dell'Imperio e del Regno di Sicilia. Rivocò bensì nell'anno 1271 ed annullò tutte le donazioni, locazioni, concessioni, atti e privilegi conceduti da Federico dopo la sua deposizione, da Corrado, da Manfredi e loro Ufficiali, che non si trovassero da lui confermati, riputandogli Principi intrusi, e tiranni, come quelli, che erano stati privati del Regno dalla Sede Appostolica, la quale n'avea lui investito[419]. Non altrimente di ciò, che fece Giustiniano Imperadore, il quale non tutti gli atti de' Re goti annullò, non quelli di Teodorico, di Atalarico e di Teodato, ma sì bene quegli di Teia, di Totila e di Vitige, i quali avendogli contrastato, e fatta guerra, con opporsi con vigore alla conquista, che intendeva fare d'Italia, furon da lui riputati tiranni, intrusi ed usurpatori.
Carlo adunque dopo avere sconfitto e morto Manfredi, essendosi reso padrone de' Regni di Puglia e di Sicilia, volle con nuove leggi riordinare lo stato di questi Reami, per togliere i disordini, che per le precedute guerre e revoluzioni erano accaduti. Le sue leggi, che Capitoli, ovvero Capitularii si dissero ad imitazione del Regno di Francia, erano drizzate così per l'uno, come per l'altro Reame; onde Capitula Regni Siciliae s'appellarono, non meno che le Costituzioni di Federico; avendone ancora per Sicilia propriamente detta, ordinati alcuni particolari rapportati da Inveges[420]. Ma i Siciliani dopo il famoso Vespro Siciliano, sottrattisi dal giogo de' Franzesi, non conobbero altri Capitoli, che quelli che riceverono da poi da' Re Aragonesi, onde restaron gli altri fatti da Carlo e dagli altri Re Angioini suoi successori, per lo solo Regno di Puglia, detto di Sicilia di qua del Faro; e Carlo Principe di Salerno suo figliuolo, espressamente si dichiara, che i Capitoli da lui stabiliti in tempo del suo Vicariato, erano stati promulgati per lo Regno di Sicilia di qui del Faro, non già per quell'isola.
Il disordine e la confusione, colla quale questi Capitoli furono insieme uniti e mandati poi alle stampe, merita il travaglio, che siamo per soffrire di distinguergli secondo i tempi e le occasioni, nelle quali furono promulgati. Ciocchè era anche necessario farsi per conoscere, onde nascesse tanta varietà, che s'osserva nelle massime, ch'ebbero i nostri Principi Normanni e Svevi nelle loro Costituzioni da quelle, che mostrarono avere questi Principi Angioini ne' loro Capitoli. Poichè riconoscendo Carlo questo Reame dalla Sede Appostolica, come vero Feudo, ed essendosi dichiarato suo uom ligio, ricevè nella investitura quelle dure e gravi condizioni, che sopra si notarono. I Pontefici romani perciò erano tutti accorti, che nel promulgarsi delle nuove leggi, non solo niente si derogasse alla loro pretesa immunità e libertà, ma che tutto si facesse a seconda delle loro massime e dettami; anzi quando lor veniva ben fatto, s'intrigavano ancor essi a stabilirle, come vedremo: perciò si videro nuove leggi contrarie alle Costituzioni di Federico e quindi nacque, che gli Scrittori, che fiorirono a' tempi di questi Re, imbevuti di quelle massime empissero i loro Commentari di dottrine pregiudizialissime alle regalie e preminenze del Re, ed offendessero in tante guise le ragioni dell'Imperio de' nostri Principi. Non dee recar maraviglia il vedere, che essendo Franzesi questi Re, doveano tanto più esser lontani a soffrire tanti oltraggi; poichè la Francia, siccome fu nel precedente libro veduto, a questi tempi era non men gravata, che l'Italia, e la giustizia ecclesiastica in quel Regno avea fatti progressi mirabili, e non prima dell'ordinanza dell'anno 1438 furono le sue intraprese risecate, e ridotte al giusto punto della ragione.
§. I. Capitoli del Re Carlo I.
Tutti gli Scrittori convengono, che il Regno di Carlo non durasse più che diciannove anni e pochi giorni, ma alcuni nostri Professori[421] cominciarono a noverargli dall'anno 1265 con manifesto errore, essendo presso i più appurati Autori costantissimo, che questo Principe a' 6 gennaio, giorno dell'Epifania, dell'anno 1266 fu incoronato Re da Papa Clemente in Roma, e che a' 26 febbraio del medesimo anno fu da lui Manfredi morto, ed occupò il Regno. Altri errarono nell'anno della morte di questo Principe; poichè scrissero che morisse a' 7 gennaio dell'anno 1284. Ciò ch'è falso, essendo egli trapassato in Foggia in gennaio dell'anno seguente 1285. Quindi derivano i tanti errori, che s'osservano nelle vulgate edizioni di questi Capitoli, per non essersi saputo ben fissare gli anni del Regno di questo Principe, come anderemo notando in alcuni.
Moltissimi altri errori s'osservano ancora nel notarsi gli anni del suo Regno di Gerusalemme. Alcuni credettero, che Carlo nell'istesso tempo, che in Roma fu incoronato Re di Sicilia, fosse stato anche intitolato Re di Gerusalemme. Altri, che conobbero quest'errore, ancorchè confessino, che molto tempo da poi per la cessione di Maria, Carlo acquistasse quel titolo, nulladimanco non sono costanti in fissare l'anno, che fu veramente l'anno 1277 come si disse.
Coloro che unirono insieme questi Capitoli nella maniera, che oggi si leggono, non serbarono ordine alcuno nè di tempo, nè di materia; ma alla rinfusa l'affastellarono. Antonio de Nigris[422], che gli commentò, conobbe il disordine, ma non seppe emendarlo, e volle dietro quelli seguire il suo commento, come gli trovò. Dovendosi adunque attendere l'ordine de' tempi, il primo deve riputarsi quello, che fu da Carlo promulgato per la riforma dello Studio generale di Napoli. Fu quello stabilito per mano del famoso Roberto di Bari Protonotario del Regno di Sicilia nel 1266 primo anno del suo Regno in Nocera de' Pagani, detta però de' Cristiani, dove Carlo colla sua moglie Beatrice erasi portato, la quale in questa città morì, e fu sepolta. Fu inserito da Roberto suo nipote ne' suoi Capitoli, sotto il titolo, Privilegium Collegii Neapolitani Studii, dove si legge con questa data Dat. in Castro Nuceriae Christianorum per manus Domini Roberti de Baro, Regni Protontotarii anno 1266. Di questo Capitolo lungamente fu già da noi discorso, parlando dell'Accademia di Napoli ristorata da Carlo.