L'ultima si legge sotto il titolo, de Componendo, et Commutatione poenarum, e comincia: Exercere volentes benigne. In questa Roberto, temperando il molto rigore finora praticato, permette a' suoi Ufficiali, e dà loro potestà di poter componere, e commutare con multe pecuniarie le pene stabilite dalle leggi in questi delitti, cioè, d'asportazione d'armi, per gli omicidj clandestini; commutar le pene, che gli Ufficiali medesimi avranno imposte ne' loro banni, o che imponeranno nell'avvenire all'università o persone particolari: le pene delle difese, de parendo juri, e nell'altre arbitrarie, e nelle multe. In tutti questi casi loro si permette, avuto riguardo alla povertà, all'impotenza, ovvero ad altra ragionevol cagione, in certa quantitate pecuniae componere pro Curiae nostrae parte.
Fu per questa lettera arbitrale Roberto biasimato d'avarizia da' suoi detrattori, e che avesse perciò oscurata la fama delle altre virtù sue; e Scipione Ammirato ne' suoi Ritratti rapporta, che questo savio Re fosse stato perciò biasimato d'avarizia, e creduto essere stato cagione delle molte discordie e divisioni, che nacquero in molte città del Regno tra' lor Cittadini per le composizioni, ch'egli traea dagli misfatti de' suoi sudditi, più in danari che in sangue; e ch'egli era solito scusarsi con dire, che tutto ciò gli conveniva di fare per aver onde nudrire cotante armate, che quasi ogni anno era costretto di mettere in punto per la ricovrazione del Regno di Sicilia. Ma chiunque considererà, che Roberto queste composizioni le ristrinse a certi non gravi delitti con tanta riserva e moderazione, ed avuto ogni riguardo alla condizione delle persone, ed a molte altre circostanze, secondo l'arbitrio d'un uomo prudente e da bene, non lo condannerà certamente per sordido ed avaro.
Queste sono le cotanto presso di noi celebri e famose Lettere Arbitrarie, sopra le quali sin da' tempi della Regina Giovanna I, il Viceprotonotario Sergio Donnorso fece un Commento, del quale fa egli menzione nelle note a' Capitoli del Regno[46], e di cui fu anche ricordevole Pier Vincenti nel suo Teatro dei Protonotari del Regno[47]; le quali nell'investiture dei Feudi furon da poi concedute a' Baroni insieme col mero e misto imperio; non che Roberto avesse quelle a loro concedute, poichè esse furono drizzate a' Giustizieri, non a' Baroni, i quali allora non aveano giurisdizion criminale, nè il mero e misto imperio, siccome aveano i Giustizieri delle province. I Baroni insino al Regno d'Alfonso I d'Aragona, ovvero, come credettero alcuni, di Giovanna II, non aveano nelle loro terre e castella, che la giurisdizion civile. Non potevano prima d'Alfonso i Feudatari, che possedevano terre con Vassalli, esercitar altra giurisdizione, se non quella infima e bassa, indrizzata unicamente a sedar le liti e le discordie, che sogliono nascere tra gli abitatori de' luoghi, creando a questo fine alcuni Ufficiali annuali chiamati Camerlenghi, i quali non avean altra giurisdizione, che di conoscere e giudicare d'alcune cause minime e sommarie.
I Giustizieri delle province, ed il Tribunal della Gran Corte erano quelli Magistrati, che esercitavano l'alta e piena giurisdizione sopra tutti i castelli e luoghi del Regno[48]. Non altrimenti che praticavasi a' tempi de' Romani, i quali nelle loro città e terre aveano minori Magistrati, che s'eleggevano dal Corpo delle medesime chiamati Defensores, da' quali s'esercitava una bassa, ed infima giurisdizione, consistente nella cognizione delle cause minime, e sommarie civili.
In luogo di questi Difensori, secondo avvertì a proposito Andrea d'Isernia[49], succederono poi nel nostro Regno i Baglivi de' luoghi, i quali conoscevano delle cose civili, de' furti minimi, de' danni dati, dei pesi e misure, e d'altre cause leggieri, e di picciolo momento[50]. Ma le cose più gravi, e massimamente quelle, che riguardavano il mero imperio, e la giurisdizione criminale, secondo le leggi de' Romani, appartenevano a' Presidi delle province, in vece de' quali da poi nel nostro Regno furono costituiti i Giustizieri delle Regioni[51]. E però non è maraviglia, che le concessioni delle Terre con vassalli, portassero con esso loro quell'infima giurisdizione, come a loro coerente, e da esse inseparabile, e non il mero imperio e la giurisdizion criminale, che non poteva dirsi alla medesima coerente, siccome quella, che non da' proprj Magistrati, ma da' Presidi prima soleva esercitarsi, e da poi non da' Baglivi de' luoghi, ma da' Giustizieri delle regioni.
Marino Freccia[52] testifica perciò, che avendo egli letto il privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre terre e città, come Ravello, Amalfi, Sorrento, Nocera e Sarno, gli concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e dentro quelle ristretta, e non oltre; ma ciò fu propter titulum suae dignitatis, come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i Baroni non aveano giurisdizion criminale. Chi cominciasse a concederla, vario e discorde è il parere dei nostri Autori. Matteo d'Afflitto[53], Grammatico[54], Caravita[55], il Presidente de Franchis[56], ed altri sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico[57], il reggente Capecelatro[58] e Capobianco[59], la riportano un poco più in dietro, cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel gravissimo istorico, Angelo di Costanzo[60], bisognerà dire, che il nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi conceduti a' Baroni, a' Cavalieri particolari, tanto Napoletani quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso i medesimi liberalissimo, a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale nelle lor terre; e questo Istorico medesimo rapporta ancora, che il Re Ladislao concedè la giurisdizione criminale ad Antonello di Costanzo sopra Tevarola, dov'egli ed i suoi per ottanta anni non avevano avuto altro che la civile[61].
Che che ne sia, se Roberto o altri suoi successori a qualche suo benemerito avesse usata questa insolita liberalità, egli è certo, che da Alfonso I e dagli altri Re aragonesi suoi successori, furon poste in uso; e con maggior frequenza fu, nelle concessioni fatte ai Baroni, data la giurisdizione criminale, o nell'investiture fu conceduto loro anche la potestà, ed arbitrio contenuto in queste quattro Lettere Arbitrarie, ed oggi si è ridotto a stile, e quasi formolario di tutte l'investiture, che si danno, di mettervi anche questa facoltà per clausola.
Da ciò n'è nato, che siccome prima queste lettere erano a beneplacito ed arbitrio del Principe, rivocabili e ristrette a certi confini; così per quel che riguarda le persone de' Baroni, per le concessioni, che ne tengono nelle loro investiture, sono irrevocabili; e maggiore si vide in ciò essere stata l'autorità, ed arbitrio dei medesimi, che degli Ufficiali regi, a' quali (come al Reggente e suoi Giudici della G. C. della Vicaria, a' governadori delle province, Capitani delle terre ed altri Ufficiali del Regno) fu prescritto dall'Imperador Carlo V per mezzo di sue prammatiche[62] il modo di componere i delitti e commutar le pene corporali in pecuniarie, e vietato di farlo senza suo consenso o del Vicerè del Regno, e senza rimession della parte offesa, o ne' casi che si dovesse imporre pena di morte naturale, o di troncamento di membra. E poichè a' Baroni si trovavano concedute quelle lettere, affinchè il loro arbitrio stasse ristretto fra' termini del dovere e di giustizia; quindi l'istesso Imperador Carlo V con altra sua particolar prammatica[63] stabilita per li Baroni e loro Ufficiali ordinò che non dovessero abusarsi della facoltà, che tenevano nella commutazion delle pene, ma servirsene fra' termini del giusto e con ragionevol modo: minacciandogli in caso d'abuso della privazione de' loro privilegi.
CAPITOLO VI. De' Riti della Regia camera.
Pure sotto il Regno di Roberto furono compilati i riti della Regia Camera. Questo Tribunale non solo in tempo dell'Imperador Federico II si reggeva dai maestri Razionali, ma anche nel Regno di questi Re angioini. Erano questi Ufficiali di grande autorità, e perciò vediamo i più distinti personaggi di que' tempi impiegati a queste cariche; e dalla Regina Giovanna I furono di maggiori prerogative e privilegi arricchiti. La principal loro incombenza era d'invigilare sopra i diritti e rendite fiscali, costringere i minori Ufficiali come Doganieri, Tesorieri, Credenzieri ed altri, a render ragione della loro amministrazione, ricevere da essi i conti dell'esazioni fatte, e raccogliere il denaro per mandarlo alla Camera del Re. Queste rendite per la maggior parte si cavavano da' dazi, gabelle, dogane, regalie e da altre ragioni fiscali, così antiche come nuove. Nel Regno de' Normanni queste esazioni restringevansi a poco numero, ed erano assai moderate, e particolarmente in tempo del buon Re Guglielmo; ma da poi che l'Imperator Federico I restituì le regalie, che s'erano quasi perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi, al di lui esempio, vollero anche restituirle ne' loro Stati, s'accrebbe il di lor numero, e furono più pesanti. Così passato questo Regno dai Normanni a' Svevi, Federico II ve n'impose delle nuove: instituto, che fu poi dagli altri Re suoi successori continuato, come quello che conduceva molto all'abbondanza del loro erario, donde potevano sostenere più grandi eserciti e numerose armate. I Re della casa d'Angiò, ancorchè più volte ne' loro Capitoli promettessero moderarle, e di ridurle secondo erano al tempo del Re Guglielmo il Buono; con tutto ciò, per le lunghe ed ostinate guerre che soffrirono, e particolarmente per quella di Sicilia, non ne fecero nulla, anzi di tempo in tempo più crebbero. Furono per ciò queste ragioni fiscali divise in antiche e nuove.