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Archeologia.
Termineremo ora la nostra breve rassegna delle leggi giudiziarie mosaiche col ragionare delle leggi penali e della loro pratica applicazione.
Le leggi penali di Mosè hanno per carattere generale l'espiazione e il compenso. Un dotto rabbino diceva, che il mondo poggia su tre basi: la verità, la giustizia e la pace. È per questa ragione che un delitto di qualunque specie esso sia intacca l'equilibrio morale del civile consorzio, il quale non può essere ristabilito che in seguito a una condegna riparazione data alla società offesa mercè la giustizia, il cui còmpito è appunto quello di ricondurre la pace ove fu turbata. Ma posciachè non tutti i delitti portano un uguale sconcerto nell'armonia del sociale consorzio, ne deve conseguire che la riparazione va graduata al male fatto. La suprema riparazione reclamata dalla società terribilmente offesa da un suo membro, è quella di respingerlo assolutamente dal suo seno condannandolo alla morte. Nella legislazione mosaica la morte veniva applicata in tre modi diversi: 1º Colla lapidazione (sekilà), che secondo la tradizione consisteva nel gettare il paziente dall'altezza di un palco che distava da terra l'altezza di due uomini, e poscia soffocarlo sotto un mucchio di pietre che gli venivano gettate addosso; 2º Coll'abbruciamento (serefá) sull'applicazione del quale son diverse le opinioni. Taluni vogliono che tale abbruciamento si consumasse sul cadavere dopo la lapidazione, e altri credono che si strangolasse il paziente con un drappo, e poi gli si colasse in gola del piombo fuso che gli bruciava gli intestini. Secondo Giuseppe parrebbe che il paziente si abbruciasse vivo, perchè egli sostiene che una figlia di Sacerdote che avesse mancato ai suoi doveri d'innocenza, veniva abbruciata viva; 3º Colla spada (éreg) la cui applicazione ci è affatto ignota. I nostri Dottori ne aggiungono una quarta, la strangolazione (hhenek) della quale non ne troviamo traccia nella Bibbia.
Dopo la pena di morte viene il così detto Careth (distruzione [pg 201] o stralciamento). La massima parte dei commentatori, ritengono che questa pena non consistesse che in una divina minaccia, di colpire con una morte immatura il trasgressore di qualcuna fra le leggi cerimoniali. Altri ritengono invece che si sott'intendesse una specie di morte civile, vale a dire la privazione dei diritti di cittadino per un tempo determinato.
Vengono in terza linea le pene corporali, consistenti in colpi di bastone che il paziente riceveva disteso boccone in terra. Tali pene, che nelle nostre contrade vennero abolite ovunque (tranne in Inghilterra per l'indisciplina militare), perchè ripugnanti alla nostra indole; non avevano invece nulla d'umiliante presso gli antichi Ebrei, poichè secondo i Rabbini lo stesso pontefice dopo d'avere ricevuta una di tali pene per la sua trasgressione di qualche legge cerimoniale, rientrava nelle sue altissime funzioni senza che la sua dignità ne soffrisse minimamente.
Un'altra specie di pena viene da taluni classificata, impropriamente, in questa categoria. Tale pena sarebbe quella risultante dal così detto: diritto del talione, che preso alla lettera, consisterebbe effettivamente nel fare subire al colpevole la mutilazione di quel membro che deliberatamente troncò o rese inservibile al suo simile. Ma tale interpretazione è insussistente affatto, perchè i nostri Dottori affermano concordemente, che il legislatore non volle indicare per nissun modo una vera amputazione nel corpo del delinquente, cosa questa che non avrebbe avuto altro effetto oltre quella di dare una barbara soddisfazione, ove fosse stato capace di provarla, al povero mutilato; ma vi sott'intese invece un risarcimento materiale del danno presuntivamente risultato, ciò che doveva recare al danneggiato una soddisfazione di ben diversa natura!
Vengono poscia l'ammenda, che serviva all'espiazione di certi delitti involontarii; e che variava secondo la loro gravita: e i sacrifizii d'espiazione, che non erano altro che pene disciplinari ecclesiastiche, a cui veniva [pg 202] sottomesso colui i cui peccati non erano di competenza giuridica[101].
Quantunque dalla storia di Giuseppe risulti chiaramente che in Egitto erano in uso le prigioni quale pena afflittiva, [pg 203] ciò non pertanto in tutta la legislazione penale mosaica non ne troviamo fatto cenno, forse perchè esse presentavano due gravi ostacoli per una nazione eminentemente agricola quale era l'ebraica. Il primo era l'area occupata da quei luoghi di pena, che veniva sottratta al lavoro e per conseguenza al comune interesse; il secondo era la spesa ingente richiesta per la custodia e pel vitto dei detenuti. Si riscontrano però nel Pentateuco due esempii di detenzione preventiva: il primo in odio di un individuo della tribù di Dan, nato da un'ebrea ammogliatasi ad un egiziano, che [pg 204] litigando con altro ebreo aveva bestemmiato e maledetto il santissimo nome di Dio; e il secondo verso di un altro che profanò il sabbato portandosi a raccogliere legna; ma si capisce facilmente che ciò avvenne nel solo intendimento di sapere da Dio, quale doveva essere il castigo proporzionato alla loro diversa prevaricazione.
In processo di tempo essendosi fatta strada la corruzione e con essa i delitti, che ne sono la conseguenza diretta, anche le prigioni trovarono il loro posto come si può riconoscere dal fatto di Acabbo, il quale stando per intraprendere una guerra, ordinò di incarcerare il profeta che gli predisse la sua morte sulle alture di Galaad, luogo ove aveva fatto assassinare l'innocente Naboth; e dalla storia di Geremia tenuto in prigione perchè consigliava al popolo l'alleanza col re d'Assiria, contro la volontà dei grandi dignitarii dello stato.