Art. 3. Per questa prima volta l'apertura delle sessioni del Parlamento avrà luogo nel dí primo d'ottobre del corrente anno.
Art. 4. Attesa l'urgenza delle convocazioni del Parlamento non saranno per questa volta osservati gli intervalli stabiliti dalla Costituzione tra le Giunte parrocchiali, distrettuali e provinciali. Le parrocchiali si uniranno nella domenica 20 d'agosto, le distrettuali nella domenica 27 del suddetto mese d'agosto, e le provinciali nella domenica 3 di settembre; procedendosi in tutte conformemente alle istruzioni che accompagnano il seguente decreto.
Art. 5. Verificate le elezioni dei deputati, dovranno questi trovarsi nella città di Napoli dieci giorni innanzi l'apertura del Parlamento.
Art. 6. I deputati, nell'arrivare, assisteranno il Segretario di Stato ministro degli affari interni, onde far registrare i loro nomi e quello della provincia che gli ha eletti, come dovrebbesi praticare, se esistesse la deputazione permanente del Parlamento, in virtú dell'articolo III della Costituzione. Il Segretario di Stato farà comunicazione di tutto alla Giunta provvisoria consultiva di governo.
Art. 7. I deputati dovranno portare le ampie facoltà degli elettori, secondo la formola inserita nelle istruzioni che accompagnano il presente decreto.
Art. 8. Non esistendo la deputazione permanente che deve presiedere le Giunte preparatorie del Parlamento, e raccorre i nomi dei deputati, i deputati per supplire a tale mancanza si uniranno il dí 22 settembre in prima giunta preparatoria e nomineranno tra di loro a pluralità di voti e per questo solo oggetto il presidente, il segretario e gli esaminatori dei quali parla l'art. 112 della Costituzione in luogo delle commissioni di cinque e tre individui che prescrive l'art. 113 per l'esame delle facoltà. La seconda Giunta preparatoria si unirà il dí 25 di settembre, e le altre se fossero necessarie infino al dí 28 di questo mese, in cui si terrà l'ultima giunta provvisoria. A questo modo resterà costituito e formato il Parlamento che darà principio alle sue sessioni il dí 1º d'ottobre conformemente agli articoli 114-123 della Costituzione.
Art. 9. Sarà destinato con altro decreto un locale per le sessioni del Parlamento[15] in questo anno, salvo a determinare per le future sessioni di accordo col Parlamento un locale stabile.
Art. 10. In quanto alle variazioni contenute nel presente decreto per rispetto alla convocazione del Parlamento, alle giunte elettorali ed all'epoca dell'apertura del Parlamento medesimo, dichiariamo esser questo l'effetto indispensabile delle circostanze e della imminenza che è di stabilire il nuovo regime; dovendosi, col tempo successivo, eseguire letteralmente tutto quello che è stabilito nella Costituzione politica adottata, salvo le modificazioni che verranno proposte nel Parlamento medesimo.
Art. 11. Il nostro Segretario di Stato, ministro per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Napoli il dí 22 di luglio 1820.