TITOLO III.
Dei giuramenti.
18. Il re, nei due anni susseguenti al suo avvenimento al trono o alla sua maggiorità, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli, ed in presenza
Del senato,
Del consiglio di stato,
Del corpo legislativo,
Dei tre presidenti dei collegi,
Degli arcivescovi e dei vescovi,
Del tribunale di cassazione,
Della contabilità nazionale,
Dei presidenti dei tribunali di revisione e d'appello;
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
19. Il giuramento del re è ne' seguenti termini:
»Io giuro di mantenere l'integrità del regno; di rispettare e far rispettare la religione dello stato; di rispettare e far rispettare l'uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non esigere alcuna imposta, nè stabilire alcuna tassa che in virtù della legge; di governare colla sola vista dell'interesse, della felicità e della gloria del popolo italiano.»
20. Il reggente, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, accompagnato
Dai grandi ufficiali del regno, presta giuramento a Dio sugli evangeli; ed in presenza
Del senato,
Del consiglio di stato,
Del presidente del corpo legislativo,
Del presidente del tribunale di cassazione.
Il segretario di stato fa processo verbale della prestazione del giuramento.
21. Il giuramento del reggente è ne' seguenti termini:
»Io giuro di amministrare gli affari dello stato secondo le costituzioni del regno, i decreti del senato e le leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio del regno, i diritti della nazione e quelli della dignità reale; e di rimettere fedelmente al re, al momento della sua maggiorità, il potere di cui mi è confidato l'esercizio.»
22. I grandi ufficiali del regno, il segretario di stato, i membri del senato, del consiglio di stato, del corpo legislativo, dei collegi elettorali prestano il giuramento nei seguenti termini:
»Io giuro ubbidienza alle costituzioni del regno, e fedeltà al re.»
I funzionarj pubblici civili e giudiziarj, e gli ufficiali e soldati dell'armata prestano lo stesso giuramento.
Segnato NAPOLEONE.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi.=
Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro gran giudice, ministro della giustizia del nostro regno d'Italia, è incaricato di sorvegliare all'esecuzione.
Dato dal palazzo di Saint Cloud il 29 marzo 1805, e 1.º del nostro regno.
NAPOLEONE.
Per S. M. l'Imperatore e Re,
L. S. =F. Marescalchi=.