TITOLO II.

Dei grandi ufficiali del regno.

12. I grandi ufficiali del regno sono,

In primo luogo. I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona;
Il grand'elemosiniere;
Il gran maggiordomo maggiore;
Il gran ciambellano;
Il grande scudiere.

In secondo luogo. I ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio delle loro funzioni.

In terzo luogo. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e di Ferrara.

In quarto luogo. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.

L'ispettore generale dell'artiglieria.

L'ispettore generale del genio.

In quinto luogo. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere conferite che a' sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del consiglio di stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita, cioè:

La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;

La seconda, fra l'Adda e l'Adige;

La terza, sulla sponda destra del Po;

La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite, vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere. Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.

I grandi ufficiali della corona godono in oltre,

1.º D'un assegno sul tesoro della corona, in ragione delle loro funzioni nel palazzo;

2.º Dell'assegno di consigliere di stato e di senatore.

17. Se per un atto della volontà del re, o per qualunque altra causa si sia, un grande ufficiale del regno viene a cessare dalle sue funzioni, egli conserva il suo titolo, il rango e le sue prerogative.