TITOLO PRIMO.

Della reggenza.

Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti.
Durante la minorità vi è un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità del re.

7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.

8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re minore.

10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto, al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.

Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne' suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a volontà.

Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.