TITOLO III.
Del demanio privato del re.
25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.
26. I beni del demanio sono amministrati da un intendente generale ch'esercita le azioni giudiziarie del re. Contro dell'intendente sono dirette le azioni e pronunziate le sentenze a carico del re.
27. Tutti i mobili della corona al di là del valore di cinque milioni, fissato dall'articolo 4, appartengono al demanio privato.
28. Il demanio privato sopporta tutti i carichi della proprietà, tutte le contribuzioni ed i pesi pubblici, come i beni dei particolari.
29. Il danaro contante ed i valori di ogni specie che trovansi depositati nelle casse della corona e del demanio privato, allorchè si fa luogo alla successione, appartengono al demanio privato.
30. Il re dispone del suo demanio privato, sia per atto tra vivi, sia per ultima volontà, senza essere legato da alcuna delle disposizioni proibitive del codice Napoleone.
31. Le disposizioni tra vivi dei beni del demanio privato sono fatte con un decreto reale contraffirmato dall'intendente generale.
32. Se la disposizione è fatta sui beni mobili, si procede come all'art. 22.
33. Se la disposizione è fatta sui beni immobili, l'intendente formerà lo stato dei beni, ed il donatario n'entrerà in possesso adempiendo le formalità prescritte dalle leggi.
34. Le disposizioni testamentarie, in virtù delle quali il re dispone dei beni del suo demanio privato, sono ricevute dal cancelliere guardasigilli, assistito dal segretario di stato, nelle forme determinate dagli art. 23 e 24 dello statuto dell'impero del 30 marzo 1806.
35. Il re non può prima dell'età d'anni venticinque disporre per atto tra vivi del suo demanio privato.
36. Il re all'età di anni sedici potrà disporne per atto di ultima volontà sino alla somma di due milioni.
37. In caso di morte del re senz'aver disposto in tutto o in parte del suo demanio privato, la successione sarà regolata come segue.
38. Se il re non lascerà che un figlio maschio, questi succede in tutti i beni del demanio privato.
39. Se il re lascia più figli maschi, o maschi e femmine, essi divideranno egualmente tra di loro i beni, siano mobili, siano immobili, del demanio privato sino alla concorrenza di un capitale di cinquecento mila lire di rendita per ciascuno di essi, e ciò indipendentemente dal loro appannaggio, caso ne siano forniti. Il soprappiù apparterrà al primogenito.
40. Se il re non lascia che delle principesse, succedono come i principi e sino alla stessa concorrenza. La primogenita di dette principesse potrà ereditare fino alla concorrenza di un milione di rendita.
Il nuovo re avrà i medesimi diritti come se fosse figlio del re defunto, ed erediterà come all'articolo 39.
41. I principi e le principesse chiamate a qualche regno straniero sono esclusi dalle eredità. Per altro le principesse in caso di vedovanza, i principi secondogeniti, le principesse ed i loro discendenti possono essere repristinati dal re nella loro eredità.
42. I beni immobili e i diritti appartenenti al demanio privato del re non sono in alcun tempo, nè sotto qualsivoglia pretesto riuniti di pieno diritto al demanio dello stato. La riunione non può farsi che per istatuto.
43. La riunione dei beni non è presunta neppure nel caso in cui il re avesse giudicato a proposito di farli amministrare confusamente col demanio dello stato o della corona e per mezzo degli stessi ufficiali.
44. Il demanio privato resterà obbligato al pagamento delle somme cui il re defunto lo avesse affetto per pubblici servigi, come costruzione di edifici, monumenti, strade, canali ed altre spese.
45. Qualunque diamante e pietra preziosa, intagliata o incisa del valore al di sopra di trecentomila lire, ogni pittura di artista famoso, ogni statua, medaglia o manuscritto antico, sono riuniti di diritto alla suppellettile della corona.
46. I beni appartenenti al re, dati col patto di reversione, ritornano al demanio privato o straordinario, secondo che dall'uno o dall'altro provengono.
47. Le regole stabilite da questo statuto per l'acquisto, godimento e disposizione del demanio privato saranno osservate non ostante qualunque disposizione contraria delle leggi civili.