TITOLO IV.

Del vedovile delle regine e degli appannaggi dei principi italiani.

=Sezione prima.=

Disposizioni generali.

48. Il vedovile delle regine è a carico dello stato. Il quantitativo del vedovile è fissato da un senatoconsulto all'atto del matrimonio del re o del principe reale, o all'avvenimento al trono del principe secondogenito, se ha preso moglie avanti l'epoca in cui ha acquistato la qualità di erede presuntivo della corona.

49. Gli appannaggi sono dovuti, 1.º ai principi figli secondogeniti del re regnante o del re e del principe reale defunti; 2.º ai discendenti maschi di questi principi, quando non sia stato accordato verun appannaggio al loro padre od avo.

50. Non è dovuto appannaggio alle principesse ed ai loro discendenti. Esse però hanno i diritti espressi nel titolo V.

51. Gli appannaggi dei principi sono formati per la maggior parte di beni stabili situati nel territorio del regno.

52. I beni immobili del demanio straordinario o privato del re servono di preferenza a formare gli appannaggi dei principi. In caso d'insufficienza, vi è provveduto da un senatoconsulto.

53. I beni particolari dei principi appannaggisti non si confondono coi beni formanti il loro appannaggio.

54. I principi appannaggisti posseggono i loro beni particolari patrimonialmente, ne godono e ne dispongono conformemente alle regole del diritto civile.

=Sezione II.=

Della trasmissione degli appannaggi.

55. Dopo la morte dei principi appannaggisti, il figlio primogenito eredita l'appannaggio.

56. In caso di estinzione della linea mascolina, l'appannaggio ritorna, sia al demanio dello stato, sia al demanio straordinario o privato del re, secondo che ciascuno di essi lo abbia somministrato.

57. Non si fa luogo all'esercizio del diritto agli appannaggi che allorquando i principi ai quali appartiene, si ammoglino o siano giunti all'anno diciottesimo.

58. In caso di mancanza di uno o più rami mascolini della linea appannaggista, l'appannaggio passa nel ramo mascolino più prossimo sino alla totale estinzione della discendenza mascolina.

59. I beni appannaggiati sono trasmessi ai principi di ogni grado, chiamati a succedervi, liberi da debiti, obblighi od ipoteche contratte dai precedenti appannaggisti, salve le locazioni fatte nei termini degli articoli 495, 1429, 1430 e 1718 del codice Napoleone, e gli affitti enfiteutici fatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.

60. Le contestazioni sull'ordine dell'eredità degli appannaggi, o sulla loro trasmissione e conservazione sono decise dal consiglio di famiglia.

=Sezione III.=

Della concessione degli appannaggi.

61. Gli appannaggi, sia sul demanio straordinario, sia sul demanio privato, sono fatti con decreto del re e registrati negli atti del senato. Gli appannaggi sullo stato non sono concessi che in virtù di un senatoconsulto, dietro proposizione fatta in nome del re, dopo l'epoca in cui si fa luogo al diritto di ottenerli.

62. Può il re differire, finchè lo giudica conveniente, la proposizione dell'appannaggio, senza che il ritardo possa mai essere riputato rinunzia.

63. Il re può proporre e costituire l'appannaggio in più volte e per parti. Se l'appannaggio è costituito sullo stato, non si presume che il re abbia rinunziato al diritto di addimandare il compimento, senza una espressa rinunzia.

64. Se il re muore prima di aver fatta o esaurita la costituzione o la proposizione dell'appannaggio, usano dei di lui diritti i re successori, nei limiti determinati dall'articolo seguente.

=Sezione IV.=

Della fissazione degli appannaggi.

65. La fissazione degli appannaggi non è uniforme. Viene determinata dal re entro i limiti di un'annua rendita di un milione.

=Sezione V.=

Dei carichi che sopportano gli appannaggisti.

66. La rendita degli appannaggi è affetta,

1.º per l'educazione dei principi e principesse, figli naturali e legittimi dell'appannaggista;

2.º pel loro mantenimento sino al loro matrimonio e stabilimento;

3.º pel vedovile che sarà stato costituito alle vedove.

Non potrà però il vedovile oltrepassare la terza parte della rendita.

67. A qualunque grado della discendenza mascolina sia pervenuto l'appannaggio, le principesse, figlie di alcuno degli appannaggisti attuali, caso non siano maritate, hanno diritto, maritandosi, al conseguimento di una congrua dote, da determinarsi dal consiglio della famiglia reale.

Il capitale della dote è pagato o dal demanio straordinario o privato, o in sussidio dallo stato, mediante un senatoconsulto.

68. Gli appannaggi sono trasmessi ai principi chiamati a succedervi, liberi da ogni debito ed ipoteca dei precedenti appannaggisti, all'eccezione del vedovile, com'è detto all'articolo 66. Tuttavia l'erede dell'appannaggio è obbligato di pagare i debiti del suo antecessore, sino alla concorrenza della metà di un'annata del reddito, prendendo quelle dilazioni che saranno fissate dal consiglio di famiglia.

=Sezione VI.=

Della conservazione dell'appannaggio.

69. Sono comuni ai beni stabili componenti gli appannaggi le disposizioni portate dagli articoli 5, 6 e 10.

70. Non possono essere permutati che in virtù d'un senatoconsulto. Qualunque permuta altrimenti fatta è nulla.

71. È proibito alle corti ed ai tribunali di conoscere della nullità. Viene questa pronunziata dal consiglio di stato, sopra denunzia del gran giudice, ministro della giustizia.

=Sezione VII.=

Dell'estinzione degli appannaggi.

72. Gli appannaggi si estinguono, 1.º per la mancanza della discendenza mascolina del primo concessionario, salvi però i vedovili di cui trovansi affetti; 2.º per la vocazione dell'appannaggista attuale ad un regno estero, allorchè non esistono principi collaterali dello stesso ramo, chiamati a succedere nell'appannaggio; 3.º per la sortita del principe appannaggista dal territorio del regno, senza la permissione del re, allorchè non esiste alcun principe chiamato dopo di lui all'appannaggio. In questi due casi l'appannaggio passa al principe collaterale chiamato ad ereditarlo, in difetto del principe appannaggiato e dei suoi figli.

73. I principi, il cui appannaggio è o sarebbesi estinto per la vocazione ad un regno estero, possono essi o i loro discendenti essere spropriati, mediante indennizzazione dei loro beni patrimoniali, situati nel regno, al momento della loro assunzione al trono.

74. I beni dei principi in tal modo espropriati rimangono nella famiglia reale, e sono riuniti di pieno diritto al demanio privato del re: l'indennizzazione dovuta ai principi espropriati vien regolata dal consiglio di famiglia, e pagata sul tesoro della corona o pure sul demanio privato.

75. I discendenti maschi e le figlie dei principi espropriati non sono esclusi dalle donazioni che il re può far loro dei beni che compongono il suo demanio privato o il demanio straordinario.

76. La proprietà dei beni che il re loro concede, rimane nelle loro mani, sino al quinto grado inclusivamente della loro discendenza, sotto le condizioni stabilite dagli articoli della sezione V del presente titolo per gli appannaggi. Dopo il quinto grado i beni sono affrancati da queste condizioni, ed i concessionarj acquistano i diritti di prima ed assoluta proprietà.

77. Se fino al quinto grado inclusivamente i concessionarj vanno a stabilirsi nell'estero senza la permissione del re, la concessione cessa di pieno diritto, e i beni ritornano al demanio privato o al demanio straordinario, secondo provengano dall'uno o dall'altro.