TITOLO ULTIMO.

Disposizioni generali.

77. Le disposizioni della costituzione di Lione che non sono contrarie agli statuti costituzionali, sono confermate.

=F. Merescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli,
Costabili, Luosi, Moscati, Guicciardi=
Consultori.

=Aldini= Presidente della censura, =Stanislao
Bovara, Giovanni Tamassia= Segretarj della
censura, =Giuseppe Taverna, Giuseppe Soresina
Vidoni, Lorenzo Scazza, Barnaba
Oriani, Fè Marc'Antonio, Brunetti Vincenzo,
Vertova Giambattista, Conti Francesco,
Piazzoni Giambattista, Castiglioni
Luigi, Bignami Carlo, Bentivoglio Carlo,
Salina Luigi, Peregalli Francesco, Bologna
Sebastiano, Massari Luigi, Odescalchi,
Bazzetta= Membri della censura.

Comandiamo ed ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello stato ed inserite nel bollettino delle leggi, siano dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; ed il nostro segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo di Milano questo dì 6 giugno 1805, primo del nostro regno,

NAPOLEONE.

Visto da Noi Cancelliere Guardasigilli della Corona, MELZI.

L. S.

Per l'Imperatore e Re,
Il Consigliere Segret. di Stato,
L. VACCARI.

NAPOLEONE,
Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,
=imperatore de' francesi e re d'italia:=

QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.

Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del 17 marzo 1805,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che allora regnerà in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni dell'impero.

6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16 febbrajo 1806.

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore e Re,
L. S.
Il Ministro Segretario di Stato,

A. ALDINI.