TITOLO VIII.
Dell'ordine della corona di ferro.
§. 1.
Creazione ed organizzazione.
59. A fine di assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizj resi alla corona tanto nella carriera delle armi, che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà istituito un ordine sotto la denominazione di Ordine della corona di ferro.
60. Quest'ordine sarà composto di cinquecento cavalieri, cento commendatori, e venti dignitarj.
61. I re d'Italia saranno gran maestri dell'ordine.
Nulladimeno, l'imperatore e re Napoleone, nella sua qualità di fondatore, ne conserverà, finchè vive, il titolo e le funzioni di cui essi non godranno che dopo lui.
62. Duecento posti di cavalieri, venticinque di commendatori, e cinque di dignitarj sono specialmente destinati per la prima formazione agli ufficiali e soldati francesi che hanno avuto una parte gloriosa nelle battaglie, il cui successo ha più contribuito alla formazione del regno.
§. II.
Decorazioni.
63. La decorazione dell'ordine consisterà nell'emblema della corona lombarda intorno alla quale saranno scritte queste parole: Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà.
Questa decorazione sarà sospesa ad un nastro color d'arancio, con istrisce verdi all'orlo.
64. I cavalieri la porteranno d'argento attaccata al lato sinistro.
I commendatori la porteranno d'oro attaccata nella stessa maniera.
I dignitarj la porteranno pendente al collo.
§. III.
Nomina, ricevimento e giuramento.
65. Il gran maestro nominerà a tutti i posti dell'ordine.
66. I commendatori saranno scelti fra i cavalieri, e i dignitarj fra i commendatori. In conseguenza, e per la prima formazione, tutti i membri dell'ordine saranno nominati cavalieri.
67. Ogni anno il giorno dell'Ascensione sarà provveduto alle piazze vacanti.
68. Tutti i cavalieri, commendatori e dignitarj si riuniranno il giorno suddetto in capitolo generale nella chiesa metropolitana di Milano; niuno potrà essere dispensato dall'assistervi senza aver fatti approvare i motivi della sua assenza dal gran consiglio di cui si parlerà in seguito.
69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale che verrà regolato.
70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.
71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»
72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'articolo 62.
§. IV.
Dotazione ed Amministrazione.
73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire di Milano sul Monte Napoleone.
74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:
Pei cavalieri, di lir. 300
Pei commendatori, di » 700
Pei dignitarj, di » 3,000
75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le pensioni saranno a vita.
76. I gran dignitarj comporranno il gran consiglio d'amministrazione dell'ordine.
Saranno scelti fra i gran dignitarj un cancelliere e un tesoriere dell'ordine.
Fra i commendatori, un maestro delle cerimonie.
Fra i cavalieri, due ajutanti delle cerimonie.