TITOLO V.
Commissione della libertà individuale.
43. La commissione della libertà individuale è composta di cinque membri nominati dal senato nel suo seno; si rinnova per quinto ogni quattro mesi.
44. Dietro comunicazione dei ministri ordinata dal re prende cognizione degli arresti eseguiti per motivo di pubblica sicurezza, quando le persone arrestate non sono state rimesse ai tribunali nel termine di dieci giorni.
45. Tutte le persone arrestate e non rimesse ai tribunali dieci giorni dopo l'arresto possono ricorrere direttamente o per sè, o col mezzo dei loro parenti o rappresentanti, in via di petizione alla commissione della libertà individuale.
46. Se la commissione giudica che la detenzione prolungata al di là dei dieci giorni non sia giustificata dall'interesse dello stato, invita chi ha ordinato l'arresto a far mettere in libertà la persona detenuta o a rimetterla ai tribunali ordinarj.
47. Se dopo tre inviti consecutivi rinnovati nello spazio di un mese, la persona detenuta non sia posta in libertà o rimessa ai tribunali ordinarj, la commissione dimanda un'assemblea del senato che viene convocato dal presidente, e che dichiara, se vi è luogo, esservi forti presunzioni che N……. sia detenuto arbitrariamente.
Questa dichiarazione è comunicata con messaggio al re.