TITOLO VI.
Disposizioni generali.
48. Senza ordine del re non può essere convocato il senato che dal presidente ordinario, sulla dimanda in iscritto di qualche commissione senatoria per gli oggetti demandati all'esame della stessa commissione, o sulla dimanda in iscritto di qualche senatore ufficiale del senato per affari interni del corpo.
La dimanda esprime l'oggetto della convocazione; il presidente ne previene il re, ne dimanda l'autorizzazione per convocare il senato, e gli rende in seguito conto della deliberazione.
49. Il senato non permette che vi si tratti d'oggetti estranei a quello per cui è convocato.
50. I ministri possono assistere alle sedute del senato, ma non vi hanno voce deliberativa, se non sono senatori. Il gran giudice ha un posto distinto.
51. Uno statuto determinerà la giurisdizione e l'organizzazione dell'alta corte reale.
52. Il presente decreto sarà registrato negli atti del senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed il segretario di stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.
Dato dal nostro imperial palazzo di Fontainebleau questo dì 9 novembre 1809.