NOTE:

[1]. Savigny, Storia del Diritto romano; — Pagnoncelli, Dell’antica origine e continuazione dei governi municipali in Italia, 1823 — Raynouard, Histoire du droit municipal en France, 1838.

[2]. È l’opinione del Leo, Entwickelung der Verfassung der lombardischen Städte bis zu Friedrich I, 1824; del Raumer, Ueber die staatsrehtlichen Verhältnisse der italienischen Städte; dell’Eichhorn, di Ekstein, di Behlmann-Holweg, Ursprung der lombardischen Städte Freiheit, 1846, in confutazione del Savigny, dell’Hegel ecc. Fra i nostri la sostennero Cesare Balbo e Carlo Troya. Secondo questo, i Romani spossessati da Autari mai più non entrarono nel Comune; bensì i Romani giustinianei e teodosiani, cioè quelli sopravissuti in paesi ove si mantennero in vigore il diritto giustinianeo e il teodosiano; ma neppur questi mai non si pareggiarono ai dominatori, fin al tempo di Ottone I, quando tolsero la superiorità ai Franchi; talchè non ricuperarono i diritti antichi, ma acquistarono quelli dei vincitori.

[3]. Dissi quasi, acciocchè non ci si opponga qualche menzione di comunità. Nel 764, un Crispino fonda e dota la chiesa di San Martino d’Ussiano, lasciandone il patronato ai vescovi di Lucca; e nel descrivere i confini dei beni dice: Alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite uno in via publica et in ipso rivo Caprio, et vocitatur ad Campora communalia. Ma era il Comune de’ vinti, o quel de’ vincitori? Più conchiuderebbe il diploma dell’imperatore Lamberto (Antiq. M. Æ., VI. 341) che a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 concede e conferma tutti i beni, e la giurisdizione sui medesimi anche nella città, soggiungendo: Sancimus etiam pretaxate ecclesie, juxta antecessorum nostrorum decreta, loca in quibus predicta civitas constructa est, stabilia maneant cum cancellariis, quos prisca consuetudo prefate ecclesie de clericis sui ordinis ad scribendos sue potestatis libellos et feothecarios habeat; vias quoque, portas, pontes, et quicquid antiquo jure eidem civitati ac curatoribus reipublice solvebantur, nostra vice liberam capiendi debitum ex eis censum habeat potestatem... Qui respublica parmi abbia il senso che sotto gl’imperatori romani, ed equivalga al fisco. Anche Lodovico II nell’852, confermando alla chiesa di San Lorenzo di Giovenalta nel Cremonese il mercato, l’acquedotto e altri diritti, comanda che nulla quelibet persona aut quislibet reipublice minister ullam contrarietatem facere presumat (Antiq. M. Æ., II. 868). Merita pure riflesso la costituzione di Carlo Magno del 787, dove conferma il dazio da pagarsi ai porti, già istituito da re Liutprando, stabilendo quel che dovranno pagare il vescovo di Comacchio, et ceteri homines fideles nostri Comaclo civitate commanentes, sottraendoli dalle eccessive esigenze dei Mantovani: ivi i Comacchiesi sono sempre trattati in corpo, non come individui, nè come spettanti a un signore.

[4]. Vedilo nel Canciani; e giudicato dal Savigny, V. 132. Hennel ne scoperse una nuova copia nella biblioteca di Sangallo, che è desiderabile venga pubblicata. Il signor Bunturini promise una nuova lezione assai migliorata del testo udinese, che noi potemmo esaminare. C. Hegel (Gesch. der italienischen Städtefreiheit, Lipsia 1847) attribuisce quel documento alla Curia Retiense cioè al paese de’ Grigioni.

[5]. Uno de’ più antichi esempj raccolgo dal Codice diplomatico bresciano, ove nel 781 Carlo Magno a Radoara badessa di San Salvadore in Brescia conferma i possessi sub immunitatis nomine; quatenus nullus judex publicus ibidem ad causas audiendas, vel freda exigenda, seu mansiones vel paratas faciendum, nec fidejussores tollendum, nec nullas redibitiones publicas requirendum, judiciaria potestas quoquo tempore ingredere nec exactare non presumat.

Poi nell’822 Lodovico imperatore alle monache stesse, conforme alla carta d’immunità concessa da suo padre, ordina che nullus judex publicus, vel quislibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut agros et loca et reliquas possessiones, ad causas audiendas, vel freda exigenda... ingredi audeat; sed liceat conjugi nostrae (Giuditta) atque successores ejus cum omnes fredos concessos, et cum rebus VEL HOMINIBUS LIBERIS seu comendatis ad idem monasterium pertinentes, sub immunitatis nostrae defensione quieto ordine possidere.

[6]. Vedi qui sopra la nota 3.

[7]. Espone che il vescovo mandò a lui dicendo, eandem urbem hostili quadam impugnatione devictam, unde nunc maxime sævorum Ungarorum incursione et ingenti comitum, suorumque ministrorum oppressione tenebatur, postulantes ut turres et muri ipsius civitatis rehedificentur studio et labore præfati episcopi, suorumque concivium, et ibi confugentium sub defensione ecclesiæ beati Alexandri in pristinum rehedificentur, et deducantur in statum. Alle quali suppliche annuendo, egli stabilisce che sia ricostrutta civitas ipsa pergamensis, ubicumque prædictus episcopus et concives necessarium duxerint... Turres quoque et muri, seu portæ urbis... sub potestate et defensione supradictæ ecclesiæ et prænominati episcopi suorumque successorum perpetuis consistant temporibus; domos quoque in turribus, et supra muros ubi necesse fuerit, potestatem habeat aedificandi, ut vigiliæ et propugnacula non minuantur, et sint sub potestate ejusdem ecclesiæ beati Alexandri. Districta vero omnia ipsius civitatis, quæ ad regis pertinent potestatem, sub ejusdem ecclesiæ tuitione, defensione et potestate predestinamus permanere etc. Ap. Lupo, lib. II. Merita troppo poca fede l’Odorici perchè si accolga il documento del 13 maggio 909 da lui pubblicato, ove re Berengario riferisce che Troilo Volungo e Pamfilo de Lanternis(?) legati COMUNITATIS NOSTRÆ de Lonato comitatus Brixiæ gli esposero i danni recati dagli Ungheri, e a nome dell’arciprete Lupo, del clero, di tutta la plebe di quel luogo, imploravano che, sovrastando ancora la rabbia de’ Barbari, possano costruire fortezze e mura a difesa de’ fedeli e delle cose sante; il che egli concede.

[8]. Vedi Moriondi, Monum. Aquensia, I. 7. 9. 14. 21. 26; — Giulini, II. 340. 353; — Leo, Vicende delle costituzioni delle città lombarde, part. III. § 2.

[9]. Ottone I al vescovo Anpaldo di Novara nel 969 concedeva la giurisdizione della città e d’un circuito di 24 stadj, vietando ne aliquis ejusdem civitatis quandocumque habitator, murum ipsius civitatis ad portas vel pusterulas faciendas sine episcopi jussu frangere præsumat.

Nel 1013 già Novara era in grado di resistere ad Arduino marchese d’Ivrea, e nel 1110 ad Enrico V, e Ottone di Frisinga al tempo di Barbarossa la qualificava non magna, sed muro novo et vallo non modico munita.

[10]. Monumenta Historiæ patriæ, Chartarum II. 49.

[11]. Antiq. M. Æ., VI. 47; Affò, II. 13.

Del 1037 Corrado conferma al vescovo d’Ascoli la donazione di Ottone: Omnem terram sui episcopii, tam ad matricam ecclesiam pertinentem infra et extra civitatem suam, quam ad ceteras capellas sive monasteria... Monetam etiam in civitate construere... et quidquid ad regiam censuram et potestatem nostram pertinet, transfundimus in ejus et successorum illius jus et dominium. Lo conferma nel 1045 Enrico re ad altri. Archivio capitolare d’Ascoli. Vedi Giornale Arcadico, vol. XLIII.

[12]. Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola, II. 188: Confirmamus tam mutinensi ecclesiæ quam ejus civibus universos bonos usus quos antiquitus habuerunt.

[13]. Prædictum districtum et aquam ac ripam Padicam omni theloneo seu curatura atque ripatico a Dulpariolo usque ad caput Adduæ, cunctasque piscationes cum molendinorum molitura et navium debito censu, et omnes rectitudines et redibitiones et forum seu ceteras consuetudines, et vias publicas, et cætera quæ in præceptis et notitiis antecessorum nostrorum continentur. Ap. Campi, Hist. eccl., I.

[14]. Antiq. M. Æ., I. 708. E nel 1084 concedeva al monastero di San Zenone a Verona liberos homines, quos vulgo arimannos vocant... cum omni debito, districtu, actione atque placito.

Al 2 luglio 1070 Enrico IV re dona alla chiesa di Vercelli il Casale coll’arimannia, e con tutto il servizio del contado Odalingo con tutti gli arimanni, e del contado Albalingo con tutti gli arimanni, Ocesingo con tutti gli arimanni, e così Momelerio, Selvolina, Redingo cum omnibus arimannis. Monum. hist. patr., Chartarum I. p. 622.

[15]. Nullam deinceps vel eorum filii aut descendentes publicam functionem vel angariam, seu ullum servitium aut ullam districtionem cuique hominum faciant, vel usque in perpetuum persolvant; sed sub potestate pretaxati monasterii perenniter permaneant, præter nostrum regale fodrum quando in regnum istum devenerimus, et sculdassiam quam comitibus suis singulis annis debent. Ap. Lupo, lib. II.

[16]. D’Arco, Nuovi studj intorno all’economia politica del municipio di Mantova, 1846.

[17]. Paragonisi la nota 12.

[18]. Di fatto Lotario II nel 1133 attribuiva a questa città arimanniam cum rebus communibus ad mantuanam civitatem pertinentibus. Del 1056 si ha l’investitura Elisei episcopi Mantuæ facta communi et universitati et hominibus Mutuæ de tota aqua Padi: al qual uopo due sindaci et procuratores communis pagarono ad esso vescovo quaranta lire imperiali per essere investiti di quel diritto. Altrove i nobili erano detti Lombardi; per es. negli statuti di Pisa, lib. I. rubr. 109: Non patiemur aliquem vel filium militis vel nobilem vel lambardum etc.; nel registro dei censi della chiesa romana: Quidam milites, qui dicuntur Lambardi; e ap. Targioni Tozzetti, Viaggi, I. 89, ove Cattani et Lambardi de la Quercinola, Lambardi de Aquaviva etc.

[19]. Legge XXXI delle aggiunte alla Longobarda, e la IV delle Leggi longobarde.

[20]. Campi, Hist. eccl., I. 480.

[21]. Antiq. M. Æ., I. 1020 e 493.

[22]. Monum. Hist. patriæ, Chart. II. 191.

[23]. Ut omnes homines possint cum fiducia cambiare et vendere et emere, juraverunt omnes cambiarii et speciarii, qui ad cambium vel species stare voluerint, quod ab illa hora in antea non furtum faciant nec treccamentum aut falsitatem, infra curtem Sancti Martini, nec in domibus illis in quibus homines hospitantur... Sunt etiam insuper qui curtem istam custodiunt, et quicquid male factum fuerit, emendare faciunt.

[24]. Lupo, Cod. dipl. Berg., tom. II. 621 e 773.

[25]. Targioni Tozzetti, Viaggi, I. 143.

[26]. Breve recordacionis de concordia hominum Clavennatum et Pluriensium. Jurare debent quatuor homines de Clavenna et de Pìuri de guidare comune de Clavenna et de Pluri et eorum bona et personas bona fide, sine fraude in pace et in guerra; et de illis rebus quæ venient eis inter manus per istam consulariam non facient furtum, nec consentient facienti; et illud quod remanebit in fine suæ consulariæ de quæstu quod ipsi fecerint, partientur inter Clavennates et Plurienses, ita scilicet ut Clavennates habeant tres partes, et Plurienses quartam sine fraude: et si dispendium fuerit factum pro comuni de Clavenna, sine fraude illi de Pluri solvere debeant quartam partem et Clavennates tres partes etc.

È citato nella decisione che Anselmo Dell’Orto, console di Milano nel 1155, diede sopra una quistione fra i consoli di quei due luoghi; riportata dal padre Allegranza, Dell’antico fonte battesimale di Chiavenna. Venezia 1765.

[27]. Il più antico statuto che si conosca fatto da una corporazione in Lombardia sarebbe dell’835, con cui alla corte imperiale di Castelvetere, donata a Santa Maria di Cremona, i canonici di questa dettano statuti; che nessun uomo di quella venda o tenga albergo o taverna senza licenza loro, pena trenta soldi: non tener giuoco o bisca o meretrice; non rubare; non accoglier pubblico bandito o ladro; e si stabilisce la pena per chi ferisca in rissa, tiri pei capelli, faccia adulterio, guasti una fanciulla. I quali statuti furon letti in presenza di molti uomini di Castelvetere, e ricevuti e giurati da essi. — È pubblicato dall’Odorici nell’Archivio storico, nuova serie, tom. II., pag. 39, ma potrebbe esser falso come altri di quella provenienza.

Un de’ primi atti di Comune sarebbe quello che cita esso Odorici al 969, in cui re Ottone al Comune ed università di Maderno, nel Bresciano presso al Benáco, che aveangli mandato deputati per chieder la conferma della loro immunità, rimette tutti gli ossequj, usi, dazj che ai predecessori suoi soleano retribuire, assolvendo i Madernesi da ogni nodo di servitù, dando facoltà di pesca e caccia per tutto il lago e di farvi quel che credono, e considerandoli liberi con tutte le loro adjacenze, vigne, oliveti, campi colti e incolti, mobili ed immobili, telonei, ripatici, ostiatici; volendo che tutte queste cose vengano in diritto e proprietà d’esso Comune e università di Maderno in perpetuo. Peccato che l’Odorici non garantisca abbastanza i documenti che produce: affinchè, s’egli non è uomo da ingannare, assicurasse pure che non venne ingannato.

[28]. Sotto l’896, Landolfo seniore indica che ad ognuna delle sei porte di Milano i Romani avessero formato di quelle opere di difesa, che essi chiamavano procestre o clavicule, e noi rivellini; e li dice altissimi e di pianta triangolare. Senza credere appartengano ai Romani, se ne induce, primo, l’antichità di tali fortificazioni, che alcuni vorrebbero inventate solo nel XV secolo; secondo, che la città non doveva essere stata rasa affatto da Uraja, come ci vogliono dare a credere, se trecent’anni dipoi v’aveva mura sì antiche da non ricordarsene la costruzione.

[29]. Dandoli, Chron., lib. VIII. c. 16.

[30]. Antiq. M. Æ., diss. II.

[31]. Monum. Hist. patriæ, Chart. II.

[32]. Monum. Hist, patriæ, 998.

[33]. Arch. diplom. sienese, Pergamene, n. 14 e 21.

[34]. Constitutiones quas habent de mari sic iis observabimus, sicut illorum est consuetudo. Nec marchionem aliquem in Tuscia mittemus sine laudatione hominum duodecim, electorum in colloquio facto sonantibus campants. Antiq. M. Æ., diss. XLV.

Incipit prologus constitutionum Pisanæ civitatis. Nobis Pisanorum consulibus, constituta facientibus æquitashortando suasit, omnibus ea scire atque intelligere volentibus, originem ipsorum et causam atque nomen exponere, ne, ut ita dixerimus, quasi illotis manibus, nulla præfatione facta, ex improvisu ad ipsa perveniant.

Pisana itaque civitas, a multis retro temporibus vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda, sub judicio legis, propter conversationem diversarum gentium per diversas mundi partes suas consuetudines non scriptas habere meruit, super quas annuatim judices possint quos provisores appellavit; ut ex equitate, pro salute justitiæ et honore et salvamento civitatis, tam civibus quam advenis et peregrinis et omnibus universaliter in consuetudinibus providerent. Qui ex diversitate scientiæ atque intellectus, per diversa tempora eadem negotia atque similia, aliter alteri, et omnino e contra quam illi judicaverint; unde Pisani, qui fere præ omnibus aliis civibus justitiam et æquitatem semper observare cupierunt, consuetudines suas, quas propter conversationem quam cum diversis gentibus habuerunt, et hucusque in memoria retinuerunt, in scriptis statuerunt redigendas, pro cognitione eorum ea scire volentium. Qua de causa et nos, et ante nos quamplurimos alios sapientes civitatis elegerunt, qui hoc sub sacramento faceremus, et corrigenda corrigeremus, atque causas et quæstiones consuetudinum a causis et quæstionibus legum discernendo redigeremus in scriptis. Quorum statuta in scriptis redacta, sunt appellata constituta, quasi a pluribus statuta, et etiam a civitate recepta et confirmata. Ex quibus hoc volumen compositum a nobis et confirmatum consulibus justitiæ, scilicet, Rainerio de Parlascio et Lanfranco, pro se et suis sociis, scilicet Lamberto Grasso de Sancto Cassiano, Boccio Cocco, Henrico Friderici Bulso, olim Petri Albithonis, et Sysmundo quondam Henriqui Nithonis, per publicationem obtulimus et dedimus. Anno incarnationis Domini MCLXI, indictione IX, pridie kalendas januarii, regnante domino Friderico felicissimo atque invictissimo imperatore nostro et semper augusto.

Extra quod volumen si quod aliud constitutum de usibus scriptum inveniatur, auctoritatem non habere constituimus, nisi super factis secundum sua tempora; servata et in eis constitutione hac Sicut lege et constitutiones, etc.; non tamen occasione hujus constitutionis in factis futuris ab hinc in antea vel ex quo illud constitutum emendatum vel sublatum fuerit protrahatur.

Su quegli statuti hanno fatto studj i Dal Borgo, il Valsecchi, il Targioni-Tozzetti, il Savigny, ecc., e più profittevoli il Bonaini.

* Lo statuto dei Consoli del 1162 da lui pubblicato, non è il più antico. V’era un podestà nel 1190, e lo statuto di questo è più ampio perchè comprende gli statuti particolari.

Daiberto tra il 1088 e il 1092 episcopus Pisanorum, aggiuntisi per socj i valorosi e sapienti Pietro Visconti, Rolando e Stefano Guinizone, Mariniano, Alberto; considerando l’antica peste della città pisana la superbia, per la quale faceansi quotidiani omicidj innumerevoli, spergiuri, incesti, principalmente in occasione di distrugger case e altri mali assai, col consenso e il lodo de’ sopradetti uomini, e di tutti gli abitanti di Pisa, di Borgo e Chinzica, ordina qual deva esser l’altezza delle torri, sia su terreno proprio, sia su feudale o ecclesiastico. E chi lo viola si abbia per scomunicato, e guardinsi da lui come da eretico e dannato, nè abbiasi comunione con lui in chiesa o in nave.

Del 1154 si ha il catalogo dei consoli, con autorità a cuncto Pisarum populo in publica contione concessa, clamante FIAT FIAT.

Nel Pisano aveano statuti proprj Calci, Vico, Buti, Marti, Palaja, Peccioli, Piombino, Campiglia, Scarlino, Castiglione della Pescaja, l’isoletta di Pianosa.

[35]. Ap. Muratori, Ant. Estensi, part. I. c. 17.

Dell’immunità riportiamo solo le parti principali: In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto gratia Dei imperator augustus etc. Agnoscat universitas nostrorum fidelium... qualiter nos, pro Dei omnipotentis amore, nostrarumque animarum remedio inclinati precibus Huberti episcopi, dilecto fidelique nostro, per hoc nostrum preceptum donamus, concedimus atque largimur omnibus sacerdotibus, levitis, universis sacris ordinibus, Luce civitati commorantibus, seu etiam suburbanis, ut deinceps in antea a nullis magnis parvisque personis ad secularia judicia pro qualicumque controversia examinentur vel distringantur nisi ab eorum presule, et ut illis in domibus eorum aliqua invasione audeat inferre, vel tributum, seu etiam superimpositum iisdem sacerdotibus etc... a quaqua persona minime imponatur vel requiratur; et ne aliquis audeat se intromittere sine legali judicio in universis suppellectilibus eorum, sive in servis etc. Insuper concedimus ob nostram imper ialem dictionem omnibus sacer dotibus... ut eorum advocatus non aliter, nisi solus juret, sine ulla contradictione, sicut in sancta romana ecclesia agitatur... Et ita sane precipientes jubemus, ut nullus dux, sive marchio... audeat se ultro ingerere in omnibus casis et rebus jam superius prenotatis, vel etiam eis servitia, aut injurias inferre... Segue la pena auri optimi libras centum contro i violatori, da pagarsi per metà camere nostre, et medietatem predictis sacerdotibus... Quod ut verius credatur, diligentiusque ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes annuli nostri impressione insigniri jussimus.Signum domini Ottonis serenissimi imperatoris.

Ecco pure il diploma di Ottone II: Ob amorem Dei, tranquillitatemque fratrum in Lucensi ecclesia famulantium, atque sub ipsius diæcesos degentium libenter concedere placuit, et hoc nostre auctoritatis preceptum immunitatis, atque tuitionis gratiam erga eandem ecclesiam fieri decrevimus, nominative de custodibus, castellis, monasteriis, plebibus, cellulis, aldionibus et aldiabus, servis et ancillis, piscationibus, aquis, aquarumque ductibus, pratis, vineis, campis etc... Precipientes quapropter jubemus, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, judex publicus, aut gastaldus, vel quilibet ex judiciaria potestate, in cellulas, aut ecclesias, vel domos clericorum, curtes, seu villas, aut loca, vel agros, castella, seu reliquas possessiones memorate ecclesie.... ad causas audiendas, vel freda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ipsius ecclesie tam ingenuos quam servos distringendos, aut ullas redibitiones... illicitasve occasiones requirendas, nostris vel futuris temporibus ingredi audeat, vel ea que supra memorata sunt, penitus exigere presumat; sed liceat memorato presuli, suisque successoribus, sibi subjectis, vel omnibus ad se aspicientibus, sub tuitionis atque immunitatis nostre defensione, remota totius judiciarie potestatis inquiet udine possedere. Tonsos vero, quos sua parochia... et omnes homines in sua terra residentes, aut ad ejusdem terre castella confugientes, ad jam dicti episcopi suorumque successorum veniant judicium, et nulla imperii nostri magna parvaque persona habeat potestatem ad distringendum, sed liceat ei ad vicem regie potestatis eos distringere etc. Memorie lucchesi.

[36]. Bullam plumbeam pro sigillo comunitatis. Ptol. Lucensis, Ann. eccl., lib. XIX.

[37]. Lucanis civibus pro bene conservata fidelitate eorum in nos, et pro studioso servitio eorum, nostre regie potestatis auctoritate concedimus, et concedendo statuimus, ut nulla potestas, nullusque hominum murum lucensis civitatis antiquum seu novum in circuitu dirumpere aut destruere presumat; et domos quæ intra murum hunc edificate sunt vel adhuc edificabuntur, aut circa in suburbio, nulli mortalium aliquo ingenio aut sine legali judicio infringere liceat. Preterea concedimus predictis civibus ut nostrum regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non edificent, aut inibi vi vel potestate hospitia capiantur. Perdonamus etiam illis ut nemo deinceps ab illis exigat aliquod fodrum et curaturam a Papia usque Romam, ac ripaticum in civitate Pisa vel in ejus civitate. Statuimus etiam ut si qui homines veniant in flumine Serculo vel in Motrone cum navi causa negotiandi cum Lucensibus, nullus hominum eos vel Lucenses in mari vel in suprascriptis fluminibus eundo vel redeundo vel stando molestare, aut aliquam injuriam eis inferre, vel depredationem facere, aut aliquo modo hoc eis interdicere presumat. Precipimus etiam ut si qui negotiatores veniant per stratam a Luna usque Lucam, nullus homo eos venire interdicat, vel alio conducat, sive ad sinistram eos retorqueat, sed secure usque Lucam veniant, omnium contradictione remota. Volumus autem ut a predicta urbe infra sex milliaria castella non edificentur, et si quis aliquis munire presumserit, nostro imperio et auxilio destruantur. Et homines ejusdem civitatis vel suburbii sine legiptima judicatione non judicentur. Et si aliquis civium predictorum predium vel aliquam tricennalem possessionem tenuerit, si auctorem vel datorem habuerit, per pugnam vel per duellum non fatigetur... Longobardus judex judicium in jam dicta civitate vel in burgo aut placitum non exerceat nisi nostra aut filii nostri presente persona, vel etiam cancellarii nostri. In hac vero concessione sive largitione nostra sancimus ut nullus episcopus, dux, marchio, comes, nullaque nostri regni persona predictos cives in his concessis inquietare, molestare, disvestire presumat. Pubblicato dal Minutoli nell’Archivio storico, vol. X. doc. 1.

[38]. Questo giudicato si vedrà nel cap. LXXXV.

[39]. Documenti per servire alla storia lucchese, vol. I. p. 174: — In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Velfo dux Spoleti, marchio Tusciæ, princeps Sardiniæ, dominus domus comitissæ Mathildis.

Quia justum et rationi consentaneum videtur imperatorem, sive magnos principes imperii, fidelium petitionibus condescendere suorum; idcirco et ego, petitionibus fidelium et dilectissimorum suorum Lucensium condescendere volens, Lucanæ civitati totoque ejus populo do, concedo atque confirmo omnem ejus actionem, jurisdictionem, et omnes res quæ quoquomodo mihi pertinent, vel ad jus marchiæ pertinere videntur, vel ad jus quondam comitissæ Mathildis, vel quondam comitis Ugolini pertinuerunt, tam infra Bechariam civitatem ejusque burgos, quam extra infra quinque proxima milliaria prædictæ civitati, ab omni parte ejusdem civitatis, exceptis fodris meorum vassallorum ex parte marchiæ, vel prædicti comitis Ugolini. Præterea infra præfata quinque milliaria proxima Lucanæ civitati ab omni parte non ædificabo aliquod castellum, nec ædificare faciam. Pro qua mea datione et concessione consules vel rectores qui pro tempore in dicta civitate fuerint, vel aliqua persona pro subscripta civitate dare debeant mihi, vel meis successoribus aut misso nostro, infra prædictam civitatem omni anno in quadragesima infra proximos octo dies postquam a nobis vel a nostro nuntio literas sigillatas ostendendo prædictis consulibus, vel rectoribus aut populo denunciatum fuerit, solidos mille lucensium denariorum expendibilium, et sic debeant facere et observare prædicti consules, vel rectores aut aliqua persona pro civitate dehinc ad nonaginta annos. Et licet ego sciam quod hæc mea concessio annuatim majorem redditum quam sit dictum, et etiam ultra duplum promittat, tamen illam plenissima auctoritate corroboratam per me et meos successores firmiter et incorrupte, sicut dictum est, permanere constituo. Siqua vero persona contra hujus nostræ concessionis et dationis paginam venire præsumpscrit, statuimus ut libras centum auri componat, medietatem cameræ nostræ, et medietatem prædictæ civitati. Ut autem hæc scriptura immutabili veritate et stabilitate permaneat, sigilli nostri impressione insigniri jussimus, et propria manu confirmantes subscripsimus.

Acta sunt hæc in civitate Lucensi, anno incarnationis Domini MCLX, VIII idus aprilis, præsentibus vero testibus his, etc.

[40]. Il diploma è del 5 maggio 1129: l’originale dovette perire come il resto dopo la memorabile sollevazione del 1678, ma tutti gli storici ne parlano, e mostrano tenerlo per vero, eccetto in pochi casi di controversia. (Oggi alcuni l’impugnano).

[41]. Antiq. M. Æ., v. 753.

[42]. «In nome della santa ed indivisibile Trinità, Ottone per voler di Dio imperatore augusto. Se assentiamo alle domande degli altri nostri fedeli, molto più giustamente inclinar dobbiamo le orecchie alle preci della diletta consorte nostra. Sappiano dunque tutti i fedeli nostri e della santa Chiesa di Dio presenti e futuri, che Adelaide imperatrice augusta moglie nostra invocò la nostra clemenza, affinchè per amor suo gli abitanti dell’Isola Comacina e del luogo che dicesi Menaggio ricevessimo sotto la nostra difesa, e confermassimo coll’autorità nostra i privilegi che ebbero dagli antecessori nostri e da noi stessi avanti l’unzione imperiale, cioè di non far oste, non aver l’albergario, non dare la curatura, il terratico, il ripatico o la decima nel nostro regno, nè andare al placito, se non tre volte l’anno al placito generale in Milano. Tanto concediamo, ecc. Dato all’VIII avanti le calende di settembre, anno dell’Incarnazione 962, I dell’impero del piissimo Ottone, indizione V, in Como». Ap. Rovelli, Storia di Como, tom. II. (Oggi vuolsi dubitarne).

[43]. Ughelli, Italia sacra, tom. IV. col. 596.

[44]. Ea quæ sue locutionis proprietate comunia vocant. Antiq. M. Æ., IV. 24.

[45]. Breve recordationis de Ardicio de Aimonibus. Sul qual documento io ho troppo dubbj.

[46]. Antichità Estensi, part. I. c. 29. — In nomine sancte et individue Trinitatis. Velfo Dei gracia dux et marchio, Mathilda Dei gracia si quid est. Justis petitionibus adquiescere, et nostros fideles honoribus et commodis ampliare per omnia nostram condecet potestatem. Quapropter omnium sancte Dei ecclesie, nostrorumque fidelium tam futurorum quam presentium noverit industria, qualiter nostri fideles mantuani cives nostram adierunt clementiam, quorundam suorum concivium oppressiones relevari petentes, et erimannos omnes, et communes res sue civitatis a nostris predecessoribus illis ablatas, sibi restitui postulantes. Et nos, ob memorabilem eorum fidelitatem et servicium, justis eorum precibus annuentes, omnes exactiones et violentias non legales funditus deinceps abolendas, et radicitus extirpandas modis omnibus decernimus et firmamus. Statuentes etiam, ut neque nos, neque nostri heredes, neque ulla magna, parvaque nostre potestatis persona, predictos cives in mantuana civitate, vel in suburbio habitantes, vel deinceps habitaturos, de suis personis, sive de illorum servis, vel ancillis, seu de liberis hominibus in eorum residentibus terra, vel de ermanna, et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii sitis, sive de beneficiis, libellariis, precariis, investituris, seu etiam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus adquisitis, vel adquirendis, inquietare, molestare, disvestire sine legali judicio, vel ad aliquam publicam exactionem vel functionem cogere presumat. Sed et neque in predicta civitate in domo alicujus, vel in suburbio, in domo militis vel in caneva alicujus, illis invitis, hospitari audeat. Insuper et illis restituimus omnes res communes, parentibus illorum concessas per preceptum imperatorum, scilicet nominative Saccam, Sepringenti et Carpenetam, et quidquid de Armanorio nobis hucusque retinebamus, sive per cetera loca in comitatu mantuano rejacentia, piscationes per flumina et paludes, scilicet utrasque ripas fluminis Tartari, deinde sursum usque ad flumen Olei. De alia parte usque in Fossam altam. De tertia parte usque in ecclesiam sancti Faustini in caput Variana, et deinde seorsum usque in Agricia majore. Ut liceat illis pabulare, capulare, secare, venari, et quicquid juris ipsorum parentes antiquitus in illis habuerant. Decernimus etiam, ut liceat omnibus predictis civibus et suburbanis per omnen nostram potestatem secure ire et redire, sive per aquam et per terram quocumque voluerint, ita ut nec theloneum, nec ripaticum dent. Et insuper illam bonam et justam consuetudinem eos habere firmamus, quam quelibet optima civitas Longobardie obtinet.

[47]. Antiq. M. Æ., I. 730; e la nuova conferma fattane dal Barbarossa, 732.

[48]. Pater ejus de ordine illorum, qui jura et leges civitatis asservabant, fuit. Bolland., ad 28 maj. In una carta del 721 dell’archivio di Sant’Ambrogio è nominato Vitale suddiacono, exceptor civitatis Placentinæ, cioè notaro. A un diploma del 1100 di Anselmo arcivescovo di Milano, il clero vercellese soscrive:

Hoc Vercellarum clerus decus ecclesiarum

Laudat cum populo laudibus egregio.

Puricelli, Monumenta ambrosiana, 289.

Così Aosta ebbe statuti nel 1118, pubblicati dal Cibrario; Capua nel 1109, dati dal Bonaini; Verona, decreti di consoli nel 1140.

[49]. Consulum epistolarum dictator. Hist. Med., cap. 15.

[50]. Consulibus, capitaneis, omni militiæ universoque mediolanensi populo. Civitas Dei inclyta conserva libertatem, ut pariter retineas nominis tui dignitatem, qui, quamdiu potestatibus Ecclesiæ inimicis resistere niteris, vere libertatis auctore Christo domino adjutore perfrueris. Martene, Collect. vet. scriptorum et monumentorum, tom. I. p. 640. Si avverta come non vi si faccia motto dell’arcivescovo, nè del clero. La prima menzione di consoli in Milano è nel 1100. Una carta del 1109 dell’archivio di San Fedele di Como fu stesa multis adstantibus cumanis consulibus.

[51]. Landulphi Sancti Pauli, cap. 31.

[52]. Nell’897 il vescovo Adalberto costituisce il vivere comune de’ canonici dotandoli di molti beni, distratti dalla mensa vescovile; del che delibera in concilio coi sacerdoti e tutto il clero d’essa chiesa, et reliquis nobilibus hominibus, qui eidem synodo intererant, tractans cum eis de statu et soliditate ipsius ecclesiæ. Nel 1000 il vescovo Reginfredo fa molti doni ad essi canonici, ancora presenti presbyteris et diaconibus cum certa parte nobilium laicorum. Lupo, Cod. dipl. Berg., tom. I. 1059. 1064. Sorte poi controversie fra i canonici di Sant’Alessandro e quei di San Vincenzo, nel 1081 il vescovo Arnulfo li rappacificava secundum consilium multorum clericorum, civium, extraque urbe manentium sapientum et nobilium.

[53]. De civibus autem præfatæ civitatis, Alberto Tozoni, Arimbaldo Cozo, Petro de Curte regia, Adam de Castello, Lanfranco Nozo de Polterniano, Lanfranco Ottoni, et insuper compluribus. Cod. dipl., 759.

[54]. Laude duodecim habitatorum qui electi fuerunt ad hoc, vel laude comunitatis... laude duodecim consulum. Nel 1167 essi conti, sgomenti dai progressi della Lega Lombarda, confermarono ed ampliarono tali privilegi ai vassalli e agli abitanti, obbligandoli al servizio militare e al fodro e alla fedeltà a Federico. I Novaresi, appena partito Federico, assediano il castello di Biandrate (1168) e si obbligano a tenerlo distrutto, e non ricevere i conti nec pro habitantibus nec pro vicinis. Monum. Hist. patriæ, I. 708. Sarebbe la prima menzione contemporanea di consoli.

[55]. Del giuramento fatto prestare ai singoli membri d’un Comune trovansi i processi qua e là; ed alla stampa, fra altri, indicheremo quello con cui gli uomini del paese di Triora giurarono fedeltà al Comune di Genova nel marzo 1261; i sottoscritti sono circa trecentottanta. Nel Liber jurium, vol. I, pag. 1334.

[56]. Astensis ecclesiæ episcopus nostram efflagitans adiit celsitudinem, quatenus sibi suaque ecclesiæ... secundum avi et patris nostri præcepta... totum episcopatum astensem, cum integro districtu civitatis, cum quatuor miliariis in circuitu, nostræ confirmationis et donationis præcepto corroborare et largiri dignaremur... videlicet quidquid ad publicum jus pertinet in thelonei et mercati redibitione, seu aquatici atque ripatici... cum placitis et omnibus vectigalibus... Volentes etiam jubemus, nullus habitator in castellis aut villis sui episcopatus ad placitum alicujus comitis vel hominis, nisi ad episcopi placitum aut sui nuncii vadant aut legem faciant. Monum. Hist. patriæ, vol. I., 289.

[57]. Sotto l’invasione, una parte de’ vincitori collocossi in campagna, formandovi Comuni villerecci (pagus, gaue), governati con leggi tedesche; mentre altra parte della campagna spettava ai vinti e regolavasi giusta il colonato romano, cioè rimanendo le persone libere da servigi personali, e le terre in libero commercio, vendendosi e affittandosi senza tampoco l’obbligo all’affittuario d’abitarle e coltivarle. In que’ dei vincitori invece era stabilita la servitù della gleba. Tal condizione diversa appare da molti documenti, e specialmente da quelli che concernono la chiesa di Firenze e di Siena (Ap. Rumhor, pag. 7-24), e da altri presso lo stesso che riguardano la repubblica sanese (pag. 25-41).

Firenze, costituitasi a Comune, cercò fiaccare i feudatarj. Essi pertanto s’indussero a sminuire la propria potenza, esimendo i coloni dai servigi personali, del che molti documenti adduce esso Rumhor dalla metà del XII secolo a quella del XIII (pag. 42-82). O si precisavano i servigi imposti, o vi si surrogavano prestazioni in generi, o i padroni ripigliavansi parte delle terre lavorate dai coloni, a cui essi altra parte ne lasciavano in compenso del diritto che il gius romano dava a questi di non essere staccati dalla propria terra. Quindi nacquero in Toscana molti piccoli possidenti campagnuoli. Le repubbliche favorirono la redenzione dei coloni, e gli statuti ne sono pieni: Firenze nel 1289 ordinò l’intero loro affrancamento: ricomprò, l’anno seguente, i coloni del Mugello dalla mensa arcivescovile e dal capitolo di Firenze.

Riscattati i coloni, le terre divennero di libera circolazione, e quindi oggetto alle speculazioni de’ denarosi, che compraronle dai coloni cui erano rimaste, e che le aveano suddivise per eredità: così entrando ne’ mercanti la voglia di possedere, adoprandovi anche la frode e la violenza. I comunelli di contadini, ch’eransi ordinati sui monti accanto alle rocche feudali, ne scesero per vivere in mezzo al podere. I signori che aveano riscattato i fondi, li diedero a coltivare agli antichi coloni con diversi patti, fra’ quali è costante la cura di mantener le piante di cui il fondo era vestito; cura che anche oggi è capitale. Così vennero la colonia parziaria, la mezzerìa.

Questa nelle carte toscane appare stabilita verso il 1250. Ma pure non mancano esempi di affitto semplice a prestazione certa e in generi o in denaro.

Vedansi Cenni storici delle leggi sull’agricoltura, dai tempi romani fino ai nostri, dell’avv. Enrico Poggi, Firenze 1845.

[58]. Lami, Memor. Eccl. florentinæ, tom. IV.

[59]. Monum. hist. patriæ, Scriptorum, III. 1569. 1614.

[60]. Storia di Imola, inserita in quella di Lugo, lib. III. c. 15.

[61]. Atti dell’Acc. di Lucca, tom. X. E nel 1195 vacando la chiesa parrochiale a Montopoli, i consoli e il gastaldo supplicarono il vescovo di Lucca, loro signore, ad eleggerlo, come fece, quia sum pro episcopatu patronus ejusdem ecclesiæ, et dominus illius terræ. Mem. lucchesi, IV. 2.

[62]. Antiq. M. Æ., IV. 40.

[63]. Ghilini, Annali. Milano 1666.

[64]. Così il Villani e il Malaspina; ma gli eruditi arruffano.

[65]. Flaminio Dal Borgo, nella Raccolta di diplomi pisani, 1765, pag. 186, reca una formola della conferita cittadinanza, che tradotta suona così:

«Parendo giusto e salutevole che, quando uomini di buona fama desiderano associarsi al consorzio della città di Pisa, e farsi cittadini pisani, siano ricevuti con equa benignità dopo prestato il giuramento di cittadinanza, e godano degli onori e privilegi dei Pisani, in ogni luogo, io Opizzino, figlio di Sano di Bientina, giuro sui santi vangelj di Dio che non sarò in consiglio od atto perchè la città pisana perda l’arcivescovado, nè i suoi vescovi, nè il primato, nè la legazione di Sardegna, nè l’onore e gli onori che ora ha o è per avere. E se abiterò nella città o no, qualunque cosa mi sarà ingiunta dal potestà, dai rettori, dal pretore, dai consoli, o da qualche delegato o capitano per l’onore della città, o per le persone o per le cose, sia direttamente o per nunzj o per lettere, senza frode lo farò e osserverò. Quando sappia che alcuno voglia sminuir l’onore della città, se lo potrò senza grave spesa, l’impedirò; se non potrò, lo significherò ad alcuni dei predetti al più presto. Le persone e cose de’ Pisani in terra, in acqua e dovunque possa difenderò. Le credenze che da alcuno de’ suddetti per giuramento mi siano imposte, non manifesterò. Queste cose per coscienza, senza frode osserverò, secondo la consuetudine degli altri cittadini di Pisa; e n’ho rogato Stefano giudice e notaro e cancelliere di Pisa.

«Fatto a Pisa fuor porta ecc. l’anno 1198 dell’incarnazione, indiz. XV, al V dagli idi d’aprile».

E incontinente, alla presenza de’ medesimi testimonj rogati, il signor conte Tedicio podestà del Comune e della città di Pisa, investì detto Opizzino di tutti gli onori e privilegi, di cui godono i cittadini pisani nella città e fuori, ne’ fondaci, nelle botteghe, nelle navi e in qualunque luogo di terra e d’acqua, talchè ne goda come gli altri cittadini pisani; e lo costituì e confermò cittadino pisano; e lui e gli eredi e i beni suoi liberò da tutti i pesi rusticani, sicchè più non sia tenuto fare servizj rusticani, nè dare la data, ecc.

Altri di tali giuramenti sono nel Muratori, Antiq. M. Æ., diss. XLVII; e per esempio Guicellone da Camino e Gabriele suo figlio il 1183 facendosi cittadini di Treviso giuravano:

«Abiteremo in essa città d’ogni anno due mesi in tempo di pace, e tre in tempo di guerra; qualora non ne siamo dispensati: ma in modo che, standovi l’uno, non sia obbligato l’altro; faremo giustizia e ragione sotto ai consoli o al podestà; apriremo tutte le borgate in pace e in guerra ai Trevisani per far guerra ai loro nemici; con buona fede e senza frode, custodiremo e salveremo i Trevisani e le cose loro in tutt’i borghi e le ville nostre, in piano e in monte; faremo oste e cavalcata, coi nostri uomini che sono dalla Livenza sin qua, liberi e servi; se si farà colletta o boateria (tassa sui bovi) fuor di città sopra i campagnuoli, vogliamo che vi obbediscano anche i nostri; daremo opera e consiglio affinchè quelli di Conegliano vengano a pace col Comune di Treviso, e prestino giuramento che noi prestiamo; faremo giurare dieci uomini di ciascuna nostra parrochia (curia), ad elezione dei consoli o del podestà, di seguirli e render ragione, e guardare e salvare gli uomini di Treviso e le cose loro.

Il podestà e i consoli e il Comune di Treviso di rincontro giuravano, salvare e mantenere essi da Camino, come qualunque cittadino di Treviso, e i loro paesi e gli abitanti liberi o servi; se il comune di Treviso distruggerà alcun loro castello, lo riedificheranno; non osteranno a che ottengano ragione in qualunque lite o querela; non impediranno le guerre private già in corso, quand’anche le parti volessero fare il duello innanzi ad essi consoli o ai loro successori; non s’intrometteranno delle liti di libertà, mosse dagli uomini del loro contado; dan piena rimessione de’ danni e delle ingiurie passate, e delle pene e multe e dei bandi; e non si brigheranno degli uomini loro, abitanti di là della Livenza e in Cadubria; che se mancassero in alcuna di queste promesse, pagheranno lire quattromila venete, obbligando in sicurtà i beni comunali, di modo che possano occuparli e prenderne i frutti; e tutto ciò sarà giurato ogni dieci anni da cento militi e ducento pedoni.

Nel 1199 Alberto e Magninardo de’ conti Guidi cedevano ai Fiorentini il castello di Semifonte, giurando sui vangeli di salvare, custodire, difendere ogni persona della città di Firenze e dei borghi e sobborghi, far carta di vendita del poggio di Semifonte, quale è contenuto coi muri e le fossa, e lasciar copiare dal podestà e dai consiglieri le carte che vi sono; faran guerra quando ne siano domandati con lettere portanti il sigillo del Comune, nè faran pace o tregua o accordo co’ nemici senza consenso del podestà o de’ consoli; abiterà ogn’anno un di loro un mese in Firenze; faranno dazio al Comune di Firenze, sicchè possa mettere accatto su tutti i beni e le persone loro; del quale accatto metà andrà alla città di Firenze, metà al conte Alberto e sua discendenza; di qualunque strada passi sulla loro terra e giurisdizione non toglieranno pedaggio ad alcun cittadino o mercante di Firenze; non faranno alcun castello, nè incastelleranno alcuna terra nel poggio fra Virginio e l’Elsa, se non con permissione del magistrato di Firenze. Lami, Memor. Eccl. florent., pag. 389.

Di simili patti n’ha molti nel II volume delle Carte nei Monum. Hist. patriæ. Così nel 1181 Ansaldo di Valenza giura la cittadinanza di Vercelli, promettendo comprarvi una casa di cinquanta lire pavesi ed abitarvi, difendere i Vercellesi, far guerra e pace con essi, dare ai consoli il fodro di quattrocento lire susine. Nel 1183 Obizzo marchese Malaspina e suo figlio Obizzino ai consoli di Piacenza consegnano il castello, il dongione, la torre e tutta la fortezza di Oramala. Nel 1185 Giacomo Zabolo e Pietro Bello di Cavaglià giuravano la cittadinanza di Vercelli, e comprerebbero una casa, la quale obbligavano ai consoli; l’anno seguente Guglielmo di Quarenga e Ansaldo; poi altri, sempre obbligandosi a comprare una casa e sottostare ai pesi comuni. Nel 1198, 22 aprile, si rogano i patti che gli Astigiani impongono ai signori di Manzano, Sarmatorio, Montefalcone, obbligandoli specialmente a far guerra ai marchesi di Monferrato e ai conti di Biandrate. Altri giuramenti al comune d’Asti vi sono alle pagine 1320, 1321, 1354, 1357, 1358, 1360. Ai 13 febbrajo 1190 Alba riceve per cittadini gli uomini di Magliano, Monticelli, Mango.

* Il Comune di Vercelli fu de’ primi e più operosi a fondare borghi franchi, che furono sin 22 nel piccolo territorio. Sul che vedi Mandelli, Il Comune di Vercelli nel medioevo, 1858.

[66]. Ex quo fit ut tota illa terra (Lombardia) intra civitates ferme divisa, singulæ ad commanendos secum diœcesanos compulerint; vixque aliquis nobilis vel vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suæ non sequatur imperium. Otto Frisingensis, lib. II. cap. 3.

[67]. Omnium civitatum homines, maxime principalium, omnia civiliter et honeste agere oportet et decet. Est enim civitas conversatio populi assidua ad jure vivendum collecti. Esordio d’un documento lucchese del 1124.

[68]. Un documento del Dragoni, illustrato dall’Odorici nell’Arch. Storico, II. 21, parla di moneta cremonese nell’807; un altro dell’835 di soldi d’oro cremonesi, che farebbero presumere una zecca cremonese fin da Carlo Magno, e quel ch’è rarissimo allora, moneta d’oro e d’argento. È certo una soperchieria, come altre di quel codice.

[69]. Monum. Hist. patriæ, Chart., II. 204.

[70]. Bartoli, St. di Perugia, tom. I. p. 216.

[71]. Cumque tres ordines, idest capitaneorum, valvassorum et plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno, sed de singulis consules eliguntur. Otto Frising., ii. 13. Il poeta bergamasco Mosè dice:

Tradita cura viris sanctis est hæc duodenis,

Qui populum justis urbis moderatur habenis;

Hi sanctas leges scrutantes nocte dieque

Dispensant æquo cunctis moderamine quæque.

Annuus hic honor est, quia mens humana tumore

Tollitur assiduo cum sublimatur honore.

Il Muratori, nella prefazione ad esso poema, crede che solo del 1184 cominciassero i consoli a Bergamo: ma già nel 1109 si trova nominato Ripaldo dei Capitani di Scalve console; poi altri in una carta del 1117. Una lite nel 1114 fu decisa da quindici consoli di Como: ma qui si tratta di consoli de’ placiti, come sono forse i diciotto nominati in un documento del Giulini al 1117. Più importante è un altro presso il Lupo, II, 945, dove sono annoverati tutti i consoli: Nomina quorum consulum sunt, Arialdus Vesconte, Arialdus Grasso, Lanfrancus Ferrarius, Lanfrancus de Corte, Arnaldus de Rode, Arnaldus de Sexto, Azofonte, Mainfredus de Setara, Albericus de la Turre, Anselmus Avocatus; capitanei istius civitatis. Joannes Mainerii, Ardericus de Palazzo, Guazzo Arrestaguida, Malastrena, Otto de Fenebiago, Ugo Crivello, Guibertus Cotta, valvassores jam dictæ civitatis. Ugo Zavetarius, Alexius Lavezarius, Paganus, Ingovartus, Azo, Martinoni, Maxaso; cives ipsius civitatis. Sono dunque sette cittadini, sette valvassori, e nove capitanei, forse perchè a questi vanno uniti il visconte, rappresentante dell’arcivescovo, e l’avvocato. Per Firenze vedi G. Villani, v. 32.

[72]. Pergamena nell’archivio diplomatico di Firenze.

[73]. Nei contratti, anche di chiese, trovasi tuttora menzione di aldj, di mundio, d’altre forme di legge longobarda. Nei Monum. Hist patriæ, Chart. II, p. 1170, trovo al 1195 la vendita d’un fondo fatta al capitolo di Santo Stefano di Biella dalla marchesa Guala, viro et mundualdo suo consentiente. Nell’istromento di nozze del beffato pittore Domenico Calandrini, al 24 febbrajo 1320 in Firenze, si stipulò consensu Benedicti mundualidi della sposa, quem eidem ad hoc in mundualdum constitui. Manni, Veglie piacevoli, II. Lo statuto di Benevento del 1207, approvato da Innocenzo III, vuole che secundum consuetudines approbatas et legem longobardam, et eis deficientibus, secundum legem romanam judicetur. Borgia, Mem. di Benev., II. 182. 413. Nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216 è una rubrica Quando de crimine agitur criminaliter. Punitur in rebus et persona secundum legem municipalem nostræ civitatis, vel legem Langobardorum, vel legem Romanorum... Si is cui maleficium factum invenitur, jure Langobardorum vivebat, sicuti nonnulli nostræ jurisdictionis vivunt. Idemque erit si extraneus lege romana vivit. Nello statuto di Como del 1281: Lombarda non servetur nisi in pugnis et in illis casibus de quibus fit mentio in statutis. Lo statuto di Pisa del 1186 ha una rubrica De legibus seu titulis ex lege longobarda in nostro jure retentis et approbatis; e nel prologo di quello rifatto il 1281 si ha: Pisana civitas a multis retro temporibus vivendo lege romana, retentis quibusdam de lege longobarda, sub judicio legis etc. L’antichissimo statuto pistojese, alle rubriche 8 e 9, determina le varie multe per ferite fatte con ferro e legno, al modo longobardo.

La contessa Matilde ora professa vivere a legge salica, ora a longobarda; del che non seppero render ragione nè il Lupo, nè il Muratori, nè il Savigny. Noi pensiamo che tali professioni riguardassero non la persona, ma la natura de’ possessi pei quali si stipulava, o del feudo di cui si trattava. Potrebbe darsi anche oggi che un medesimo possedesse un feudo di ragione longobarda, cioè divisibile fra tutti i figli, e uno di salica, cioè trasmesso per primogenitura, e un benefizio ecclesiastico da conferirsi per voti.

Essa Matilde, nel documento del settembre 1079, professa ex natione mea legem vivere Langobardorum; pro parte suprascripti Gottifredi qui fuit viro meo, legem vivere videor salicam; poi in un documento del 9 dicembre 1080 dice: quæ professa sum ex natione mea lege vivere salica. Ap. Fiorentino, Documenti, pag. 128, e in un altro del Muratori, Ant. It., tom. II, pag. 277.

Anche nelle Antichità Estensi trovansi Bugiardo, Scotto e Buggeri che professano ex natione nostra lege vivere Langobardorum; eppure Ottone loro padre professava ex natione mea lege vivere romana.

A conferma di quanto altri asserì, che non è vero i preti vivessero a legge romana, qui mi vien in taglio di notare che nella splendida donazione che il vescovo Rozio di Padova faceva nell’871 all’ospedale di Santa Giustina da lui fabbricato, professa vivere secundum legem salicam; e nel suddetto II volume di Carte dei Monum. Hist. patriæ, pag. 161, al 1069 Alessandro prete di Biella fa testamento professando ex nacione mea legem vivere Langobardorum.

E nel vol. I Chartarum, col. 299, è nominato Adalbertus presbiter filius quondam Gorzano, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum.

[74]. Nel 1151: Nos Sirus archiepiscopus et consules Januæ præcipimus tibi, Philippo Lamberti, ut ab hac die in ante non sis consul Januæ, nec guida osti Januæ, nec conciliator Januæ, nec legatus Januæ, et præcipimus tibi ut, per sacramenta quæ homines Rassæ adversus te fecerunt, non reddas eis vel alicui eorum illum malum meritum.

L’arcivescovo di Pisa ebbe il pedaggio della dogana del sale e del ferro dell’isola d’Elba; un altro pedaggio a Castel del Bosco; e nel 1286 aveva già da gran tempo lite cogli Anziani per la giurisdizione temporale sopra i castelli di Meli, Riparbella, Beliora, Pomaja, Santa Luce, Lorenzana, Collalberti, Nugola, Filettole, Avane, Bientina, Usigliano, Collemontanino.

I vescovi di Fiesole mandavano il loro visdomino alla Rufina; ma gli uomini di questa doveano aver licenza dalla Signoria di Firenze prima di giurargli fedeltà.

Il vescovo di Torino, come quel di Luni, avea diritto a una parte di tutti i pesci che si pescassero. Nel 1170 Pipino vescovo di Luni consentiva ai Sarzanesi, i quali già si reggevano per consoli, di trasferire il loro borgo in riva alla Macra, ove dicesi Asiano, dando egli il terreno e i casamenti, e ricevendo tributo e giuramento e le antiche consuetudini quanto ai giudizj, ai bandi, ai macelli, ai cambisti, ai mercati, alle curatele, alle fosse, ai mulini, ai forni. Nel 1183 esso vescovo emancipò affatto i Sarzanesi. Monum. Hist. patriæ, Chart., II. 1021.

Il vescovo di Modena pretendeva dal Comune la giurisdizione e giudicatura nella città e per tre miglia in giro, tanto del civile come del criminale, e nelle emancipazioni, tutele, curatele, duelli, e nelle cause mercantili; inoltre l’acquedotto della Secchia e della Scultenna; la giurisdizione nel civile e nel criminale, e nell’elezione de’ consoli o del podestà, nelle emancipazioni e tutele e duelli in castel Razzano, Savignano, Vignola, Porcile, ecc., oltre alcuni possessi. I Modenesi rispondevano, tali diritti e giurisdizioni e possessi spettare a loro per concessione imperiale e per la pace fatta a Roncaglia (sic) tra l’imperatore e i Lombardi; inoltre posseduti da tempo immemorabile. Per molti anni se ne litigò, finchè, stanchi delle noje e delle spese, nel 1227 le parti vennero a transazione, concedendo al vescovo alquanti possessi e canali ed altri comodi, e duemila libbre imperiali, mediante le quali recedeva dalle restanti prestazioni. Solo restavagli di pronunziar le sentenze contro gli eretici, le quali poi il Comune obbligavasi di far eseguire. Antiq. M. Æ., VI. 254.

Del 1162 papa Alessandro III confermava i beni e le giurisdizioni dell’arcivescovo di Milano, tante che ne mostrano la potenza. Dipendevano da lui primieramente assai chiese, monasteri, pievi in commenda: cioè nel vescovado di Torino la badia di San Costanzo colle sue cappelle; in quello d’Asti la chiesa di San Pietro di Mazano; in Albenga la chiesa di Santa Maria; nel vescovado d’Alba la pieve di San Michele di Verduno; in Burgulio il monastero di San Pietro, le chiese di San Giovanni e di Santo Stefano; nel Vercellese la pieve di Sant’Ambrogio di Frassineto, sempre colle loro cappelle; nel Tortonese la badia di San Pietro di Mola; quella di San Salvadore nel Piacentino; nel Milanese il monastero di San Calocero di Civate; la Santissima Trinità di Buguzate (Codelago); il monastero dei Santi Felino e Gratiniano in Arona; il monastero di Cremella, quel di Bernaga, quel di San Salvadore in Monza. Nel vescovado d’Acqui il monastero di San Quintino di Spigno, e quel di Santa Cristina presso l’Olona nel Pavese. Seguono terre con giurisdizione e giuspatronato; Sesto Calende con molte cappelle; il marchesato di Genova, e un palazzo e cappelle in questa città; Pontecurone nel Tortonese, Coirana nel Pavese, Casale non so quale, Burgulio dove fu fabbricata Alessandria; Lecco e suo contado, Monza e suo distretto, le rive dell’Adda da Brivio a Cavanago, quelle del Ticino da Sesto a Fara, Palanzo sul lago di Como; cui potrebbero aggiugnersi, benchè non nominati, il castello d’Angera, quel di Brebia e sua Pieve, e Cassano d’Adda; inoltre la zecca (Vedi Giulini). Sotto il 1210, Galvano Fiamma stima l’entrata degli arcivescovi di Milano ottantamila fiorini d’oro, che il Giulini ragguaglia a dieci milioni.

[75]. Cibrario, Economia pol. del medio evo, pag. 135.

[76]. L’autore de’ Saturnali chiamavasi Teodosio Ambrosio Macrobio Sicetino; il consigliere di Teodorico, Flavio Anicio Manlio Torquato Severino Boezio.

[77]. Nel catalogo d’una confraternita troviamo sei Pietro, altrettante Marie, tre Andrea, due Cristine, due Ingelberghe, quattro Martini, dieci Giovanni, e così altri, senza verun criterio per discernere gli uni dagli altri. Antiq. M. Æ., diss. XLI.

[78]. Atela, Adela, Adeligia, Adeligida, Adalasia, Atelasia, Aidia, son varie forme del nome di Adelaide imperatrice: Adelchi, Aldechisio, Adelgiso, Algiso è il nome del figlio di re Desiderio: Obizo, Oberto, Adalberto, Alberto; Cuniza e Cunegonda; Adam e Amizone, ecc. sono identici.

[79]. In una carta dell’archivio casauriense: Ideo constat me Artaberto, qui supranomen fratello vocatur; in una presso l’Ughelli, tom. VIII. p. 43: Joannes qui supranomine Walterii vocatur; in un’altra del 954, lib. V. 1359; Petro viro magnifico, qui et supranomen vocatur Pazii, seu Gregorii. Così nelle Ant. ital., III. p. 747, a un atto dell’882 sottoscrivonsi Joannes qui vocatur Clario, Leo qui vocatur Pipino, Joannes qui vocatur Peloso, Joannes Russo, Urzulo qui Mazuco vocatur, Lupus qui dicitur Bonellus, Bonellus qui dicitur Magnano: e altrove Giovan Rosso, Giovan Peloso, maestro Guglielmo, Martin Diacono, Lupo da Via, Ugo da Porta Ravennate, ecc.

[80]. Bardellone, Taino, Bottesella, Butirone, Petracco, Passerino, Scarpetta, Carnevario, Cane e Mastino: poi Garzapane, Pandimiglio, Tornaquinci, Belbello, Menabò, Megliodeglialtri, Bracacurta, Soffiainpugno, Rubacastello, Animanigra, Buccadecane, Bellebono, Bragadelana, Nosaverta, Tantidanari, Basciacomari, Tettalasini, Bencivenne, Mezzovillano, Assainavemo, Seccamerenda, Segalorzo, Benintese, Ranacotta, Scannabecco, Mangiatroja, Brusamonega, Cavazocco, Codeporco, Coalunga, Ristoradanno, Datusdiabolo, Capodasino, Cagatossico, Cagainos, Mattosavio, Malfilioccio, Moscaincervello, Passamontagne, Castracani, Tosabue, Calzavegia, Cavalcasela, Guido Ajutamicristo, ecc. Anche case principali conservarono i nomi di Malaspina, Pelavicini, Maltraversi, Malatesta, Cavalcabò, Gambacurta...

[81]. Anichino di Bongardo dissero i nostri il capitano di Baumgarten; di Awcwood fecero Giovanni Acuto, e di Hohenstein Ovestagno. Reciprocamente i nostri Arrighetti fiorentini furono in Francia trasformati in Riquetti; i Giacomotti in Jaquemot, ecc.

[82]. Muratori, Ant. Ital., diss. XVI.

[83]. Subrogatum (come prefetto d’Amalfi) Ursum Marini comitis de Pantaleone comite filium Canucci Marci post sex menses quoque ejecerunt Successit Ursus Cabastensis, Joannes Salvus, Romani Vitalis filius. Pansa, St. della Repubblica d’Amalfi, I, 33.

[84]. Orderico Vitale, cap. 3, dice che Rodolphus, quintus frater, clericus cognominatus est, quia peritia litterarum, aliarumque rerum apprime imbutus est. Clericus pure chiamavasi it segretario, onde l’epitafio di Guglielmo Ambiense (ap. Moreri) Clericus angelici fuit hic regis Ludovici: dal che il clerc rimasto ai Francesi per indicare lo scrivano. Una cronaca milanese, nei Rer. ital. Script., III. 60, dice che Stefano da Vimercato fuit in sæculo valde honorabilis clericus. E Giovan Villani, IV. 3: E’ fu molto chierico in scrittura. Per avverso, Matteo Villani, III. 60, scrive: Il Comune fu ingannato da’ suoi medesimi ambasciatori, de’ quali niuno si potè incolpare, che erano secolari e uomini che non sapeano quello che i titoli de’ giudici portassero.

[85]. La contessa Matilde aveva moltissimi servi, e ne donò a varie chiese; nominatamente al canonico di Mantova regalò quelli che possedeva alla Volta; e l’atto del 1079 (ap. Fiorentini, Documenti concernenti Matilde, pag. 122) porta i nomi di parecchi, dove notiamo jugales cum filiis et cum peculiis eorum, e concede ad essi canonici quod faciant de jam dictis servis et ancillis, seu de peculiis quicquid voluerint. In testamento poi ordinò fosser liberati innumerevoli servi, come attesta Donnizone:

Innumerosque suos famulos jubet hæc hera cunctos

Ingenuos, vitæ post ipsius fore finem.

[86]. Cronaca Bolognese, 1283. Comune Bononiæ fecit fumantes comitatus, et emit omnes servos et ancillas ab omnibus civitatis Bononiæ, pro pretio unius stari frumenti pro quolibet qui habeat boves, et unius quartarolæ pro quolibet de zappa. — C. F. Rumhor, Ursprung Besitzlosigkeit der Colonen des innerern Toskana. Amburgo 1830.

[87]. Cum libertas, qua cujusque voluntas non ex alieno sed ex proprio dependit arbitrio, jure naturali multipliciter decoretur, qua etiam civitates et popoli ab oppressionibus defenduntur, et ipsorum jura tuentur et augentur in melius, volentes ipsam et ejus species non solum manutenere sed etiam augmentare, per dominos priores artium civitatis Florentiæ etc. et alios sapientes et bonos viros ad hoc habito... provisum ordinatum exstitit salubriter, et firmatum, quod nullus, undecumque sit et cujusque conditionis dignitatis vel status existat, possit, audeat vel præsumat per se vel per alium tacite vel expresse emere, vel aliquo alio titulo, jure, modo vel causa adquirere in perpetuum vel ad tempus aliquos fideles, colonnos perpetuos vel conditionales, adscriptitios vel censitos, vel aliquos alios cujuscumque conditionis existant, vel aliqua alia jura, scilicet angharia vel proangharia, vel quævis alia contra libertatem personæ et conditionem personæ alicujus in civitate, vel comitatu, vel districtu Florentiæ etc. Osservatore fiorentino, tom. IV.

[88]. Daru, St. di Venezia, lib. XIX. § 7.

[89]. «In nome de Dio amen: in mille e triscento e LXV adi VXII de feurer, in la strouilea in caxa mia de mi Symon da Imola e de Marco Bon de Viniexia e de Zorzi Fustagner da Coron, e de mi Symon noder infrascripto, lo sauio et discreto homo ser Andriolo Bragadin, fyolo de mis. Jacomo Bragadin de Viniexia de la contrada de sento Zemignan, se eno qui convegnudi insembre cum mis. Tantardido de Mezo da Viniexia in honorando consylier de Coron, et ali uendudo uno so sclauo lo quale elo aueua comprado in la Tana da uno Sarayni per cento e cinquanta aspri de arzento cum lazo (agio), segondo la confession del dito sclauo, et a dato infrascripto mis. Tantardido a lo sourascripto ser Andriolo in pagamento per lo dito sclauo ducati de oro uinti et uno in moneda cum lazo, lo quale sclauo a nome Piero Rosso et in presencia de li sourascripti testimoni e de lo dito sclauo fo fatto lo pagamento, e siando pagado e contento lo dito ser Andriolo dal dito mis. Tantardido, lo dito ser Andriolo pygla per la man lo dito Piero Rosso so sclauo e si lo de in man de lo sourascripto mis. Tantardido e de tutto questo fe contento lo dito sclauo Piero Rosso et inclinato per so signor lo dito mis. Tantardido. Oblegandose lo dito sclauo de auerlo per so signor cusi como elo aueua lo dito ser Andriolo, lo dito ser Andriolo se oblega de defenderlilo in tute le parti del mondo e in ogni zudixio, et lo dito mis. Tantardido per lo sclauo de ogno dano et interesse che interuegnisse a mis. Tantardido infrascripto per lo pagamento de lo dicto sclauo quando elo podesse prouar che elo non fosse so sclauo, lo dito ser Andriolo se oblega de refarli lo dito pagamento a ducati de oro XXI de bon pexo.

«Et io Symon figliolo mis. Jacomo de li Bruni da Imola per la imperiale autoritate not. publico e zudexe ordenario fui presente a tutto. Una cum li sourascripti testimonj mmss».

Il notajo non segna il luogo dove rogò l’istromento; ma puossi arguire si facesse appunto in Corone o nelle sue vicinanze. Serie degli scritti in dialetto veneziano, di Bartol. Gamba, pag. 35.

[90]. Fontanini, Diss. de masnadis.

[91]. Quod sclavi super navigiis non leventur; quod aliqua persona januensis non possit deferre mamaluchos mares et fœminas in Alexandriam ultra mare vel ad aliquem locum subditum soldano Babiloniæ (cioè del Cairo).

[92]. Lib. II. 20. 55. 93. Nel succitato volume II dei Monum. Hist. patriæ occorrono moltissimi ricordi di vendite e d’emancipazione di schiavi a Genova, fra cui ne scegliamo alcuni:

Nel 1156 Guglielmo Zulenio vende per otto lire la sua serva Agnese non fugitivam, neque furem, sed boni moris. — L’anno stesso, Simone di Mongiardino emancipa Girardo figlio di Ubaldo suo servo, pel prezzo di lire otto pavesi, senza ritener nulla del peculio che abbia o possa avere.

1158, 16 agosto. Mosso e sua moglie Marsibilia per lire cinquanta danno a Frederzone loro servo omnimodam facultatem vivendi, standi, agendi et faciendi quod velit utpote liber homo.

1159, 12 maggio. Malovriere tum amore Dei, tum pro solidis vigintiquinque libera Alvarda sua serva; pena dieci libbre d’oro se egli o i suoi eredi vi attentino.

1160, 25 novembre. Guglielmo da Castenollo vende un servo Saracino per cinquantanove soldi.

1161, 23 febbrajo. Amico di Mirto dona a Lanfranco la porzione di proprietà che ha sopra Angelica sua serva e la figlia di lei. — 10 giugno seg. Guglielmo Moraga di Narbona vende per cinquantacinque soldi a prezzo finito un suo Saracino. — 28 luglio. Filippo Aradello libera il suo servo Giovanni per amore dell’anima sua: e gli dice: Proficiscere liber in Deo; e Giovanni in ricambio promette stare al suo servigio per quattro anni. — 17 settembre. Ribaldo de Curia libera il servo Pasquale col suo peculio per venticinque lire e per salute dell’anima.

1162, 9 ottobre. Senebaldo regala a suo figlio Alberto metà de’ proprj beni feudali e allodiali, excepta tantum Boneta ancilla mea et filiam ejus. — 19 novembre seg. Ogerio Vento nel testamento dichiara liberi tutti i servi e le ancelle sue se il Signore lo chiami a sè in quella malattia. Non morì, e un altro testamento fece l’11 maggio seg., colla stessa clausola, eccettuando però il peculio d’essi servi.

1163, 4 agosto. Giulia Bulferico per mercede dell’anima sua e del marito manomette l’ancella Adelusia e il suo peculio.

1164, 1º maggio. Pier Cappellano e Stanfilla jugali manomettono Guglielmo servo con venti libbre di suo peculio. — Nell’inventario dell’eredità abbandonata da Guglielmo Scarsuria, del 17 giugno seg., è noverata Saracenam unam cum libertatis condicione testamento defuncti insercta.

1165, 21 giugno. Lanfranco Arzema per quattro lire e mezzo libera e manomette Aidelina sua ancella. Luca, figlia emancipata di lui, rinunzia pure ogni diritto che v’avesse. Giovanni Tossico, a un cui servo la Aidelina erasi unita (adhesisset), dichiara liberi i due primi figli che ne nascessero.

1192. Pietro re d’Arborea promette ai Genovesi che, se si ottenga di porre una chiesa in Oristano, darà al vescovo di Genova una curia con tanti possessi e servi quanti ne ha in Arborea il vescovo di Pisa.

Luigi Cibrario produsse carte genovesi di più tarde vendite di schiavi. Nel 1378 Benvegnuda vende quandam servam suam sclavam de progenie Tartarorum per ventidue lire di Barcellona, sanam ab omnibus magagnis occultis. Una pure de progenie Tartarorum è venduta il 1389 da Antonio di San Pier d’Arena; un’altra il 1391; un’altra di venticinque anni nel 1484, per sessanta lire di genovini, che sarebbero oggi fr. 1033.

Nel 1851 Giovanni Zucchetti pubblicava a Mantova una carta dell’archivio Arconati di Milano, secondo la quale, nel 1434, il nobile Giacomo de’ Bigli di Milano vendeva al nobile Giovanni da Castelletto, pur di Milano, una Tartara di anni diciannove per cinquantotto ducati d’oro; l’atto fu rogato a Recanati.

Nel testamento del famoso Filippo Strozzi, 14 maggio 1491, si legge: «Item a Giovanni Grande nero, mio schiavo, lascio e lego la liberatione, e che lui sia libero e franco da ogni servitù dopo la vita mia, et per detto effetto et per a quel tempo da hora lo libero et absolvo da la mia potestà et da ogni servitù a che lui mi fosse tenuto; et bisognandoli, per effecto di dicta sua liberatione o per cautela alcuna sua intorno a ciò, voglio che gli heredi mie gliene faccino quella cautela che lui vorrà, per potere dicta sua liberatione sempre mostrare et farne fede». Nella Cronaca fiorentina del Cambi trovo che nel 1529, quando Genova fu presa, i Franzesi ebber l’arte di togliere tutti gli schiavi, i quali rivelarono dove stessero riposte le ricchezze dei padroni.

Melchior Gioja (Nuovo prospetto delle scienze economiche, par. III) asserisce che «non è la religione che abbia fatto sparire la schiavitù dalla maggior parte dell’Europa, ma il lento progresso delle arti e del lusso». Guglielmo Libri (Histoire des sciences mathém. en Italie) s’arrabatta a provare che la Chiesa non fece nulla per la liberazione dei servi, anzi il contrario. L’argomento suo contro la Chiesa equivale precisamente a quest’altro: «Non è vero che il codice Albertino proibisca il furto, giacchè ladri vi ha dov’esso è in vigore». Fra i libri che costui dovette compulsare per la sua storia, sono quelli di Girolamo Cardano, del quale noi parliamo più avanti. Nel vol. X dell’edizione di Lione sta il trattato De arcanis æternitatis, che a pag. 31 vuol sostenere la legittimità degli schiavi naturali, confutando la Chiesa che dichiara gli uomini eguali. «Questo genere di servi, acciocchè nessuno potesse riguardarlo come propagato dalla natura, e perciò legittimo, fu tolto affatto da la religione nostra, ossia da quelli che pubblicarono costituzioni, interpretando quel detto che appo Dio non v’è nè servo nè libero. Sarebbe come se alcuno, interpretando quel di Cristo In quel giorno nè sposeranno, nè saranno sposati, dicesse inutile il matrimonio. Che una servitù moderata e giusta sia utile allo Stato, è così certo, che anche la ingiusta e smodata è più utile che il non esserne alcuna; giacchè i paesi dei Gentili furono più felici, ed ora quei de’ Maomettani, che non i Cristiani». Questo passo è decisivo a mostrare le due influenze sempre in contrasto, del paganesimo con Aristotele, e della religione col Vangelo.

[93]. Anno Domini MXCVIII cepit guerra de Cremona, magnum frixorium Cremonensium. Sicardus.

[94]. Quæque meis oculis vidi, potius reserabo. Anon. Cumanus, nei Rer. it. Script., V.

[95].

Mittunt ad cunctas legatos agmina partes

Ducere; Cremonæ Papiæque mittere curant;

Cum quibus et veniunt cum Brixia Pergama; totas

Ducere jussa suas simul et Liguria gentes;

Nec non adveniunt Vercellæ, cum quibus Astum,

Et comitissa suum gestando brachia natum;

Sponte sua tota cum gente Novaria venit;

Aspera cum multis venit et Verona vocata;

Docta suas secum duxit Bononia leges;

Attulit inde suas Ferraria nempe sagittas;

Mantua cum rigidis nimium studiosa sagittis;

Venit et ipsa simul quæ Guardastalla vocatur;

Parma suos equites conduxit Garfanienses.

Anon. Cumanus.

[96]. Gli sono confermati in un diploma di Federico I, 29 settembre 1164.

[97]. Ap. Baluzio, Miscel., lib. V. p. 64.

[98]. Ildeberto, vescovo di Reims nell’XI secolo, cantava:

Par tibi, Roma, nihil, cum sis prope tota ruina;

Quam magni fueris integra, fracta doces.

Urbs cecidit, de qua si quicquam dicere dignum

Moliar, hoc potero dicere, Roma fuit.

Non tamen annorum series, non flamma, nec ensis

Ad plenum potuit hoc abolere decus.

Tantum restat adhuc, tantum ruit, ut neque pars stans

Æquari possit, diruta nec refici.....

[99]. Che nei secoli dell’ignoranza e del fanatismo si facesse colpa a costui di discendere da Ebrei, e san Bernardo stesso il chiamasse judaica soboles, poca meraviglia. Ma Voltaire, accoppiando al solito la leggerezza e l’intolleranza, non rifina di ridere di un papa ebreo. La storia, se avesse voluto consultarla, gli avrebbe detto ch’e’ non era ebreo e non fu papa.

[100]. Questo fatto si rappresentò in un quadro del palazzo di Laterano, ove Lotario riceve la corona di man del papa, colla leggenda:

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores,

Post homo fit papæ, recipit quo dante coronam.

[101]. Con queste insegne sono effigiati re Ruggero nel tempio di Monreale e Guglielmo nella Martorana a Palermo: il cadavere di Federico II si trovò rivestito di abiti pontificali. Sin a Filippo II le suppliche per affari ecclesiastici dirigeansi al re col titolo di beatissimo padre.

[102]. Concedimus, donamus et auctorizamus tibi, filio tuo Rogerio, et aliis filiis tuis secundum tuam ordinationem in regno substituendis, et hæredibus suis, coronam regni Siciliæ et Calabriæ et Apuliæ etc. Tu autem et hæredes tui censum, videlicet sexcentos schifatos, annis singulis Romanæ Ecclesiæ persolvere debes etc.

[103]. Ep. 31. lib. V.

[104].

...... Arnoldus, quem Brixia protulit ortu

Pestifero, tenui nutrivit Gallia sumtu....

..... assumpta sapientis fronte, diserto

Fallebat sermone rudes, clerumque procaci

Insectans odio, monachorum acerrimus hostis,

Plebis adulator, gaudens popularibus auris,

Pontifices, ipsum que gravi corrodere lingua

Audebat papam.....

Articulos etiam fidei, certumque tenorem

Non satis exacta stolidus pietate fovebat,

Impia mellifluis admiscens toxica verbis.

Guntheri Ligur. Carmina, lib. III.

Vedi la nota 7 del capo seguente.

[105]. San Bernardo diresse a Eugenio III i suoi libri De consideratione, nel IV de’ quali gli dice: — Qual cosa è più nota ai secoli, che la protervia e il fasto de’ Romani? gente disavvezza dalla pace, avvezza al tumulto; gente immite e intrattabile finora, che non sa star sottomessa se non quando non vale a resistere. Quest’è la piaga, e a te spetta il curarla. Ridi forse di me, credendola incurabile? non diffidare».

[106]. Otto Frising., De gestis Frid., lib. I. cc. 27. 28. — Le proposizioni de’ Romani a Corrado furono compendiate in questi versi:

Rex valeat: quidquid cupit obtineat; super hostes

Imperium teneat; Romæ sedeat; regat orbem

Princeps terrarum, ceu fecit Justinianus;

Cæsaris accipiat Cæsar, quæ sunt sua præsul,

Ut Christus jussit Petro solvente tributum.

[107]. Amand, De primis actibus Friderici. — Otto Frising., De gestis Friderici. Ottone morì nel 1158, e lo continuò Radevico canonico di Frisinga, molto inferiore pel dettato e più pei concetti. Le loro storie furono ridotte in versi dal Guntero, tedesco contemporaneo, in un poema intitolato Ligurinus.

[108].

Ductus ab antiquo priscorum tempore regum

Mos habet, ut, quoties regnator teutonus Alpem

Transit, et italicas invisere destinat oras,

Qui repetant fisco fiscalia jura fideles

Per quoscumque suos præmittere debeat urbes:

At quæcumque ream se perfida fecerit ausu

Sacrilego, regique suo sua jura negarit,

Strata luat meritas fraudato principe pœnas:

Inde fit ut fractis deformiter horrida muris

Nunc quoque per totam videas loca plurima terram.

Hoc quoque per cunctas regnator teutonus urbes,

Non modo teutonicas, sed et hic et ubique jacentes,

Jus habet, ut præsens quasi maximus omnia judex

Claudere jura manu, cunctasque recidere lites

Debeat, atque omnis judex, omnisque potestas

Atque magistratus, ipso præsente, quiescant.

Hunc etiam regi priscarum sanctio legum

Longævique vigor moris profitetur honorem,

Ut cunctos fœtus, quos educat itala tellus

(His modo, quæ poscit terræ cultura, retentis)

Principis ad nutum fisco præstare colonus

Debeat, in regni sumptus et militis usum.

Gunteri Ligurinus, lib. II.

[109]. De gestis Frid., lib. II. c. 3. Guntero chiama i Lombardi

Gens astuta, sagax, prudens, industria solers,

Provida consilio, legum jurisque perita.

[110]. Guilhelmus marchio de Monteferrato, vir nobilis et magnus, qui, pene solus ex Italiæ baronibus, civitatum effugere potuit imperium. Otto Frising., lib. II. c. 13.

[111]. Ne, si Mediolanensium partem amplexus esset, altera parte Longobardiæ subjugatæ, Mediolanenses, quia fortiores erant, rebelles existerent. Sire Raul.

[112]. La strada più consueta e più breve dalla Lombardia a Roma era la così detta via Romea o Francesca, che dal territorio di Parma e Piacenza varcava l’Appennino del monte Bardone per scendere a Pontremoli, indi a Villafranca, Sarzana, Luni, il Frigido, il Salto della Cervia, Lucca, Altopascio, il Galleno; passato l’Arno sotto Fucecchio, mettevasi sulla via traversa di Castel Fiorentino, donde a Certaldo, Poggibonsi, Staggia, Siena, Buonconvento, Sanquirico, Spedaletto di Bricole, Radicofani, Acquapendente, Bolsena, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Portacastello di Roma. È divisata nell’itinerario di Filippo Augusto re di Francia, quando nel 1191 tornava dalla crociata.

[113]. «Fu impiccato e bruciato, e le sue ceneri sparse nel Tevere, acciocchè la stolida plebe non venerasse il corpo di questo infame», dice il buon Muratori.

* Arnaldo è divenuto un mito, e in conseguenza la storia di lui fu peggio che mai alterata. I Giansenisti nel secolo passato magnificavano Arnaldo, poi nel nostro i demolitori dell’autorità temporale dei papi. La tragedia del Niccolini è mera declamazione, ove Arnaldo è fatto eretico, mentre nella prefazione si vuole purgarlo di questa taccia. Cesare Balbo lo imputa di avere sollevato il popolo romano contro il papa, quando il papa e il popolo sarebbero dovuti unirsi ai Lombardi per difendere l’indipendenza: e così ritardò la lega di Pontida e cagionò la distruzione di Milano.

Il mettere un Lutero o un Ciciruacchio nel secolo XII è un anacronismo, quanto il mettere ai giorni nostri un Pietro Martire o un Francesco d’Assisi. Ci fu sempre, fino ai giorni nostri, chi sperò sbalzare il papa mediante l’ajuto degli stranieri, e così meditava Arnaldo. Ma il prefetto di Roma, che, in occasione delle prediche di Arnaldo, era stato insultato e peggio, lo fece prendere e impiccare, valendosi della piena podestà che gli conferiva la presenza dell’imperatore. Onde Goffredo da Viterbo canta:

Arnoldus capitur, quem Brixia sensit alumnum,

Dogmata cujus erant quasi pervertentia mundum:

Strangulat hunc laqueus, ignis et unda vehunt.

Pantheon, 464.

Anche il Guntero lo dice fatto reo d’ambe le maestà:

Sic læsus stultus utraque

Majestate reum geminæ se fecerat aulæ.

Gerhochus di Reichersperg contemporaneo ne porta questo giudizio: Quem ego vellem, pro tali doctrina sua, quamvis prava, vel exilio, vel carcere aut alia pœna præter mortem punitum esse, vel saltem taliter occisum ut romana Ecclesia, sive curia ejus necis quæstione caveret! Nam, ut ajunt, absque ipsorum scientia et consensu a præfecto urbis Romæ, de eorum custodia in qua tenebatur ereptus, ac pro speciali causa occisus ab ejus servis est. Maximam siquidem cladem ex occasione ejusdem doctrinæ idem præfectus a romanis civibus perpessus fuerat: quare non saltem ab occisi crematione et submersione ejus occisores metuerunt quatenus a domo sacerdotali quæstio sanguinis remota esset. Sed de his ipsi viderint. Sane de doctrina et nece Arnaldi idcirco inserere præsenti loco volui, ne vel doctrinæ ejus pravæ, quæ, etsi zelo forte bono, sed minori scientia prolata est, vel ejus necis perperam actæ videar assensum præbere. Nel libro I De investigat. antichrist., apud Gretser, Prolegomena ad scriptores adversus Waldenses, cap. 4.

[114]. Hospes eras, civem feci: advena fuisti ex transalpinis partibus, principem constitui. Otto Frising., 721. E gli fa rispondere: Legitimus possessor sum.... Principem populo, non populum principi leges præscribere oportet. E narrate le stragi, con atroce ironia soggiunge: Hæc est pecunia, quam tibi princeps tuus pro tua offert corona.

[115].

Roma ferax febrium, necis et uberrima frugum:

Romanæ febres stabili sunt jure fideles.

Pier Damiani.

[116]. Il Sismondi ed altri snaturano questo fatto, in modo che paja con Federico stare la ragione, e Adriano aver fatto umili scuse. Il torto del primo era in tanto maggiore, in quanto la lettera diceva in plurale majora beneficia, nè feudo superiore all’Impero avrebbe potuto immaginarsi. Il papa poi si ritrattò, ma dichiarando che quella espressione utique nedum tanti viri, sed ne cujuslibet minoris animum merito commovisset. È bizzarro a vedere come il Sismondi dipinga Federico per un mostro di crudeltà, e micidiale d’ogni franchigia quando lotta colle repubbliche; poi ne faccia un portento di ragionevolezza quando contrasta coi papi.

[117]. Radevicus Frising., lib. I. c. 26.

[118]. Da Lodi vecchio i Lodigiani trasferirono allora al nuovo il corpo del loro patrono san Bassiano, uno de’ primi vescovi, e speciale protettore contro la lebbra.

[119]. È nominato Lodovico nella scomunica del papa.

[120]. Otto Frising., lib. I. cc. 27. 28.

[121]. Sire Raul. Radevico dice centomila armati.

[122]. Sire Raul. Delira il Giulini ragguagliandoli a venti milioni.

[123]. Il Guntero, lib. VIII, dice che

Tum demum victus Federicus ab urbe recessit,

Modoicumgue petens, prisco dignatus honore

Illustrare locum, sacro diademate crines

Induit, et dextra gestavit sceptra potenti.

Hanc fortuna diu, Ligurumque potentia dives

Eximiam regni proavorum tempore sedem

Presserat, et longa victam ditione tenebat:

Sed placidus princeps primævo cuncta decori

Restituenda putans, injustis legibus illam

Exemit, priscumque loco reparavit honorem.

Non vuol dire che si facesse coronare a Monza, ma che vi comparve solennemente colla corona. Federico stette a Monza cinque giorni, nei quali si consumarono mille carri di legna per la sua cucina, e cento lire imperiali. Giulini.

Bonincontro riferisce questi versi in lode di Monza:

Monzia terra bona, civili digna corona.

Monzia cunctorum dives et plena bonorum.

Monzia dat drappos cunctis mercantibus aptos.

Monzia stat damnis precibus defensa Johannis.

[124]. Scias omne jus populi in condendis legibus tibi concessum: tua voluntas jus est, sicuti dicitur. Quod principi placuit, legis habet vigorem, cum populus ei et in eo omne suum imperium et potestatem concesserit. Radevic., lib. II. c. 4.

La cronaca soggiunge che, cavalcando il Barbarossa fra Bulgaro e Martino, domandò loro chi fosse padrone del mondo. Martino asserì l’imperatore; ma Bulgaro sostenne non essere lui padrone quanto alla proprietà. L’imperatore regalò a Martino il proprio cavallo; onde Bulgaro disse: Amisi equum, quia dixi æquum quod non fuit æquum. Otto Morena.

[125]. Radevico trova orrenda iniquità, non quella del Tedesco che esponeva gli ostaggi, ma quella de’ nostri che li colpivano: Seditiosi, quod etiam Barbaris incognitum et dictu quidem horrendum, auditu vero incredibile, non minus crebris ictibus turres impellebant, neque eos sanguinis et naturalis vinculi communio, neque ætatis movebat miseratio. Sicque aliquot ex pueris, lapidibus icti, miserabiliter interierunt; alii, miserabilius adhuc vivi superstites, crudelissimam necem, et diræ calamitatis horrorem penduli expectabant: oh facinus!

[126]. Propter destructionem Mediolani, omnes dederunt imperatori præsto copiosam et immensam pecuniam. Sire Raul, pag. 1187.

[127]. Tra i fautori del Barbarossa era Algiso abate del monastero di Clivate, fondato da Desiderio re. Nel 1162 Papie post destructionem Mediolani, Federico gli dava un ampio privilegio, che comincia: Cum ad promovendum imperii honorem et ad debellandos hostes Imperii, præcipue Mediolanenses, Italiam cum exercitu intraverimus, inter multos quidem fideles, qui nobis in laboribus nostris fideliter adstiterunt, invenimus venerabilem Algisum, Clivatensis ecclesiæ abbatem, quem devotissimum nobis ac fidelissimum certis argumentis experti sumus. Multis enim retrorsum abeuntibus, prædictus abbas fuit vir fidelis, et constans nobis firmiter adhesit, et immobilis nobiscum perseveravit etc. Credo che ivi sia per la prima volta nominata la Brianza.

Le vittorie di Federico furono celebrate da un poeta popolare innominato, da cui scegliamo poche strofe:

Salve mundi domine, Cæsar noster ave,

Cujus bonis omnibus jugum est suave;

Quisquis contra calcitrat, putans illud grave,

Obstinati cordis est, cervicis prave.

Princeps terre principum, Cesar Friderice,

Cujus tuba titubant arces inimice,

Tibi colla subdimus tigres et formice,

Et cum cedris Libani vepres et mirice....

Scimus per desidiam regum Romanorum

Ortas in imperio, spinas impiorum,

Et sumpsisse cornua multos populorum,

De quibus commemoro gentem Lombardorum;

Que dum turres erigit more giganteo,

Volens altis turribus obviare Deo,

Contumax et fulmine digna ciclopeo,

Instituta principum sprevit ausu reo.

De tributo Cesaris nemo cogitabat,

Omnes erant Cesares, nemo censum dabat;

Civitas Ambrosii velut Troja stabat;

Deos parum, homines minus formidabat....

Prima sua domino paruit Papia,

Urbs bona, flos urbium, clara, potens, pia,

Digna foret laudibus et topographia,

Nisi quod nunc utimur brevitatis via.

Post Papiam ponitur urbs Novariensis,

Cujus in principio dimicavit ensis;

Frangens et reverberans viribus immensis

Impetum superbi Mediolanensis.

Carmine, Novaria, sepe meo vives.

Cujus sunt per omnia commendandi cives:

Inter urbes alias eris laude dives,

Donec desint Alpibus frigora vel nives...

Mediolanensium dolor est immensus,

Pro dolore nimium conturbatur sensus;

Civibus Ambrosii furor est accensus,

Dum ab eis petitur, ut a servis, census.

Interim precipio tibi, Constantine,

Jam depone dexteram, tue cessent mine;

Mediolanensium tante sunt ruine,

Quot in urbe media modo regnant spine,

Tantus erat populus atque locus ille,

Si venisset Grecia tota cum Achille,

In qua tot sunt menia, tot potentes ville,

Non eam subjicere possent armis mille.

Jussu tamen Cesaris obsidetur locus,

Donec ita venditur esca sicut crocus:

In tanta penuria non est ibi jocus,

Ludum tandem Cesaris terminavit rocus...

Erant in Italia greges vispillonum,

Semitas obsederat rabies predonum,

Quorum cor ad scelera semper erat pronum,

Quibus malum facere videbatur bonum.

Cesaris est gloria, Cesaris est donum

Quod jam patent omnibus vie regionum,

Dum ventis exposita corpora latronum

Surda flautis, Boree captant aure sonum...

Jam tiranno siculo Siculi detrectant,

Siculi Te sitiunt, Cesar, et expectant,

Jam libenter Apuli tibi genuflectant,

Mirantur quid detinet, oculos humectant...

Imperator nobilis, age sicut agis,

Sicut exaltatus es, exaltare magis!

Fove tuos subditos, hostes cede plagis,

Super eos irruens ultione stragis.

Apud Grimm, Geschichte des Mittelalters aus König Friedrich der Staufen und aus seiner wie der nächstfolgenden Zeit. Berlino 1845.

[128]. Sicque factum est, quod Lombardi, qui inter alias nationes libertatis singularitate gaudebant, pro Mediolani invidia, cum Mediolano pariter corruerent, et se Teutonicorum servituti misere subdiderunt. Cron. Salern.

[129]. Episcopi, marchiones, comites, capitanei, aliique etiam proceres, ac quamplures alii etiam Longobardiæ homines, tam magni quam parvi, alii cum crucibus, alii sine crucibus, ante imperatorem venientes, de imperatoris procuratoribus nimis valde conquerebantur..... Ipse, quærimonias Longobardorum quasi vilipendens, et pro nihilo habens, nihil inde fecit. Otto Morena.

[130]. Il giuramento fu rinnovato nel 1170 in questi termini: In nomine Domini, amen. Ego juro ad sancta Dei evangelia quod non faciam neque treguam, neque guerram recredutam, nec aliquam concordiam cum Frederico imperatore, neque cum filiis ejus, nec cum uxore ejus, neque cum alia quacumque persona ejus nomine, nec per me, nec per aliam quamcumque personam, et ab alio homine facta, non habebo ratam. Et bona fide pro meo posse operam dabo viribus quibuscumque potero, ne aliquis exercitus modicus vel magnus de Alemannia, vel de alia terra imperatoris quæ sit ultra montes, intret Italiam. Et si prædictus exercitus intraverit, ego vivam guerram faciam imperatori et omnibus illis personis quæ modo sunt ex parte imperatoris, vel pro tempore fuerint, per quas prædictus exercitus debeat exire de Italia, donec prædictus exercitus de Italia exeat. Ego bona fide, per me et per omnes personas, totius meæ virtutis salvabo et guardabo personas et res omnium hominum societatis Lombardiæ, Marchiæ et Romaniæ, et nominatim dominum marchionem Malaspinam, et omnes personas quæ modo sunt in societate vel extra. Et ego nullam concordiam feci vel faciam cum imperatore constantinopolitano.... sine consilio credentiæ cujusque civitatis... Et filios meos qui sunt in ætate quatuordecim annorum, infra duos menses..... faciam jurare omnia prædicta et attendere.

Disputano di qual Enrico si tratti: e poco importa; ma tanto basta per ismentire l’asserzione del Sigonio, e tanto più l’estensione datavi dal Sismondi, che Ottone avesse, con una costituzione generale, liberati i municipj. A quella si sarebbero appellati, non a consuetudini incerte.

[131]. Giovanni di Sarisbery, ep. 210, ap. Labbe, Concil., tom. X. 1450.

[132]. Montes aureos et cum honore et gloria imperii gratiam sempiternam. Tommaso de Cantuaria.

[133]. Buoncompagno maestro fiorentino narrò quell’assedio (Rer. it. Scrip., VI). Egli sclama: Non credam Italiam posse fieri tributariam alicui, nisi Italicorum malitia procederet ac livore; in legibus enim habetur: Non est provincia, sed domina provinciarum.

[134]. Il terreno su cui venne costruita Alessandria apparteneva ai marchesi del Bosco, i quali lo cedettero nel 1180 in feudo ai cittadini di quella, colle ville Marenzana e Ponzano, assolvendo da ogni fedeltà i villani, arimanni, mercanti, artieri di esse terre, Monumenta Aquensia.

Al vescovado d’Alessandria il papa avea voluto aggregare quello di Acqui; ma gli Acquensi resistettero accannitamente, e ne venne guerra, finchè Innocenzo III disgiunse novamente le due diocesi. Vedi Chenna, Del vescovato di Alessandria, 1790.

[135]. Il primo aveva egli menato nel 1154; il secondo nell’estate 1158; il terzo gli fu condotto l’anno dopo dalla imperatrice; il quarto fu de’ principi germanici che distrussero Milano; col quinto Federico osteggiò Roma, e lo perdette di febbri; il sesto fece mala impresa ad Alessandria; il settimo fu sconfitto a Legnano.

[136]. Card. Arrag., Rer. It. Scrip., III. 468.

[137]. Secondo gli atti prodotti dal Muratori, Antiq. ital. medii ævi, diss. XLVIII, i luoghi e le persone del partito imperiale erano Cremona, Pavia, Genova, Tortona, Asti, Alba, Acqui, Torino, Ivrea, Ventimiglia, Savona, Albenga, Casale di Sant’Evasio, Montevelio, Castel Bolognese, Imola, Faenza, Ravenna, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Rimini, Castrocaro, il marchese di Monferrato, i conti di Biandrate, i marchesi del Guasto e del Bosco, e i conti di Lomello. All’incontro nella Lega di Lombardia erano Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Ferrara, Mantova, Bergamo, Lodi, Milano, Como (benchè da noi poco fa veduto aderente a Federico), Novara, Vercelli, Alessandria, Carsino e Belmonte, Piacenza, Bobbio, Obizo Malaspina marchese, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Doccia, San Cassano, ed altri luoghi e persone dell’Esarcato e della Lombardia.

[138]. Romoaldo Salern., Rer. It. Scrip., VII. 220.

[139]. Gaufridi Vosiensis Chron. Il fatto del piede posto sul collo di Federico fu sostenuto in prima dal benedettino Fortunato Olmo nel 1629, Historia della venuta a Venetia occultamente nel 1177 di papa Alessandro III, e della vittoria ottenuta da Sebastiano Ziani doge; e ultimamente da Carlo Lodovico Ring, nel Saggio storico per illustrare un fatto finora messo in dubbio della vita di due contemporanei, aspiranti entrambi alla signoria del mondo (ted.); Stuttgard 1835. Nel Cicogna, Iscriz. venete, vol. IV. p. 574-93, è una dissertazione di Angelo Zon sulla venuta di Alessandro III a Venezia. A Venezia si trovavano già rifuggiti moltissimi vescovi di Lombardia, cacciati da altri scismatici; v’accorse poi grandissima folla di prelati e signori; ed è curioso documento una cronaca che riferisce uno per uno questi personaggi col loro seguito. Per dire solo d’alcuni Italiani, Girardo arcivescovo di Ravenna giunse con settanta uomini; Lodovico vescovo di Brescia con un abbate e trenta uomini; e così Salomone di Trento; Tebaldo di Piacenza con due preposti e venti uomini; Guala di Bergamo con dodici; Alberico di Lodi coll’abate di San Pietro, e il prevosto di San Geminiano e quattro consoli, con diciannove uomini; Offredo di Cremona con quaranta; Anselmo di Como col suo arcidiacono e quaranta uomini; Algiso arcivescovo di Milano con Milone vescovo di Torino, coll’arcidiacono e arciprete suo e l’abate di San Dionigi e uomini sessanta; e così gli altri vescovi. Seguono Corrado marchese di Monferrato con venti uomini, il marchese Moruello Malaspina con cenquindici, il podestà di Verona con sessanta uomini, e due avvocati de’ Veronesi con undici; il podestà di Bergamo con venti, di Vercelli con sedici; dieci consoli di Cremona con novantacinque uomini, quattro di Piacenza con trentacinque, quattro di Novara con sedici, quattro d’Alessandria con trentacinque; il podestà di Bologna con quindici uomini; quattro consoli di Milano con trenta; il conte di Biandrate con ventisette; Ezelino da Treviso con trenta; nove cattanei di Treviso con quarantacinque; i marchesi d’Este con centottanta; il conte Guido Guerra con cento; e lasciamo indietro altri; i Tedeschi aveano più numerosi accompagnamenti. Il cronista soggiunge: «De zascheduna zittade de Lombardia e de la Marca e de Toscana e de Romagna e de la Marca d’Ancona ve fò catanii e possenti homeni, lo nome e lo numero deli quali no savemo. Suma lo numero de le persone numerade e i so prinzipali nominadi per nome, in tutto homeni 6390». Olmo, op. cit.

[140]. Vedi Carlini, De pace Constantiæ disquisitio. Verona 1763; Giac. Durando, Saggio sulla Lega Lombarda e sulla pace di Costanza, nel vol. XL delle Memorie dell’Accademia di Torino.

Frà Jacopo d’Acqui aggiunge che i Veneziani voleano che il loro doge al banchetto sedesse a fianco del Barbarossa: ma questi pigliò il sedile preparatogli e lo pose sopra il suo, e si sedè così in alto, mentre quel villano, com’esso il chiamava, dovè sedere sulla panca.

[141].

Centum mille noto pro Christi tempore toto

Octaginta datis super his et quinque peractis,

Sub mense maji Federico cæsare stante

Septima lux mensis præerat factis gerendis,

Cum relevata fuit Crema, statumque resumsit.

Per Placentinos grates meruere divinas,

Unde Cremonenses doleant et sine modo flentes

Et fletu quorum lætetur quisque virorum.

Iscriz. presso Alamanno Fino, lib. II.

[142]. Tutini, Disc. de’ sette uffizj, pag. 34. Nell’archivio di Napoli è copia autentica di questo catalogo. Registro di Carlo II al 1322, da pag. 14 alla 63.

[143]. Quella del Barbarossa è l’età eroica delle repubbliche italiane, che perciò v’attaccarono ciascuna tradizioni particolari, singolarmente sulla tirannia de’ suoi podestà, e sul modo con cui se ne redensero. A Bergamo ricordasi un’Antonia, nobile verginella, rimasta viva nella strage del 1168, e che insidiata dal Barbarossa, nè potendo altrimenti salvare l’onestà, si uccise. Vedi Calvi. I Comaschi nominano ancora con orrore il podestà Pagano; e i Cremonesi vantano Zanino dalla Balla, o Baldesio, che però altri portano ai tempi di Enrico III. Un altro Pagano tiranneggiava Padova, che rapì Speronella moglie di Jacopino da Carrara: ma i Padovani se ne vendicarono cacciandolo; donde cominciò l’annua festa del san Giovanni, ecc.

Hans Prutz, Kaiser Friedrich I (Danzica 1871-74, 3 volumi), è una continua giustificazione di quell’imperatore, rimasto leggendario fra i Tedeschi: aver mosso guerra ai Comuni Lombardi sol come ostacolo che erano al suo concetto di sottoporre tutta l’Italia e per essa il Mediterraneo, e in conseguenza tutto il mondo civile, istituendo la vera grandezza dell’impero germanico. «La distruzione di Milano era un avvenimento destinato ad aprire una nuova splendida epoca del regno di Federico».

[144]. Giulini, part. VII. l. 48. — Dilectorum fidelium nostrorum civium Mediolanensium strenuitatem, fidem ac devotionem, quo, ferventiori ceteris affectu, nostræ in dies dignationi gratiores se exhibent. Ap. Puricelli, Monum. Eccl. Ambrosianæ.

[145]. Antiq. M. Æ., tom. I. pag. 622.

[146]. Federico, nell’investire Aicardo dei feudi di Robbio, Confienza, Palestro, Rivautella nel Vercellese, stabilisce Quod si ipse vel heredes sui justitiam de hominibus suis facere obmiserint, legatus noster justitiam de eis faciat; et si aliquis adversus eum vel heredes suos querimoniam coram nobis deposuerit, vel ad curiam nostram appellaverit, coram legatis nostris indubitanter veniant justitiam facturi et accepturi. Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 894.

Fra tanti altri esempj dell’importuna intervenzione regia negli interessi anche privati citerò solo un privilegio dato il 1162 dal Barbarossa stesso ad Enrico vescovo di Como, per cui, visti i gravi debiti della chiesa comasca, le rimette non solo gl’interessi, ma anche i capitali, salvo quelli che si trovassero prestati a servizio regio o per utilità della Chiesa.

[147]. Nel 1189 Enrico concede al vescovo Lanfranco di Bergamo di risolvere gli appelli ad esso re riservati, dandone notizia fidelibus suis comitibus, nobilibus, consulibus, et universo populo in civitate et per totum pergamensem episcopatum constituto. Ap. Lupo, II. 1599.

[148]. È nelle Lettere di Pier dalle Vigne, lib. V. c. 1: Te de latere nostro sumptum generalem vicarium a Papia inferius in Lombardia, ad eos velut conscientiæ nostræ conscium pro conservatione pacis et justitiæ specialiter destinamus, ut vices nostras universaliter geras ibidem. Nec tamen te sola vicarii potestate volumus esse contentum, licet solo vicarii nomine censearis; sed tibi usque ad aliud mandatum nostrum adjicimus officium præsidiatus, concedentes tibi merum et purum imperium et gladii potestatem, et ut facinorosos animadvertere valeas vice nostra purgando provinciam, malefactores inquiras, et punias inquisitos et specialiter eos qui stratas et itinera publica ausu temerario violare præsumunt. Criminales etiam quæstiones audias et civiles, quarum cognitio si præsentes essemus ad nostrum auditum pertinet. Liberaliter quoque audias et determines quæstiones; et imponendi banna et multas ubi expedierit, auctoritatem tibi plenariam impertimur. Decreta utique interponas, quæ super transactione alimentorum, alienatione ecclesiasticarum rerum et tuitione minorum, secundum justitiam interponi petuntur. Tutores etiam et curatores dandi quibuslibet tibi concedimus potestatem. Et ut majoribus et minoribus, quibus universa jura succurrunt, causa cognita, restitutionis in integrum beneficium valeas impertiri, ad audientiam quoque tuam, tam in criminalibus quam in civilibus causis, appellationes adferri volumus, quas a sententiis ordinariorum judicum et eorum omnium, qui jurisdictionem ab imperio sunt nacti, in provincia ipsa, videlicet a Papia inferius in Lombardia (prout superius dictum est) contigerit interponi. Ita tamen quod inde a sententia tua ad audientiam nostri culminis possit libere provocari, nisi vel causæ qualitas vel appellationum numerus appellationis auxilium adimat appellanti. Quapropter fidelitati tuæ firmiter et districte præcipiendo mandamus, quatenus ad statum pacificum regionis ipsius et recuperationem nostrorum et imperii virium, in eamdem fidem tuam et sollicitudinem, sicut gratiam nostram charam diligis, sic efficaciter et diligenter impendas... È pubblicata anche con qualche diversità nei Monum. hist. patriæ, Chart., I. 1400.

[149]. Bonincontro Morigia, Chron. Modoetiæ, lib. II. c. 116: Ptolomei Lucensis, Hist. eccl., lib. XXIV. c. 21. — L’ultimo atto che io conosca di volontaria giurisdizione esercitata da un messo regio, è del 1223, e sta nell’archivio della semicattedrale di Lugano.

[150]. Rossus, Guadardus et Guillelmus, majores Lucanæ civitatis consules, quisque pro se ad sancta Dei evangelia juravit ita:

Ego ab hac hora in antea fidelis ero domini Frederici Romanorum imperatoris, sicut de jure debeo domino imperatori meo; et non ero in facto vel in consilio sive auxilio quod perdat vitam vel membra sua, vel coronam, vel imperium seu honorem suum, vel quod in captione aliqua contra voluntatem suam teneatur; et bona fide juvabo eum retinere coronam et honorem suum, et nominatim civitatem Lucanam et ejus comitatum, et quæcumque regalia, quæ de jure in ea debet habere intus vel foris. Hæc omnia contra omnes adjuvabo eum retinere bona fide, et si perdiderit recuperare; et credentias suas, quas per se vel per suum certum missum, vel per suas literas certas mihi significaverit, bona fide celabo; et præcepta ejus quæ mihi fecerit de pace servanda, vel guerra in Tuscia facenda, sive de regalibus suis adimplebo, nisi per parabolam domini imperatoris, vel domini archicancellarii, vel ejus certi missi remanserit; et fodrum ei per episcopatum et comitatum Lucanum bona fide recolligi juvabo, cum ab ejus certo misso ad hoc destinatus requisitus fuero. Et homines civitatis Lucanæ idem sacramentum fidelitatis domini imperatoris pro posse meo jurare faciam bona fide. Et stratam non offendam, et ne ab aliquo offendatur bona fide pro posse meo defendam et vindicabo. Et dabo domino imperatori Frederico, in expeditione versus Romam, Apuliam et Calabriam, milites viginti, et ad illos terminos, quos dominus imperator per se vel per certum suum missum ad hoc destinatum imposuerit mihi. Et conventionem factam de pecunia quadringentarum librarum annuatim solvenda observabo; et nullum recipiam in consulatu, qui hoc sacramentum de pecunia solvenda non juret....

Concordia vero inter nos et Lucanos consules quomodo sit et esse debeat, per Rainaldum Coloniensem electum, et archicancellarium Italiæ atque imperatoriæ majestatis legatum facta, talis est; videlicet quod ipsi consules, a proximis kalendis augusti usque ad sex annos, debeant omnia regalia quæ habent, tam in civitate quam extra, salvo fodro domini imperatoris, extra civitatem libere tenere dando in Purificatione beatæ Mariæ in unoquoque anno domino Frederico imperatori, vel suo certo misso nominatim ad hoc delegato, quadringentas libras lucanæ monetæ publice probatæ; et ipsis sex annis transactis, ipsa prælibata regalia prælibato domino imperatoris resignabunt, et per parabolam prædicti Frederici imperatoris vel ejusdem Rainaldi Coloniensis electi, et Italiæ archicancellarii, vel sui certi missi ad hoc destinati.

Præterea dominus imperator concedit civitati Lucanæ, ut eligant omni anno ex se consules quos voluerint, qui debeant jurare, ita videlicet, quod guidabunt et regent populum et civitatem Lucanam ad honorem Dei, et ad servitium domini imperatoris Frederici, et ad ipsius civitatis salvamentum. Et ex ipsis consulibus qui electi fuerint, ibunt omni anno in præsentia ipsius domini imperatoris Frederici si in Italia fuerit, aut unus si in Alemania fuerit, recepturi investituram a domino imperatore vice omnium. Et si domino imperatori placuerit quod Lucæ solvant duci solidos mille quos convenerunt, tanto minus domino imperatori de prædicta pecunia usque ad prædictum terminum solvere debent; alias secundum prædictum ordinem totum solvere debent. Item consules qui fuerunt electi omni anno, si non habuerint juratam domino imperatori fidelitatem, eam jurare debent.

Et hanc totam conventionem nostram per nostrum mandatum et auctoritatem ab eodem Coloniensi electo et Italiæ archicancellario factam præsentis paginæ scripto corroboramus, ac sigillo majestatis nostræ confirmamus.

[151]. Ad legem et justitiam facendam, gubernandum per te et tuum nuntium, ita sicut nos et noster nuntius agere debuissemus.

[152]. Tommaso, Sommario, lib. I. c. 5. — Atti d’autorità sovrana, esercitati da Enrico VI ancor vivo il padre, già ne vedemmo al Cap. LXXXI. Un altro esempio ce n’offrono i Monumenta Historiæ patriæ, Chart., I. 945, dove esso re nel 1187 conferma una sentenza dei consoli d’Asti.

[153]. Egli conferma il privilegio che riportammo alla nota 34 del Cap. LXXXI. Le spiegazioni che se ne danno nel vol. I delle Memorie e docum. per servire alla storia lucchese non reggono coi nuovi lumi storici.

[154]. ...... Civitatis Lucæ fideles nostri majestati nostræ humiliter supplicarunt, ut castrum Motronis, Montifegatensi, et castrum Luliani, quæ sunt de Carfagnana, cum omnibus eorum et cujusque eorum rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu, eis concedere in perpetuum, et dare licentiam eidem communi recipiendi et retinendi homines et personas quaslibet Carfagnanæ fideles nostros in concives eorum, qui vel quæ effici voluerint habitatores et incolæ, vel alias concives civitatis ejusdem et eisdem hominibus et personis veniendi ad eamdem civitatem ad habitandum, si voluerint, vel alias se concives faciendi, et quod liceat communibus et aliis singularibus personis de Carfagnana recipere potestates et rectores civitatis praedictæ de gratia nostri culminis dignaremur. Nos vero ejusdem communis nostrorum fidelium supplicationibus benignius inclinati, attendentes etiam grata et accepta servitia quæ idem commune majestati nostræ exhibuit, hactenus exhibet in præsenti, et quæ exhibere poterit in futurum, eidem communi castra de Carfagnana superius denotata cum omnibus eorum et cujusque eorum rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu concedimus, nec non ipsis licentiam recipiendi et retinendi homines et quaslibet personas Carfagnanæ fideles nostros in concives eorum, qui vel quæ effici voluerint habitatores et incolæ, vel alias concives civitatis ejusdem, et eisdem hominibus et personis veniendi ad ipsam civitatem ad habitandum si voluerit, vel alias se concives faciendi, et hominibus et aliis singularibus personis de Carfagnana recipiendi potestates et rectores civitatis prædictæ de gratia majestatis nostræ et plenitudine potestatis, salva in omnibus imperiali justitia.

[155]. ... Licet nos olim provinciam Carfagnanæ cum juribus et pertinentiis suis Henrico juniori illustri regi Sardiniæ, sacri imperii in Italia generali legato, dilecto filio nostro, de mera donatione nostra duximus conferendam; attendentes tamen fidei puræ zelum quem communi Lucæ fideles erga majestatis nostræ personam habere noscuntur... provinciam ipsam cum castris, villis, hominibus, jurisdictionibus, possessionibus, terris cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus, justitiis, rationibus omnibus et pertinentiis suis, videlicet quæ de dimanio in dimanium, et quæ de servitio in servitium eidem communi fidelibus nostris in fide et devotione nostra persistentibus, in rectum feudum duximus concedendum. Ita tamen quod provincia ipsa a nobis et successoribus nostris in perpetuum nomine recti feudi de cætero teneant, sicut tenent alias terras eorum districtus, et a nobis et imperio recognoscunt, eis olim a divis augustis progenitoribus nostris concessas, et a nobis postmodum confirmatas, debita quoque et consueta servitia proinde nobis et imperio facere teneantur.

Le concessioni imperiali non di rado s’intralciano e si contraddicono. Nel 1163 Federico Barbarossa da Lodi dava un diploma, ricevendo sotto la sua protezione, cioè affrancando il borgo e gli uomini di Sarzana, concedendo un mercato ogni sabbato, la libera scelta de’ proprj consoli ecc.: diploma confermato da Federico II il 1226. Ora nel 1185 lo stesso Barbarossa assegnava al vescovo di Luni la giurisdizione, il bando, il mercato, la pesca, il distretto, insomma la signoria sui popoli di Santo Stefano e Sarzana. Nel 1355 Carlo IV, scialacquatore di privilegi, confermava al vescovo lunese il diploma di Federico: eppure al tempo stesso dava in feudo ai marchesi Malaspina e alla città di Pisa molte terre comprese in quella concessione.

[156]. Breve recordacionis de Ardicio de Aimonibus.

[157]. Monum. Hist. patriæ, Chart., I. 813.

[158]. Da credere in senso d’affidare, usato dai Latini e dai nostri. In un placito di Limonta dell’888: Cum ibi essent nobiles et credentes homines, liberi arimanni, habitantes Belasio loco. Antiq. M. Æ., diss. XLI. — Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admittebatur, jurabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retenturum quæcumque eo in consilio dicta vel acta fuissent, nec enunciaturum uspiam in profanum vulgus. Rer. It. Scrip., VI. 962. E nell’Ariosto: «Nelle cui man s’era creduta». — Homines credentes valea quanto uomini di credito, fededegni: «Vincenzo di Naldo, fiorentino, uomo molto creduto in quel contado». Bembo, Storia, lib. VII.

[159]. Il Serra, Storia della Liguria, I, 277, lo adduce come del 950: ma pare da mettere fra il 1121 e il 1130. Vedi Vincent, Hist. de la rép. de Gênes. Parigi 1842.

[160]. Alcuno immaginò che maggiori fossero quelli tolti dalla nobiltà, minori quelli da plebei. Vedi Benvoglienti, Osservazioni intorno agli statuti pistojesi. Il contrario pensa Muratori, Antiq. M. Æ., diss. XLVI.

[161]. Statuta Mantuæ, lib. II. rub. 15.

[162]. Mariotti, Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Perugia, 1806, pag. 248.

[163]. Varchi, Ercolano. Il Muratori (Antiq. M. Æ., tom. IV) pubblicò l’Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, che è un’istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica; come fa pure ser Brunetto Latini, nel lib. IX del suo Tesoro, dove largamente divisa i doveri del podestà. Fra le altre cose dice: — Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s’egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che ’l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra i forestieri e sopra’ cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non pertanto egli non giudicherà a pena quello ch’è senza colpa: ch’egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d’innocenza per odio d’un nocente....... Sopra li maleficj debbe il signore e i suoi uffiziali seguire il modo del paese e l’ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quello che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando e in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente; allora dee dare l’accusa in iscritto, ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch’egli o li giudici od i signori crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s’egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori, e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non dai malfattori, o che ’l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s’elli vegnono, si debbon aprire li detti de’ testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne’ grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l’uomo trova ben contra quelli ch’è accusato alcuno segno e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l’uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e si dico io, ch’alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente dee dimandare chi ’l fece».

[164]. Serra, Storia della Liguria, lib. III. c. 8: Giulini, Continuaz., part. I. p. 64; Chron. parmense, Rer. It. Scrip., IX. 819; Corio, lib. II. — I patti del podestà di Genova sono divisati nei Monumenta Hist. patriæ, Chart., II. 1334.

[165]. Ma se io non potrò avere lo delinquente, puniroe lo figliuol suo, u vero li figliuoli del delinquente, se lui u se loro potrò avere. Ma se lo figliuolo u vero li figliuoli del delinquente aver non potrò, puniroe lo padre del delinquente, se io lo potrò avere, così in avere come in persona ad mio arbitrio..... Et non dimeno li loro beni, poichè in del bando saranno incorsi, siano pubblicati al comune di Pisa, et siano guasti et distructi così in de la città come in del contado in tutto, sicchè poi non si rifacciano, nè rifare li permetterò nè abitare u lavorare u vendere u alienare. Et ciascheduno che li abitasse, lavorasse, vendesse, alienasse, comprasse et per qualunque altro titolo ricevesse, puniroe...

«Et intorno alle suprascripte tutte cose investigare et trovare io capitano abbia pieno, libero et generale arbitrio così in ponere ad questioni et tormenti et punire in avere et persona come eziandio ad tutte altre cose..... Et ad catuna persona che cotale malefactore prendesse et preso a me capitano l’apprezentasse u vero uccidesse, darò u farò dare dei beni del comune di Pisa 1. M. di danari...» Statuto di Pisa, ms. § 12.

[166]. Nella Cronaca di Padova trovo Galvano Lanza podestà nel 1243 e 44; Guzelo de Prata nel 1247, 48, 49; Ansedisio de’ Guidotti da Treviso dal 1250 al 55. Vero è che erano i tempi della tirannia di Federico II e di Ezelino.

Parma aveva un podestà nel 1175 (Affò, II. 259): Cremona nel 1180 (R. I. S., VII. 635); Faenza nel 1184 (Rerum Favent. Script., c. 82): Genova nel 1191 (R. I. S., VI. 364); Firenze nel 1193 con Gerardo Caponsacchi, ecc.

[167]. Nel Cod. Just., tit. XLIX. l. 1 e nella Nov. VIII. c. 9 è comandato che gli uffiziali di provincia rimangano cinquanta giorni in luogo, dopo scaduti di carica, per soddisfare a tutte le doglianze. E cinquanta giorni sono prefissi nello statuto antico di Pistoja (Antiq. M. Æ., diss. 70, al § 76); poi variò secondo i paesi. Lo statuto di Torino De sacramento DD. vicarii et judicis porta: Juramus quod stabimus decem diebus in Taurino post nostrum regimen, ad faciendam rationem cuilibet..... conquerenti de nobis. Quello di Roma: Senator, finito suo officio, cum omnibus judicibus et familiaribus et officialibus suis teneatur stare et sistere personaliter decem diebus coram judice, sindico deputando ad ratiocinia ejus; et coram ipso, ipse et officiales prædicti teneantur de gestis et administratis et factis durante officio reddere rationem, et unicuique conquerenti respondere de jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictus judex summarie cognoscat, et intra decem dictos dies causam decidat de plano, sine strepito et figura judicii, non obstantibus feriis et non obstantibus solemnitatibus juris, dummodo veritas discutiatur, et ad illam saltem respectus et consideratio per judicem habeatur.

[168]. Rer. It. Scrip., XV. 684.

[169]. Franco Sacchetti, Nov. 196.

[170]. Capitaneus populi, ad defensionem libertatis et popularis status, et ad observandam unionem civium principaliter est institutus etc. Statuti lucchesi.

[171]. Una savia e piena informazione del governo di Firenze dal 1280 al 92 è riportata nelle Delizie degli eruditi toscani, IX. 256.

[172]. Tale complicazione era espressa con questi versi popolari:

Trenta elegge il consegio;

De quai, nove hanno il megio:

Questi elegon quaranta,

Ma chi più in lor se vanta

Son dodese che fano

Venticinque: ma stano

De questi soli nove,

Che fan con le lor prove

Quarantacinque a ponto;

De quali ondese in conto

Elegon quarantuno,

Che chiusi tuti in uno

Con venticinque almeno

Voti fano el sereno

Principe che coregge

Statuti, ordine e legge.

[173]. Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius (nè elettore nè eletto) qui non sit habitator Lucanæ civitatis, vel qui sit extimatus minus XXV libris, ad ultimas et proximiores extimationes factas in camera Lucani communis. Statuto lucchese del 1308.

[174]. La varietà delle condizioni personali ci appare in questo passo: — Il 1233, essendo podestà di Firenze Torello da Strada, fece intendere a tutti gli abitatori del contado fiorentino che venissero a comparire nella città, con esporre ai notaj de’ sestieri a ciò deputati di che condizione si fossero; o fosse cavaliere nobile (per nascita), o fattizio, o aloderio (che aveva allodj), o masnadiere, o uomo d’altri, o fittajuolo, o lavoratore, o d’altra condizione». Scipione Ammirato, Storie fiorentine, lib. I.

[175]. Alcuni vollero argomentare la quantità de’ Longobardi o de’ Romani o de’ Salici nei varj paesi e nei diversi tempi dai nomi loro. Giudizio affatto inconcludente, e ne deduco poche prove dai soli Monumenta Hist. patriæ:

Ego Benedictus filius quondam Constanci, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum. Chart. I. 458. Due altri suoi fratelli si chiamavano Garino e Giovanni.

E viceversa al 1039: Ego Amicus clericus, filius quondam Aldeprandi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.

E al 1069: Ego Aldeprandus presbiter, filius quondam Constancii, qui professus sum ex nacione mea legem vivere Langobardorum.

Al 1071: Ego Drodo filius quondam Manfredi, qui professus sum ex nacione mea lege vivere romana.

Al 1074: Ego Adam presbiter, filius quondam Petri, qui professus sum ex nacione mea lege vivere Langobardorum.

Al 1088: Oddo presbiter, qui profitebat se ex nacione sua lege vivere romana; e Villelmus subdiaconus, filius Verada femina, qui profitetur se ex nacione sua lege vivere romana.

Al 1089: Constat nos Laurencius et Johannes germani, filii quondam Gisulfo, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam; e son firmati testimonj Alberto et Ricardo ambi lege viventes romana.

Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d’ogni colore, qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana.

V’ha di più. Anselmo, abate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo; et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat. Coma c’entra il launechildo colla legge romana?

Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldebrando, e Bolesinda moglie di Raiverto professi omnes ex nacione nostra lege vivere romana, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda, jugale et mundualdo meo consentiente.

[176]. Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d’Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di San Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della Val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d’altre terre minime.

Lo statuto più antico che si conoscesse era quello di Treviso del 1207, ma Vittorio Mandelli, negli Studj sul Comune di Vercelli nel medioevo (1857), trova indizio di statuti a Vercelli sin dal 1187: e nel 1202 è mentovato il volume di essi, super quo jurabant potestas vel consules comunis et consules justiciæ. Questo Comune avrebbe fatto un bando per l’abolizione generale della servitù della gleba sin dal 1243, mentre quel di Bologna è solo del 1251.

[177]. L’illustre giureconsulto Azo (Summa in VIII libros Codicis) definiva che «la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge». I Veneziani, ne’ casi che la legge taceva, rimettevansi all’intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne’ dubbj risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolati Consuetudines in un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notajo determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest’archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra’ più antichi si noverano quei di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli Statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all’edizione della Posta, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l’arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d’essa città «secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda». Vedi Federico Sclopis, St. della legislazione in Italia.

[178]. Corio, f. 131; Caffaro, lib. IV. col. 384. — Peggio era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non potesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.

[179]. Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell’antico statuto di Pistoja.

[180]. Vedi il Libro del Potere di Brescia. Un altro esempio adducemmo a pag. 20.

[181]. Lib. X. rub. 18. 28.

[182]. Feudum, precaria aut libellum; nullus audeat nec debeat jurare fidelitatem alicui, nec fieri vassallus alicujus aliqua occasione vel ingenio quod excogitari possit.

[183]. Nel 1178 i rappresentanti della Lega Lombarda cassarono una sentenza che i consoli comaschi aveano portata a favore del comune di Bellagio contro gli abitanti di Civenna e Limonta, a proposito di certe strade e pasture usurpate dai Bellagini. Ap. Puricelli, Monum. eccl. Ambr. Nº 573 e seg.

[184]. Antiq. M. Æ., diss. LXX. A gran torto Meyer, nelle Origini e progressi delle istituzioni giudiziarie, tralascia le italiane come poco importanti, mentre, massimamente avuto riguardo all’età, potevano sole offrire la spiegazione di varj istituti, ora comuni in Europa. Vi supplì in parte Sclopis, Dell’autorità giudiziaria.

[185]. G. Villani, xi, 93; Dino Compagni, Cronaca, lib. II; Delizie degli eruditi toscani, IX, 256. — In Pisa erano dieci tribunali, curia foretaneorum, curia appellationum, curia arbitrorum, curia nova pupillorum, curia confitentium, curia assessoris, curia judicum et advocatorum, curia grassæ, curia notariorum, curia mercatorum. Dal Borgo, Diss. sopra i codici pisani delle Pandette.

[186]. Antiq. M. Æ., diss. XII. Vedi pag. 309. Nel 1150 abbiamo la curia cremonese; Rer. it. Scrip., VII. 643. Nel 1163, 27 agosto, Ottone, giudice cioè avvocato di Milano, s’impegna con Corvetto e con altri a patrocinarli a Genova in tutte le cause che possano avere; e una volta all’anno se occorra andrà fin a Levanto e a Passano, e vi resterà dieci o dodici dì, però a loro spesa. Monum. Hist. patriæ, Chart., II. 874.

[187]. Giulini, part. VII. l. 50.

[188]. Rer. It. Scrip., XV. 250 e 233.

[189]. Delizie degli eruditi toscani, XV.

[190]. Di tali suddivisioni di possessi recammo esempj. Nei Monum. Hist. patriæ, Chart. II. 1318, abbiamo Bonifazio de Briada, il quale da Giacomo vescovo d’Asti teneva in feudo la sesta parte della metà del castello vecchio di Sanfrè, che cambiò con altrettanta del nuovo nel 1224.

[191]. Toselli, nel Dizionario gallo-italico, pubblicò estratti di varie sentenze di Bologna. Nel 1288 Uzzolo, accusato di aver fatto violenza a Bonora Nascimbene, è condannato al taglio d’un piede: ma poi ella è riconosciuta calunniatrice, e condannata al taglio della lingua. Nel 1295 Enrichetto, condannato alle forche, confessa avere indotto falsi testimonj contro Superchia, la quale fu dannata alle fiamme. Nel 1291 un Ferrarese accusava certa Imelda da Bologna d’avere affaturato Bittino figliuolo di lui, e resolo incapace al matrimonio. Nel 1328 una Mina e una Francesca sono processate come famose fatucchiere e maghe contro la vita d’innocenti, turbatrici degli elementi, e che aveano fatto una malìa per innamorare uno: confesse, furono bruciate.

[192]. Nos de Impoli et ejus curte, qui sumus de comitatu florentino, et episcopatu seu de pleberio de Impoli, juramus ad Evangelia sacramento corporaliter præstito, salvare et custodire et defendere et adjuvare omnes personas civitatis Florentiæ, ejusque burgorum et subburgorum, et generaliter et specialiter, et eorum bona in tota nostra fortia, et ubicumque potuerimus sine fraude et contra omnem personam.

Item si quo in tempore aliqua persona, quæ habitet infra prædictos nostros confines, deprædaverit aliquem praedictum Florentinorum, seu aliquem dapnum ei fecerit, faciemus ei integrum emendare et restituere infra dies quindecim proximos, postquam consul vel rector Florentiæ nos inquisiverit vel inquirere fecerit, sive nuntio vel literis, aut ille qui dapnum substinuerit, si rector tunc non extaret in civitate Florentiæ.

Item quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ inquiret nos vel faciet inquirere, seu per nuntium, vel quod mittat nobis literas ut faciamus ei ostem vel cavalcatam, faciemus eis intra dies octo proximos post inquisitionem, quomodocumque eis placuerit, et ubicumque, excepto contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolongarent, quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis placuerit prolongare, ut dictum est.

Item guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibus vel quomodo consulibus vel rectori, qui pro tempore fuerit Florentiæ, placuerit: exceptamus in hoc capitulo comitem Guidonem.

Item infra octo dies proximos post inquisitionem, ex quo consul Florentiæ vel rector non inquisierit vel inquirere fecerit, habebimus factum jurare ad hoc Breve omnes homines habitantes infra prædictos nostros confines, qui convenientes erunt ad jurandum, nisi in quantum per ipsum consulem vel rectorem steterit; et si terminum vel terminos nobis.... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut constituerit et dixerit.

Item omni anno in festo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentiæ consulibus, vel rectoribus, seu rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquaginta bonorum denariorum de tali moneta qualiter pro tempore comuniter expendetur per civitatem Florentiæ; et si consules, vel rectores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentiæ ut eam recipiant pro communi Florentiæ, sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentiæ qui modo sunt intra kal. mart. proxime vel antea lib. centum et solid. sex bonorum denariorum. Item omni anno portabimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem cereum, quam illud quod Ponturmenses ibi offerunt et soliti sunt offerre.

Hæc omnia, ut in hoc Breve scripta sunt, juramus tenere et observare et facere in perpetuum, et si consulibus, vel rectori, qui pro tempore extiterit in civitate Florentiæ placuerit, teneamur de VII in VII annis renovare hæc juramenta in totum. Item cum consules vel rectores Florentiæ steterint pro recipiendis prædictis juramentis, vel renovandis, dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expensas omnes, donec steterint pro ea complenda.

Et omnia præscripta juramus et promittimus observare, sub pœna centum marcorum de puro argento, et post pœnam solutam communi Florentiæ omnia prædicta stent firma.

Hæc omnia supradicta juramus observare et adimplere et firma tenere perpetuo, ad sanum et planum intellectum consulum Florentiæ remota omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperator nec papa nec aliquis clericus vel laicus vel nulla alia persona possit nos absolvere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa possimus occasionare hoc juramentum.

Scripta sunt hæc anno MCLXXXI, tertio nonas februar., ind. XV.

Il più antico documento di sommessione d’una città ad un’altra è quello di Fano, che, assalita da Ravenna, Pesaro, Sinigaglia nel 1140, accettò la signoria di Venezia, stipulando che, qualunque volta i Veneziani farebber oste da Ragusi fin a Ravenna, i Fanesi gli aiuterebbero con una galea armata a proprie spese: nelle guerre da Ancona fin a Ravenna, militerebbero con loro: inoltre manderebbero i loro savj al parlamento comune in Venezia, ogniqualvolta fossero chiamati, siccome usano tutti gli altri fedeli: e di ciò fanno ampio giuramento salvo sempre il servigio all’imperatore di Germania. Amiani, Memorie storiche di Fano, tom. II, parte 7ª.

Pergine, grossa borgata sulla via fra Trento e Bassano, godeva di antichissime libertà sotto la primazia del vescovo Tridentino, ma molte gliene usurpò il castellano imperiale, che la rese feudo ereditario di sua famiglia, colle prepotenze consuete. Stanchi delle quali, e profittando delle guerre del Barbarossa, i Perginesi nel 1166 s’accolsero nel monastero benedettino di Santa Maria in Valdo, e stesero un atto con cui i rettori e seniori di tutte le gastaldie di quel Comune si sottoponeano al Comune di Vicenza, obbligandosi con giuramento ad essergli fedeli servidori e amici, ajutarlo in guerra con ducento armati, pagar la solita colletta sui fuochi; ne riceveranno un podestà, che però li lasci viver secondo le consuetudini che tengono da cento, ducento e quattrocento anni, tanto a legge salica che a longobarda: essi li libereranno e preserveranno dalla tirannia di Gundibaldo castellano di quel distretto, aboliranno tutte le angherie e pesi da esso imposti, e il godimento delle prime notti, e i servigi di corpo a cui esso li forzava, retribuendogli invece qualvolta devano prestar opera al podestà in castello. Possano, come in antico, eleggersi il giudice, soggetto però al podestà; non siano mai per veruna ragione ceduti a Gundibaldo o alla sua famiglia; nè costretti guerreggiar contro l’impero o le chiese di Trento e di Feltre. Il documento è stampato nelle Notizie storiche intorno al b. m. Adelperto vescovo di Trento di frà Benedetto Bonelli, tom. II. Trento 1761.

Nel Liber jurium al 1199 leggonsi i patti con cui il Comune di Vinguelia, quello di Albenga, quello di Diano si sottoposero al Comune di Genova; e quelli di Oneglia, San Remo, Porto Maurizio si allearono con esso: nel 1202 quel di Savona si sottomise.

In tal anno gli uomini delle valli d’Arocia, d’Andoria, d’Oneglia, di Petralata, di Rezio, di Nasco fecero alleanza coi Genovesi; e i primi, per mezzo de’ loro consoli, promettevano salvare e custodire gli uomini di Genova e del distretto per mare e per terra; «non proibiremo si porti a Genova grano o altra vivanda o merce; se quel Comune faccia oste o cavalcata, daremo all’esercito mercato di grano e vettovaglie; richiesti faremo esercito a nostre spese, e campeggeremo per tutto il contado di Ventimiglia, la marca d’Albenga, il vescovado di Savona, a comando de’ consoli o podestà; se il Comune di Genova guerreggi da Gavi o da Palodo fin a Portovenere, terremo nell’esercito cento arcieri; se alcuna città, vescovo o persona della riviera e del contado citerà in giudizio alcuna di esse valli, gli faremo giustizia nella curia di Genova; per custodia di Porto Bonifacio daremo ogni anno due uomini a spese nostre, come ordineranno il podestà e i consoli di Genova; se il podestà o i consoli ci richiedano di consiglio, gli daremo il migliore, e gli terremo credenza de’ secreti affidatici; ogni anno a san Giambattista, in segno di devozione e fedeltà, manderemo alla chiesa di San Lorenzo un cero di venticinque libbre; non faremo patto o giuro con verun luogo o terra o persona senza salvare ed eccettuare questa convenzione, la quale farem giurare da tutti gli uomini di esse valli e luoghi dai quindici ai settant’anni, e rinnovare ogni cinque anni». Di rimpatto il podestà di Genova prometteva protezione e salvezza agli uomini di que’ Comuni; «darò un mercato ad Andoria il primo d’agosto, e l’altro ad Oneglia l’Ognissanti, dove se nasca alcuna controversia, sarà definita da quelli che Genova deputerà all’uopo; vi correranno i pesi e le misure della città, come negli altri mercati del contado e della riviera; se alcuno di Ventimiglia, d’Albenga, di Savona voglia forzarvi contro giustizia, appellerete alla curia di Genova, e noi li citeremo, e se non compajono, vi difenderemo e manterremo nel diritto vostro; vi concediamo che possiate comprare ed estrarre da Genova qualunque merce vi occorra, salvi i diritti della città e dei cittadini». Il cintraco, vogliam dire il gastaldo, a nome e sull’anima del popolo giurò queste convenzioni in un parlamento, ove ad essi fu data l’insegna del Comune di Genova, perchè appaja che meritarono la piena grazia della città. — Liber jurium, tom. I. pag. 473.

Segue una stipulazione molto più particolareggiata coi consoli di Naulo.

[193]. Monum. Hist. patriæ, Chart., I. 861. Il 1183 i consoli di Casale rimettono ogni pretensione per danni recati al loro Comune da Vercellesi, confermandolo tutti i cittadini maggiori e minori, radunati nella solita piazza al campanile di Sant’Evasio.

[194]. Ivi, 20 aprile 1212.

[195]. Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 1040, 1231.

[196]. Daniel, Chron. ms. ap. Antichità longobardiche milanesi, diss. XXI; Archivio storico, tom. XV. D’altre più recenti si trova esempio in Romagna fin nel secolo XVI, come i Pacifici estesi per tatto il paese, e la Santa Unione a Fano. V. Amiani, Mem. di Fano, II. 146.

[197]. Cibrario, St. della monarchia di Savoja, tom. I. doc. 2º.

[198]. Cibrario, Economia politica del medioevo, 392.

[199]. I documenti sono pubblicati dal Minutoli nel vol. X dell’Archivio storico.

[200]. Pubblicati nei Monum. Hist. patriæ. Vedi pure Cibrario, Storia di Chieri. — Si quis, qui non sit de societate Sancti Georgii, percusserit aliquem dicte societatis, vel manum posuerit in persona alicujus dicte societatis, podestas vel rector dicte societatis, vel consules teneantur et debeant precise et sine tenore facere sonari stremitam, et se armare et currere ad arma omnes illos predicte societatis, et ad se venire armatos facere, et facere cum ipsis ultionem de maleficio commisso secundum qualitatem maleficii et personæ; et si incontinenti ultionem non fecerit, potestas vel rector vel consules habeant plenam licentiam et bayliam ad suam voluntatem faciendi ultionem in illo qui malificium commiserit, vel coadjutoribus suis, ita quod ultio fiat, et non possit remanere ullo modo q.... Item statutum est quod si contingeret (quod absit) quod rumor sive rixa moveretur in aliquo loco inter aliquas personas, quod quilibet supradicte societatis qui hoc audiverit vel viderit illuc, currat omni obmisso negocio: et si viderit quod dicta rixa esset inter aliquos qui essent de dicta societate, quod ille et illi qui ibi erunt de dicta societate debeant fortiter et robuste prestare illi vel illis qui essent de dicta societate qui rixam haberent, auxilium, consilium et favorem totis viribus atque posse cum armis vel sine armis etc. Statuta Cherii, pag. 774. 776.

[201]. Cronaca di Neri di Donato. Rer. It. Scrip., XV. 224-294.

[202]. Vedi, per Genova, Cuneo, Mem. sopra l’antico debito pubblico ecc., pag. 258; per Firenze G. Villani, lib. XI; per Napoli Andrea d’Isernia, Commento alle Costituz., I. — In Bologna ogni forestiere che entrasse dovea farsi porre un suggello di cera rossa sull’ugna del pollice. Michelangelo non conoscendo quest’uso, fu multato in cinquanta lire di bolognini, come narra A. Condivi nella Vita di esso.

[203]. In Milano la prima menzione di tale gabella è del 1271; poi Filippo Maria Visconti sostituì il sale forzato alla tassa dei focolari. In Genova la gabella del sale è accennata nel 1214 (Caffaro, iv. 406); in Reggio nel 1261 (Mem. potest. reg. Rer. It. Scrip., VIII. 1172); in Parma il 1292 (Chron. parm., ib. IX. 823).

[204]. Stima il Giulini che l’imposta diretta sui fondi siasi primamente stabilita sotto il duca Filippo Maria, circa il 1423; e che nell’immunità accordata al convento di Pontida (ann. 1129 ap. Tristano Calco, quibus pergravari interdum prædia solent) quell’interdum mostri appunto che non era costante. Il fatto da noi riferito secondo il Fiamma e il Corio al 1240, lo contraddice. Vedi Corio e Giulini, passim.; G. Villani, x. 17; Caffaro, iv. 17; Pagnini, Della decima fiorentina, I. 25.

[205]. Giulini, lib. liv — Innocentii IV, Ep. 24 settembre 1250 — Caffaro, viii. 541 — Ant. M. Æ., diss. XL.

[206]. Fra i Turchi d’oggi i pesi pubblici decretati sono più leggeri che in qualunque dipendenza europea: ma noi, pagata l’imposta, siam garantiti del resto, e possiamo goderlo o accumularlo a volontà; colà invece può venire il bascià o un suo satellite a spogliarvi. Manca dunque la sicurezza: perciò si fabbrica il men possibile; non si restaura; se un muro minaccia cadere, si puntella; se cade, è una camera di meno; se cade tutta la casa, si ritirano il più presso che possono per valersi dei materiali ed erigerne un’altra.

[207]. Nullus audiatur de jure suo, qui dare aliquid teneatur communi. Stat. Fior., lib. IV. Tract. de extimis, rubr. 33. Altrettanto portavano gli statuti di Chieri, di Casale, ecc.

[208]. Vedine gli statuti nei Monum. hist. patriæ. — Anno etc. presentia etc. Rainerius de Monbello obligavit consulibus Vercellarum nomine communis casam quam emit a Manifredo Caroso, ita quod sit aperta communi si ullo tempore habitaculum Vercellarum relinquerent. Chart. I. 995. E prima e dopo vi ha moltissimi patti di cittadinanza assunta in Vercelli, sempre con questa convenzione della casa. I Vercellesi, volendo avere il cittadinatico in Milano, vi comprarono una casa nel 1221 al prezzo di 210 lire di terzoli. Nei tante volte citati Monum. Hist. patriæ, Chart. I al 1199 e seguenti, stanno le divisioni degli uomini di Biandrate, fatte tra i Comuni di Vercelli e Novara; poi nel 1201 divisero i territorj di Biandrate, Vicolungo, Casalbertrando; e gli uomini ammessi al Comune danno tutti la garanzia d’una casa.

[209]. Il diritto di zecca era talmente ritenuto regio, che Venezia nel 1285, cioè quando era indipendente da otto secoli, chiese al papa ed all’imperatore il diritto di battere gli zecchini (Sanuto, Vite dei dogi; Zanetti, Delle monete e zecche d’Italia; Carli e Argelati, Delle monete d’Italia). Vecchie sono le monete di Napoli col solo tipo di san Gennaro. I Normanni ne coniarono, s’ignora dove. Venezia neppur si sa quando n’ebbe il diritto; la più vecchia sua moneta è del 972. Nè si sa quando cominciasse Ancona col tipo di san Ciriaco. Dopo l’XI secolo Aquila, Aquileja, Rimini, Arezzo, Ascoli, Asti, Bergamo, Messina 1139, Piacenza 1140, Bologna 1191, Brescia 1162, forse Cortona, certo Cremona 1115, Tortona da Federico I, Ferrara 1164, Fermo dai papi all’entrare del secolo XIII, Firenze, Genova e Piacenza da Corrado II. Monete si citano di Mantova avanti l’XI secolo, di Modena, Parma, Padova, Perugia e Reggio nel XIII, di Pisa fin dal 1175: dubbie sono quelle dei conti di Savoja salenti fin al 1048: Siena vantane il privilegio del 1086; forse Spoleto sotto i Longobardi, e Torino a mezzo il secolo XIII, Verona nell’XI, Volterra al 1231. Più recenti sono quelle di Urbino, Vigevano, Vicenza, Sinigaglia, Saluzzo, Recanati, Pesaro, Macerata, Forlì. Dopo il 1500 ebbero zecca Lecco e Musso, durante il dominio di Gian Giacomo Medici. Il Carli, leggendo genenses per ticinenses credette la zecca di Genova esistesse nel 769. Giovan Gandolfi (Della moneta antica di Genova) prova che Genova battea monete prima del 1139, in cui n’ebbe diploma da Corrado II; e certo fin dal 1102, però col tipo di Pavia; inoltre, che un anno prima di Firenze coniò la moneta d’oro, la quale, secondo lui, potè servir d’esempio al fiorino.

[210]. Allora 72 grani d’oro equivalevano a 770 d’argento. Sarebbe stato opportunissimo tener per legale un solo metallo, e non alterare la proporzione fra i due col variare le parti aliquote dell’argento come si fece. La moneta d’argento chiamata lira non fu battuta che da Cosimo I nel 1531, della bontà di 90 3⁄4, e del taglio di 72 la libbra. Tre sorta di ducati avevano i Veneziani: quello d’oro di circa lire 17; d’argento, valuta effettiva da lire 4 a 4,50; di conto da lire 3,25 a lire 4. Nell’amministrazione contavasi per ducati effettivi; in commercio, per ducati di conto: l’effettivo valeva 8 lire venete, l’altro lire 6 e denari 4. Vedi Carli, diss. VII.

In un istromento del 1265 nell’Archivio diplomatico di Firenze, rogato in Passignano, un debitore di lire quattro cede a un suo fratello creditore un pezzo di terra al Poggio a vento, perchè si rimborsi coi frutti di questo, valutati ai prezzi seguenti:

Lo stajo del grano soldi 2
Lo stajo dell’orzo e delle fave » 2 denari 4
Il congio del vino » 8
L’orcio dell’olio » 10
La mannella del lino a saggio » » 10

[211]. Il barbaro budget è di origine italiana, derivando dalla bolgetta o tasca, in cui il massajo o ministro delle finanze portava i conti al parlamento.

[212]. Leggi del 10 dicembre 1268, e 21 luglio 1296.

[213]. È stampato nella storia di Giugurta Tommaso.

[214]. Quosdam montes et nemora quæ sunt circa Panormum, muro fecit lapideo circumcludi, et parcum deliciosum satis et amœnum diversis arboribus insitum et plantatum construi jussit, et in eo damas, capreolos, porcos sylvestres jussit includi: fecit et in hoc parco palatium, ad quod aquam de fonte lucidissimo per condiictus subterraneos jussit adduci. Chron. Salern. in Rer. It. Scrip., vol. VII. pag. 194.

Ancora la campagna di Palermo è sparsa di guglie (ivi dicono all’arabica giarre), che sono sfiatatoj degli acquedotti sotterranei fabbricativi al tempo degli emiri, e che ricreano di fontane la città, ed elevano l’acqua anche ai piani superiori delle case.

[215]. Un quartiere di Palermo serba tuttora il nome di Papireto. Non è della natura dell’egizio, bensì di quello di Siria, e differisce da quello che germoglia a Siracusa.

[216]. Nec vero illas palatio adhærentes silentio præterire convenit officinas, ubi in fila, variis distincta coloribus, serum vella tenuantur, et sibi invicem multiplici texendi genere coaptantur. Hinc enim videas amita, damitaque et trimita minori peritia perfici (cioè di uno, due, tre licci): hinc examita (sciamito) uberioris materia condensari: heic diarhodon igneo fulgore visum reverberat; heic diapisti color subviridis intuentium oculos grato blanditur aspectu; hinc exantosmata (a fiori) circulorum varietatibus insignita, majorem quidem artificum industriam et materia ubertatem desiderant, majori nihilominus pretio distrahenda. Multa quidem et alia videas ibi varii coloris ac diversi generis ornamenta, in quibus ex sericis aurum intexitur, et multiformis picturæ varietas, gemmis interlucentibus illustratur. Margaritæ quoque aut integræ cistulis aureis includuntur, aut perforatæ filo tenui connectuntur, et eleganti quadam dispositionis industria, picturati jubentur formam operis exhibere. Ugo Falcando, in Rer. It. Scrip., vol. VII.

[217]. Rosario de Gregorio, Discorso intorno alla Sicilia, Palermo 1826.

[218]. Romualdi Salernitani Chron. ad 1153.

[219]. Frammento pubblicato da M. Amari. Parigi 1846.

[220]. Pellegrini, Ad Falcandum Benevent. ad an. 1140.

[221]. Quoscumque viros aut consiliis utiles, aut bello claros compererat, cumulatis eos ad virtutem beneficiis invitabat, transalpinos maxime. Ugo Falcando.

[222]. Giannone, lib. XI, c. 4.

[223]. Dicevasi che costei fosse monaca, e allora se ne sciogliessero i voti:

Sorella fu, e così le fu tolta

Di capo l’ombra delle sacre bende.

Ma poi che pur al mondo fu rivolta

Contro suo grado e contro buona usanza,

Non fu dal vel del cor giammai disciolta.

Dante, Parad., III.

Un cronista la fa zoppa e guercia, mentre Goffredo di Viterbo canta:

Sponsa fuit speciosa nimis, Constantia dicta.

[224]. Chr. Placent. Rer. It. Scrip., XVI.

[225]. Omnes cœperunt inter se de majoritate contendere, et ad regni solium aspirare. Ricardi S. Germani, Rer. It. Scrip., VI.

[226]. Hist. Sicula, pag. 252 e seg.

[227]. Ruggero Hoveden cronista inglese racconta che il papa pose in testa all’imperatore e all’imperatrice la corona coi piedi, e subito pur coi piedi ne la sbalzò, per significare la sua autorità di dare e togliere i regni. Ha poco del probabile.

Il giuramento era: Ego N. futurus imperator, juro me servaturum Romanis bonas consuetudines, et firmo chartas totius generis et libelli sine fraude et malo ingenio. Sic me Deus adjuvet et hæc sancta Evangelia. Le cerimonie della coronazione sono descritte dal cardinale Cencio, che poi fu papa Onorio III, e ch’era stato presente alla coronazione di Enrico; e furono pubblicate da Pertz, Monum. germ. hist., tom. IV. p. 187.

[228]. Imperium in hoc non mediocriter dehonestavit. Otto de S. Blasio, pag. 889.

[229]. Imperator ipse regnum intrat, papa prohibente et contradicente. Ricardi S. Germani, pag. 972.

[230]. Il marco di Colonia pesa gramme 233.87. Il franco contiene gramme 4 1⁄2 di fino; sicchè il marco di Colonia vale fr. 51.97. Dunque centomila marchi fanno franchi 5,197,100. In Sicilia correvano gli schifati, moneta greca, detta così perchè formati a barca. Una col nome di Guglielmo II in arabo, pesa 16 grani d’oro fino, sicchè oggi varrebbe franchi 2.88. Altra moneta siciliana erano i tarì, dei quali, sul fine del XII secolo, si tagliavano 24 da un’oncia d’oro, cioè pesavano gramme 0.8792, valenti oggi franchi 2.63. Poco dopo se ne tagliavano 29 1⁄2, e spesso il peso variò; giacchè l’impronta garantiva il titolo, ma del resto si contrattavano a peso.

[231]. Omne aurum et argentum, quod de regno ad manus habere potuit, congregavit, et in Alemanniam misit. Chron. Fossæ Novæ, pag. 880. Vedi Otto de S. Blasio, pag. 897.

[232]. Le cronache raccontano le precauzioni con cui essa ne dimostrò ai popoli la realità: il papa stesso dovette intervenirvi, e le fece dar giuramento che quel figlio era procreato da Enrico.

[233]. Fazelli, Storia di Sicilia, lib. VIII. c. 1.

[234]. Nella rotta data in Sicilia a Markwaldo si trovò il testamento di Enrico VI, ove imponeva a Federico suo figlio di riconoscere dal papa il regno di Sicilia, il quale tornasse alla Chiesa qualora mancassero eredi; se il papa confermasse al figlio l’Impero, ne fosse ricompensato col restituirgli tutta l’eredità della contessa Matilde; Markwaldo riconosca dal papa e dalla Chiesa il ducato di Ravenna, la terra di Bertinoro, la marca d’Ancona, Medicina e Argelata sul Bolognese, i quali ricadano alla Chiesa s’egli muore senza eredi. Il testamento è stampato dal Muratori.

Giovanni da Ceccano esclama: — È pur morto quel leone feroce, quel lupo sterminatore delle agnelle, quell’orrido serpente che tanti immolò. Apuli, Calabri, Toscani, Liguri, tutti i popoli partecipano alla gioja del sommo pontefice, ed esultano di vedersi finalmente liberati dal tiranno che la mano di Dio colpì». E Ottone di San Biagio: — I Tedeschi devono eternamente deplorare il lamentabile fine dell’imperatore Enrico, perchè egli arricchì la Germania e la rese terror delle nazioni. Col coraggio e l’abilità avrebbe rimesso l’impero romano nel primitivo splendore se morte nol preveniva».

[235]. Ricardi S. Germani, pag. 978.

[236]. A Verona v’ha questo epitafio lambiccato:

Luca dedit lucem tibi Luci, pontificatum

Ostia, papatum Roma, Verona mori;

Immo Verona dedit lucis tibi gaudia, Roma

Exilium, curas Ostia, Luca mori.

[237]. In qua plus timebatur ipse quam papa. Gesta Innocentii III, § 8.

[238]. Scossa dal tremuoto del 1319, fu poi demolita sotto Urbano III.

[239]. Vedi il 2º e l’8º can. del IV concilio Lateranese de probatione.

[240]. Antonio Vitale scrisse la Storia de’ senatori di Roma: ma è opera che meriterebbe essere rifatta. La storia di Roma fu sempre confusa con quella dei papi.

[241]. Il testo della lega Toscana fu pubblicato da Scipione Ammirato juniore nella Storia dei conti Guidi.

[242]. Suppositus partus, quod testibus adstruere promittebat. Gesta Innocentii III, § 23.

[243]. Ce lo racconta il francese Villehardouin, che v’assisteva in persona. A Paolo Ramusio il giovane, figlio del cosmografo Giovan Battista, il senato veneto diede incarico di tradurre in latino la storia della conquista di Costantinopoli di esso Villehardouin. Esso svolse altre memorie intorno a que’ fatti, e in sedici anni formò l’opera De bello Constantinopolitano, finita il 1573, ma stampata solo nel 1609.

[244]. Fu allora che i Veneziani acquistarono i cavalli di Lisippo, che ornano ora il pronao di San Marco. Narra il Sanuto che nel trasportarli a Venezia si spezzò la gamba di un cavallo: Domenico Morosini, che comandava il vascello di trasporto, impetrò di conservarla come un ricordo; e il consiglio assentì, e ne fece mettere una nuova, ed io ho veduto il detto piede. Questo fatto sfuggì ai descrittori di quel trofeo di tante vittorie.

[245]. Allora Cremona spedì mille persone per arricchirsi delle spoglie di Costantinopoli, come mandò una gran nave sotto Acri.

[246]. Sandi, Storia civile, pag. 620.

[247]. I patti per la imposta di Costantinopoli, stipulati nel marzo 1204 fra la Signoria veneta da una parte, e dall’altra il marchese Bonifazio di Monferrato e i conti di Fiandra, di Blois, di San Paolo, sono stampati nei Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 1109, dove pure la cessione che esso Bonifazio fa ai Veneziani dell’isola di Creta e d’altre terre in Levante.

[248]. Decretum venetum ap. Canciani, v. 124.

[249]. La lettera d’Innocenzo III è importantissima per conoscere le pretensioni e il modo di vedere della santa Sede. Regesta Imperii, nota 20 e seg.

[250]. Nel 1160 Uguccione, vescovo di Vercelli, con un legno che teneva in mano, investe gli uomini di Biella del monte Piazzo come feudo, a patto che quei di loro che vogliano abitarvi devano ciascuno far fedeltà a maniera di vassallo; poi maschi e femmine possiedano essa terra finchè vivono, indi abbiano podestà di venderla tra sè, ma non a chi non sia abitante di esso luogo. Il vescovo permette che godano in esso monte i buoni usi che godevano da antico in Biella (omnibus bonis usis, quos erant usi habere in loco Bugelle in veteri tempore); onde rimette i bandi che egli soleva avere in essa Biella, salvo i seguenti: spergiuro, adulterio, furto, omicidio o ferita, pesche e caccie. Essi uomini devano salire quel monte, edificarvi, non impedire che il vescovo vi salga con suo seguito; ma egli non vi porrà castellano se non con loro consenso. Mullatera, St. di Biella, pag. 36.

Bongiovanni, nunzio del vescovo di Vercelli, imponeva che i possessori di un tal manso portassero ogni anno i rami di olivo per la domenica delle Palme, e metà del crisma, ed empissero metà delle fonti; e quei dell’altro, portassero l’altra metà del crisma, ed empissero il resto delle fonti, e facessero il fuoco a Natale e a Santo Stefano, e scuotesserlo alla Candelara e al sabbato santo. Monum. Hist. patriæ, Chart. II. 1294.

Gualterio vescovo di Luni nel 1200 questi patti faceva agli uomini di sua giurisdizione. Se molti siano consorti in un villaggio, ed uno o più facciano tradimento, sieno privati d’esso villaggio, ed aprasi ai loro eredi; o se non n’abbiano, vi sottentrino i consorti. Se alcuno tardi due anni il fitto o livello, paghi il doppio, oppure sia privato dell’ente per cui paga. Nessuno acquisti casa o campo o vigna senza istromento. Se alcuno depone querela contro un altro, anticipi quattro lire imperiali al giudice o ai consoli; e questi non ricevano più di sedici denari per lira, da pagarsi da chi perde la causa. Così determina il prezzo degli atti notarili. Se alcuno mena moglie, non dia come antefatto più d’un terzo della dote. Nessuna vedova si mariti durante il lutto, ecc. Ivi, 1203.

[251]. Lupo, Cod. diplom., tom. II, passim; Ronchetti, Mem. stor. della città e chiesa di Bergamo, cap. IV. p. 27.

[252]. Et sic civitas Mediolani, quæ territorio trium milliariorum extra civitatem contenta fuerat, longe lateque alas suas expandit. Nam ducatus Burgariæ, marchionatus Marthexanæ, comitatus Seprii, comitatus Parabiagi, et comitatus Leuci, qui omnes quasi domestici inimici terram istam semper invaserant...., facti sunt subjecti et servi perpetui civitatis Mediolani. Galv. Fiamma, Manip. florum.

[253]. Breve istoria dell’origine e fondazione della città del Borgo di Sansepolcro, per Alessandro Goracci, 1636. Gli storici del secolo XVI e XVII non intendono nulla degli ordinamenti municipali; pure aveano sottocchio carte che poi si smarrirono, e tradizioni non ancora spente. In tutti vedi una città che si redime dai conti, compra privilegi dagli imperatori, abbatte i castellani vicini, i quali poi venuti in città, vi portano resìe.

[254].

Et nunc iste comes, consors et conscius ante,

Ille potens princeps, sub quo romana securis

Italice punire reos, de more vetusto,

Debuit injustitiæ, victrici cogitur urbi

Et modicus servire cliens, nulloque relicto

Jure sibi, dominicæ metuit mandata superbæ.

Guntero, lib. III.

[255]. Nei Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 708. 807. 865. 910.

[256]. Bertoldus princeps Aquilejæ est amicatus cum Paduanis, et factus est paduanus civis; et in cittadinantiæ firmitatem et signum fecit de sua camera quædam in Padua ædificari palatia, et se poni fecit cum aliis civibus Paduæ in coltam sive datiam. Tunc quoque incepit mittere, et adhuc mittit hodie omni anno de suis melioribus militibus duodecim, qui jurant, in principio potestariæ cujuslibet, præcepta et sequentia potestatis pro domino patriarca et suis. Quod videns feltrensis et belunensis episcopus, fecit et ipse similiter, non tamen in quantitate eadem. Rolandino.

[257]. Savioli, Ann. bologn., I. dipl. CLVI.

[258]. Dalle storie bolognesi ricaviamo che nel 1123 i consoli col vescovo ricevono in protezione i castelli di Rudiliano, Sanguineta, Cavriglia; nel 1131 quei di Nonantola come cittadini d’una delle quattro porte, ed essi giurano fare due spedizioni all’anno fin ai confini, una con cavalli, l’altra pedoni; nel 1144 quei di Savignano e Cetola si fanno cittadini, cedendo la rôcca e la curia; nel 1157 quei di Monteveglio, Moreto, Caneto giurano, obbligandosi militare pei Bolognesi anche contro l’Impero; nel 1164 i castelli di Bedolo, Battidizio, Gesso, Trifane giurano obbedienza al popolo maggiore e minore di Bologna, e pagargli il fitto e il feudo ecc.

[259]. «Et che nullo nobile.... undunque sia, possa u debbia in alcuna cauza criminale in alcuna Corte contro alcuno di popolo rendere testimonia, e se la rendrà la testimonia non vaglia, ne tegna ipso jure, et nondimeno sia condannato dal capitano del populo da lire X. in lire C ad suo arbitrio, Statuti di Pisa, ms. § 162. — Et che nullo nobile della cita di Pisa u daltronde, ad tempo d’alcuno romore, durante lo romore ardisca u presuma d’escire con arme u sensa arme della casa in de la quale elli abita sotto pena del avere et della persona ad arbitrio del capitano. Ivi, § 165».

Con bel decreto, dato da Parma il luglio 1226, Federico II manda suo podestà alla ghibellina Pavia Villano Aldighieri di Ferrara, perchè severamente mantenga la concordia fra’ cittadini: a tal uopo ordina si sciolga qualunque società di popolani o di militi; nè gli uni nè gli altri abbiano podestà o consoli speciali, ma vengano tutti governati dal rettore del Comune, dal quale solo dipendano gli armati; statuarj, consiglieri, uffiziali sieno eletti come faceasi da dieci anni in poi; annullata la libertà dai militi data ad alcuni borghi od abitanti del distretto; non si ponga ostacolo al portar vittovaglie in città; non si faccia adunanza di nobili o di popolo a suon di campana; bando e infamia a chi contraffà.

[260]. Statut., lib. III. c. 168. 169. Lo statuto 170, de cerna potentium, fa il catalogo delle famiglie nobili, ne sub velamine popularium defendantur.

[261]. Croniche, IV. 78. — Ai Guelfi rende giustizia persino Voltaire, dicendo che l’imperatore voulait régner sur l’Italie sans borne et sans partage (Essai, cap. 66); e chiama i Guelfi partisans de la papauté, et encore plus de la liberté (cap. 52). Guelfi e Ghibellini erano come i Tories e Whigs dell’odierna Inghilterra; bisogna essere di quel partito, e conservarlo quand’anche cambia; i Tories del 1843 fecero tutto quello che voleano i Whigs nel 1830. Così i Guelfi di Firenze divengono fautori dell’Impero e nemici del papa; non cambiano nome, ma diconsi bianchi e neri; Dante era guelfo, come testè fu tory Roberto Peel.

Vedi il trattato di Bártolo sui Guelfi e Ghibellini. Una storia de’ Guelfi e Ghibellini nostri sarebbe la più bella spiegazione delle vicende italiane.

[262]. Nelle Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, vol. III. p. 47, leggesi: Orlandinus notarius, filius domini Lanfranchi, et Chele filius Lamberti, sindici et procuratores hominum partis guelfæ, eorum terræ.... volentes se et alios eorum partis ab erroris tramite revocare, et Lucanam civitatem recognoscere tamquam eorum matrem, et ad hoc ut tota provincia vallis Neubulæ (val di Nievole) bonum statum sortiatur, promiserunt et concenerunt... quod ipsi et alii eorum partis guelfæ de dictis communitatibus perpetuo erunt in devotione Lucani communis etc.

In Milano il colore de’ Guelfi era il bianco, de’ Ghibellini il rosso. In Valtellina i Guelfi portavano piume bianche alla tempia destra e un fiore all’orecchio destro; i Ghibellini piume rosse o un fiore alla sinistra. Tutti i palazzi di Firenze hanno merli quadrati, eccetto uno. Brescia nel 1212 avea tre podestà, eletti da tre fazioni.

[263]. Vedasi in capo ai vol. I e II dei Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia (Parma 1857) un discorso del cav. Ronchini, che dà la storia civile del paese. L’ultimo degli statuti di Parma, stampati nel 1858, è tale: Nullus de civitate vel episcopatu Parmæ de cetero contrahat aliquam parentelam vel matrimonium cum aliquo vel cum aliqua, qui vel quæ non sit de parte Ecclesiæ: nec aliquis sit mediator nec proxeneta nec relator verborum aliquorum dictæ parentelæ faciendæ, nec testis, nec instrumentum celebret seu scribat, nec promissionem, nec securitatem, nec tractatum faciat, vel recipiat ullo modo alicujus parentelæ faciendæ, in aliquo tempore. Et si aliqua promissio vel securitas facta est de aliqua parentela facienda, sit nullius momenti. Et si qui vel si qua de cetero contra prædicta vel aliquod prædictorum fecerit vel facere præsumserit, in tantum puniatur. Mediator vero, sive proxeneta puniatur in trecentis libris parm.; et testis in trecentis libris parm., et tabellio puniatur in tantumdem, et perpetuo ab officio notariatus sit remotus: fratres nihilominus mulierum, si patrem mulier non habet, in mille libris parm. quilibet puniantur.

[264].

Non s’attien fede nè a comun nè a parte,

Chè Guelfo e Ghibellino

Veggio andar pellegrino,

E dal principe suo esser deserto.

Misera Italia! tu l’hai bene esperto

Che in te non è latino

Che non strugga il vicino

Quando per forza e quando per mal arte.

Graziolo, cancelliere bolognese nel 1220.

Ed ora in te non stanno senza guerra

Li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode

Di quei che un muro ed una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalle prode

Le tue marine, e poi ti guarda in seno

Se alcuna parte in te di pace gode.

Dante, Purg., VI.

Benchè non fossero costanti nel parteggiare, offriamo alquanti dei nomi che assumeano le fazioni in varie città:

Guelfi Ghibellini
Milano Torriani Visconti
Firenze Neri Bianchi
Arezzo Verdi Secchi
Genova Rampini Mascherati
Grimaldi e Fieschi Doria e Spinola
Como Vitani Rusca
Pistoja Cancellieri Panciatichi
Modena Aigoni Grasolfi
Bologna Scacchesi (Geremei) Maltraversi (Lambertazzi)
Verona San Bonifazio Tegio
Piacenza Cattanei Landi
Pisa Pergolini (Visconti) Raspanti (Conti)
Roma Orsini Savelli
Siena Tolomei Salimbeni
Orvieto Malcorini Beffati
Asti Solari Rotari

A Roma i due fratelli Stefano e Sciarra Colonna erano capi, uno dei Guelfi, l’altro de’ Ghibellini. Inoltre erano emuli nelle varie città, senza star saldi a una parte sola, Beccaria e Langosco in Pavia; Tornielli e Cavalazzi o Brusati in Novara; in Ferrara Salinguerra e Adelardi; in Vercelli Avvocati e Tizzoni; in Lodi, Vignati e Vistarini; in Genova, Doria e Adorni; in Asti, Isnardi e Gottuari; in Perugia, Oddi e Baglioni; in Bergamo, Suardi e Colleoni, Bongi e Rivoli; in Brescia, Casalalta e Bruzella; in Perugia, Bettona, Assisi la parte di sopra e quella di sotto; in Padova, Carrara e Macaruffo; in Sicilia, Palizzi, Alagona, Ventimiglia, Chiaramonti; in Ravenna, Polenta e Bagnacavallo; in Imola, Mendoli e Brizi; in Faenza, Manfredi e Acarisi; in Rimini, Gambacari e Amadei; in Forlì, Ordelaffi e Galboli; in Cesena, Righizzi e Popolo; in Sangeminiano, Ardinghelli e Salvucci; in Sansepolcro, Graziani e Goracci contro Pichi e Righi; in Acqui, i Blesi e i Bellingeri.... A Savigliano erano ghibellini i Cambiano, i Soleri, i Galateri; in Alba, capi dei Guelfi i Graffagnini; e così via.

[265]. G. Villani, v. 9. — In diebus meis vidi plusquam quinquies expulsos stare milites de Papia, quia populus fortior illis erat. Ventura, Chron. Astense, cap. VIII. Rer. It. Scrip., XI.

[266]. Chron. Astense, cap. XVII. — Savioli, Ann. bologn. ad ann. — G. Villani, ix. 213.

[267]. Dicevansi i Senesi il popolo più orgoglioso della Toscana e vendicativo; di malafede i Romagnuoli; volubili e impazienti i Genovesi: i Milanesi pacchioni ecc. San Bernardo nel 1152 scriveva: Quid tam notum sæculis quam protervia et fastus Romanorum? gens insueta paci, tumultui assueta, gens immitis et intractabilis usque adhuc, subdi nescia nisi quum non valet resistere. De consideratione, IV. 2. Basta legger Dante per raccorvi ingiurie contro ciascuno de’ nostri popoli.

[268]. Avverti la distinzione tra i Ferraresi e il Comune di Ferrara. Ant. Estensi, part. I. c. 39.

[269]. Il carroccio di Cremona chiamavasi Gajardo; quel di Padova, Berta; quel di Parma, Crepacuore o Regoglio ecc.

[270]. Vedi spesso il Machiavelli, che dice come le guerre prima de’ suoi dì «si cominciavano senza paura, trattavansi senza pericolo, finivansi senza danno»; lib. V. Anche il Guicciardini dice la battaglia del Taro «memorabile, perchè fu la prima che da lunghissimo tempo in qua si combattesse con occisione e col sangue in Italia». E più umanamente il buon Muratori narra d’una battaglia del 1469, importante «ma con uccisione di pochi perchè in questi tempi gli Italiani faceano guerra non da barbari ma da cristiani, e davano quartiere a chiunque non potendo resistere si arrendeva».

[271]. Chron. Ferrariæ, Rer. It. Scrip., VIII.

[272]. Chi ricorda le colonie civilizzanti e lavoratrici che proponevano i Sansimoniani nel 1833, e i Falansteri di Fourier predicati dopo il 1840, ne troverà già il modello nei Cistercensi. Dove era il grosso dei loro possessi doveva porsi una colonia di frati conversi, diretti da un professo, il quale era come il fattore di tutta la grancia o cascina. Egli dava il segno quando dovessero uscire al lavoro, egli distribuiva ad essi i ferri del mestiere, egli ne fissava le funzioni di armentiero, carrettiere, zappatore, boaro, e così via. Non doveva accettarsi frate se non chi potesse guadagnarsi il vivere colle proprie mani. I conversi non doveano tenere alcun libro, nè imparar altre preci che il pater, il credo e il miserere. Chi avesse dei fondi male andati chiamava una colonia di Cistercensi a rimetterli in essere: così Rainaldo arcivescovo di Colonia, ch’era venuto a portarci guerra col Barbarossa, avendo trovato la sua prebenda in disordine, chiamò di tali frati, qui et curtibus præessent, et annuos redditus reformarent.

Il monastero di Chiaravalle fu fondato nel 1135 con tenuissime rendite, ma i monaci lavorando, comprando principalmente i zerbi cioè incolti, e prendendo a livello, ebber in breve quattro buone possessioni: indi acquistarono il fondo di Cerreto nel Lodigiano, e Morimondo nel Pavese, e altri. A Chiaravalle, sopra uno spazio di tre pertiche appena, si incrocicchiano ben sette acquedotti artifiziali. Fin del 1138 ci resta un contratto, ove quei monaci compravano alquanti zerbi da un Giovan Villano col diritto di trarre acqua dalla Vetabia, e di potere all’uopo fare fossati traverso ai poderi d’esso Villano e una chiusa: ut monasterium possit ex Vectabia trahere lectum, ubi ipsum monasterium voluerit: et si fuerit opus, liceat facere eidem monasterio fossata super terram ipsius Johannis ab una parte vie et ab alia, et possit firmare et habere clusam in prato ipsius Johannis, etc. Di simil tenore molte carte sono addotte nelle Memorie Longobardiche Milanesi, e massime per l’acquisto delle acque d’un fosso che i Milanesi aveano fatto attorno alla città, obbligandosi di tenerlo spurgato. Fin d’allora vi riscontriamo tutti gli artifizj presenti di paratoje, stravacatori, salti di gatto, bocchelli, incastri; insegnarono essi l’economica distribuzione per ore, vendendo e affittandone il diritto. Coltivavano anche la vigna, e tutti gli storici nostri menzionano una botte di 500 brente di vino, ch’essi distribuivano in elemosina. Prati marcidi son mentovati in carte del 1233 e 35 e 54.

È un dovere il rammentare al secolo gaudente le opere di quei poltroni di frati (nota tratta dalla Storia di Milano del Cantù).

[273]. Affò, Storia di Parma, tom. II. p. 249. Anche più tardi Amedeo VIII di Savoja faceva doni a un eremita che s’occupava di mantenere le strade presso Ginevra, ed altri a un canonico che fondò la strada da Meillery a Bret. V. Cibrario, Economia polit., 363. Una supplica sporta il 5 aprile 1317 alla Signoria di Firenze comincia: Cum fratres Sancti Salvatoris de Septimo et fratres Humiliatorum omnium Sanctorum de Florentia, olim et hodie multipliciter servierint et quotidie serviant communi et populo florentino in omnibus quæ ipsi communi expediunt etc.

[274]. «E tutte le creature appellava fratelli e sirocchie, dicendo che tutti aveano uno cominciamento da un medesimo creatore e padre». Vite de’ Santi Padri.Fratres mei aves, multum debetis laudare Creatorem.... Sorores meæ hirundines... Segetes, vineas, lapides et silvas, et omnia speciosa camporum, terramque et ignem, aerem et ventum, ad divinum movebat amorem.... Omnes creaturas fratris nomine nuncupabat, frater cinis, soror musca. Tom. Celano suo discepolo. Acta SS. octobris. Vedi i Fioretti di san Francesco, uno de’ più ingenui libri del nostro Trecento.

[275]. È particolarità notevole nei frati questa venerazione per le opere di Dio, e la custodia delle piante storiche. Abbiamo già accennato l’albero di san Benedetto a Napoli: a Roma si sta volentieri al rezzo di quello ove san Filippo Neri col bello educava alla virtù i giovani del suo Oratorio: ivi pure a Santa Sabina additano un arancio piantato da san Domenico: uno da san Tommaso d’Aquino a Fondi. Se Aristotele o Teofrasto scrivessero ora la storia naturale, non dimenticherebbero queste particolarità.

[276].

Nullo donca oramai più mi riprenda,

Se tal amore mi fa pazzo gire.

Già non è core che più si difenda...

Pensi ciascun come cor non si fenda,

Fornace tal come possa patire....

Data m’è la sentenza

Che d’amore io sia morto;

Già non voglio conforto

Se non morir d’amore....

Amore, amore, grida tutto il mondo;

Amore, amore, ogni cosa clama...

Amore, amor, tanto pensar mi fai;

Amore, amore, nol posso patire;

Amore, amore, tanto mi ti dai;

Amore, amore, ben credo morire;

Amore, amore, tanto preso m’hai;

Amore, amore, fammi in te transire;

Amor, dolce languire;

Amor mio desioso,

Amor mio dilettoso,

Annegami d’amore.

Amor, amor, Jesù son zonto a porto;

Amor, amor, Jesù dammi conforto;

Amor, amor, Jesù sì m’ha infiammato;

Amor, amor, Jesù io sono morto...

Amor, amor, per te sono rapita;

Amor, amor, viva, non me dispregia;

Amor, amor, l’anima teco unita;

Amor, tu sei sua vita,

Jam non se po’ partire,

Perchè la fai languire,

Tanto struggendo amore.

[277]. Ap. Joh. Lucium, De regno Dalmatiæ, pag. 338; e Ghirardacci, Storia di Bologna, lib. V.

[278]. Impugnationis arma secum fratres non deferant nisi pro defensione romanæ ecclesiæ, christianæ fidei, vel etiam terræ ipsorum. Cap. VII.

[279]. Guitton d’Arezzo scriveva di san Francesco:

Cieco era il mondo, tu failo visare;

Lebbroso, hailo mondato;

Morto, l’hai suscitato;

Sceso ad inferno, failo al ciel montare.

Dante ne pone un magnifico elogio in bocca a san Tommaso e san Bonaventura nel X e XI del Paradiso.

[280]. Landulfi Senioris Historia Mediolani, II. 27.

[281]. Multa petebant instantia prædicationis auctoritatem sibi confirmari. Stefano di Borbon ap. Giesler, pag. 510.

Che il nome di Valdesi derivi da Pietro Valdo, lo smentirebbe il trovarlo in un manoscritto della Noble leçon di Cambridge che si suppone del 1100, cioè prima di esso Valdo, ove leggesi in provenzale:

Que non vollìa maudire, ni jurar, ni mentire,

Ni ahountar, ni ancire, ni prenre de l’autrui,

Ni venjar se de li sio ennemie,

Illi disent quel és Vaudés, e degne de murir.

Forse viene dal tedesco wald foresta. — Cataro in greco vuol dire puro, e forse presero tal nome per la pretesa innocente vita. Sant’Agostino già chiama cataristi i Manichei, De hær. Manich. I Tedeschi chiamano ancora ketzer gli eretici. — Patarini furon detti da pati, perchè ostentavano penitenza; o dal pater, che era la loro preghiera. In una costituzione di Federico II leggesi: In exemplum martyrum, qui pro fide catholica marthyria subierunt, Patarenos se nominant, veluti expositos passioni. Ed anche le Assise di Carlo I portano nel francese d’allora: Li vice de ceaus son coneu par leur anciens nons, et ne veulent mie qu’il soient apelé par leur propres nons, mais s’apellent Patalins par aucune excellence, et entendent que Patalins vaut autant comme chose abandonnée à soufrir passion en l’essemble des martyrs, qui souffrirent torment pour la sainte foy.

Con infiniti nomi se ne indicavano le varie sêtte, de’ Gazari, Arnaldisti, Giuseppini, Leonisti, Bulgari (da cui il bougre dei Francesi, e il bolgiron de’ Lombardi), Circoncisi, Publicani, Insabbatati, Comisti (che alcuno volle chiamati così da Como), Credenti di Milano, di Bagnolo, di Concorezzo, Vanni, Fursci, Romulari, Carantani....

[282]. Così il Vignerio, reputato dai Protestanti restauratore della storia ecclesiastica. Bibliotheca historica, addiz. alla P. II. p. 313. Anche frà Ranerio Saccone dà per origine delle chiese di Francia e d’Italia quelle di Bulgaria e Drungaria.

«Quando i Valdesi si separarono da noi, ben pochi dogmi avevano contrarj ai nostri, o forse nessuno». Bossuet, Hist. des variations, lib. XI. — E fra Ranerio Saccone: Cum omnes aliæ sectæ immanitate blasphemiarum in Deum audientibus horrorem inducant, hæc magnam habet speciem pietatis, eo quod coram hominibus juste vivant, et bene omnia de Deo credant, et omnes articulos qui in symbolo continentur observent; solummodo romanam ecclesiam blasphemant et clerum. Corrado Uspergense dice che papa Lucio li condannò per alcuni dogmi ed osservazioni superstiziose. Claudio di Seyssel arcivescovo di Torino dichiarò irriprovevole la loro vita: locchè a Bossuet pare una nuova seduzione del demonio.

Moltissimi autori ne scrissero: e dopo tornati i suoi re al Piemonte nel 1814, qualche inquietudine fu data ai Valdesi rifuggiti nelle valli subalpine; onde i re di Prussia ed Inghilterra porsero ad essi soccorso. Allora varj Inglesi andarono a visitarli, e ne uscirono diversi scritti, quali sono Authentic details of the Valdenses in Piedmont and other countries, with abridged translations of L’histoire des Vaudois par Bresse, and La rentrée glorieuse d’Henri Armand; with the ancient Valdesian catechism; to which is subjoined original letters, written during a residence among the Vaudois of Piedmont and Würtemberg in 1825. Londra.

Gilly, Narrative of an excursion to the mountains of Piedmont in the year 1823, and researches among the Vaudois or Waldenses protestants inhabitants of the Cottien alpes. With maps. Londra 1820.

Jones, The history of the Christian Church, including the very interesting account of the Waldenses and Albigenses, 2 vol.

Lowthec’s Brief observations on the present state of the Waldenses. 1825.

Acland, A brief sketch of the history and present situation of the Vaudois. 1826.

Allix, Some remarks upon the ecclesiastical history of the ancient churches of Piedmont.

Recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois. Parigi 1836. È cattolico.

Peyrun, Notice sur l’état actuel des églises vaudoises. Ivi, 1822. Li sostiene coevi del cristianesimo.

A. Muston, Hist. des Vaudois des vallées du Piémont. 1834.

L’Israel des Alpes, ou les Martyrs vaudois li fa oriundi da Leone, che nel IV secolo si separò da papa Silvestro, quando questi accettò beni temporali da Costantino.

[283]. Abbiamo consultato in proposito moltissime opere e diversi manoscritti e processi. Il cremonese Moneta, uom dissoluto, sentendo predicare in Bologna Reginaldo d’Orléans, si convertì, e fatto inquisitor della fede a Milano il 1220, tamquam leo rugiens si scagliò contro le eresie, e scrisse una Summa theologica, grosso volume in-foglio, edito a Roma il 1743 dal padre Tommaso Agostino Richino col titolo Venerabilis patris Monetæ Cremonensis, ordinis Prædicatorum, sancto patri Dominico æqualis, adversus Catharos et Valdenses libri quinque. Il Saccone, dopo stato cataro diciassett’anni, si convertì, e li perseguitò come vedremo; e la sua Summa de Catharis et Leonistis, sive Pauperibus de Lugduno fu inserita nel Thesaurus novus anecdotorum dei PP. Martène e Durand, Parigi 1717, tom. V. In questa Summa trovo menzionato un volume di dieci quaderni, in cui Giovanni di Lugio avea deposti i suoi errori. Buonaccorso, già vescovo dei Catari in Milano, li confutò nella Manifestatio hæreseos Catharorum: è nello Spicilegio del padre d’Achery, tom. I. p. 208 del 1723. Nel suddetto Thesaurus vedasi pure una dissertatio inter Catholicum et Patarinum; e l’opera di frà Stefano di Bellavilla inquisitore.

Questo punto si attacca a opinioni ridestatesi ai giorni nostri sul comunismo, onde molto se ne parlò di recente, e noi di proposito ne abbiamo trattato negli Eretici d’Italia.

[284]. Il domenicano Sandrini, che potè a sua posta indagare gli archivj del Sant’Uffizio in Toscana, scrive: — Per quanto io abbia cercato ne’ processi eretti da’ nostri frati, non ho trovato che gli eretici Consolati in Toscana passassero ad atti enormi, e che si commettesse mai da loro, massime tra uomini e donne, eccesso di senso; onde, se i frati non si tacquero per modestia, il che non mi par credibile in uomini che abbadavano a tutto, i loro errori erano, più che di sensualità, d’intelletto». Ap. Lanzi, Lezioni di antichità toscane, XVII.

[285]. Monetæ Summa.

[286]. Due ne pubblicò Costantino contro gli eretici, uno Valentiniano I, due Graziano, quindici Teodosio I, tre Valentiniano II, dodici Arcadio, diciotto Onorio, dieci Teodosio II, e tre Valentiniano III, tutti inseriti nel codice Giustinianeo.

[287]. Late patet Dei clementia, qui, pulso infidelitatis errore, veritatem fidei suis fidelibus patefecit: justus enim ex fide vivit, qui vero non credit, jam judicatus est. Nos igitur, qui gratiam fidei in vanum non recipimus, omnes non recte credentes, qui lumen fidei catholicæ hæretica pravitate in imperio nostro conantur extinguere, imperiali volumus severitate puniri, et a consortio fidelium per totum imperium separari; præsentium tibi auctoritate mandantes, quatenus hæreticos Valdenses et omnes qui in Taurinensi diœcesi zizaniam seminant falsitatis, et fidem catholicam alicujus erroris seu pravitatis doctrina impugnant, a toto Taurinensi episcopatu imperiali auctoritate expellas; licentiam enim, auctoritatem omnimodam, et plenam tibi conferimus potestatem, ut, per tuæ studium sollicitudinis, Taurinensis episcopatus area ventiletur, et omnis pravitas, quæ fidei catholicæ contradicit, penitus expurgetur. Ap. Gioffredo, Storia delle Alpi Marittime al 1209.

[288]. Höffler pubblicò (Kaiser Friedrich II, ein Beytrag etc. Monaco 1844) nuove lettere di Federico II, fra cui la seguente a papa Gregorio IX, relativa all’inquisizione ereticale:

Celestis altitudo consilii, que mirabiliter in sua sapientia cuncta disposuit, non immerito sacerdotii dignitatem et regni fastigium ad mundi regimen sublimavit, uni spiritualis et alteri materialis conferens gladii potestatem, ut hominum ac dierum excrescente malitia, et humanis mentibus diversarum superstitionum erroribus inquinatis, uterque justitie gladius ad correctionem errorum in medio surgeret, et dignam pro meritis in auctores scelerum exerceret ultionem.... Quia igitur ex apostolice provisionis instantia, qua tenemini ad extirpandam hereticam pravitatem, potentiam nostram ad ejusdem heresis exterminium precibus et monitionibus excitatis; ecce ad vocem virtutis vestre, zelo fidei quo tenemur ad fovendam ecclesiasticam unitatem gratanter assurgimus, beneplacitis vestris devotis affectibus concurrentes, illam diligentiam et sollicitudinem impensuri ad evellendum et dissipandum de predictis civitatibus pestem heretice pravitatis, ut auctore Deo, cui gratum inde obsequium prestare confidimus ac vestris coadjuvantibus meritis, nullum in eis vestigium supersit erroris, ac finitimas et remotas quascumque fama partes attigerit, inflicta pena perterreat, et omnibus innotescat nos ardenti voto zelare pacem Ecclesie, et adversus hostes fidei ad gloriam et honorem matris Ecclesie ultore gladio potenter accingi. Dat. Tarenti XXVIII febr. indict. IV.

In un’altra lettera esso Federico insiste con nuovo fervore per la repressione degli eretici: Ut regi regum, de cujus nutu feliciter imperamus, quanto per eum hominibus majora recipimus, tanto magnificentius et devotius obsequamur, et obedientis filii mater Ecclesia videat devotionem ex opere pro statu fidei christiane, cujus sumus tamquam catholicus imperator precipui defensores, novum opus assumpsimus ad extirpandam de regno nostro hereticam pravitatem, que latenter irrepit et tacite contra fidem. Cum enim ad nostram audientiam pervenisset, quod, sicut multorum tenet manifesta suspicio, partes aliquas regni nostri contagium heretice pestis invaserit, et in locis quibusdam occulte latitant erroris hujusmodi semina rediviva, quorum credidimus per penas debitas extirpasse radices, incendio traditis, quos evidens criminis participium arguebat; providimus ut per singulas regiones justitiarias cum aliquo venerabili prelato de talium statu diligenter inquirant, et presertim in locis, in quibus suspicio sit hereticos latitare, omni sollicitudine discutiant veritatem. Quidquid autem invenerint, fideliter redactum in scriptis, sub amborum testimonio serenitati nostre significent, ut per eos instructi, ne processu temporis illic hereticorum germina pullulent, ubi fundare studemus fidei firmamentum, contra hereticos, et fautores eorum, si qui fuerint, animadversione debita insurgamus. Quia vero supradicta vellemus per Italiam et Imperium exequi ut sub felicibus temporibus nostris exaltetur status fidei christiane, et ut principes alii super his Cesar em imitentur; rogamus beatitudinem vestram quatenus ad vos, quem spectat relevare christiane religionis incommodum, ad tam pium opus et officii vestri debitum exequendum diligentem operam assumatis, nostrum si placet efficaciter coadjuvandum propositum, ut de utriusque sententia gladii, quorum de celesti provisione vobis ac nobis est collata potentia, subsidium non dedignatur alternum, hereticorum insania feriatur, qui in contemtum divine potentie extra matrem Ecclesiam de perverso dogmate sibi gloriam arroganter assumunt. Messine XV jul. indict. VI.

[289]. Constitutio Inconsutilem; Const. De receptoribus, lib. I, — Una lettera d’Onorio III papa alle città lombarde 1226 (Raynaldi, ad an. Nº 26) dice che «l’imperatore gli recò lamento perchè esse città l’avessero impedito di procedere come si era proposto contro l’eresia».

[290]. Raynaldi, ad 1231. — Corio, part. II. f. 72.

[291]. Per ussit: è in piazza de’ Mercanti. Ma Galvano Fiamma, frate, cronista di retto senso, dice: In marmore super equum residens sculptus fuit, quod magnum vituperium fuit. Il Frisi, nelle Mem. di Monza, II. 101, reca gli statuti dell’arcivescovo Leon da Perego e dell’arciprete di Monza contro gli eretici.

[292]. Cap. XXXI De simonia; cap. XXIV De accusationibus.

[293]. Cap. fin. De hæreticis.

[294]. Bergier, Dictionnaire théol., voc. Inquisition. Gli enciclopedisti rimproverano all’Inquisizione spagnuola d’avere abusato «nell’esercizio d’una giurisdizione, in cui gl’italiani suoi inventori usarono tanta dolcezza».

[295]. Per dire un caso fra cento, nel 1220 i Trevisani diedero il guasto alle diocesi di Ceneda e di Feltre e Belluno; e dell’ultima uccisero anche il vescovo.

[296]. Bolland., tom. X, Vita s. Petri Parens.

[297]. Regesta, num. 123. 124, e pag. 130. lib. X.

[298]. Giachi, App. alle Ricerche storiche di Volterra.

[299]. Archivio dipl. fiorentino.

[300]. Ricardi S. Germani, Chron. ad ann. 1232.

[301]. Ap. Mattia Paris ad 1243.

[302]. Firenze serba molte memorie di que’ fatti. Sulla facciata dell’uffizio del Bigallo, rimpetto a San Giovanni, due affreschi di Taddeo Gaddi figurano san Pietro martire quando a dodici nobili fiorentini dà lo stendardo bianco colla croce rossa per tutela della fede. San Pietro fu deposto in altro magnifico arco in Sant’Eustorgio a Milano coll’epitafio scritto da san Tommaso:

Præco, lucerna, pugil Christi, populi fideique.

Hic silet, hic tegitur, jacet hic mactatus inique

Vox ovibus dulcis, gratissima lux animorum,

Et verbi gladius, gladio cecidit Catharorum etc.

[303]. Chron. parmense nei Rer. It. Scrip., IX.

[304]. Fr. Christ. Schlosser, Abelardo e Dolcino; vita ed opinioni d’un entusiasta e d’un filosofo. Gota 1807. — C. Baggiolini, Dolcino e i Patareni. Novara 1838. — Julius Krone, Frà Dolcino und die Patarener, historische Episode aus den piemontesischen Religionskriegen. Leipzig 1844.

[305]. Martène e Durand, Collect. ampl., III. 304.

[306]. Furono espresse con questo barbaro distico:

Gram. loquitur: dia. vera docet: rhet. verba colorat:

Mus. canit: ar. numerat: geo. ponderat: ast. colit astra.

Meno rozzamente le compendiò l’Ostiense, Summ. lit. de magistris:

Grammatica.Quidquid agunt artes, ego semper prædico partes.
Dialectica.Me sine, doctores frustra coluere sorores.
Rhetorica.Est mihi dicendi ratio cum flore loquendi.
Musica.Invenere locum per me modulamina vocum.
Geometria.Rerum mensuras, et rerum signo figuras.
Arithmetica.Explico per numerum quid sit proportio rerum.
Astronomia.Astra viasque poli vindico mihi soli.

[307]. Ab annis puerilibus eruditus est in scholis liberalium artium et legum secularium, ad suæ morem patriæ. Milone Crispino, Vita Lanfr., cap. V.

[308]. Præfatio ad Monologium.

[309]. Veritas intellectus est adæquatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est, vel non esse quod non est. Adv. gent., I. 49. I.

[310]. «Errano molti credendosi nobili perchè di nobile casato; il qual errore in molti modi può ribattersi. E primieramente, se si consideri la causa creatrice, Iddio col farsi autore di nostra schiatta, la nobilita tutta; se la causa seconda è creata, i primi padri da cui discendiamo sono gli stessi per tutti, tutti ne ricevettero egual nobiltà e natura. La medesima spica dà il fior di farina e la crusca; questa gettasi ai porci, quella sale alla mensa dei re; così dal medesimo tronco potran nascere due uomini, uno vile, nobile l’altro. Se ciò che viene da un nobile ne ereditasse la nobiltà, gl’insetti del suo capo e le naturali superfluità in lui generate diverrebbero nobili del pari. Bello è il non deviare dagli esempj de’ nobili avi, ma più bello l’avere illustrato un umile nascimento con grandi azioni. Ripeto dunque con san Girolamo, che in questa nobiltà pretesa ereditaria nulla merita invidia, se non l’essere i nobili obbligati alla virtù per vergogna di dirazzare. Nobiltà vera è quella sola dell’anima».

[311]. Infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem, sicut Gentiles et Judæi; et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi ut ipsi credant, quia credere voluntatis est; sunt tamen compellendi a fidelibus, si adsit facultas, ut fidem non impediant vel blasphemiis, vel malis persuasionibus, vel etiam apertis persecutionibus. Et propter hoc fideles Christi frequenter contra infideles bellum movent etc. Summa, 2a 2æ, quæst. X, art. 8.

[312]. Ogni dono perfetto, secondo lui, viene dal padre dei lumi, e per quattro vie: l’esteriore che rischiara le arti meccaniche, l’inferiore che produce le nozioni sensitive, l’interna o cognizione filosofica, e quella della santa scrittura. La prima si propone di soddisfare i bisogni corporei, divisa nelle sette arti del tessere, fabbricare armi, caccia, agricoltura, navigazione, drammatica, medicina. La seconda illumina le forme esteriori; e lo spirito, luminoso per sua natura, risiede nei nervi, la cui essenza si moltiplica ne’ cinque sensi. La cognizione filosofica cerca le cause segrete per via dei principj di verità, insiti nella natura dell’uomo, le quali si riferiscono o alle parole o alle cose o ai costumi, onde la filosofia è o razionale o naturale o morale: la razionale è grammatica, o logica, o retorica; la naturale comprende fisica, matematica e metafisica; la morale è personale, economica o politica, secondo che concerne l’uomo, la famiglia o lo Stato. Le cose eccedenti la ragione sono manifestate all’uomo dalla luce superna della Grazia e della rivelazione; e come le cognizioni tutte derivano dalla luce stessa, così sono ordinate alla scienza delle verità sante, e da esse perfezionate.

[313]. Fu un vezzo della scuola l’attribuire un aggettivo caratteristico ai varj dottori. Così san Tommaso fu detto l’angelo della scuola; san Bonaventura il serafico; Duncano Scoto il sottile; Ockam il singolare; Enrico di Gand il solenne; Egidio di Roma il fondatissimo; Alano dell’Isola l’universale; Ruggero Bacone l’ammirabile; Guglielmo Durand il risolutissimo; Middleton il solido, o l’autentico; Pier Lombardo il maestro delle sentenze, ecc.

[314]. Questa scuola può dirsi scoperta da Merkel nella Geschichte des Langobardenrechts. Berlino 1850.

[315]. Del 752 si ha una causa del vescovo d’Arezzo contro quello di Siena; dove spesso è citato il Digesto: Si hoc vendicare neglexerint, infamia laborare, ut in Codicis libro IX, tit. de sepulcro violato, Si quis sepulcrum lesurus etc.... Item in VIII libro Codicis legitur Si quis in tanta furoris etc.... Quod autem hæc quæstio procedere debeat, IX Codicis liber testatur, titulo ad legem Juliam de vi publica et privata, Si quis ad se etc.

Il Muratori, Antiq. M. Æ., XLIV, pubblica una carta del 767 affatto guasta, in cui al monastero di Santa Maria in Cosmedin a Ravenna si donano molti beni, promettendo l’evizione, rinunziando per sè e suoi legum beneficia, juris et facti ignorantia, foris locisque, prescriptione alia, senatoconsulto (probabilmente il SC. Vellejano, l. XVI, § 1) quod de mulieribus prestitit.

[316]. Alcuno assegna a lui anche le Autentiche, cioè gli estratti delle Novelle, deroganti le costituzioni imperiali, che trovansi ne’ manoscritti del Codice, e che furono citate e seguite come leggi; e pare in effetto che le più siano da attribuire a lui, e fossero poi cresciute da’ suoi successori, fino ad Accursio che ne chiuse la serie.

[317]. Si narra che alcuni muratori stando a lavorare, gridavano ai passeggieri di guardarsi. Uno non badò all’avviso, e rimase colpito da una pietra; di che portò querela. Pillio consigliò i querelati di non rispondere; talchè i giudici li rimandavano per muti, quando l’accusatore uscì ad esclamare: — Come muti, se mi hanno gridato di guardarmi?» Tanto bastò a mandarli assolti. Storiella da scolari, come se ne suole inventare tante anche al nostro tempo.

[318]. Secondo Cujacio (De feud., lib. I), la consuetudine variava fra le città: a Milano, Cremona, Pavia il vassallo poteva alienare il feudo senza consenso del signore, mentre era indispensabile a Mantova e Verona; in Piacenza chi investiva altri d’un feudo trasmissibile al successore, non poteva toglierlo finchè viveva; a Milano e Cremona sì. Le consuetudini della Puglia e Sicilia in tal materia si conservavano in libri chiamati Defetarj, che perirono sotto Guglielmo I, ma a memoria li supplì Matteo Notaro. Giannone, XIII. 3.

[319]. Dopo i varj tentativi, anche per ordine ed opera dei pontefici, il torinese Sebastiano Berardi stampò a Venezia nel 1777 Gratiani canones genuini ab apocryphis discreti; corrupti ad emendatiorum codicum fidem exacti; difficiliores commoda interpretatione illustrati.

[320]. Lib. I, pr. D. de quæst.: Cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari possunt quam per servorum quæstiones, efficacissimas eas esse ad requirendam veritatem existimo, et habendas censeo. Papa Nicola I, in una lettera ai Bulgari di recente convertiti, la riprova, come avrebbe potuto fare il Beccaria nove secoli appresso: — So che, preso un ladro, con tormenti lo cruciate finchè palesi: ma nessuna umana o divina legge il concede, dovendo la confessione venire spontanea, non istrapparsi a forza, ma proferirsi volontariamente. Se, inflitte quelle pene, nulla non iscoprite di ciò ond’è imputato, non arrossite? non v’appare l’iniquo vostro giudizio? E se alcuno, non reggendo ai tormenti, si confessi colpevole senz’essere, di chi è l’empietà se non di colui che lo forza a confessare mendacemente? Lasciate dunque, ed esecrate tali usi».

[321]. Nello statuto che Giordano, abbate del monastero di sant’Elena, dava al castello di Montecalvo nel 1190, erano proibiti i giudizj di Dio, e assicurata la libertà personale, non dovendo uno essere catturato se non in forza di giudizio, e potendo esimersene col dare una garanzia: Nemo Montiscalvi judicium ferri fervidi et aquæ calidæ, vel pugnam facere debet. Nemo habitator Montiscalvi capi debet antequam judicetur: ac si judicatus fuerit, capi non debet si fidejussorem dare potuerit, præter in gravioribus culpis, de quibus corporaliter judicatur. Insuper nihil in eodem castro sine judicio capi debet. È precisamente la legge inglese dell’Habeas corpus. V. Tria, Mem. storiche della città e diocesi di Larino.

[322]. Capit. II De probat. nelle Decretali di Gregorio IX. E per quel che segue vedi i titoli De indiciis et de libellis oblat.; De off. et pot. jud. deleg.; De foro comp. Vedi pure Rocco, Jus canonicum ad civilem jurisprudentiam perficiendam quid attulerit. Palermo 1839.

[323]. Se v’è alcuno che nel secolo nostro abbia conservato tutti i rancori e le prevenzioni del secolo passato contro l’ordinamento ecclesiastico, è Guglielmo Libri. Pure scrive: A la chûte de l’empire romain l’Eglise devint dépositaire de la civilisation de l’Europe, et préchant l’évangile aux envahisseurs, elle adoucit les mœurs des plus farouches, et leur enseigna la charité. Par l’influence de la religion, ils apprirent les éléments des lettres latines, et s’habituèrent à vénérer en Rome, même après l’avoir asservie, la capitale de la chrétienté. Les pieux missionnaires qui parcouraient alors l’Occident, représentaient un ordre social bien moins imparfait que tout ce qui existait chez les barbares; et leur parole désarmée descendant sur des hommes qui semblaient destinés à faire de l’Europe un immense tombeau, les arrêta, les subjugua, leur inspira l’amour du prochain, qui était pour eux la plus nécessaire des vertus. Ce fut le plus beau temps du christianisme.... qui fut plus vénérable, plus sublime aux jours de lutte et d’adversité, que dans ses temps de puissance et de splendeur (Hist. des sciences mathématiques en Italie; vol. IV. p. 2). Di qui passa a sostenere la nimicizia della Chiesa per qualunque scienza, eccetto il catechismo; e che ai Musulmani è dovuto il risorgimento del sapere: Les Arabes ont semé partout les germes de la civilisation.... partout la civilisation arabe communique aux esprits une nouvelle activité... ils ont été les maîtres en tout des chrétiens; essi fecero in pochi anni quel che la Chiesa non aveva saputo in molti secoli.

[324]. Gli ultramontani erano Gallia, Portogallo, Provenza, Inghilterra, Borgogna, Savoja, Guascogna, e Alvernia, Bituria, Turena, Castiglia, Aragona, Catalogna, Navarra, Alemagna, Ungheria, Polonia, Boemia, Fiandra. I citramontani Romagna, Abruzzo e Terra di Lavoro, Puglia e Calabria, la Marca Anconitana inferiore, la superiore, Sicilia, Firenze, Pisa e Lucca, Siena, Spoleto, Ravenna, Venezia, Genova, Milano, Lombardi, Tessalonici (?), Celestini (?). Nel 1848, quando credeasi inventata allor allora l’idea di nazionalità, gli scolari delle università di Germania si organizzarono secondo le nazioni; novità anche questa di seicento anni in data.

Le lezioni versavano sopra le cinque parti del Corpus juris, e ancora ci restano quelle d’Odofredo sulle tre parti del Digesto e sui nove primi libri del Codice. Uno potea fare molti corsi e perciò bastare a moltissimi scolari, ogni corso durando un anno, e ogni adunanza un’ora: poi nel secolo XIV ne fu variata la distribuzione; le tre parti del Digesto e il Codice s’insegnarono simultaneamente da due dottori, da un altro il Volumen, che conteneva gl’Instituti, le Autentiche, il diritto feudale, le leggi imperiali, e i tre ultimi libri del Codice. Più tardi s’introdussero corsi speciali sopra una materia sola; e principalmente a Bologna ne tenevano i notaj per la loro professione, col diritto anche di dottorare.

Ecco il metodo ordinario de’ corsi. Cominciato da un prospetto generale (summa), leggevano il testo sopra cui esercitare la critica; poi chiarivano le difficoltà, le contraddizioni, i casi speciali (casus); riepilogavano le regole generali (brocarda); discutevano i punti dubbj (quæstiones); il qual ordine non toglieva che ciascun professore restasse libero nel metodo e nell’insegnamento; gli scolari poi scrivevano sotto dettatura, liberi d’interrompere e far domande, massime nelle lezioni straordinarie che si davano dopo il pranzo. Dipoi s’introdussero i Quinternetti o glossæ, che da principio eran note, fatte da ciascuno in margine del proprio testo, e perfezionate via via col tempo, e che dopo la morte del maestro venivano cerche con avidità, poichè contenevano il sostanziale della scienza dell’autore; più tardi s’ingrandirono, e da schiarimenti d’una parola divennero un commento. Vi tennero dietro le Quistioni, libri intorno all’ordine giudiziale, trattati sulle azioni, distinzioni, raccolte di controversie, che a gara si ricopiavano. Nelle scuole era determinato su quali libri esercitarsi; e generalmente non si spiegavano in ciascun anno che alcuni testi, con iscapito della profondità e dell’indipendenza.

L’esame privato costava sessanta lire, ottanta il pubblico; ventiquattro al dottore che presentava, e due od una a ciascun dottore assistente, secondo era pubblico o privato; dodici e mezzo all’arcidiacono per ciascun esame, e tre per ciascun discorso. Più spendeasi negli apparati, talchè nel 1311 il papa ordinò che in tal lusso nessuno consumasse di là dalle cinquecento lire.

Ho preso appunto dello stipendio di qualche professore. Guido da Suzzara obbligossi d’interpretare il Digesto a Bologna per lire trecento bolognesi promessegli dagli scolari. Dino da Mugello insegnò a Pistoja per lire ducento pisane annue; poi a Bologna per dieci bolognesi, forse aggiunte alla retribuzione degli scolari: Napoli gli esibì cento oncie d’oro. I frati del Sacco nel 1270 condussero Lapo fiorentino a leggere fisica e logica nel loro convento, per lire trenta bolognesi oltre il vitto; nel 1261 i Vicentini Arnoldo a leggere diritto canonico, per cinquecento lire di stipendio, patto che avesse almeno venti scolari; Aldovrando degli Ulciporzi bergamasco, a leggere l’inforzato per lire cenventi, e per cencinquanta Raulo la medicina. Il Pillio venne ad insegnare diritto civile a Modena per cento marchi d’argento. Tommaso d’Aquino riceveva da Carlo I un’oncia d’oro al mese; nel 1399 in Piacenza Baldo toccava lire censessantaquattro mensili per leggere il Codice, e nel 1397 milleducento annue: Marsilio di Santa Sofia, lire censettanta, compresa la pigione della casa: gli altri, da quattro fin a sessantasei lire al mese. Talvolta gli scolari servivano quasi di paggi ai maestri, tagliando innanzi, versando alla coppa, ecc. Odofredo, oltre le lezioni all’università, ne dava di straordinarie a chi pagasse; ma poco cavandone, finì la spiegazione del Digesto così: — E vi dico che l’anno vegnente intendo insegnare ordinariamente bene e legalmente, come mai non feci; ma straordinariamente non credo leggere, perchè gli scolari non sono buoni pagatori, vogliono intendere e non ispendere, giusta quel dettato Imparar vuole ognun, nessun pagare. Altro non ho a dirvi; ite colla benedizione del Signore». Garzia spagnuolo fu il primo, cui nel 1280 si assegnasse non uno stipendio annuo, ma il capitale di lire cencinquanta: poi nel 1289 al professore di diritto civile si fissarono annue lire cento, e cencinquanta a quel di canonico.

[325]. E’ la chiama Crisopoli

quia grammatica manet alta

Artes et septem studiose sunt ibi lectæ.

Rer. It. Scrip., V. p. 454.

[326]. Nell’Archivio diplomatico di Firenze si trovano gli istromenti fatti con Francesco Dataro di Piacenza medico per fiorini cinquecento; con Giorgio d’Arrighetto Nati d’Asti canonista per fiorini quattrocento; con Girolamo della Torre di Verona medico, con Pier Leoni di Spoleto, ecc.

[327]. A Baldo nel 1397 milleducento fiorini; a Giason del Maino nel 1492 duemila ducencinquanta; all’Alciato dal 1536 al 40 scudi mille, poi dal 1544 al 50 lire settemilacinquecento; a Menochio nel 1589 lire seimila....

[328]. Vita sancti Meinwerci. Gli stupefacenti e il sonno magnetico che oggi s’adoprano a tali operazioni, obbligano a riflettere su quei racconti, anzichè riderne.

[329].

Ova recentia, vina rubentia, pinguia jura,

Cum simila pura naturæ sunt valitura.

Cœna brevis, vel cœna levis fit raro molesta,

Magna nocet, medicina docet, res est manifesta.

Si fore vis sanus ablue sæpe manus:

Lotio post mensam tibi conferet munera bina,

Mundificat palmas, et lumina reddit acuta.

Prima dies maji non carnibus auseris uti.

Ruta viris minuit venerem, mulieribus addit

... Cruda comesta

Ruta facit castum, dat lumen et ingerit astum:

Cocta et ruta facit de pulcibus loca tuta.

[330]. Sarti, Dei prof. bologn., tom. I. p. 144. — Renzi, St. della Medicina, tom. II.

[331]. Fioretti, cap. XXIII.

[332]. Sarti, tom. II. p. 153. — Nelle Assise di Gerusalemme, adottate nei possessi degl’Italiani in Levante, e che del resto rappresentano le consuetudini de’ paesi europei, è stabilito che se uno schiavo s’ammali, e un medico pattuisca col padrone di esso di guarirlo, e gli dia cose calde e mollificanti mentre dovea darne di fredde e restringenti, sicchè muoja, il medico sia obbligato dare un servo simile, o il prezzo che costò fin al giorno della morte: così se gli cavi sangue non a proposito o troppo; o se, essendo idropico, gli tagli il ventre (praticavasi dunque la paracentesi), poi non sappia trargli l’umore, e s’indebolisca e muoja; o se, soffrendo di febbre quotidiana, lo purghi, e gli dia troppa scamonea, e svuoti il ventre sin a morire. Se uno schiavo abbia la lebbra o rogna o altra malattia, e il medico s’accordi di guarirlo a patto che metà del valor di esso sia del medico, metà del padrone, e faccia quanto sa ma nol guarisca, non è obbligato a pagarlo, avendo perduto le proprie fatiche. Se così avvenga a un libero o a una libera, il medico sarà impiccato, dopo mandatolo per la terra frustandolo con un urinal in man per spaurir li altri de simel caso, e i suoi beni confiscati dal signore del luogo. Nessun medico venuto di fuori possa esercitare l’arte sua se non riconosciuto abile dagli altri medici e dal vescovo; altrimenti sia frustato per la terra.

[333]. Saba Malaspina, Hist., cap. II.

Federico II, fra gli altri spauracchi alla Corte romana, credette opporvi pure l’astrologia, e fe circolare tali versi:

Fata monent, stellæque docent, aviumque volatus

Quod Federicus ego malleus orbis ero.

Roma diu titubans, variis erroribus acta,

Concidet et mundi desinet esse caput.

Colla calma della ragione gli fu risposto:

Fata silent, stellæeque tacent, nil predicat ales;

Solius est proprium scire futura Dei.

Niteris incassum navem submergere Petri;

Fluctuat et nunquam mergitur ista ratis.

Quid divina manus possit, sensit Julianus;

Tu succedis ei: te tenet ira Dei.

Jordani, Chron., cap. 221.

[334]. Negli Atti dell’Accademia de’ nuovi Lincei, 1851, trovo notizie intorno a Gherardo Cremonese, per B. Boncompagni, raccolta paziente di quanto di lui si ha o si disse, ma nè esame nè giudizio. Importante è un brano inedito di traduzione d’un trattato d’algebra che, se non il più antico, è de’ primi ove fosse insegnata agli Europei questa scienza del raziocinio generale per via della lingua simbolica. Ivi si trova anche il segno negativo, mentre gli Arabi, e così il Fibonacci, non conosceano che quantità positive; eppure si tardò trecento anni a dedurne l’utilissima applicazione, cioè fino a Michele Stifel. La soluzione delle equazioni di secondo grado vi è espressa con questi versi:

Cum rebus censum si quis dragmis dabis equum

Res quadra medias quadratum adjice dragmas,

Radici quorum medias res excipe demum,

Residuum quæsti census radicem ostendet.

Non v’è chi non sappia che dagli algebristi per cosa s’intendeva l’incognita, per censo il quadrato, per numero il noto; onde coi simboli moderni si costruirebbe:

x2 + px = q

Donde x = -1⁄2 p + √(1⁄4 p2 + q).

Seguono gli altri casi: e ognuno vede che con ciò trovasi prevenuto frà Luca Paciolo.

Ai dilettanti di tale scienza non isgarberà veder qui un problema e la sua soluzione.

Quæritur quænam sint illæ partes denarii, quarum differentia, juncta tetragonis earundem, collige 54.

Sit una partium res, altera 10 minus re (cioè x, e 10 - x). Differentia 10 minus duabus rebus, ex qua 2 partium tetragonis conjunctis colligantur 100, et 2 census minus 20 rebus, quæ data sunt æqualia 54 (cioè x2 + (10 - x2) + 10 - 2 x = 54). Per restaurationem itaque rerum, 2 census cum 100 equivalent 54 et 22 rebus (cioè 3 x2 + 110 = 54 + 22 x). Per ejectionem vero abundantis numeri 56 et 2 census, 22 rebus adæquantur (cioè 2 x2 + 56 = 22 x). Et per conversionem unus census cum 28 æquentur 11 rebus (cioè x2 + 28 = 11 x). Resolve per quintum modum, et re erit 4.

Cioè x = 1⁄2 11 ± √9⁄4

= 5⁄2 ± 3⁄2

onde i due valori
x = 2
x = 4.

L’autore indica solo quest’ultimo.

Se non isbaglio, ivi è un tentativo di rappresentare le quantità per lettere, come noi usiamo. Perocchè, dove cerca qualiter figurentur census radices et dragmæ, insegna: Numero censum litera c, numero radicum litera r; deorsum virgulas habentes, subterius apponantur. Dragmæ vero sine literis virgulas habeant, quotiens hæc sine diminutione proponuntur. Verbi gratia, duo census, tres radices, quatuor dragmæ sic figurentur

234
crd
Qui 2 equivale al nostro 2 x2
c
» 3 » a 3 x
r
» 4 » al numero 4
d

Chasles aveva asserito che l’algebra numerica fu introdotta in Europa dai traduttori del XII secolo. Guglielmo Libri lo impugnò acerbamente. Ecco chi avesse ragione. (Questa nota è tolta dall’Ezelino da Romano, storia d’un ghibellino esumata da Cesare Cantù, Milano 1854).

[335]. Guido Bonatus de Forlivio, decem continens tractatus astronomiæ. Venezia 1506.

Questi anni si litigò sulla patria sua; titolo d’onore, direbbero i pedanti, senza ricordare che, vivi noi, si è disputato con tutto il calore ammoniacale delle gazzette, se una cantatrice, viva e nata nel paese ove se ne disputava, appartenesse a una provincia o alla sua vicina. Filippo Villani, nella vita del Bonatto, che sta inedita nella biblioteca Barberini di Roma, dice: Guido Bonatti iratus, cum esset florentinus origine, de Foro Livii se maluit appellari... Fuit sane, quidquid ipse iratus loquatur, de oppido Casciæ oriundus. Cascia è terra del Valdarno superiore.

Non è d’onor poco argomento l’essersi, ai cominciamenti della tipografia, fatte tre edizioni del Liber introductorius ad indicia stellarum del Bonatto: la prima ad Augusta il 1491; l’altra a Basilea il 1550; l’altra a Venezia il 1506, che io ho sott’occhio, col titolo Guido Bonattus de Forlivio decem continens tractatus Astronomiæ. È in carattere quadro in foglio di 191 carte, con incisionette. In fronte v’è Urania e l’astronomia coi dodici segni dello zodiaco, e in mezzo seduto Guido, avvolto in un vestone coll’ermellino arrovesciato sulle spalle, barbuto, in testa il berretto aguzzo, in mano un globo ed un quadrante. Il Mazzuchelli dice una copia manoscritta trovarsene nella biblioteca Ambrosiana, ma in fatto non è che la copia di 169 considerazioni de’ Giudizj dell’astronomia. Francesco Sirigatti (che nel 1500 fu astrologo della Signoria di Firenze) tradusse in italiano quest’opera, per conforti di quel valentuomo che fu Gino Capponi, e sta manoscritta nella Laurenziana. Il 1572 fu stampato in tedesco a Basilea col titolo di Auslegung des menschlichen Geburt-Stunden. Fu pur messo in francese, e certo anche in altre lingue, chi avesse voglia di cercarlo. Giacchè ho nominato il Sirigatti, aggiungerò che nel copia-lettere di monsignor Gore Gheri, conservato nella biblioteca Capponi, n’è una del 1º marzo 1516 al duca Lorenzo de’ Medici, siffatta: «El Sirigatto mi è venuto a trovare, et decto ch’io ricordi alla Ex. V. che non faccia fatto d’arme da V a XII di questo mese. Ma quando venisse uno bel tracto che con ragione si vedesse da vincere e’ nemici, io attenderei a quello che io vedessi in terra et non in cielo». (Questa nota è tolta anch’essa dall’Ezelino da Romano).

[336]. Savonarola, De laud. Patavii, pag. 1155.

[337]. Vide una statua coll’indice teso, e scrittovi al capo Qui percuoti. I cercatori avevano percosso delle volte assai quel capo; ma l’accorto monaco fissò dove l’ombra dell’indice cadeva al mezzodì, e nottetempo, con solo un compagno, sterrò e rinvenne un’ampia reggia tutta d’oro: i soldati facevano ai dadi, re e regina sedevano a mensa, da costa un damigello teneva teso l’arco; e tutto ciò d’oro, e illuminato da un tizzone ardente nel mezzo; e se si voleva toccare l’arciero, moveansi belle fanciulle in danza. Gerberto, non ben fidandosi del compagno, tolse soltanto dal desco un coltello di mirabile lavoro; ed ecco sorgere frementi le danzatrici, l’arciere saettar il lume, tornando bujo, ed obbligando così a lasciare ogni cosa intatta, senz’altro raccogliere se non vaticinj che poi furono avverati. Jordani, Chron., cap. 220 e 222.

[338]. Molte odierne ubbie, che si sogliono attribuire a ignoranza del medioevo, ci vennero dagli antichi; verbigrazia, che il tintinnire degli orecchi sia indizio che altri parli di noi; che bevuto l’uovo, debba schiacciarsi il guscio (Ovidio, Fasti). Sant’Agostino (Expositio epistolæ ad Galatas, c. IV) dice: Vulgatissimus est error Gentilium iste, ut vel in agendis rebus, vel in expectandis eventibus vitæ ac negotiorum suorum, ab astrologis notatos dies et menses et annos et tempora observent. Così il mangiar ceci alla Commemorazione dei morti faceasi dai Romani nelle feste Lemurali in maggio, nel qual tempo si astenevano dalle nozze (Fasti, V); l’augurare al Capodanno; il dir Dio t’ajuti quand’uno starnuta (Plinio, lib. II. c. 2. § 11); l’affiggere sulle porte gufi e barbagianni (Quid quod istas nocturnas aves, cum penetraverint larem quempiam; sollicite prehensas, foribus videmus affigi? Apulejo, Metam., lib. III). Nei Cesti di Giulio Africano, vissuto sotto Alessandro Severo, tra tant’altre follie si dà il modo di disfarsi dei nemici: — Preparate dei pani a questo modo. Prendete sul fin del giorno una rana di campo o rospo e una vipera, quali vedete designati nel pentagono perfetto al sito della figura dove si trovano i segni della proslambanomene del tropo lidio, cioè, un ζητα senza coda o un ταυ sdraiato

(è la nota musicale fa di sis): chiudete questi animali insieme in un vaso di terra, turandolo ermeticamente con argilla, affinchè non ricevano nè aria nè luce. Ciò fatto, dopo un tempo convenevole spezzate il vaso, e i resti che vi troverete stemprate in acqua, nella quale impasterete il pane: di più, ungete le tegghie in cui cocerete esso pane con tale composizione, pericolosa fino a chi l’adopera. Preparata così questa pastura, datela ai vostri nemici come potrete».

Si sa che Caligola spese somme pel segreto di far l’oro; e sotto Diocleziano v’ebbe una specie di persecuzione contro gli alchimisti. Forse qualcuno avendo, così fra il tentare, ricotto del borace e del cremor di tartaro con mercurio sublimato, e fattolo svaporare sopra la superficie d’un vaso d’argento, trovò questo indorato. Ebbe dunque a credere d’avere scoperto la pietra filosofale, e andò ritentando quelle combinazioni, in cui, sotto gli strani nomi d’allora, vediam sempre ritornare il borace, il tartaro, il mercurio, il sal marino; i quali si sa che danno all’argento una tinta gialla, ma che se ne va con una semplice lavatura d’acido nitrico diluito.

[339]. Gl’Indiani adopravano, da quattromila anni fa, pei sette suoni della loro scala, le lettere s, r, g, m, p, d, n; i Tibetani, le cifre numeriche; i Greci, le lettere del loro alfabeto dall’Α alla Ω, variando secondo i modi. Anche gl’Italiani ebbero una notazione alfabetica, composta delle prime quindici lettere, che Gregorio Magno ridusse alle sette prime per la scala diatonica, distinguendo le ottave colle lettere majuscole per l’inferiore, e colle minuscole per la superiore. Da poi si surrogarono i punti, collocandoli sui righi: ma consisteva qui l’invenzione di Guido? Egli trasse i nomi delle note dalle sillabe iniziali dell’inno del Battista:

UT queant laxis REsonare fibris

MIra gestorum FAmuli tuorum

SOLve polluti LAbii reatum,

Sancte Joannes.

Il si fu aggiunto nel secolo XVI da Van der Putten (Erycius Puteanus). Kircher asserisce di aver veduto nella biblioteca dei Gesuiti a Messina un ms. greco antico, con varj inni notati al modo che si dice inventato da Guido. La corda grave ch’egli aggiunse, fu segnata col gamma greco; e poichè questa lettera si trovava così collocata in capo alla scala al modo usato allora, la scala ne prese il nome di gamma. Le prime stampe di note musicali si fecero a Milano, e ognun sa che le diverse espressioni del linguaggio musicale sono italiane.

[340]. I canonisti soggiungevano che, come la terra è sette volte maggiore della luna, e il sole otto volte maggiore della terra, il papato era cinquantasei volte più grande dell’imperatore. Laurentius il fa millesettecentoquattro volte più alto che l’imperatore e i re. Non conosco gli elementi di questi calcoli.

[341]. Regesta, 32. Egli definiva il papa vicarius Jesus Christi, successor Petri, Christus Domini, Deus Pharaonis, citra Deum, ultra hominem, minor Deo, major homine: Serm. de consecr. pont.

I diritti degl’imperatori sono distintamente formolati nello Specchio di Svevia. Tacendo molte altre cose, ivi è prefisso che il re eletto perde il diritto di sua nazione, e deve vivere secondo la legge dei Franchi: nessuno può scomunicare l’imperatore, fuorchè il papa, e questo per tre cause: se dubita della fede ortodossa, se ripudia la moglie, se turba le chiese e le case di Dio. Cristo principe della pace lasciò in terra due spade per difesa della cristianità, entrambe affidate a san Pietro, una pel giudizio secolare, una pel giudizio ecclesiastico: la prima è dal papa prestata all’imperatore (Des weltlichen Gerichtes schwert darlihet der Papst dem Kaiser); l’altra rimane al papa, per giudicare montato su bianco palafreno, e l’imperatore dee tenergli la staffa acciocchè la sella non si scomponga: ciò significa che, se alcuno resiste ostinatamente al papa, l’imperatore e gli altri principi devono costringerlo colla proscrizione. Se si trovano eretici, bisogna procedere contro di essi ai tribunali ecclesiastico e secolare; la pena è il fuoco. Ogni principe che non punisce gli eretici, sarà scomunicato; e se fra un anno non venga a resipiscenza, il papa lo priverà dell’uffizio principesco e di tutte le sue dignità. Si giudicheranno alla pari i poveri ed i signori. Schilter, Antiq. Teuton., tom. II.

[342]. Ita quod ex tunc nec habebimus nec nominabimus nos regem Siciliæ... ne forte aliquid unionis regnum ad imperium quovis tempore putaretur habere. Lunig, Cod. dipl. ital., tom. II. p. 866.

[343]. Guglielmo marchese di Monferrato, dolente che Teodoro Làscari avesse tolto a Demetrio suo fratello il regno di Tessalonica, allestì una spedizione, e non avendo denari, ne chiese a Federico II, dandogli in pegno la più parte delle terre e de’ vassalli suoi in Monferrato. Passato il mare, ricuperò Tessalonica, ma poi morì avvelenato; l’esercito andò scomposto, e non si sa come i beni del Monferrato fossero poi redenti. L’istromento è addotto da Benvenuto di San Giorgio, Cr. del Monferrato sotto il 24 marzo 1224.

[344]. Lib. I. tit. 30, rubr. Quod nullus prælatus, comes, baro officium justitiæ gerat.

[345]. Gregorio, Consider. sopra la storia della Sicilia, vol. III. — Huillard Bréholles pubblica i registri di Federico II; ma finora non uscirono che quelli concernenti la prima metà della sua vita, cioè la meno rilevante. Fra i documenti inediti v’ha molte lettere di Gregorio IX alla Lega Lombarda; altre relative alla crociata, cui pure appella un itinerario di Federico, e una relazione tolta dalla biblioteca imperiale di Parigi; inoltre una cronaca sicula da Roberto Guiscardo al 1250, tratta dall’archivio vaticano.

[346]. Le città del dominio reale, convocate direttamente dalla corona, erano: in Sicilia, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Augusta, Lentini, Calata Gironi, Platia, Castrogiovanni, Trapani, Nicosia; in terraferma, Gaeta, Napoli, Aversa, Montefuscolo, Avellino, Eboli, Ariano, Policastro, Amalfi, Sorrento, Salerno, Termoli, Troja, Civitella, Siponto, Monte Sant’Angelo, Potenza, Melfi, Molfetta, Vigiliano, Giovenazzo, Bitonto, Monopoli, Bari, Trani, Barletta, Gravina, Matera, Taranto, Brindisi, Otranto, Cosenza, Cotrone, Nicastro, Reggio. La prima intervenzione di buoni uomini fu nel 1241. Solo nel 1265 trovansi chiamati i borghesi al parlamento d’Inghilterra.

[347]. Qua pœna universitates teneantur, quæ creant potestates et alios officiales. Tit. 47.

[348]. Bianchini, St. delle finanze nel regno di Napoli. Il Regestum Friderici II, ann. 1239 e 40, edito dal Carcani nel 1786, contiene mille e otto lettere di Federico, desunte dall’archivio di Napoli, e che concernono principalmente le finanze, dove l’imperatore mostra molta intelligenza, sebbene costretto dalle continue guerre a smungere il paese ch’e’ volea rifiorire.

Non è superfluo l’esaminare con quali fornimenti Federico e i suoi nemici nutricavano la guerra in tempo che scarsissimo era il contante:

Federico guastò il bel sistema d’imposte della Sicilia con espedienti rovinosi, che appajono dalle sue lettere: ordinò una colletta generale; pose ingenti contribuzioni sui beni degli ecclesiastici, e fece amministrare da economi regj i vacanti; chiedeva ogni tratto tutto il denaro che fosse entrato nelle casse regie, lasciando così a scoperto le spese cui era destinato, e persino il vestire e nutrire Rinaldo d’Este e re Enrico suoi prigionieri od ostaggi. Una volta il giustiziere di Terra di Bari avendogli recate sole once d’oro cinquecento (lire 31,500), Federico volea farlo precipitare dalle mura, poi s’accontentò di destituirlo, surrogandogli il saracino Raasch; e ai sopportanti ordinò fra quindici giorni soddisfacessero, pena la galera (Matteo Spinelli di Giovenazzo, Diurnali, § 44). Limitò gl’interessi al dieci per cento, eppure tolse a prestanza fin al tre cadun mese; poi alla scadenza, mancandogli fondi, pagava il quattro e il cinque d’aggiunta. Avendo preso per tre mesi da diversi mercanti settemila ottocensessantatre once al tre e fin al cinque per cento il mese, alla scadenza capitalizzò l’interesse, crescendo così a undicimila seicentotre once. Queste somme erano contate in moneta di Venezia, sulle quali i mercanti guadagnavano ancora pel giro del cambio. All’assedio di Faenza non solo fuse tutto il suo vasellame e impegnò le gioje, ma battè una moneta di cuojo, avente da una parte un chiodetto d’argento, dall’altra l’effigie dell’imperatore, e dovea valere un agostaro d’oro, colla promessa di cambiarla in moneta buona, come fece. Le truppe, per regola, non avevano soldo, onde variavasi a norma delle circostanze: Federico dava ai pedoni da tre a cinque tarì e il vivere; a un cavaliere tre once d’oro al mese, coll’obbligo di provvedersi uno scudiere, un valletto, cavalli ed armi. L’oncia d’oro, pesante gramme 21.10, divideasi in trenta tarì: e quella valea lire 63.30, questi lire 2.11: onde il medio di un pedone era lire 8.44, d’un cavaliere 190; e il valore sta al quintuplo dell’odierno.

Le rendite del papa consistevano nelle regalie, e in un tanto per fuoco che pagavasi dai Comuni di dominio diretto, ch’era di nove denari ogni fumante, eccettuati ecclesiastici, militi, giudici, avvocati, notaj, e chi non avesse alcuna proprietà aggravezzata. I comuni però solean ridurla a un tanto fisso, che era per Fano, Pesaro, Camerino di cinquanta libbre d’argento ciascuna, cioè lire cinquemila; di quaranta per Jesi. L’imperatore poi occupava la maggior parte del territorio, sicchè ben poco da questo poteasi ricavare. Suppliva la decima del cinque, del dieci, fin dei venti per cento sulle rendite ecclesiastiche di tutto l’orbe cattolico, oltre le collette che si esigevano a titolo di crociata. Quando Gregorio IX noleggiò le navi di Genova per trasportare i cardinali al concilio di Roma, tolse a prestito mille marchi, ipotecati sui beni del clero, e pagò ducento libbre genovesi per un mese d’interesse. Il totale armamento costò cinquemila marchi, cioè lire ducencinquantamila, che alcuni mercanti si obbligarono di far pagare a Genova, a trenta giorni, mediante lo sconto di cinquantasette marchi (Regesta, lib. XIV, nº 3, 4). Esso Gregorio lasciò un debito di quarantamila marchi, pel quale i mercanti molestarono assai il suo successore.

I Milanesi emisero una carta monetata, con cui poteasi pagare le pene pecuniarie; nessun creditore era obbligato riceverla in pagamento, ma il debitore non andava soggetto a sequestro se avesse in cedole di banco tanto di che soddisfarlo. Per ritirarla poi di corso, si formò il catasto delle rendite, sulle quali si stabilì una tassa che in otto anni rimborsò quel debito.

[349]. Ep. Petri de Vineis, lib. III. Preside all’università era il celebre giureconsulto Pietro d’Isernia con dodici oncie d’oro all’anno.

[350]. In testa al ponte v’avea un castello con due torri; era ornato di marmi, bassorilievi, statue, fra cui quelle dell’imperatore, di Pier delle Vigne, di Taddeo di Suessa. Il monumento costò ventimila once d’oro.

[351]. Sigonio, De regno ital., I. pag. 80: Nec enim ob aliud credimus quod providentia Salvatoris sic magnifice, imo mirifice dirigit gressus nostros, dum ab orientali zona regnum hierosolimitanum, Conradi clarissimi nati nostri materna successio, ac deinde regnum Siciliæ, præclara materna nostræ successionis hereditas, et præpotens Germaniæ principatus sic nutu cælestis arbitrii, pacatis undique populis, sub devotione nostri nominis perseverat, nisi ut illud Italiæ medium, quod nostris undique viribus circumdatur, ad nostræ serenitatis obsequia redeat et imperii unitatem.

Il volere che la Sicilia non appartenesse a un principe il quale dominasse altrove, è imputato ai papi come un sentimento antitaliano, figlio della barbarie del medioevo e della stupida ambizione pretina. Ma nell’anno del riscatto dell’italianità, nel 1848, i Siciliani, insorti come tutto il resto della penisola, davansi una costituzione, il cui § 2 diceva: — Il re de’ Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo, sarà decaduto ipso facto».

[352]. Ricardo da San Germano, pag. 1039. — Godi, Chron., pag. 82.

[353]. È curioso una specie di atto verbale, per cui nel 1216, dovendo passar d’Italia in Germania re Enrico figlio di Federico II, il podestà di Modena con gran comitiva gli andò incontro per riceverlo, e con sicurezza e libertà condurlo traverso al dominio modenese; cioè all’ospedale di San Pellegrino gli fu consegnato dall’arcivescovo di Palermo, che promise condurlo e custodirlo per le Alpi e sin al ponte di Guiligua in mezzo all’alveo del fiume, dove lo consegnò agli ambasciatori di Parma e Reggio. Antiq. M. Æ., IV. 224.

[354]. Quelle trattative sono esposte dagli autori arabi, raccolti nel IV. vol. della Bibliothèque des Croisades di Michaud, pag. 427; e a pag. 249 le corrispondenze loro e i sentimenti degli scrittori musulmani in proposito.

[355]. Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 881.

[356]. Caffaro, Ann. Gen., lib. IV. Al 1217 dice che ob multas discordias quæ vertebantur inter civitates Lombardiæ, quum multæ religiosæ personæ se intromitterent de pace et concordia componenda, tandem, auxilio Dei, inter Papiam, Mediolanum, Placentiam, Tordonam et Alexandriam pax firma fuit et firmata mense junii.

[357]. Acta SS., 20 martii.

[358]. È bellissimo il discorso di papa Gregorio X ai Fiorentini perchè accogliessero gli scacciati Ghibellini: Gibellinus est, at christianus, at civis, at proximus. Ergo hæc tot et tam valida conjunctionis nomina Gibellino succumbent? et id unum atque inane nomen, quod quid significet nemo intelligit, plus valebit ad odium, quam ista omnia tam clara et tam solide expressa ad charitatem? Sed quoniam hæc vestra partium studia pro romanis pontificibus contra eorum inimicos suscepisse asseveratis, ego romanus pontifex hos vestros cives, etsi hactenus offenderint, redeuntes tamen ad gremium recepi, ac remissis injuriis pro filiis habeo.

La lapide posta a quella chiesa diceva:

Gregorio X papa sancti sub honore

Gregorii primi pro Christi fundor amore.

Hic ghibelline cum guelfis pace patrata

Cessavere mine sub qua sum luce creata....

Gregorio bella decima fuit ista cappella

Pacis fundata Mozzis edificata.

[359]. Gli atti trovansi nelle Delizie degli eruditi toscani, vol. IV. pag. 96.

[360]. Affò, St. di Parma, vol. III. pag. 274-293.

[361]. Vero è che questi ultimi fatti ci sono raccontati solo da Ghibellini. Vedi il nostro Ezelino.

[362]. Lettera del 28 luglio 1233, ap. Raynaldi, nº 41. 42.

[363]. Promiserunt ei dare coronam ferream, quam patri suo dare numquam voluerunt. Galvano Fiamma, cap. 264.

[364]. Divinæ legis immemor et affectionis humanæ contemptor. Regesta Gregorii IX, lib. VIII, nº 461-62 ... Lo fece anche scomunicare dal vescovo di Salisburgo, lib. IX, nº 172. Vedasi se n’era istigatore!

Tra le favolette, che a scorno una dell’altra inventavano le popolazioni, fu questa: che i Cremonesi levarono a battesimo Corrado figlio di Federico II, e profusero regali, e fecero fare una quantità di mannaje per uccidere tutti i nemici di esso, talchè ben trentamila se ne videro in una sola rassegna. In compenso domandarono una grazia grande, che concedesse alla loro città di crescere in infinito e più che Roma, che si facesse due volte l’anno il ricolto, e due fruttificassero gli alberi, e ogni cosa vi fosse doppia, e grossi i denari così, che cascando per terra facessero tun tun. E l’imperatore ne fe decreto, e che anche avessero l’anno di dodici mesi, ecc. Monum. Hist. patriæ, Scrip., III. 1577.

[365]. Imperator imperatricem quamplurimis mauris spadonibus et vetulis larvis consimilibus custodiendam mancipavit. Mattia Paris, Hist. Angl., pag. 402.

[366].

Urbs decus orbis, ave. Victus tibi destinor, ave.

Currus ab Augusto Friderico Cæsare justo.

Fle Mediolanum, jam sentis spernere vanum

Imperii vires proprias tibi tollere vires.

Ergo triumphorum potes urbs memor esse priorum

Quos tibi mittebant reges qui bella gerebant.

È dato da Ricobaldo, e m’ha odore di quel tempo più che l’epigramma che oggi può leggere ciascuno in Campidoglio.

[367]. Vita Gregorii IX, tom. III. pag. 583.

[368]. Villani. — Nuntios soldani ad convivium vocat, et eis, multis episcopis assidentibus, festivas epulas parat. Godefridi monaci Annales, p. 398. — In pluribus terris Apuliæ suarum meretricularum loca construxit.... et non contentus juvenculis, mulieribus et puellis, tamquam scelestus infami vitio laborabat; nam ipsum peccatum quasi Sodoma aperte prædicabat, nec penitus occultabat. Nic. de Curbio, Vita Innocentii IV, § 29.

[369]. Heu me! quandiu durabit truffa ista? Alberici Chron. Fatui sunt qui credunt nasci ex virgine Deum. Ep. Gregorii, ap. Mattia Paris, pag. 494.

[370]. Iste rex pestilentiæ a tribus baratatoribus, ut ejus verbis utamur, Christo Jesu, et Moise, et Mahometo, totum mundum dixit fuisse deceptum. M. Paris, ad ann. 1238. L’epistola accennata di Pier delle Vigne è nel lib. I. cap. 31. — Generale è, negli scritti d’allora e di poco poi, l’opinione della sua miscredenza, e correva pure fra’ Musulmani. Jafei dice: «L’emir Fakr-eddin entrò ben innanzi nella confidenza dell’imperatore, spesso disputavano di filosofia, e pareano in molti punti d’accordo....». Ai Cristiani veniva scandalo di tale amicizia. Esso diceva all’emir: «Io non avrei tanto insistito sulla consegna di Gerusalemme, se non avessi temuto perdere ogni credito in Occidente; mi premeva di conservare Gerusalemme o altra cosa siffatta, ma la stima dei Franchi.... L’imperatore era rosso e calvo, di vista debole; se fosse stato uno schiavo, non se ne sarebbero pagate ducento dramme. Dai suoi parlari appariva che non credeva alla religione cristiana; non ne parlava che per voltarla in baja. Un muezin recitò innanzi a lui un versetto del Corano che nega la divinità di Cristo, e il sultano volea punirlo; ma Federico si oppose». Bibl. des Croisades, vol. IV. p. 417. Vedi Reynaud, Extrait des historiens arabes relatifs aux Croisades, pag. 431.

[371]. Ecclesiasticæ censuræ vigorem debilitat et conculcat. Regesta Urbani III, nº 95. Nella biblioteca di Vienna è una lettera di Federico a Vatace imperatore d’Oriente suo genero, ove scrive: O felix Asia, o felices Orientalium potestates, quæ subditorum arma non metuunt, et adinventiones pontificum non verentur. Cod. philol., nº 305, p. 128.

[372]. Il fatto anzi vale a mostrare come questo diritto fosse riconosciuto universalmente. Quando il papa nel 1239 offerse al conte Roberto di Francia la corona dello scomunicato Federico, i baroni francesi protestarono contro quest’atto, finchè non si fosse ben certi che l’imperatore avea peccato contro la fede: Missuros ad imperatorem, qui quomodo de fide catholica sentiat diligenter inquirant: tum ipsum, si male de Deo senserit, usque ad internecionem persecuturos. M. Paris. Al concilio poi di Lione assistevano gli ambasciadori di tutte le potenze, e nessuno contestò la competenza di quel tribunale, solo limitandosi a mitigare il papa ed a scolpar l’imperatore.

[373]. Da Lione, aprile 1246. Ap. Rainaldi.

[374]. Ep. 37. lib. I. Pare che Federico cercasse guadagnare l’opinione col far tradurre in italiano le lettere che dirigeva ai papi e ai re, simili agli odierni manifesti; nè altra origine saprei dare a quelle volgarizzate che si pubblicarono dal Lami nelle Delizie degli eruditi toscani, e ultimamente dal Corazzini, Firenze 1853. Ivi n’è pure una di Gregorio papa, che riepiloga gli aggravj contro Federico; e basta leggerla per vedere quanto sovrasti per vigore e concisione alle sempre retoriche di Pier delle Vigne.

[375]. Ap. Bolland, Vitæ Patrum prædic., p. 54: Giulini, Memorie di Milano, VII. 534.

[376]. La poesia popolare insultò alla sconfitta di Federico:

Fridericus dentibus fremdit et tabescit,

In vindictam sublimans minas non compescit,

Antiquum proverbium sapientis nescit:

In vindictam sepius dedecus accrescit.....

Ipsum hostem Brixia, que prior fugasti,

Gaude quia gaudium tuum duplicasti,

Dum in Parme gloria gaudens exultasti,

Cui talis per spacium patet orbis vasti.

Mediolanensi sit applausus multus,

Ejus ope quoniam Parmensis suffultus,

In hostem Ecclesie hac in suum ultus,

Potius a se repulit hostiles insultus.

Gratuletur Janua, quia, res est certa,

Quia hostis fracta sunt cornua et serta,

Fiat Janua per me Parme laus aperta,

Nam in Parma manus est Domini reperta.

Gratuletur civitas placens Placentina

In Parme victoria et hostis ruina,

Parma manu quoniam adjuta divina,

Hostem fugans hostium fecit morticina.

Bonorum Bononia bona nacione

Letetur letantium leta concione,

Nam quod secum Dominus in dilectione

Parma victrix premium meretur corone.

Honorem Ecclesie que manu tuetur,

Gloria civitas Mantua letetur,

Nam Parma, que Mantuam amat et veretur,

Triumphat ne amplius hostis coronetur.

Exultet Venetia, civitas electa,

Quia Parma spoliis hostis est refecta,

Inimice copia gentis interfecta,

Reliqua carceribus aut fuge subjecta.

Psallet cordis organo et in oris sono

Anchona, quam merito laudans post pono,

Restituta Marchia nobis ejus dono

Anchona proposito quia fuit bono.....

Ve ve Christi Babilon! civitas Papie,

Ad ruinam quoniam tibi patent vie,

Ab illa, qua victus est Fridericus, die,

Per Parmam auxilio Virginis Marie.

O Pisani perfidi, socj Pilati,

Vos fecistis iterum crucifixum pati;

Sed surrexit Dominus nostre libertati,

Jam sue apparuit Parme civitati.

Dum opem et operam hosti prebuistis,

Ut prelatos caperet, vos eos cepistis,

Quibus nec discipulis suis peperistis;

Quia fui minimus de captivi istis...

Vedi Regesta Innocentii IV, herausgegeben von D. C. Höfler. Stuttgard 1847. È singolare che la fama di Federico sia ora commendata tanto da letterati, mentre in un tempo di letteratura sì scarsa come il suo, egli si trova maledetto in tanti versi. Ursone notaro di Genova, autore di un Liber fabularum moralium, scrisse un poemetto Della vittoria che i Genovesi riportarono contro le genti mandate dall’imperatore per sottomettere Genova. Fu stampato nel vol. II delle Carte nei Monum. Hist. patriæ; e sebbene corrottissimo il testo, vi si scorge verso non infelice, e conoscenza di Omero, di Claudiano, specialmente di Virgilio. Minutissimamente descrive que’ fatti, e così inveisce contro i Pisani:

Gens pisana tamen, majori turbine nutans,

Partim tecta petit, tenuit pars altera pontum.

Impia gens, scelerata cohors, conjunctio nequam,

Perfidiæ populus, duri cœtus Pharaonis,

Grex bonitate carens, infidus, perfida massa,

Præsumens violare crucis fideique vigorem,

Contemptor Domini, sacrorum nescius, exsul

Justitiæ, veri calcator, schismatis auctor,

A facie Domini nullo feriente fugatur,

Et crucis athletas bello tollerare nequivit.

Hanc immensa Dei virtutem dextera fecit,

Quodque terens tumidum, confringens quodque superbum.

Discat quisque malus, cognoscat criminis actor

Quod malefacta nocent, quod dant peccata pudorem,

Quod peccando miser dominum peccator acerbat,

Quod perclementem sibi durum vertit in hostem,

Quod sceleris primo se damnat conscius ipse.

[377]. Epitafio di re Enzo in San Domenico a Bologna:

Tempora currebant Christi nativa potentis

Tunc duo cum decie septem cum mille ducentis,

Dum pia Cæsarei proles cineratur in arca

Ista Federici, maluit quem sternere Parca.

Rex erat, et comptos pressit diademate crines

Hentius, inque poli meruit mens tendere fines.

Sembra posteriore quest’altro:

Felsina Sardiniæ regem sibi vincla minantem

Victrix captivum, consule ovante, trahit.

Nec patris imperio cedit, nec capitur auro;

Sic cane non magno sæpe tenetur aper.

Una biografia di Enzo fu stesa da Ernesto Munch con molti documenti. Luisburg 1828.

[378].

Io son colui che tenni ambo le chiavi

Del cuor di Federico, e che le volsi

Serrando e disserrando sì soavi,

Che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi;

Fede portai al glorioso uffizio,

Tanto ch’i’ ne perdei le vene e i polsi.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Vi giuro che giammai non ruppi fede

Al mio signor, che fu d’onor sì degno.

Inf., XIII.

Le cronache raccontano che Pier delle Vigne avea bella donna, ed era geloso dell’imperatore, che però mai non v’ebbe a fare. Ma una mattina, andato a casa di Pietro, questi era già uscito, e la sua donna dormiva colle braccia scoperte. L’imperatore la coprì, e andò via; ma o a posta o in fallo vi lasciò un guanto. Pietro tornato e vistolo, se ne coceva ma dissimulava; finchè una volta, trovandosi solo coll’imperatore e colla moglie, volle rinfacciare il fallo con questi versi:

Una vigna ho piantà; per travers è intrà

Chi la vigna m’ha guastà; han fet gran peccà.

La donna rispose sulla stessa intonazione:

Vigna son, vigna sarai;

La mia vigna non fallì mai.

Onde Pietro consolato ripigliò:

Se così è come è narrà,

Più amo la vigna che fi mai.

Vedi Jacopo d’Acqui, Imago mundi, pag. 1577.

[379]. Innocentii IV Ep., lib. VIII. 1.

[380]. Habituri perpetuam tranquillitatem et pacem, ac illam tutissimam et delectabilem libertatem, qua cæteri speciales Ecclesiæ filii feliciter et firmiter sunt muniti.

[381]. «Dava uno colpo allo cerchio, e n’autro allo tompagno». Matteo Spinelli di Giovenazzo, Diurnali, § 3.

[382]. Regesta Innocentii IV, lib. 12, N. 284, 337. Vedi pure Nicola de Jamsilla, pag. 500, 536; Saba Malaspina, Hist., lib. II. cap. 22 nei Rer. It. Scrip., VIII.

[383]. Mattia Paris, pag. 868.

[384]. Dato da Wasserburg il 20 aprile 1255. Trovasi nell’archivio de’ Frari, allegato da Manfredi in un trattato coi Veneziani.

[385]. «Spesso la notte usciva per Barletta cantando strambotti e canzoni, ed ivi pigliando il fresco, e con esso ivano due musici siciliani che erano grandi romanzatori». Spinelli.

Contemporanei sono pure l’Anonimo di Taranto, Ricordano Malaspini, Inveges, e di poco posteriori Dante e Giovan Villani, che raccontano o accennano questi fatti.

[386]. «Lo papa e la gente de lo Reame non averieno comportato di fare chiù signoriare la natione tudisca». Spinelli.

[387]. «Subito fece conoscere ch’era d’autro stomaco che papa Alessandro». Spinelli.

[388]. Malaspina, lib. II. cap. 6.

[389]. «Si dice che a chisto maritaggio lo re ne avanza chiù della mitate». Spinelli.

[390]. Pipini Chron., lib. III. cap. 7.

[391]. Ap. Rymer, Acta publica, 1816, tom. I. pag. 352.

[392]. Gioffredo, St. delle Alpi marittime.

[393]. Regesta Clementis IV, lib. I, nº 548.

[394]. In recognitionem veri dominii eorumdem regni et terræ. Il giuramento che diede diceva: Papæ, ejus successoribus, ac romanæ ecclesiæ ligium homagium facimus pro regno Siciliæ, ac tota terra quæ est citra Pharum, usque ad confinia terrarum, excepta civitate Beneventana cum toto territorio et omnibus districtibus et pertinentiis suis, nobis et heredibus nostris a prædicta Ecclesia romana concessis etc. Le ottomila once erano ad generale pondus, il che indicava che se ne riteneva il dieci per cento, cioè riducevansi a settemiladucento: valutandole lire 63.30, il censo sarebbe stato di lire 453,760, che oggi s’avvicinerebbero a due milioni. Nel 1276 Carlo trovandosi a Roma, e sollecitato a pagare questa somma, nè avendola, scrisse a’ suoi tesorieri impegnassero la sua corona grande e le gioje per ottenerla in prestito. Giannone, lib. XIX. cap. 2.

[395]. «Con tutto questo stettemo con gran paura». Spinelli.

[396]. Misit in Siciliam et Lombardiam ut inde arcesseret duos astrologos: is enim incredibile est quantam fidem haberet astrorum posituris. Malaspina.

[397]. Reddite vos attentos, ut potius equos quam homines offendatis. Lo stesso.

[398]. Potius hodie volo mori rex, quam vivere exul et miser. Ricobaldo Ferrarese. — Ch’ei fosse portato attorno da un ribaldo s’un asino, è smentito dalla lettera di Carlo che dice: Contigit quod die dominica corpus inventum est nudum penitus inter cadavera peremptorum... Ego, naturali pietate inductus, corpus ipsum cum quadam honorificentia sepulturæ, non tamen ecclesiasticæ, tradi feci. Ap. Tutini. Manfredi erasi già preparata la sepoltura nel famoso santuario di Monte Vergine, ove tuttora, nella cappella a destra dell’altare maggiore, è il sarcofago antico destinatogli e un gran crocifisso da lui regalato.

Un ossesso in Puglia, interrogato se Manfredi fosse in luogo di salvazione, rispose: — Cinque parole lo salvarono, le quali ti dirà il conte Enrico». Ed erano Deus propitius esto mihi peccatori, che proferì morendo. Chronicum imaginis mundi, 1595.

Dante incontra Manfredi nel Purgatorio, supponendo siasi pentito in morte, ma deve restare in aspettazione tanto tempo quanto stette in contumacia della santa Chiesa:

Biondo era e bello e di gentile aspetto,

Ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.

.... Io son Manfredi

Nipote di Costanza imperatrice....

Poscia ch’io ebbi rotta la persona

Da due punte mortali, io mi rendei

Pentito a quei che volentier perdona.

Orribil furon li peccati miei,

Ma la bontà divina ha sì gran braccia,

Che prende ciò che si rivolve a lei...

Per lor maledizion sì non si perde

Che non possa tornar l’eterno amore

Mentre che la speranza ha fior di verde....

... L’ossa del corpo mio

Or le bagna la pioggia e move ’l vento

Di fuor del Regno quasi lungo ’l Verde

Onde le trasmutò a lume spento.

Vedasi Davanzati, Della seconda moglie di Manfredi. Tra i più fedeli a costui era stato Matteo da Termini, leggista reputato, e da quello fatto consigliere e giudice della grancorte. Rotto il signor suo, nel cui esercito combattè, fuggì in Sicilia, e caduto in grave infermità, fece voto, se guariva, consacrarsi a Dio. Di fatto entrò agostiniano, col nome di Agostino Novello celando la primitiva grandezza fra studj e penitenze. Si ricoverò agli eremi di Siena, ma quivi il generale dell’Ordine lo volle compagno, poi in Roma fu ordinato sacerdote, e da Nicola IV scelto confessore e sacrista. Assunto generale dell’Ordine, dopo due anni riuscì a liberarsene e tornare alla devota solitudine. Bonifazio VIII il voleva alla sua corte, ma egli ritirato nell’eremo di San Leonardo presso Siena, venne in grand’odore di santità, e quando morì nel 1309, fu ascritto fra i beati. Vedi Capecelatro.

[399]. «A vita mia non vidi la chiù bella vista». Spinelli.

[400]. Cruorem eliciunt et medullas. Malaspina.

[401]. Ap. Martène, Thes. Anecd., tom. II. pag. 524.

[402]. Quietem quæsivit, et ob hoc a vulgo ignominiam multam suscepit; nam de eo carmina prava decantaverunt. Joh. Vittodur. ap. Eccard, Corpus Hist., I. 5.

[403]. Così un suo manifesto nella biblioteca dell’Accademia di Torino, D. N. 38 f. 70. Pel resto vedi Lunig, Codex it. dipl., II. 41. Protestatio Conradini; e altri documenti dell’11 gennajo 1267, e 7 luglio 1268.

[404]. Cont. del Baronio, al 1268.

[405]. Ne fu testimonio il Malaspina, che particolareggia appienissimo questi fatti, tutto compassione per i soccombenti: egli pretende che i signori napoletani congiurassero con Enrico per farlo re di Sicilia dopo vinto Carlo col nome di Corradino, il quale co’ suoi fedeli sarebbe stato tolto di mezzo. Anche lo Spinelli scrisse in dialetto pugliese il suo diario fino alla giornata di Tagliacozzo, ove forse morì. Voglionsi aggiungere il Chronicon Cavense, pubblicato dal Pertz; la Cronaca inedita del Salimbene; e varj documenti nuovi, prodotti da Saint-Priest nella Histoire de Charles d’Anjou, da Raumer, Gesch. der Hohenstaufen, da Huillard Bréholles, Recherches sur les monuments de la maison de Souabe e Nouvelles Recherches sur la mort de Conradin, da Jager, Conradins Geschichte, da Di Cesare, La colonna di Corradino, ecc.

* Il sig. Minieri Riccio (Alcuni fatti riguardanti Carlo I d’Angiò dal 6 agosto 1252 al 30 dicembre 1270, tratti dall’Archivio angioino di Napoli, 1874) chiarì quei tempi, e come per Corradino parteggiassero nel regno i Ghibellini e i Saraceni, e massime Reggio, che fu sottomessa a forza.

[406]. Illa strage quæ in campo Beneventano facta fuit, hujus respectu valde modica fuit, scriveva Carlo al papa, ap. Martène, N. 690.

[407]. Sunt qui dicunt per pontificem et cardinales, ut Conradus et cæteri in eorum potestatem et carcerem venirent, fuisse decretum. Quod ne accideret, Carolus sategit. Ricobaldo Ferr. e Pipino nei Rer. It. Scrip., VIII. 137. IX. 684.

Dicono che il papa, interrogato dal re che dovesse farne del prigioniero, rispondesse: — La vita di Corradino è morte di Carlo; la vita di Carlo è morte di Corradino». Se il Giannone, nella sua servilità ai re, che poi doveano ripagarlo di tal moneta, bevette questa brutalità colla sua solita irriflessione, la trovò improbabile perfino il Sismondi, così corrivo in tutto ciò che denigri i pontefici. Anche il sardo cronista di Pisa e ghibellino scrive che Carlo mandò al papa chiedendo «ciò che di loro dovesse fare», e che il papa rispose che «non era consiglio di prete che altri andasse alla justizia». Secondo il Chron. imaginis mundi, la risposta di Clemente fu: De Conradino filio iniquitatis vindictam non querimus, nec justitiam denegamus; nei Monum. Hist. patriæ.

[408]. Presso i Bollandisti, Acta SS. martii, tom. III. p. 190.

[409]. Ut faciat rex de vitulo superstite victimam, Conradinum recognoscentem sæpius contra matrem Ecclesiam deliquisse, nec minus contra regem ipsum vehementer errasse, procuravit per quosdam Ecclesiæ cardinales illuc propterea per sedem apostolicam destinatos absolvi. Malaspina.

[410]. Nell’archivio di Stuttgard esiste il testamento di Corradino, o piuttosto codicillo di testamento anteriore non pervenutoci, dettato il 29 ottobre, presenti Giovanni Bricaudi sire di Nangey, e quell’Erardo di Valery che avea dato a Carlo il suggerimento per cui vinse la battaglia di Tagliacozzo. Provvede al pagamento d’alcuni debiti; fa molti legati a monasteri germanici; ai duchi di Baviera suoi zii lascia «tutti i beni patrimoniali e feudali con tutte le persone d’ambo i sessi a lui appartenenti ne’ paesi germanici o ne’ latini», e raccomanda loro Corrado e Federico d’Antiochia suoi cugini. Della madre non fa cenno, non della sua fidanzata, che si suppone fosse Brigida dei marchesi di Misnia: che non parlasse d’un erede a’ suoi diritti sul trono di Sicilia è facile comprenderlo, dettando egli sotto gli occhi di amici del nemico suo.

È tradizione destituita di fondamento che Elisabetta di Baviera (la quale erasi rimaritata in Mainardo conte del Tirolo della casa di Gorizia) venisse in persona, sovra una galea tutta nera, a raccogliere il corpo del figlio, per farlo sepellire nella chiesa del Carmine da lei fondata; e che in memoria di ciò que’ frati ponessero una statua colla borsa in mano, statua che or mutila è abbandonata in un magazzino del museo degli Studj. L’iscrizione che or accenna quel fatto, fu posta il secolo passato per cura di Michele Vecchione.

Sotto Giovanni I, un cuojajo napoletano, di nome Domenico di Persio, si ricordò di quell’infelice che i parenti principeschi aveano dimenticato, e dalla regina si fe cedere il terreno dove era stato ucciso, e vi fece erigere una cappella ed una colonna sormontata da una croce colla Madonna e la Maddalena e il simbolo affettuoso del pellicano. La confraternita de’ cuojaj la prese in cura, e vi facea celebrare nelle solennità, finchè la cappella non bruciò nel 1785. La colonna vedesi ancora al vestibolo della sacristia nella moderna chiesa delle Anime del Purgatorio, e la croce staccatane è nella sacristia stessa sovra un altare.

Ricordano Malaspini e dietro lui altri annalisti raccontano come al supplizio assistesse Roberto conte di Fiandra, genero di Carlo, e che, udita la sentenza, s’avventò al protonotaro esclamando: — Malnato! tocca a te condannar un signore sì nobile e gentile?» e lo trafisse. Colpo da francese: ma, per disgrazia de’ romanzieri, in un Memoriale del podestà di Reggio, inserito nel tom. VIII. del Rer. Ital. Scrip., si trova che il 18 ottobre Margherita di Borgogna, nuova sposa di Carlo d’Angiò, pervenne a Reggio e vi si fermò, ed ivi giunse a incontrarla Roberto alla fin del mese, quando appunto accadeva il supplizio di Corradino; poi nel lib. iii. p. 215 del Summonte, Istoria di Napoli, è riferito un diploma reale del 15 dicembre seguente, dato per mano di maestro Goffredo di Belmonte cancelliere e Roberto di Bari protonotaro del regno.

Ogni scolaretto ha inteso raccontare che Corradino dal palco gettò un guanto, come segno che invitava alla vendetta il suo erede, che era Pietro d’Aragona, al quale fu portato da Giovanni di Procida o da Enrico di Waldburg. Questo fatto non appare in alcuno storico napoletano avanti il Collenuccio; ma prima ne avea parlato Giovanni abate di Victring in Carintia, che fece una cronaca sin al 1344; autorità lontana di tempo e di luogo. Del resto, come c’entrava Pietro d’Aragona? Costui avea sposato Costanza figlia di Manfredi, da Corradino ritenuto per usurpatore e spergiuro; possibile ora volesse designarlo come erede? Per giustificare l’assalto della Sicilia, Pietro non cercò altri titoli che la chiamata del popolo, non allegò questo guanto nè la successione di Corradino, bensì quella di Manfredi. Da Federico II era nata legittimamente Margherita di Svevia maritata in Alberto langravio di Turingia, alla quale avrebbe potuto competere l’eredità degli Hohenstaufen, se altrimenti non n’avesse già disposto la spada, e lei in fatti aveva il re Corrado indicata erede ove si estinguesse la linea mascolina; e suo figlio Federico non dimenticò i suoi diritti al regno di Sicilia, e ne prese il titolo, sotto il quale diede concessioni e ricevette ambasciate dalle città lombarde e dalle sicule.

[411]. Ep. Rodulphi, ap. Raynaldi.

[412]. Jactatis inanibus verborum lenociniis, oratorem, quam, rapto contra Tartaros exercitu, Christianum imperatorem agere malebat. Ep. di Gregorio IX, ap. M. Paris.

[413]. Villani, lib. VI. 36.

[414]. Giaciono negli archivj massimamente di Genova i contratti dei signori francesi che davano in pegno le loro terre; e per cura di re Luigi Filippo ne fu tratta la serie de’ signori che parteciparono a quelle imprese, e i cui nomi e gli stemmi ornarono poi la sala delle crociate nel palazzo di Versailles.

[415]. Lettera del 27 maggio 1267, ap. Martene, nº 471.

[416]. Carlo d’Angiò e suo nipote Filippo re di Francia erano andati a Viterbo per sollecitare i cardinali a nominare il nuovo papa. Ivi stava pure Enrico figliuolo di Ricardo di Cornovaglia imperatore eletto; e vi capitò anche Guido di Monforte, vicario di Carlo in Toscana. Per vendicare il conte Simone suo padre, ucciso in Inghilterra come ribelle, costui entrò in chiesa, mentre dicevasi messa, scannò Enrico ed uscì. Ma alcuno gli disse: — Non ti ricordi che tuo padre fu anche strascinato per le vie?» Ed egli rientrato prese pe’ capelli il cadavere, e lo trasse fuori; e i due re stettero a vedere, senza impedire nè risentirsi. Più tardi l’omicida fu côlto, e terminò la vita nelle carceri di Sicilia.

[417]. Da Canale, Cronaca veneta, in francese, CLIX.

[418]. Istorie pistolesi ad ann.; Biliotti, Cron., cap. XXXV.

[419]. Quaresmius, Elucidatio Terræsanctæ. — Gli atti di re Roberto sono riferiti nella bolla Gratias agimus data da Clemente VI il 2 dicembre 1342 da Avignone.

[420]. — Se la santità vostra (dic’egli al papa) volesse informarsi quanto costerà ogni bisogno, e quali pratiche da imprendersi coi Tartari, rispondo che in tre anni quella spesa ascenderebbe a ventuna volte centomila fiorini, contando il fiorino a due soldi di grossi di Venezia; cioè settecentomila fiorini di rimbuono ogni anno per stipendj, munizioni, e mantener buono accordo coi Tartari; e per vascelli, armamento, castrametazione, rimonte, trecentomila fiorini in tre anni; in tutto settecentomila fiorini all’anno». Secreta, lib. II. p. i. c. 4.

Questo cenno ajuta a conoscere i valori d’allora. Poniamo che l’uomo a cavallo costi tre volte il pedone: se un esercito di quindicimila fanti e trecento cavalieri costa 600,000 fiorini annui, uno di diecimila fanti con millequattrocento cavalli deve costarne 535,849: aggiungi 300,000 fiorini per le prime spese della spedizione, saranno 835,849 fiorini. Il Sanuto ragguaglia il fiorino a due soldi di grossi di Venezia; onde questa spedizione dovea costare 1,671,789 soldi di grossi. Il soldo era la ventesima parte della lira, e la lira valeva dieci ducati, i quali allora doveano conguagliare a diciassette franchi d’oggi. Tale esercito dovea dunque costare 14,210,282, cioè ogni uomo annui mille franchi.

Si può avere la riprova di questa stima comparandola ai valori fissi delle grasce. Il Sanuto ce ne porge il mezzo, dicendo: — La libbra di biscotto costa quattro denari e un terzo. La razione giornaliera di un uomo essendo una libbra e mezzo, costerà denari sei e mezzo; quarantacinque libbre consumate da un uomo in trenta giorni costeranno sedici soldi e tre denari, moneta piccola: e in dodici mesi, cinquecentoquaranta libbre di biscotto saranno costate sei soldi di grossi, un grosso e quattro denaretti». Quest’ultima somma dunque rappresentava a que’ tempi 540 libbre di pane; 1,671,790 soldi dovevano rappresentarne 149,218,334. Tale quantità equivaleva a 17,177,145 libbre metriche. Ponendo quel pane a 20 centesimi, darebbero 14,235,409. I due computi servono dunque di riprova un all’altro.

Potrebbe tentarsi lo stesso calcolo sul vino, le carni salate, i legumi, e così via; ma la variabilità di valore di tali comestibili e l’incertezza sulle misure antiche renderebbero troppo ipotetica la stima. Al sommar dei conti però avremo che per nutrire un uomo a pane, vino, carne salata, fave, cacio voleansi l’anno dodici soldi di grossi, cioè lire 102.

[421]. Thesaurus regis Franciæ acquisitionis Terræsanctæ de ultra mare, nec non sanitatis corporis ejus, et vitae ipsius prolungationis, ac etiam cum custodia propter venenum.

[422]. Ad Nicolaum V pontificem strategicon adversus Turcas.

[423]. Par., IX. 126; e nel XV,

Dietro gli andai incontro alla nequizia

Di quella legge, il cui popolo usurpa,

Per colpa de’ pastor, vostra giustizia.

[424]. Sta negli archivj di corte a Torino il conto del viaggio di esso duca in Oriente.

Amedeo III di Savoja nel 1147 volendo crociarsi, prese a prestito dal monastero di San Maurizio d’Agaceno una tavola doro del peso di sessantacinque marchi, guarnita di pietre preziose.

[425]. Ghirardacci, St. di Bologna, lib. IV.

[426]. Maffei, Notizie generali sopra Verona.

È nota la storiella dell’asino che condusse Maria in Egitto, e infine capitò a Verona, o chi dice a Genova.

Lo statuto di Verona del 1228 porta che il podestà giura: Eum peregrinorum post crucem, qui ivit vel ibit ultra mare, defendam in suis possessionibus rerum mobilium et immobilium vel sese moventium, quas detinuit vel detinebit sine litis inquietudine usque ad crucem susceptam; si tamen reliquerit procuratorem, qui possit agere et conveniri de quasi re mobili... De rebus vero immobilibus eis absentibus jus non dicatur.

[427]. Nella Storia d’Incisa e del celebre suo marchesato (Asti 1810) è riferita una carta del 1204 fatta colà, ove dicesi che Bonifazio marchese di Monferrato regalò al Comune un pezzo della santa croce e l’ottava parte d’uno stajo d’un grano color d’oro e parte bianco, non prima usato e portato dalla Natolia, e detto melica. Il documento dev’essere spurio, nè del grano turco appare memoria prima della scoperta dell’America. Però nell’archivio vescovile di Bergamo trovo un atto rogato da Montenario de’ Papi die IV exeunte octobri del 1249, ove Alberto di Terza vescovo investe a titolo di perpetua enfiteusi i sindaci del comune di Sorisole di tutta la decima appartenente al vescovado ne’ territorj di Sorisole e Poscante, un sestario di vino, una corbam de loa panici quæ extimatur duo sextaria, etc. Anche oggi chiamasi loa lo spigone del turco, il quale pure è detto panico in molti luoghi. Questo documento, da niuno osservato, ch’io sappia, merita dunque qualche attenzione.

[428]. Delle navi spedite da Venezia in ajuto di san Luigi una era lunga centotto piedi, larga settanta; una centodieci per settanta; nessuna meno di ottanta. Marin Sanuto.

[429]. L’Iter siriacum del Petrarca è una descrizione del viaggio a Gerusalemme, diretta a Giovanni da Milano, che probabilmente era un Mandelli.

Lionardo di Nicolò Frescobaldi fiorentino (il cui viaggio fu edito dal Manzi il 1817) nel 1384 passava in Palestina, per tutto venerando e cercando reliquie, e noverando quelle che vide a Venezia, in Egitto, poi in Palestina; finchè «in capo d’undici mesi e mezzo rientrammo in casa nostra, dando consolazione alle nostre famiglie. Trovammo a Vinegia molti pellegrini franceschi e alquanti viniziani, fra’ quali fu messer Remigi Soranzi di Vinegia, il quale convitò una sera a cena tutti quelli che doveano andare al Sepolcro, e fecesi grande onore, e la sua casa parea una casa d’oro, ed avvi più camere che poco vi si vede altro che oro e azzurro fino; e costògli da duemila ducati, e bene tremila ve ne spese poi lui». Andò con lui Simone Sigoli, del quale pure fu nel 1822 trovato il viaggio, di schiettissima dettatura, e col lungo catalogo di tutti i perdoni che si aveano in Terrasanta. Del 1431 vi tornò la terza volta fra Mariano da Siena, del quale parimenti teniamo la descrizione: — In sulla terza, col nome dello sviscerato ed innamorato Gesù entrammo nella santa città, e nella prima entrata, chi vi va in atto di peregrinazione confesso e pentito, si ha plenaria indulgenza e remissione di tutti i peccati; e chi vuole piaceri e consolazioni spirituali, faccia questo cammino. Io per me lo dico, che mai non seppi che consolazione spirituale si fosse se non qui, e passa tutti i cammini, sia qual si vuole». Egli assicura che «il mezzo del mondo ad literam viene in mezzo fra ’l luogo dove Cristo fu crocifisso e dove resuscitò... Rimpetto alla natività, scendendo tre scaglioni, si è quello santo presepio, nel quale la dolcissima Madre riposò il suo dolcissimo Figliuolo Gesù piccolino; e qui il bue e l’asino l’adorarono, e feciongli buona compagnia. Questo è il più devoto luogo che io mai vedessi; ogni cosa è un sasso; la mangiatoja è tutta foderata di bellissimi marmi; allato si ha un altare. Dissivi messa... ed ebbine la maggior consolazione del mondo. Tuttavia mi parea avere quell’amoroso Bambino dinanzi gli occhi nella mangiatoja; e così tutti gli altri peregrini si comunicano. Tutta la notte non possono stare i peregrini in chiesa nè nessun cristiano, perchè vi stanno que’ Saracini che ci accompagnano, ed hanno grandissima devozione al luogo della natività di Cristo».

Francesco Baldelli nel 1551 tradusse in italiano la Prima Crociata di Roberto Monaco; ed è commovente l’entusiasmo de’ pellegrini al primo vedere la città santa: — O quante lagrime, pietosissimo Dio e giustissimo Signore, sparsero gli occhi dell’esercito tuo fedelissimo, allorachè per loro si videro le mura della terrena Gerusalemme! Quindi tosto chinandosi verso la terra, con la bocca e col capo salutarono divotamente il santissimo sepolcro del corpo suo sacratissimo, ed appresso adoraron te, che morto in esso giacesti, come quello che siedi alla destra del Padre, come quel giudice che venir dèi a giudicar le cose tutte. Ora sì che si può veramente dire che per te fosse addolcito il cuore di ciascuno, e che dove prima era di pietra, da te levato, fu dato loro di carne; e nel mezzo di loro mandasti lo Spirito Santo».

Nota del Trascrittore

Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. In particolare il testo in greco è stato trascritto tal quale, senza alcuna correzione; si è proceduto in modo analogo per l'equazione nella nota 334 pag. 403.

Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.