STUDJ SUL PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBLICA ROMANA.
I.
21 aprile 1849.
Nel disegno di Costituzione che jeri l'altro fu letto dal deputato relatore signor Agostini, molte cose riescono di necessità le medesime che in altri Statuti fondamentali; ma parecchie sono nuove, o, a dir meglio, sono innovate e ringiovanite. Ai compilatori del Progetto è sembrato convenevole, che trattandosi di ordinare e dettare una Costituzione repubblicana in Roma, dovessero ricomparire alcune di quelle forme politiche, venerande di antichità e di gloria, le quali governavano dal Campidoglio tutto il mondo civile. Perciò, parecchi concetti e ricordanze classiche, come direbbero i letterati, campeggiano in questo disegno di legge costitutrice. I Consoli, il Tribunato e i Comizj vi sono risuscitati non solo nel nome, ma, in qualche porzione almeno, eziandio nel fatto. La questione sta a definire se quelle forme vetuste e dagli uomini (rispetto all'uso) dimenticate, posson o tanto o quanto ripigliar vita e recare profitto. Appresso i Romani, Consolato, Tribunato e Comizj erano parti d'un gran tutto bene insieme congegnate e connesse, prodotte e compite dalla invisibile azione del tempo e dalla lenta conciliazione degl'interessi, e conformate a poco a poco alle singolari e non più ricomparse condizioni di quel popolo miracoloso. Tentare oggi di ricondurle fra noi, benchè a pezzi e frammenti, si è come incastrare nella basilica di Firenze un colonnato di Vitruvio, e porre a riscontro del Mosè di Michelangelo l'Apollo del Belvedere.
Oltre di che, ogni pensatore politico è persuaso quest'oggi, che le antiche istituzioni si reggevano molto di più per l'efficacia dei costumi, che per la virtù e maestria delle leggi; e più assai per la forza della religione e dell'uso, che per la sapienza ordinatrice interiore. Per contra, l'età nostra procaccia di supplire con l'intima bontà delle leggi e degl'istituti al difetto delle tradizioni e all'inefficacia de' costumi. I tre libri De Republica scritti dal dottissimo dei Consoli e giaciuti occulti per tanti secoli, poi ritornati inopinatamente alla luce, non ànno niente di più ajutato gl'ingegni a capire e scoprire la economia del governo romano; quella economia intendiamo che induceva effetti e compiva imprese maravigliose a tutto il mondo moderno.
Due consoli in Roma stavano più che bene, e facevano gran profitto alla cosa pubblica, perchè studio cotidiano di quella città erano la guerra e la conquista. Laonde, il più del tempo, l'uno de' consoli guidava gli eserciti, l'altro provvedeva ai negozj civili. Spartivansi parimente fra loro non pur gli ufficj, ma le provincie; e con siffatti temperamenti, e forse con molti altri che mal conosciamo, evitavasi la discettazione e il conflitto in fra due persone investite di egualissima potestà e incumbenza.
Ma i due consoli di questa nostra repubblica, nessuno intende come faranno a procedere sempre d'accordo. Il sì dell'uno vale quanto il no dell'altro, nè più nè meno; e come la legge non partisce fra loro nessun officio e nessuna giurisdizione, così quell'altercazione del sì e del no può insorgere ad ogni momento e per ogni cosa, e non è provveduto alcun modo di farlo cessare.
Manco male, se i consoli venissero eletti dall'Assemblea; perchè quivi i rappresentanti più savj e sperimentati potrebbero convenire, e dare i suffragj a persone il men che si può disformi di genio, d'opinione e di scienza. Ma i consoli, giusta il disegno, escono essi pure dallo scrutinio popolare; quindi, per li diversi umori delle provincie, accadrà sovente di vedere appajati uomini differentissimi. E neppure è lecito di credere che la stanchezza e la noja ovvero l'urgenza dei casi costringali a cedere l'uno all'altro secondo i tempi e gli accidenti, o a convenire in continui mezzi termini per giungere a qualche atto e deliberazione comune. Imperocchè, sopra que' poveri consoli pesa una sì tremenda e incessante malleveria, da spegnere qualunque buon desiderio di mezzi partiti e di mutua condiscendenza. Nelle altre Costituzioni sono i parlamenti che tengono arbitrio di sottoporre a un'imputazione criminale i capi non inviolabili del Governo; ma nella nostra, ogni cittadino può con un semplice suo memoriale promuovere l'accusa e la condannagione dei consoli. Nè solo debbono essi render ragione delle faccende della repubblica ad ogni sei mesi, e quante volte sieno dall'Assemblea ricerchi di ciò; ma usciti appena d'uffizio, vengono per disposizione suprema di legge posti a sindacato dai Tribuni, i quali possiedono facoltà di tradurli di poi in giudicio. In Francia, presidente e ministri incontrano tutt'insieme una pari obbligazione di mallevare; ma la nostra Costituzione fa imputabili di colpe di stato i soli due consoli, e ogni mancamento de' primi ufficiali del Governo rovesciasi loro sul capo.
Abbiamo finito? non già, perchè riman di notare in questo medesimo subbietto un altro grave disconcio. Conforme il disegno di cui parliamo, ogni anno all'uno dei consoli tocca di uscire di magistrato, e vien supplito dal console nuovo. Per tal guisa, colui che rimane, dopo avere per avventura assai faticato e sudato a comporsi nelle massime e nella pratica col suo collega, dee ricominciar l'opera e la fatica con l'altro che sopraggiunge; al quale altro avverrà dopo un anno la sorte medesima; e così senza fine. Oh Consolato degno di poca invidia e di molta commiserazione!
II.
23 aprile 1849.
La vita politica delle nazioni, simigliando a quella dei corpi animati, non può sussistere nè prosperare senza un artificioso contrasto delle sue parti. Ma il contendimento in fra esse debb'essere tale, che invece di uscirne la disgiunzione e la distruzione, e invece che le virtù e le forze contrapponendosi vengano a sminuire e cessare, moltiplichino per lo contrario la lor vigorezza e la loro efficacia, e compongano, quasi a dire, una discorde concordia, piena di varietà e di ordine insieme.
L'arte, pertanto, dei filosofi politici consiste a trovare una felice e durevole antagonía (mi si conceda il vocabolo) delle forze civili, donde provenga continuamente l'ampliazione e la sicurezza delle libertà pubbliche e del comune perfezionamento. Per contra, quelle costituzioni in cui signoreggia un solo principio e una sola forza qualechessia, portano entro sè la cagione dello scadimento e ruina propria. Le monarchie assolute appena ebbero consumate le reliquie della feudalità e ogni specie di gerarchia interposta tra esse e il popol minuto, soggiacquero alla violenza di ripetute sollevazioni, e cessero il luogo ai governi rappresentativi. Per simile, le aristocrazie di Venezia e di Genova, dopo avere in sè accumulata ogni potestà ed ogni diritto, si disfecero nella dissolutezza e nell'ozio. L'aristocrazia inglese, in quel cambio, ponendo argine a sè medesima e alla sua prepotenza con la Camera dei Comuni e con altre popolari franchigie, non solo è ancor sussistente e gagliarda, ma non sembra dar segno nessuno di decadenza e di prossimo disfacimento. Grande errore farebbe colui il quale stimasse che i governi popolari vadano esenti da questa legge. I Fiorentini, quando ebbero divelto dal seno loro ogni ordine di patriziato e ogni autorità senatoria, e raccolto tutto il potere in mano delle Arti, non perciò si quietarono, ma si divisero in sètte più numerose, e la città e lo stato riempirono di tumulti e sollevazioni.
A coloro, impertanto, che si travagliano di ordinare e costituire in maniera durevole le moderne democrazie, debbe star ferma in pensiero cotesta massima fondatissima: di non permettere che la forza e autorità popolare non abbia contrasto legale alcuno, e la vita così politica come civile non esca sempre rinnovata e rinvigorita da un ben congegnato sistema di antagonía.
A rispetto di ciò, debolissima e molto pericolante, a credere nostro, è l'ultima Costituzione di Francia, e sarà tale qualunque altra le voglia rassomigliare. Quivi una sola è la fonte e l'emanazione di ogni dignità e di ogni potere; senza che alcuna prescrizione di legge od ufficio di magistrato curi e provveda se non a impedire, almeno a scemare notabilmente gli sconci assai gravi che il suffragio universale conduce seco, e i quali dal lato degli elettori sono principalmente la volubilità, l'ignoranza e la seduzione. Quivi una sola assemblea, originata da quel suffragio, fa e delibera tutte le leggi e ne veglia l'esecuzione. Quivi il capo del governo trae l'autorità e l'ufficio suo transitorio dallo stesso popolare scrutinio; e non possiede per moderare alcun poco la onnipotenza dell'assemblea verun altro mezzo, che farla richiedere dai ministri entro il termine solo di un mese, di voler sottoporre a nuova deliberazione la legge per innanzi approvata; e può l'assemblea non accedere alla domanda. Quivi, pertanto, è una sola ed unica potenza e dominazione, la volontà delle moltitudini; le quali di lor natura, come dicemmo, riescon voltabili e passionate, nè si posson difendere quanto è bisogno contro la propria ignoranza e l'altrui seduzione. Ora, nessun rimedio à trovato la Costituzione nuova francese ai difetti e all'eccesso del regno assoluto delle moltitudini, e alle esorbitanze del parlamento che discorre ed opera in nome di quelle. Tutt'i poteri sono soverchiati continuo da una forza incircoscritta e infrenabile; e l'antagonía salutare della vita politica è sciolta e annullata.
In America, alla prevalenza cieca del numero e all'arbitrio pieno del popolo minuto contrasta primamente la forma di governo confederativo; la quale induce meno impeto nel consiglio e nell'opere, e commette al congresso centrale la sola trattazione degl'interessi effettivamente comuni, e però assai più larghi e meno mescolati ed intorbidati di passioni e preoccupazioni. Secondamente, l'abbondanza inesauribile del lavoro e l'alto prezzo delle mercedi, fa la plebe di necessità meno inquieta ed astiosa, e ne' suoi pensieri e suffragi più temperata. In terzo luogo, ognun sa che la potestà legislativa è spartita in America tra la Camera dei Comuni e il Senato, e che non procedono entrambi dal suffragio universale, nè sono eletti con una medesima ragione proporzionale; imperocchè il Senato componesi secondo il numero degli Stati, e la Camera de' Comuni secondo quello dell'universale popolazione. E similmente, non dal suffragio delle plebi, ma da certo modo particolare e ristretto di eleggere, esce il nome del presidente a ciascun quadriennio.
Ora, non sussistendo nulla di tutto ciò in Francia, egli occorreva di speculare e indagare altra natura di spedienti e altra efficacia di rimedj: il che non fu fatto nè procurato.
Ai degnissimi cittadini che lungamente meditarono l'idea della Costituzione romana, sembra che siffatti pensieri e difficoltà o non sieno sorti nell'animo, o non li abbiano piegati ad altre cogitazioni e risoluzioni. Certo è, che nel lor disegno di legge fondamentale incontrasi, come appunto nella francese, una sola assemblea, una sola forma di elezione, una sola origine di autorità e di potere. Ma in Francia ogni proposta accolta nel parlamento dee, per avere forza di decreto, venir messa a partito e vinta tre volte consecutive; e oltre di ciò, il presidente, innanzi della promulgazione a lui affidata, possiede come notammo, la facoltà di richiedere una quarta e ultima deliberazione. Giusta il disegno di Costituzione di cui parliamo, un consimile temperamento può venire usato dai Tribuni. Di questi, adunque, diremo un po' alla distesa, e con sempre uguale franchezza e sincerità di discorso.
III.
25 aprile 1849.
Chiunque ricorda il tribunato romano antico, pensa una tremenda magistratura che, per effetto delle sue interdizioni, de' suoi giudizj e de' suoi plebisciti, non solo la forza contrappesava e l'autorità del Senato, ma non di rado soprapponeva il diritto e la volontà della plebe alle giurisdizioni e alla potenza di tutto l'ordine dei patrizj. Nel nostro Progetto dì Costituzione il tribunato è cosa molto più innocente e leggiera, e tra tutti gli ufficj della repubblica è del sicuro il più scioperato ed agevole; tanto che sembrerebbe costituito per serbare in Roma alcuna memoria e figura dei Benefizj Semplici, quando il tempo e i costumi li sopprimessero. Per vero, ad esso non è attribuito altro incarico peculiare e continuo, se non quello descritto dall'articolo 33, con queste formali parole: «Sopra le leggi adottate con maggioranza minore di due terzi, possono i tribuni richiamare il suffragio dell'assemblea; e se dopo la seconda discussione sono adottate con meno di tre quarti di suffragi, i tribuni hanno il diritto di richiamarle a nuova discussione. Dopo la terza discussione, se la legge è adottata a qualunque maggioranza, viene eseguita.»
Nella proposta neppure è indicato l'idoneo modo col quale il tribunato esercita cotal suo diritto; cioè se il debba mettere in atto per messaggio all'assemblea, o se per organo dei consoli od altri primi ufficiali, ovvero presentandosi egli medesimo nel parlamento, e quivi annunziando essere sua volontà che la discussione di tal legge o di tal altra, benchè compiuta, si rinnovelli. Ma certo è che la legge fondamentale non gli fa obbligo nemmeno di significar le ragioni ond'è mosso a chiedere la rinnovazione dei dibattimenti e la prova del bossolo.
Ciascun vede, pertanto, che comoda magistratura sia quella del tribunato, scarica affatto di pensieri e di occupazioni, e non dovendo ragione ad alcuno del proprio operato; imperocchè ella sola, secondo la proposta, non incorre in veruna malleveria, e non riconosce potere alcuno che le stia sopra.
Dicemmo nel primo Articolo, che in questo disegno di legge fondamentale, chi porta davvero un basto ingrato e pericoloso, sono que' tapinelli de' consoli: onde qui Cicerone non avrebbe per lo certo di che compiacersi oltremodo, e non morderebbe sì spesso ne' suoi discorsi que' tanto numerosi e protervi qui honori inviderunt suo. E si avverta di passata la ingiusta parzialità che interviene tra i consoli ed i tribuni. La proposta di Costituzione prescrive nell'articolo 22, che i consoli debbono conseguire nei generali comizj non meno di centomila suffragi; ai tribuni basta la pluralità ordinaria; e ciò non pertanto i consoli sottostanno al sindacato dei tribuni. Questi poi, come i prediletti e i beniamini dello Stato, sono mantenuti e spesati dalla repubblica; del mantenimento dei consoli la Costituzione non parla: eppure la lor bisogna e la briga è grandissima; quella dei tribuni è pressochè nulla. Onde ci par di sentirli ogni giorno, desinando nel nuovo Pritaneo, sclamare per gratitudine: Populus nobis hæc otia fecit.
Ma, rivenendo al primo proposito, egli si può dire che l'officio sopradescritto del tribunato poco importa al corpo da' cittadini se riesce lieve o gravoso a chi lo sostiene, quando torni in effetto di gran momento e di gran salute per la repubblica. Ma qui appunto la mente nostra si smarrisce in cercando i principj e le massime che ànno condotto i compilatori della proposta ad immaginare questo lor tribunato; il quale è inopportuno e soverchio per un rispetto, e per un altro è inefficacissimo e vano. Soverchio, all'intento di conseguire nuove discussioni e nuovi scrutinj, e soverchio altresì, come vedremo più tardi, per sindacare l'azione dei consoli; inefficacissimo e vano, per porre limitazione alla prepotenza popolare, e introdurre nello stato una saggia e provvida antagonia; inefficacissimo, infine, per mantenere nella repubblica una giusta misura fra i due elementi costitutivi d'ogni progresso civile, la conservazione vogliam dire e l'innovazione.
Tanto è discosto da verità, che l'ufficio di domandare una discussione nuova esiga la creazione di una sì alta e insigne magistratura qual'è il tribunato, che in Inghilterra viene a ciò soddisfatto e supplito da un semplice articolo di regolamento parlamentare, e in Francia da una speciale prescrizione della legge costitutrice, là dove tratta delle pertinenze e funzioni dell'assemblea. Ma sì in Francia e sì in Inghilterra tale precetto di rinnovare i dibattimenti e dare più d'una volta i partiti, non ad altro serve, salvo che ad impedire la troppa sconsideratezza e precipitanza delle deliberazioni. Nè l'opera dei tribuni può recare in ciò maggior bene, eziandio per questa considerazione, che l'autorità loro appresso i deputati del popolo è men che mediocre, venendo eletti, siccome quelli, dagli stessi comizj e a pluralità ordinaria di voti: quindi, a rispetto del valore e dell'importanza morale, i tribuni agli occhi dell'assemblea sono dodici contro dugento; sono dodici muti ed inoperanti, contro dugento che discutono e che risolvono.
Secondo la proposta, i consoli, terminato l'ufficio loro, ne rendono conto ai tribuni. A questi poi appartiene o approvarli o proporne l'accusa. Con ciò, non v'à dubbio, il tribunato ritroverebbe, una fiata almeno ogni due anni, qualche giorno di briga e di occupazione. Ma si consideri che innanzi a quel termine, ai consoli tocca per quattro volte di render conto all'assemblea dello stato de' pubblici affari; la qual cosa include di necessità l'esame e il giudicio minuto e specificato dell'opere loro: ed anche intralasciamo di ricordare che debbono i consoli ripetere punto per punto quell'atto, sempre che ciò venga nel desiderio dell'Assemblea.
Posto, dunque, ch'essi della ministrazione loro sieno usciti netti e incolpevoli, e niun cittadino gli abbia accusati od abbia potuto far giungere l'imputazione insino alla forma del giudicio, la quinta ispezione e indagine de' lor fatti e portamenti diventerà di leggieri, piuttosto che altro, una formalità ed una sovrabbondanza. In caso poi che il contrario avvenisse e proponessero i tribuni l'accusa dei consoli, l'assemblea sarà pochissimo disposta ad approvarla e continuarla; perchè moverebbe da gente non guari mallevadrice dell'atto, sprovveduta di autorità grande, chiamata a supplire i consoli per tutto il tempo del giudicio; e più ancora, perchè l'assemblea confesserebbe la incapacità propria e la negligenza, col non aver saputo o voluto prevenire i tribuni intorno al sindacare le azioni dei consoli.
Rimane di far parola d'una straordinaria incombenza data ai tribuni; d'invigilare e conoscere, durante la dittatura, se il pericolo della patria è cessato. Merita la cosa che noi ne discorriamo a più bell'agio nel prossimo foglio; e vedremo quanto curiosa e piacevole invenzione riesca questo aborto di Tribunato.
(Dalla Speranza dell'Epoca.)