SULLA PENA IMPOSTA AI CANONICI DI SAN PIETRO.
11 aprile 1849.
Abbiamo, non con le parole soltanto ma col fatto cotidiano, mostrata la risoluzion nostra di non crescere la scontentezza e inasprir le passioni con quelle gravi censure che le pubbliche cose meriterebbero. Ciò nonostante, quando i principj stessi pericolano e l'opinione universale degli uomini può venir pervertita, parlare è necessità; e noi il faremo con quella schiettezza che la verità e la giustizia prescrivono, e con quella moderazione che la temperie dei tempi e consiglia e comanda.
Leggesi nel Monitore di jeri un decreto dei Triumviri, col quale i canonici del capitolo Vaticano sono accusati, condannati e puniti, per avere reiterato il giorno di Pasqua il rifiuto di prestarsi alle funzioni sacre, ordinate dal Governo. Il decreto chiama criminosa cotale ripulsa. È dunque materia non pure di polizia correttiva, ma di giustizia penale e di Corte d'Assise, come direbbesi in Francia. Dopo ciò, vennesi da noi cercando nel foglio, così l'atto d'accusa e il compendio del processo, come la sentenza formale dei giudici, l'allegazione del testo delle leggi rispettive violate, e l'applicazione della pena. Ma il foglio tace di tutto questo, ed è notorio all'intera Roma, che nessun atto di tribunale e nessuna specie ordinaria o straordinaria di giudicio à qui avuto luogo. Or come? s'incolpa e si taglieggia una congregazione intera e numerosa di ecclesiastici senza veruna formalità e legalità di giudicio; e da quelle persone medesime da cui move l'accusa, move altresì la condanna e la punizione? Ma in qual mondo siam noi? nel bel mezzo d'Europa, nella civilissima Roma sotto il più libero de' governi, ovvero in alcun pascialatico della Romelia o dell'Asia Minore?
Una cosa, intanto, è certissima: che, cioè, qualora il dritto comune stato fosse rispettato, e avessero i magistrati ordinarj assunto, secondo lor debito, di conoscere e giudicare l'incolpazione, sarébbene uscita di necessità una sentenza di pienissima assoluzione. Imperocchè nessuna nozione di dritto, nessuna massima di gius publico, nessun principio di equità e di naturale giustizia, indurrà mai il retto e imparziale giudice a riconoscere in alcun cittadino il perfetto dovere civile di compiere certi atti di culto, e recitar certe preci a tal giorno, a tal'ora, per comando di chicchessia. E siamo noi che pigliamo arbitrio di chiamar criminose siffatte ricuse! noi propugnatori d'ogni libertà, noi banditori dell'inviolabile diritto delle coscienze!
E dopo tanto gridare contra ogni maniera di materiale costringimento in fatto di religione, noi stessi diamo ora l'esempio della violenza; e non tolleriamo che altri neghi di porger mano ad un'opera spirituale per timore, o giusto od erroneo, di commettere fallo dinanzi a Dio? Guardando all'intimo della cosa e non agli esterni accidenti, in verità che pochissima differenza si scorge tra queste nuove multe e condanne, e le carceri e gli altri cruciati del Sant'Uffizio; e tanto esce dal dritto e dall'equità il prete il quale usa come argomento di persuasione la forza esteriore, quanto il magistrato civile che pretende con la corporal forza di astringere il prete ad un atto di culto e di mera pietà religiosa. Nella fede e nel culto vive ed opera (chi non lo sa?) un intelletto ed una natura morale e spontanea, e però abborrente da coazione; e la storia del medio evo è piena di sangue e di lacrime, appunto per avere così i principi come il clero dimenticata o disconosciuta, ciascuno dalla sua parte, una tanto solenne e salutifera verità.
Noi di quelli non siamo che disperano facilmente dell'efficacia dei principj, e credono la libertà e la giustizia essere piuttosto un nobile desiderio de' buoni che un'asseguibile realità. Confessiamo pur nondimeno, che questo veder ripetuti gli errori antichi, e ripetuti da coloro che senza dubbio professano massime affatto opposte, ci perturba e ci affligge più che mediocremente.
La salvezza pubblica è grande e famosa parola, e può di molti arbitrj e di molte fiere deliberazioni essere causa e scusa ad un tempo. Ma non si pronunzino almeno in simili casi i nomi di colpa e di pena, di virtù e di dovere; perchè nessuna potenza e nessuna necessità umana potranno alterare e scambiare giammai la indefettibile essenza della verità e del diritto, di ciò ch'è innocente e di ciò che è reo.
(Dalla Speranza dell'Epoca.)