Note all’Appendice.

[469]. Cfr. Pausania, 4, 14, 3 sgg. specie 4: «In primo gli Spartani li fanno giurare di non defezionare mai da loro, e di non tentare alcun altro mutamento». Questa dicitura sembra riferirsi a un rapporto di Stato dominatore a popolazione civilmente libera.

[470]. In Poetae gr., ed. Bergk, II, fr. 6: trad. it. di G. Fraccaroli, Lirici greci, Torino, Bocca, II, 90.

[471]. Paus., 4, 14, 4.

[472]. Pausania discorreva dei Messeni innanzi la grande rivolta della fine del VII secolo a. C.; dopo di che, soggiunge, essi «passarono nella categoria degli Iloti» (4, 23, 1; 24, 5). Si deve, in questa frase, supporre anche un mutamento dei loro obblighi tributari nel senso che, in luogo di un tributo proporzionale, i nuovi Iloti (come gli antichi) avrebbero pagato un tributo fisso in natura? Tale deduzione sarebbe arbitraria ed anche inverosimile, in quanto l’aggravarsi della condizione materiale dei Messeni non rendeva possibile siffatto mutamento (cfr. pp. 215-16 del pres. volume). Molto più semplicemente qui si deve trattare del loro passaggio da coloni liberi o semiliberi a servi della gleba.

È singolare lo sforzo dei moderni per conciliare i passi di Plutarco e di Pausania, dopo averli interpretati in modo da renderne inconciliabile il contenuto. Nel suo ottimo libro Le travail dans la Grèce ancienne (pp. 112-13) il Glotz imagina che la condizione degli Iloti della Messenia fosse stata diversa da quella degli Iloti della Laconia: complicazione improbabilissima, di cui le fonti tacciono assolutamente o che esse smentiscono: infatti Pausania, vedemmo, informava che anche i Messeni furono inscritti fra gli Iloti. Il Beloch poi, nella sua Griechische Geschichte (2ª ed., I, 1, p. 304, n. 1), suppone che la condizione degli Iloti sia stata dapprima quella descrittaci da Tirteo e da Pausania, poi quella indicataci dalla consueta interpretazione di Plutarco. Il guaio si è che Plutarco (loc. cit.) si riferiva, come Tirteo e Pausania, all’età licurgica e prelicurgica.... Lo stesso storico (lo notiamo implicitamente) cade in qualche altra inesattezza. Egli considera i Messeni, innanzi la grande rivolta del VII secolo, quali servi della gleba (p. 206), e interpreta l’espressione ἀποφορὰ, con cui Plutarco indica il generico tributo degli Iloti, come il vocabolo tecnico che renda il concetto di «fitto costante» (p. 304, n. 1).

[473]. C. I. L., VIII, 2, 10570, § 3 (iscrizione di Suk el Kmis) (in Riccobono; Baviera; Ferrini, Fontes iuris romani, Florentiae, Barbera, 1909, pp. 362 sgg.).

[474]. Ibid., § 4.

[475]. Cfr. Journal of hellenic studies, 1897, pp. 418 sgg. Pur troppo, l’iscrizione, gravemente mutila, non ci illumina (verbalmente almeno) in modo così completo come quella africana di Suk el Kmis.

[476]. In Riccobono ecc., Fontes iuris romani, pp. 352 sgg.; col. I, ll. 6-7, 9, 12, 24; col. II, l. 29 e passim.

[477]. Ibid., pp. 357 sgg.; col. I, l. 8; col. IV, l. 9.

[478]. Ibid., p. 359 sgg.; col. I, ll. 2 sgg.; col. II, l. 10.

[479]. E. Beaudouin, Les grands domaines dans l’Empire romain, in Nouv. Revue hist. de droit français et étranger, 1898, pp. 556 sgg.

[480]. Cod. Just., 11, 48 (47), 5: «Domini praediorum id quod terra praestat accipiant, pecuniam non requirant; cfr. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques probl. d’histoire, pp. 1-82; Idem, Institutions politiques: L’invasion germanique ecc., pp. 142-43; L’alleu et le domain rural (Paris, 1899), pp. 77-79. 406; Le domain rural in Revue des deux mondes, 1886, pp. 855-56 (trad. it. in Bibl. di st. economica del Pareto-Ciccotti, II, 1); Mitteis, in Hermes (1895), p. 606; E. Costa, in Bullett. Ist. dir. rom., 1901 (1902), pp. 50 sgg.; Schulten, Colonus, in Dizion. epigr. del De Ruggiero, pp. 459-460; E. Beaudouin, op. cit., in Nouv. Revue hist. de droit français et étranger, 1897, pp. 708, 709, note 1-2; 1898, 56-57; G. Luzzatto, I servi della gleba nelle grandi proprietà ecclesiastiche, Pisa, Spoerri, 1910, pp. 143 sgg., 179 sgg.

[481]. Cod. Iust., 11, 49 (50).

[482]. Cod. Iust., 41, 47 (48) 1 (a. 328).

[483]. Cod. Iust., 11, 48 (47), 5.

[484]. Cod. Iust., 41, 47 (48), 23, 1-2.

[485]. Ibid., § 3.

[486]. Cfr. anche l’epigrafe d’Henchir Mettich in Riccobono ecc., op. cit., pp. 374 sgg., ll. 11 sgg.; Beaudouin, in loc. cit., 708-09, note, e Cod. Iust., 11, 48 (47), 8, 1, ecc.

[487]. Die Lex Manciana ecc., in Abhandl. d. Königl. Gesellschaft d. Wissenschaft zu Göttingen philol. hist. Classe, N. S., II, 3, 1897, (estr. pp. 46 e passim).

[488]. Cfr. Beaudouin, in Nouv. Revue hist. de droit français et étranger, 1898, pp. 547 sgg.

[489]. Plin., Ep., 9, 37, 2 sgg. Cfr. Dig., 19, 2, 25, 6: «Partiarius colonus quasi societatis iure et damnum et lucrum cum domino fundi partitur».

[490]. Dareste; Haussoulier; Reinach, Inscriptions juridiques grecques, II, (p. 238), XIII bis, § 3.

[491]. Gu. Roscher, Traité d’économie politique rurale (trad. fr.), Paris, 1888, pp. 235 e sgg.

[ INDICE.]

Prefazione [Pag. VII]
Introduzione [IX]
Disegno della storia politica della Grecia antica; Obietto del presente studio e suoi limiti; Il concetto di «progresso» e di «decadenza»; Storia e fonti storiche.
Capitolo I. — La schiavitù e l’antica società ellenica [Pag. 1]
La schiavitù e la sua importanza storica; La popolazione schiava in Grecia; Improduttività e costosità del lavoro servile; Il regime a schiavi e la produzione; Il macchinario e i lavori agricoli in Grecia; La produzione del suolo; Macchinario e lavori industriali; La concentrazione della ricchezza immobiliare; La concentrazione della ricchezza mobiliare; La concorrenza servile e il lavoro libero; L’emigrazione; Ripercussioni politiche della schiavitù; La corruzione morale; La reazione contro l’economia a schiavi.
Capitolo II. — Le Società agricole e la servitù della gleba in Grecia [Pag. 75]
Origini della servitù della gleba; La servitù nella Grecia antica; La condizione giuridica e morale dei servi della gleba e sue conseguenze; I proprietari del suolo; La grande crisi sociale.
Capitolo III. — L’imperialismo [Pag. 115]
L’imperialismo greco; L’imperialismo ateniese: soggezione economica; Soggezione giudiziaria; Soggezione politica; L’espropriazione delle terre degli alleati; L’imperialismo e la decadenza di Atene; L’imperialismo spartano; L’imperialismo tebano; L’imperialismo in Sicilia e nella Magna Grecia; Imperialismi minori; L’imperialismo macedone; La reazione greca.
Appendice al capitolo secondo [Pag. 209]
Il tributo degli Iloti spartani.

Fine del volume primo.

Nota del Trascrittore

Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.

Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.