APPENDICE AL CAPITOLO II. Il tributo degli Iloti spartani.

Quali erano gli obblighi tributari degli infelici Iloti della Messenia e della Laconia verso gli Spartani, loro signori? Il passo più comunemente citato in proposito è quello di Plutarco (Lyc., 8, 4), nel quale si dice che, nella originaria distribuzione compiuta da Licurgo, del territorio della Laconia, «il lotto di terra di ciascuno Spartano era tanto esteso da consentire il raccolto di 70 medimni di orzo per capofamiglia; di 12 medimni per la sua donna e di una proporzionale quantità di liquidi e di frutta». Com’è chiaro dalla dizione, il passo non indica il contributo degli Iloti, ma specifica il prodotto medio di ciascuno dei lotti spartani in Laconia nell’età di Licurgo. In conseguenza è assai dubbio che se ne possa indurre alcuna conclusione per gli obblighi degli Iloti verso gli Spartani dominatori.

Altri due passi, non meno frequentemente citati, sono quelli di Plutarco: Inst. lac., 41; Lyc., 24, 3, nei quali il biografo antico informa che gli Iloti corrispondevano «un tributo (apophorà), determinato», ossia «fisso sin dalle origini, e che era cosa empia esigere di più». Da questi due passi si è voluto ricavare che gli Iloti versassero ogni anno ai loro signori una quantità numericamente fissa e immutata di misure di cereali o d’altri prodotti, ossia, per ispiegarci più chiaramente, un certo numero fisso di ettolitri o di litri di solidi e di liquidi. Ma anche questi due passi non impongono una così precisa conclusione. Essi autorizzano solo a concludere che la prestazione o il tributo degli Iloti — quali che ne fossero la natura o la forma —, ossia il loro obbligo contrattuale verso gli Spartani, era stato fissato fin dal principio ed era immutabile.

Bisogna dunque, per maggior luce, ricorrere ad altre testimonianze. Le quali infatti esistono, e ci avvertono che i passi di Plutarco non vanno intesi secondo l’interpretazione consueta. Ce ne avverte anzi tutto la testimonianza, di un contemporaneo della seconda guerra messenica, ossia di un personaggio del tempo remotissimo, a cui Plutarco si riferiva — il poeta Tirteo —, il quale parlando dei Messeni, ridotti, dopo la prima conquista, alla condizione di semiliberi o, piuttosto, di liberi privi dei diritti politici[469], li descrive:

Sotto gran pesi rotti sì come asini

Dalla necessità lacrimosa ai padroni costretti

A dar metà di quanto i campi rendono[470].

Il passo è esplicito e non ammette contestazioni: i Messeni pagavano agli Spartani il «tributo fisso e immutabile» della metà dei prodotti dei campi da essi coltivati. La immutabilità quindi non si riferirebbe ad una cifra, ma a una proporzione determinata. Un altro antico scrittore greco, Pausania, anche lui della prima età imperiale, come Plutarco, fondandosi su Tirteo e su altre fonti, interpretava egualmente che ai Messeni «non fu imposto alcun tributo determinato, ma di tutti i prodotti della terra quelli versavano ai loro signori la metà del ricavato»[471]. Il che vuol dire che, mentre i moderni in genere concepiscono i rapporti economici — non quelli politici! — tra Spartani e Iloti, come rapporti di locatari a conduttori, paganti un fitto in natura, Tirteo e Pausania ci riportano invece a un rapporto — più o meno volontario — di mezzadria o, per dirla in termini giuridici romani, a una colonia partiaria[472].

Questa costante stabilità, non della quantità, ma della proporzione del tributo dei servi della gleba o dei coloni semiliberi, non è esclusiva a Sparta; è comune a tutto il mondo greco-orientale e alla legislazione imperiale romana, nonchè a quella successiva — fondata sulla romana — dell’alto Medioevo. Ed invero, tutti i documenti del periodo imperiale romano, relativi alle colonie parziarie dell’epoca, contengono clausole perfettamente analoghe a quelle che abbiamo ritrovate nei passi degli antichi scrittori, riferentisi a Sparta e agli Iloti primitivi: le une e le altre, aventi per iscopo d’impedire alcun mutamento nelle originarie condizioni contrattuali.

La legge di Adriano, che regolava le condizioni dei coloni dei demanî imperiali in Africa, vietava, tanto ai procuratori come ai conduttori, di richiedere da quelli maggior quantità di contribuzioni o di prestazioni di quanto in origine fosse stato stabilito: «Kapite legis Hadrianae, quod supra scriptum est, ademptum est.... ius etiam procuratoribus, nedum conductori adversus colonos ampliandi partes agrarias aut operarum praebitionem jugorumve etc.»[473].

E poichè, oltre mezzo secolo più tardi — nel 180-83 circa —, tale norma è stata violata, i coloni del Saltus Burunitanus si appellano all’imperatore, invocando la legge Hadriana che li aveva istituiti. E l’imperatore — Commodo — dà loro ragione, e legifera a sua volta: «procuratores.... curabunt ne quis per iniuriam contra perpetuam formam a vobis exigatur»[474].

Ancora sessant’anni più tardi, verso il 244-46, in una assai diversa contrada dell’Impero romano, nella greco-orientale Frigia, i coloni di un altro demanio imperiale si appellavano egualmente all’imperatore, quasi con le stesse parole della iscrizione africana sopra citata, contro le violazioni dei loro patti contrattuali originari, e l’imperatore torna a dar loro ragione[475]. Ma può, quasi con sicurezza assoluta, dirsi che non si tratta di caso particolare, ma di norma universale. La famosa iscrizione di Henrich Mettich — ch’è il più antico documento riguardante il colonato romano, e che rimonta all’età di Traiano (116 o 117) —, richiama a sua volta una precedente lex Manciana (la legge originaria che aveva regolato il dominio), e ne ripete e rinnova passo per passo le clausole[476]. Identicamente si comporta una legge dell’età di Adriano riguardante i coloni di un innominato dominio imperiale di Africa[477]. La famosa iscrizione di Ain Oussel dell’età di Settimio Severo (209-211) richiama a sua volta, anch’essa, la lex Hadriana sopra citata[478]. E tutta la legislazione imperiale autorizza a concludere che si tratta di colonie parziarie, enfiteutiche, talora ereditarie, e quindi, in conseguenza, a condizioni immutabili[479].

Identiche clausole troviamo, non più nelle epigrafi, ma nelle più tarde e varie (per tempo e per luogo) disposizioni del Codex Justinianeus, per le quali i coloni semiliberi o i servi della gleba veri e propri pagavano in natura e danaro, ma più specialmente in natura (nel che consiste l’essenza della trasformazione del fitto libero in colonato o in servitù della gleba[480]), secondo una proporzione immutabile.

Una disposizione di Costantino il grande stabilisce: «Quisquis colonus plus a domino exigitur quam ante consueverat et quam in anterioribus temporibus exactus est adeat iudicem.... et facinus comprobet.... ut ille qui convincitur amplius postulare quam accipere consueverat, hic facere in posterum prohibeatur»[481]. Eguale divieto sanciscono Costanzo[482], e, poco più tardi (365 d. C.), Valentiniano e Valente: «Domini praediorum id quod terra praestat accipiant; pecuniam non requirant.... nisi consuetudo praedii hoc exigat»[483]. E, più esplicitamente, due secoli circa più tardi, Giustiniano ribadiva: «Sancimus colonos nulla deteriore condicione praegravari.... Caveant autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, aliquam innovationem eis inferre.... Si enim hoc approbatum fuerit et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator.... omni modo provideat.... veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis observare»[484].

Nè la stabilità dei patti contrattuali si limita ai rapporti fra il proprietario e il singolo colono, ma deve estendersi a tutti i discendenti di quest’ultimo. «Et hoc», proseguiva Giustiniano, «tam iis ipsis colonis quam in subole eorum sancimus, ut et ipsa semel in fundo nata remaneat in possessione sub iisdem modis condicionibusque, sub quibus etiam genitoribus eius manere definivimus»[485].


La frase consueta delle epigrafi per indicare il tributo in natura dei coloni è, come si è visto, quella di partes o partes fructuum, o partes agrariae[486]. Or bene, essa sembra la traduzione letterale della frase di un antico che ci discorreva appunto degli Iloti spartani — Mirone di Priene (in Ath., 14, 14) —, il quale così testualmente si esprimeva: [Gli Spartani], «affidando [agli Iloti] la terra, stabilirono ch’essi dovessero fornire immutabilmente parte [dei frutti] (ἔταξαν μοῖραν ᾕν αὐτοῖς ἀνοίσουσιν ἀεὶ)», descrivendoci in tal guisa, più precisamente che non avesse fatto Plutarco, un rapporto economico di mezzadria, ossia, come dicevamo, di colonia partiaria.

È lecito ora chiedersi: Si tratta di una semplice casuale analogia fra il mondo greco e quello romano o non forse di qualche cosa di più intimo?

Secondo il maggior conoscitore del colonato, lo Schulten, la colonia partiaria dell’Impero romano è pura derivazione di quella greca[487]. Ma anche a non ammettere una così rigida discendenza di fenomeni giuridici, è fuori dubbio che l’influenza del diritto greco ed ellenistico si esercitò profondamente su l’istituto romano della colonia partiaria[488], e che, quindi, le forme dell’uno dovettero ripetere le forme preesistenti dell’altro dei due fenomeni.

Secondo, dunque, ogni cosa ci induce a credere, gli obblighi degli Iloti verso gli Spartani dovevano essere quelli di un tributo in natura, proporzionale al ricavato del suolo. Abbiamo noi a nostra disposizione qualche altro argomento che ci autorizzi a tale interpretazione?

Imporre ai propri coloni un tributo fisso anzichè uno proporzionale al raccolto del suolo, o viceversa, non è materia di capriccio individuale del supremo proprietario; è necessità, determinata a sua volta dalle condizioni del suolo e del coltivatore. In una sua lettera, su questo punto notevolissima, Plinio il giovane spiegava ad un amico perchè egli fosse costretto a trasformare in mezzadria la locazione di un suo podere, i cui contadini avevano fin ad allora pagato un canone in danaro: «Negli ultimi cinque anni (egli scrive) non ostante i numerosi condoni, gli arretrati [dei miei fittavoli] sono andati accumulandosi. Perciò la maggior parte non si preoccupano di ridurre il debito, disperando di poterlo mai soddisfare; anzi distruggono e sperperano il prodotto, convinti di non avere a risparmiare per sè. Occorre dunque rimediare ai mali che si aggravano ogni giorno. E non v’ha che un solo rimedio: non locare a fitto, ma a mezzadria.... Del resto non c’è nessun genere di guadagno più equo di quello che proviene solo dalla fertilità della terra, dal clima e dalle vicende delle stagioni....»[489].

A giudizio di Plinio, dunque, di fronte a contadini rovinati o impoveriti, imporre un canone fisso significa precludersi la via di riscuotere alcunchè. Identico pericolo era previsto nei contratti greci. Ce ne informa un significantissimo contratto del periodo classico (345-344 a. C.), fra il demo di Aixone e due cittadini ateniesi. In esso, dopo l’indicazione delle clausole normali della locazione, per cui i conduttori avrebbero dovuto corrispondere un canone fisso in danaro (152 dr. annue), si aggiunge che, se per disgrazia, durante il periodo della locazione, il territorio sarà devastato dai nemici, o se ne sarà da essi impedita la coltivazione, il fitto si trasformerà in mezzadria, e toccherà ai proprietari solo la metà dei prodotti della terra («Se i nemici impediscono la coltivazione o distruggono il prodotto, spetterà agli Aixonei la metà del ricavato della terra»)[490].

Se questo sentono gli antichi, la scienza moderna è concorde nel pensare che la mezzadria, o è «una trasformazione del fitto, imposta dall’impoverimento dei fittavoli», o è determinata dalla povertà del suolo e dei suoi diretti coltivatori[491].

Imporre dunque a dei coloni rovinati e impoveriti (e tali furono gli Iloti della Laconia, dopo la prima invasione, o, più ancora, i Messeni dopo la così detta seconda guerra messenica) un canone annuo fisso, era cosa, che non soltanto non si doveva, ma che non si poteva fare, salvo a perpetrare, al tempo stesso il danno dei locatari del suolo. Con la relativa sicurezza, dunque, che è lecita in simili questioni, noi possiamo tornare a concludere che l’obbligo degli Iloti laconi verso i loro signori, era quello, non già di un tributo fisso in danaro, ma di un tributo in natura, di costante proporzionalità verso il raccolto annuo dei loro campi.