I.

L’ultimo dei discendenti della casa di Costantino, Giuliano l’Apostata, è uno dei pochi imperatori di questa estrema età, che siano riusciti a divenir popolari; certo è il solo, di cui oggi — anche all’infuori della breve cerchia degli studiosi — si conoscano i tratti più caratteristici della politica scolastica.

L’opera scolastica di Giuliano appartiene al secondo anno del suo impero. Di questo tempo ci è anzi tutto pervenuta una legge, in cui Giuliano conferma ai medici il privilegio, concesso dai predecessori, di non essere tenuti all’obbligo di gerire i pubblici uffici e di subirne gli oneri conseguenti.[580] Ma, se è soltanto probabile che, con tale legge, egli volesse eliminare una restrizione imposta dai figli di Costantino il grande,[581] è certo che egli mirò con essa a favorire, non solo l’arte della medicina, ma anche l’insegnamento di questa, che aveva già assunto una notevolissima importanza, e di cui grande è la stima che Giuliano dimostra di fare.[582]

Forse, in quello stesso anno, Giuliano fondava in Costantinopoli, nel Portico regio, una nuova biblioteca, nella quale trasferiva tutti i libri di sua privata proprietà, ma che non pare egli abbia aperta al pubblico.[583]

L’amore di Giuliano pei libri, pur fra le logoranti cure del suo governo, fu indicibile. Secondo la sua stessa espressione, il suo amico migliore era lo schiavo bibliotecario,[584] e noi abbiamo delle informazioni sui mezzi, forse eccessivi, cui talora egli dette di piglio, per impedire che talune collezioni di opere andassero sperdute, e affinchè venissero invece raccolte nelle pubbliche biblioteche dell’impero.[585]

Ma fin qui nulla di rivoluzionario e di caratteristico. Noi siamo sull’antica via, battuta dai predecessori. Gli atti caratteristici del suo governo, e che tanto incendio di odii e di entusiasmi destarono tra i contemporanei, e, più di censure che di lodi, tra i posteri, riguardano un’altra cosa; riguardano l’insegnamento pubblico e privato. La prima disposizione in proposito è contenuta in una legge, anch’essa del 362. Questa stabiliva, per chiunque avesse voluto professare l’insegnamento, la necessità dell’autorizzazione, sia da parte delle autorità municipali, sia da parte del potere centrale; autorizzazione, per rilasciare la quale si sarebbero dovute pigliare in considerazione così le qualità morali, come i meriti scientifici e didattici del richiedente. La legge diceva con precisione: «È necessario che i maestri eccellano prima per costumi, poi per eloquenza. Ma giacchè Io non posso trovarmi a giudicare nelle singole città, ordino che chiunque voglia insegnare non vada d’un tratto, e audacemente, a quell’ufficio, ma ottenga l’approvazione dell’ordine dei curiali e ne sia autorizzato da un loro decreto, dietro parere d’una Commissione di competenti. Il decreto sia quindi passato a Me, per un ulteriore esame, affinchè l’interessato acceda all’insegnamento, rivestito — dopo il Nostro giudizio — di un più alto onore.»[586]

La prima questione, che tale legge solleva è relativa alla qualità delle persone, cui essa si indirizzava. Si indirizzava ai docenti d’ogni grado, o, soltanto, a quelli dei gradi superiori dell’insegnamento?

Il quesito a me sembra venga sciolto dal primo periodo della legge stessa, per cui i docenti avrebbero dovuto eccellere, oltre che per costumi, «per eloquenza». È noto come tale requisito non poteva ricercarsi negli insegnanti primarii, i litteratores. La legge dunque non poteva riferirsi ad essi, ma ai grammatici, ai retori, ai filosofi; e tale ipotesi viene confermata dalla idea, che ormai possiamo esserci formata, della varia cura, che lo Stato nutrì verso i tre gradi dell’istruzione impartita ai fanciulli ed ai giovani.

D’altra parte, si riferiva la legge a tutti i docenti pubblici e privati, o a quelli soltanto? La più comune è — inesplicabilmente — la prima delle due ipotesi.[587] Se non che essa riesce, a mio parere, insostenibile. Che i docenti pubblici, i docenti cioè nelle cattedre comunali venissero nominati dietro giudizio e decreto dei curiali era norma antica, consueta e costante. Ma, nella legge di Giuliano, la novità, che si impone, è appunto tale decreto, giacchè la ratifica del principe — per chi legga senza preconcetti — rimane come un’aggiunta trascurabile, sulla quale non si mostra neanche l’intenzione di calcare. Basterebbe questo solo per convincere che la legge doveva riguardare anzi ogni altro i docenti privati. Ma non è tutto: se si volesse vedere, come s’è veduta, un’intenzione malevola nella tinta anodina dell’ultima clausola; se si volesse supporre la legge creata apposta per quell’epilogo, che avrebbe nascosto nelle pieghe un tranello — l’espulsione dei Cristiani dall’insegnamento — e se si connettesse perciò alla legge come anche è stato fatto — [588] un editto dello stesso imperatore, che esamineremo più innanzi, il quale illustra l’incompatibilità della fede cristiana con l’ufficio d’insegnante nelle scuole a tipo classico, la nostra opinione sui riferimenti della legge ne verrebbe assolutamente confermata, in quanto l’editto parla di docenti in genere, non di pubblici docenti soltanto, e stabilisce una contraddizione, non già tra la qualità di Cristiani e i doveri verso lo Stato pagano, ma fra la fede Cristiana e una certa forma d’insegnamento.

Per ultimo, noi sappiamo che la legge di Giuliano venne indubbiamente abrogata da un’altra di due anni dopo, a firma degli imperatori Valentiniano e Valente. Or bene, la dizione di quest’ultima è tale da escludere ogni volontà di riferirla alle sole scuole municipali: «A coloro, i quali, vuoi per dignità di vita come per eloquenza, sono pari all’ufficio di istruire i giovani, si dà facoltà di aprire una nuova scuola, o di riaprire l’antica, che eventualmente avessero dovuto chiudere»[589].

Si trattava dunque di scuole tenute da privati e da Comuni, e, quindi, di una misura, che non aveva precedenti. Fino a quel tempo, l’insegnamento era stato libero, e solo la legge della concorrenza aveva regolato la buona o la cattiva sorte delle numerose scuole dell’impero. Certo, violazioni di questa libertà c’erano state, anzi — l’abbiamo visto — non così di rado come taluni storici hanno amato supporle; ma erano rimaste misure straordinarie di repressione, non mai forme legali di prevenzione, con cui si fossero applicate agli insegnanti privati le specie di autorizzazione, allora in uso per le cattedre mantenute a spese pubbliche, e per cui si fosse riservata ai consigli comunali ed al principe la facoltà di dispensarle. Ora siamo appunto a questo;[590] l’insegnamento privato è colpito, e l’unica sua forma, che poteva rimanere, e che certo rimase, immune da tale controllo, sia per la difficoltà della verifica, sia perchè ad essa non sembra abbia mirato una legge del tenore, che abbiamo riferito, era ormai solo quella dell’insegnamento privato domestico.