VII.
Nonostante così largo e così illuminato mecenatismo, è pure probabile che i tre figli di Costantino abbiano infirmato quell’ampiezza di esenzione dai pubblici oneri, goduta da professori e da medici, che noi vedemmo concessa dal padre loro con la più sconfinata liberalità. Ce ne fa nascere il dubbio il confronto di una legge del successore, Giuliano l’Apostata,[576] la cui politica fu sostanzialmente una reazione al governo precedente, il confronto — dico — di quella legge con parecchie altre dei figli di Costantino.[577]
In essa, come è stato osservato,[578] Giuliano, riconfermando le immunità largite ai medici dal fondatore di Costantinopoli, invoca il precedente, non già dei figli di Costantino, ma dei veteres principes, mette in vistoso rilievo la equità e la liberalità sua di donatore, e conclude, facendo notare che così i beneficiati avrebbero potuto passare tranquillamente «il resto della loro vita.»
La legge, come si vede, ha una intonazione polemica, e sembra accennare a una ripresa, più che alla semplice stereotipa conferma di un privilegio. E in tale opinione veniamo a confermarci, quando consideriamo che le altre costituzioni, testè richiamate, dei figli di Costantino, escludono assolutamente dall’esenzione degli oneri pubblici tutte le persone fornite di dignità onorarie, fossero quella di curiale, di senatore, di conte, di preside o di perfettissimo. E poichè queste dignità erano, più o meno strettamente, legate alla persona dei medici e dei professori,[579] s’impone la probabilità dell’ipotesi che, per ragioni a noi ignote (forse anche perchè degli uomini d’intelletto e di valore non mancassero di prestare l’illuminata opera loro nell’esercizio delle pubbliche cariche) i figli di Costantino avessero ristretto, a loro danno, i privilegi concessi dal padre.
Il governo di Costanzo II. ha fine con l’autunno del 361. Ancora pochi mesi, e il mondo assisterà, se non alla più grande, certo alla più tempestosa riforma scolastica, che mai imperatore romano aveva fin allora intrapreso.
CAPITOLO VI. Le innovazioni scolastiche di Giuliano l’Apostata.
(361-363)
I. Giuliano e gli atti più notevoli della sua legislazione scolastica. Reintegrazione dell’antica larghezza di immunità; sua bibliofilia. La legge del 362 su l’insegnamento pubblico e privato. — II. L’editto circa l’insegnamento classico. Un secondo editto? — III. Giudizio sulla legge del 362. Gli antichi e l’editto; l’approvazione dei cristiani intransigenti; la disapprovazione dei cristiani moderati, dei pagani e degli indifferenti. — IV. Giudizio dei moderni. — V. Il merito e la portata de l’editto. — VI. L’applicazione e gli effetti. — VII. Disegni di nuove scuole e di riforme a vantaggio dell’istruzione classica e musicale. Giuliano e il favore accordato ai retori e ai filosofi. Il valore dell’opera dei Constantiniani nei rispetti della istruzione pubblica.