III.

Ma Valentiniano stesso ripete, come oramai da tempo era in uso, le concessioni di immunità dei precedenti imperatori. In una legge del 370,[652] forse emanata durante i preparativi militari di una spedizione all’estero, egli dichiara di riconfermare le concesse immunità ai docenti di Roma «perchè le loro consorti siano esenti da ogni preoccupazione, essi stessi, liberi di tutti i pubblici oneri, nè mai tenuti al servizio o all’obbligo dell’acquartieramento militare».

La legge non ha alcun valore speciale: o essa è una ripetizione pura e semplice, o forse, come la sua dicitura farebbe sospettare, essa conferma, con qualche restrizione, le precedenti liberalità di Costantino il Grande, che aveva esteso la esenzione del servizio militare dalla persona dei privilegiati a quella dei loro figliuoli.

Ma la concessione di privilegi veramente notevole del regno di Valentiniano I. riguarda i maestri di pittura africani.[653] Una sua legge del 374, con audacia di novità non mai tentata, stabilisce che i professores picturae di nascita libera siano esenti: 1) dalla capitatio, imposta, che colpiva la loro persona e quella dei componenti le loro famiglie; 2) dalla dichiarazione censuale dei propri servi barbari; 3) dalla negotiatorum collatio[654], qualora fondamento ne fosse il traffico delle loro opere; 4) da ogni fitto per le botteghe e i così detti studii di pittura in luoghi pubblici, che avessero dovuto adibire per la loro professione; 5) dall’obbligo dell’hospitium; 6) dalla soggezione all’autorità dei giudici pedanei; 7) dall’obbligo di un domicilio fisso e determinato; 8) dall’obbligo di soggiacere alle requisizioni di cavalli, per esigenze militari; 9) dall’obbligo di fornire gratuitamente l’opera propria per determinati lavori, attinenti alla professione e che i governatori solevano imporre.

Questa legge ha un’importanza e un significato veramente eccezionali. Essa è, con qualche altra di Alessandro Severo e di Costantino, una delle pochissime emanate dagli imperatori romani, le quali stiano a significare un interessamento dello Stato per rami dell’istruzione pubblica diversi dalle classiche tre o quattro discipline liberali. E certamente, per ispiegare l’iniziativa di Valentiniano, che in tutta la sua legislazione, se dà prove di coerenza alla tradizione, non ne dà veramente di grande audacia novatrice, fa d’uopo richiamare le sue speciali attitudini in pittura e scultura, di cui è testimone qualcuno degli storici del suo tempo[655].

Ma la legge porge occasione ad altri rilievi. Essa è diretta al governatore dell’Africa. Si tratta dunque di un nuovo favore largito a quella provincia, che, come sembra, dava all’impero anche i migliori, e più numerosi, professionisti e maestri di pittura. E poichè i suoi privilegi riguardano solo i liberi, noi possiamo scoprirvi l’altro intendimento di promuovere, presso costoro, lo studio e l’esercizio di quell’arte.

Ma, poichè gli artefici erano già esenti ab omnibus muneribus, la speciale esenzione ai pittori, come quelle precedenti in favore degli ingegneri, degli architetti e degli aquae libratores sotto Costanzo significa solo che si voleva esentare questi da carichi speciali o che, ad essi, in rapporto alla loro professione, riuscivano soverchiamente gravosi. Le solite immunità sono perciò accompagnate da altre non mai concesse. Così i pittori non avrebbero più soggiaciuto alla negotiatorum collatio; non più all’obbligo, tassativo nella legge romana, di un domicilio fisso e determinato, che contrastava con le esigenze della professione. Non più sarebbero stati costretti a fitti gravosi per provvedersi di uno studio o di una bottega, ove attendere alle loro occupazioni, ove esporre e smerciare le proprie opere. Non più sarebbero stati tenuti a compiere lavori notevoli, per ordine del governatore, senza congruo compenso, e così via. Ma con i privilegi, che si traducevano immediatamente in utili materiali, se ne notano degli altri, che rialzavano moralmente il credito e la dignità della professione, mettendola alla pari delle più onorate dell’impero. E tra queste sono significative le due concessioni, che ritroviamo soltanto a questo proposito, la prima dalle quali rendeva i maestri di pittura indipendenti dalla giurisdizione dei iudices pedanei — una specie di giudici conciliatori del tempo — [656] e li sottoponeva esclusivamente all’autorità dei magistrati maggiori, mentre l’altra esentava i maestri di pittura dall’obbligo di denunciare i barbari trapiantati sul suolo romano e impiegati in qualità di loro coloni, perchè, come tutti gli altri cittadini romani, soggiacessero al controllo esercitato dallo Stato sugli schiavi, posseduti da ciascun proprietario[657].

Ma più notevole ancora è, riguardo alla considerazione morale, che i maestri di pittura venivano ad acquistare, la natura della pena minacciata a coloro, che la legge e i conferiti privilegi avessero violato: la pena, senz’altro, del sacrilegio. Ciò non ostante, non può non apparirci strano il silenzio sullo scopo della legge stessa. Allorquando Costantino aveva privilegiato gli architetti, egli aveva dichiarato il suo intendimento, ch’era di promuovere la produzione professionale; allorquando aveva privilegiato tutta un’altra serie di professionisti di varie arti, egli aveva ripetuto la ragione del suo atto[658]. Questa volta, non una parola di tutto ciò. L’imperatore benefica una certa categoria di persone, ma non esprime i motivi, che avevano determinato la sua volontà. I quali, tuttavia, non rimangono per questo meno chiari come non meno evidente ne riesce il nesso con le sorti dell’istruzione pubblica del tempo. Promuovere la pratica della pittura non era soltanto promuovere un mestiere od un’arte mercenaria; era far convergere verso quell’attività, con effetti inattesi, energie distratte altrove, era elevare la dignità degli studii dei pittori, tramutarli in focolari di arte pura, era farvi accorrere, assai più che nel passato, giovani volenterosi di seguirne le tracce e raggiungere la gloria; era creare la scuola d’arte, dove prima non aveva dominato che il mestiere.

La legge è del 374. Un anno dopo, Valentiniano I. moriva improvvisamente, interrompendo così la sua politica scolastica, come la sua tenace difesa dell’impero Occidentale dalle sempre incalzanti scorrerie dei Germani. Ma di lui rimane imperituro l’elogio, che, dirigendosi al giovane successore, ebbe a dettarne Temistio: «Sotto quale imperatore — egli esclamerà — le Muse ebbero tanto splendore e tanto fiorirono, come sotto il tuo genitore? Chi altrettanto sollecitò gli animi dei giovani verso l’istruzione e verso la cultura? Chi vi propose eguale copia di premi? Chi, come lui, onorò gli illustri per eloquenza tanto quanto gli illustri in armi? A chi la filosofia — arditamente — rese più insigne testimonianza di onore?»[659]. Parole, che, toltene le iperboli consuete al genere di componimento adottato, ben si attagliano a l’opera di un principe, che aveva avuto la fortuna, o la sciagura, di vivere, e, insieme, il merito di saggiamente regnare, in un’età agitata da grandi passioni sociali.