II.

Fin qui i ritocchi e gli emendamenti al passato; ma, nei rispetti dell’istruzione pubblica, il regno di Valentiniano è ancor più notevole per un regolamento disciplinare, emanato nel 370, che riguardò i giovani, i quali dall’estero accorrevano a studiare nell’Ateneo romano,[646] e della cui applicazione venne incaricato il prefetto di Roma.

Valentiniano stabiliva che chiunque si fosse recato nella Città eterna per istudiare, dovesse anzi tutto presentarsi al magister census, e presentargli la relativa autorizzazione, rilasciatagli dal governatore della provincia, donde veniva. Tale autorizzazione doveva contenere, chiaramente specificati, il luogo di provenienza, il nome della città natale e gli eventuali titoli onorifici della famiglia dello studente. In secondo luogo, la nuova legge richiede che i giovani facciano una immediata dichiarazione del genere di discipline, a cui intendono dedicarsi, e dell’abitazione, in cui vanno ad installarsi, affinchè l’ufficio del magister census possa agevolmente sorvegliarli, consigliarli, e verificare se, e come, attendano agli studi dichiarati. Lo stesso ufficio doveva curare: 1) che, nelle pubbliche riunioni, i giovani si dimostrassero persone dabbene; 2) che rifuggissero dal far parte di associazioni, la cui natura e i cui intendimenti fossero in certo modo sospettabili[647]; 3) che non frequentassero eccessivamente pubblici spettacoli, e non partecipassero intempestivamente a pubblici banchetti. Qualora gli studenti avessero contravvenuto a tali prescrizioni, e si fossero comportati in modo diverso da quello richiesto dalla dignità degli studii, era concesso al magister census, o ai suoi agenti, di infligger loro la pena della pubblica flagellazione, e, magari, di rimpatriarli. Gli studenti, invece, i quali avessero diligentemente seguito il corso degli studii, avrebbero avuto facoltà di dimorare, a tale scopo, in Roma, fino al ventesimo anno. Ma, scaduto questo termine, sarebbero dovuti tornare sollecitamente in patria, a meno che non si fossero inscritti in qualcuno dei corpora romani[648]; e chi avesse contravvenuto a questa disposizione, o non si fosse così garantito, avrebbe potuto essere rimpatriato d’ufficio, per ordine del prefetto della città. Affinchè poi tutte queste prescrizioni fossero osservate diligentemente, l’imperatore incaricava il prefetto della città di sollecitare l’ufficio censuale a tenere appositi, ordinati registri mensili, in cui si segnassero i nomi degli studenti, che arrivavano, la loro provenienza, non che i nomi di quelli, che, scaduto il termine concesso al soggiorno in Roma, erano in obbligo di ripartire. I varii registri sarebbero ogni anno dovuti inviarsi al gabinetto dell’imperatore, affinchè questi avesse avuto notizia delle buone o cattive note degli studiosi e avesse potuto servirsi di loro per le eventuali necessità di governo.[649]

Risalta facilmente agli occhi del lettore il carattere poliziesco del nuovo regolamento.

Questa sorveglianza così intima sulla vita degli studenti e, per giunta, sugli studenti forestieri, quali che siano stati i motivi, con cui la si sia voluta dissimulare, era in buona parte una sorveglianza politico-religiosa, e le pene minacciate erano quelle stesse, in cui incorrevano i colpevoli di manifestazioni politiche, le quali turbassero ciò che soleva, e suole in ogni tempo, dirsi l’ordine pubblico. Meglio ancora lo provano le gelose e sicure informazioni, che l’imperatore richiede di tutta la carriera degli studenti. Certo, uno degli scopi di tali richiesta era il bisogno di scegliere tra essi, in modo illuminato, i funzionari dell’impero, i pubblici insegnanti, gl’impiegati del suo gabinetto. Ma, in tale scelta, è evidente, avrebbero dovuto pesare le informazioni riservate del prefetto della città e ad esse, quindi, oltre ai meriti, non sarebbero potuti rimanere estranei gli elementi della religione e della politica.

Ultimo, ma pur significativo, particolare, il limite di età, già consentito ai giovani, come termine massimo, per attendere alla loro istruzione superiore, è ridotto di ben cinque anni. Dai Severi gli studenti di giurisprudenza in Roma erano stati esentati dalla tutela, carico, che colpiva i cittadini venticinquenni. Da Diocleziano, tutti gli studenti di Berito, e, quindi, a potiori, di Roma, furono in modo identico riservati agli studii fino ai 25 anni e, fino a questa età, esentati da ogni gravame personale. Adesso si vuol tagliar fuori dalle Università il corpo migliore, gli studenti maggiorenni, che avevano formato la gloria degli antichi Atenei, come lo formeranno di quelli medievali, ma che certamente erano anche la popolazione meno maneggevole e più ribelle dei grandi centri di studio. E questa — gli è chiarissimo — non era una previggenza scolastica, ma una precauzione di politica o, forse meglio, di polizia.

Tutto questo però non vuol dire che le intenzioni inquisitorie fossero state le sole a determinare il pensiero del legislatore. Non è questa l’occasione per intrattenerci diffusamente su la vita e su la condotta degli studenti nel mondo antico; ma noi abbiamo su ciò, da altre fonti, informazioni, che riguardano i principali centri di studio della Grecia, dell’Africa e dell’Oriente,[650] e possiamo ben giudicare come fosse veramente nell’interesse, così dell’ordine pubblico, come degli stessi giovani, disciplinare le loro troppo spesso eccessive manifestazioni. Or bene, tutto quello che avveniva ad Atene, a Cartagine, a Costantinopoli, doveva ripetersi, poco più, poco meno, a Roma, città cosmopolita per eccellenza, ove affluivano, e si mescolavano insieme, genti di ogni ceto, di ogni paese, di ogni intenzione, per cui anche molte volte la qualifica di studenti doveva essere una simulazione legale. Tenere il più che possibile i giovani lontani da costumanze torbide, da distrazioni pericolose, non significava soltanto provvedere all’ordine pubblico; significava giovare agli studiosi stessi, alla loro istruzione, e il meccanismo, escogitato dai funzionarii del gabinetto imperiale a disciplinare l’anarchia precedente, fu certo — e i fatti lo provarono — in buona parte — acconcio a raggiungere un tale scopo. Allorquando, circa un lustro di poi, S. Agostino lascerà Cartagine per venire ad insegnare a Roma, dichiarerà di averlo fatto solo a motivo dell’assai maggiore disciplina, che era fama contenesse gli studenti della capitale del mondo, e che in realtà regnava tra loro.[651]