I.
Le sorti dell’istruzione pubblica nell’impero romano non ebbero a risentire grave danno del trapasso dei Costantiniani. La nuova dinastia, cui fu capostipite un generale, acclamato imperatore durante la seconda sosta funebre di quello stesso esercito, che Giuliano aveva condotto alla infelice spedizione persiana, segue fedelmente la tradizione dei predecessori.
Era tuttavia prevedibile che l’indirizzo, propugnato da Giuliano in fatto di istruzione pubblica, dovesse, alla sua morte e all’avvento dei nuovi principi cristiani, subire una vigorosa reazione. Il breve regno di Gioviano non aveva potuto iniziarla; ma, tostochè il successore ebbe dato assetto agli affari maggiori del governo, appena ne ebbe divise le attribuzioni con il fratello Valente, venne, dal proprio volere, da quello della corte, dall’opinione pubblica, sospinto a portare le necessarie innovazioni anche nel campo della scuola.
I bersagli della reazione cristiana furono la legge e l’editto del 362. Contro l’una e contro l’altro tuonavano gli oratori sacri, scrivevano e parlavano i retori, brigavano gli uomini politici. Ad essi dovevano dunque mirare i primi atti dell’imperatore. Esiste tuttavia — ed è troppe volte a constatarsi nella storia e nella vita politica — una muta solidarietà tra gli uomini, anche di parti opposte, che assumono il potere; essi si contraddicono, ma non si smentiscono clamorosamente. E tipico esempio di un tale fenomeno fu la legge di Valentiniano I., con la quale si abrogava l’altra aborrita di Giuliano del 362 e l’editto relativo. La concisione è ivi pari alla misura e alla circospezione necessaria a non trascurare alcun riguardo verso l’imperatore estinto. La legge, indirizzata al prefetto del pretorio dell’Italia, e, quindi, dell’Illirio e dell’Africa, dice: «A coloro, i quali, vuoi per dignità di vita, vuoi per eloquenza, si dimostrano pari all’ufficio di istruire i giovani, viene data facoltà di aprire una scuola, o di riaprire l’antica, che eventualmente avessero dovuto chiudere.»[643] È questa l’abrogazione della legge di Giuliano? È l’abrogazione di altra legge? È un provvedimento estraneo a qualsiasi abrogazione? Sarebbero tutte domande lecite e dubbii assillanti, se noi, per valutare ed intendere, non dovessimo tener conto delle ferree esigenze della ragion di Stato, e cogliere, non solo ciò che il documento dice, ma, più ancora, ciò che esso accenna.
La nuova legge, dunque, voleva essere la cassazione pura e semplice dei due atti più notevoli di Giuliano, in fatto di istruzione pubblica. Ma, a chi ben guardi, la reazione di Valentiniano non fu così radicale come il carattere anodino delle parole potrebbe fare supporre. Noi possediamo, di qualche anno dopo, un’altra costituzione dello stesso imperatore, che si riferisce agli insegnanti di filosofia, ed essa ci parla, come di norma in vigore, dell’approvazione dei «competenti» (a probatissimis adprobati), cui quelli sarebbero da tempo costretti a soggiacere. Ma, poichè tale approvazione non poteva essere chiesta direttamente, nè tali commissioni di competenti funzionare all’infuori dell’iniziativa della locale autorità, noi dobbiamo ritenere che essa corrispondeva a quel parere, che, secondo la legge di Giuliano, i Consigli comunali invocavano prima di rilasciare le autorizzazioni all’insegnamento. In tale forma, la legge di Giuliano rimase infatti in vigore sino a più tarda età;[644] onde l’abrogazione di Valentiniano ne riguardò solo una parte: non quella, concernente l’autorizzazione dei Consigli municipali, ma l’altra, che si riferiva alla ulteriore conferma del principe, in cui, a torto o a ragione, il passato lasciava temere si annidasse il veleno politico della precedente riforma.
Ma arrecava inconvenienti più gravi un’altra condizione di cose, che, se si era originata via via durante l’impero, si era specialmente acuita sotto il governo di Giuliano,[645] l’eccessivo numero di coloro, che, spacciandosi per maestri di filosofia, venivano a godere della esenzione delle pubbliche cariche e dei pubblici oneri.
Noi vedemmo a suo tempo quali norme Antonino Pio avesse introdotte riguardo agli altri ordini di docenti; quali limitazioni avesse arrecate al numero di coloro, che delle immunità avrebbero goduto, e notammo ancora come egli avesse escluso da tali restrizioni i filosofi, contando sulla loro scarsità e sulla autoefficacia delle loro dottrine morali. Vedemmo le nuove limitazioni, poste al diritto di insegnare da Giuliano, con la legge del 362. Ma la copia dei docenti di filosofia si era andata spaventevolmente accrescendo, sì che il regno di Giuliano, come quello di Marco Aurelio, era stato detto, e sul serio, e per derisione, l’impero dei filosofi, e le inibizioni morali non avevano impedito gli abusi nella caccia audace dei privilegi. Valentiniano I. volle provvedere, e forse, provvedendo, cedette, anche in questo, alla reazione cristiana del suo tempo, e scrisse al prefetto del pretorio d’Italia, Illirio ed Africa, ordinando che «chiunque, indebitamente e sfrontatamente, dichiarasse di professare l’insegnamento della filosofia, venisse tosto rimandato in patria», giacche «è vergognoso che chi si vanta di tollerare anche i colpi della fortuna dica di non potere sottostare agli oneri imposti dalla propria patria». Una sola eccezione era fatta — l’abbiamo dianzi accennata — e riguardava i docenti di filosofia, i quali, su parere di commissioni competenti, fossero stati autorizzati all’insegnamento.
Non si trattava con ciò, come malamente anche questa volta è stato detto, di una statizzazione dell’insegnamento; ma per certo, con codesta disposizione, si abrogava, o limitava, qualche altra da tempo in vigore, e si poneva termine ad una consuetudine trionfante, che aveva finito per risolversi in un abuso. Si abrogava cioè la disposizione, per cui non esistevano limiti nel numero dei filosofi dell’impero, aventi diritto al godimento delle immunità, e si limitava la consuetudine di considerare costoro come una classe privilegiata dalla saggezza, e perciò esente dagli obblighi della vita municipale.