VI.
Nuove condizioni favorevoli di vita tornano a riaversi con l’età di Diocleziano e col nuovo ordinamento, che questi volle dare all’impero.
Una delle tendenze più significative del nuovo governo è il favore accordato allo studio della giurisprudenza, l’insegnamento professionale maggiormente richiesto dall’assetto politico, che ha principio appunto con Diocleziano.
I Severi avevano esentato dagli oneri pubblici i giovani, che frequentavano i corsi di diritto in Roma. Diocleziano curerà l’altro centro di studii giuridici dell’impero, la siria Berito, che solo ora vediamo venire in piena luce, e concederà che i giovani dell’Arabia, colà studenti, specie se di diritto, non ne siano distolti fino al venticinquesimo anno di età, e vengano, fino a quel tempo, esentati da ogni carico personale[492]. La quale concessione mostra quanta importanza l’imperatore assegnasse alla frequenza degli studii, da parte della gioventù, al confronto del loro obbligo verso il disimpegno dei pubblici doveri.
Ma il provvedimento più notevole, per quanto vano e fugace del governo di Diocleziano, e che — insieme con tante altre cose — riguardò anche l’istruzione pubblica, fu il suo Editto del 301, sui prezzi delle cose venali, nel quale era anche ufficialmente tassato l’onorario dei pubblici docenti[493].
Il compilatore dell’Editto distingueva le seguenti categorie di insegnanti:
1. insegnanti di ginnastica (ceromatitae);
2. pedagoghi (paedagogi);[494]
3. maestri elementari di lettura e scrittura (magistri institutores litterarum);
4. maestri elementari di aritmetica (calculatores);[495]
5. insegnanti di stenografia (notarii);
6. insegnanti di calligrafia (librarii sibe antiquarii);[496]
7. insegnanti di lingua e letteratura greca e latina (grammatici graeci sibe latini);
8. insegnanti di geometria (geometrae);
9. insegnanti di retorica (oratores sibe sophistae);
10. insegnanti di architettura (architecti magistri).
Oltre dunque a un insegnamento apposito per l’educazione fisica, e oltre al pedagogo, l’editto considerava una e, forse, due specie di maestri appartenenti alla istruzione elementare (gli institutores litterarum e i calculatores); ne considerava due per l’istruzione media (i grammatici e i geometrae); due per l’insegnamento superiore (gli oratores o sophistae e gli architecti), e due per insegnamenti speciali (i notarii e i librarii).
L’onorario di questi insegnamenti, espresso nell’editto, in denarii dioclezianei, era, tenuto conto del valore di quella moneta[497], rispettivamente, per mese e per alunno, il seguente:
| 1. | insegnanti di ginnastica | L. | 1,00 | ca. |
| 2. | pedagoghi | » | 1,00 | » |
| 3. | maestri di lettura e scrittura | » | 1,00 | » |
| 4. | maestri elementari di aritmetica | » | 1,50 | » |
| 5. | insegnanti di stenografia | » | 1,50 | » |
| 6. | insegnanti di calligrafia | » | 1,00 | » |
| 7. | insegnanti di lingua e letteratura greca e latina | » | 4,00 | » |
| 8. | insegnanti di geometria o di matematica | » | 4,00 | » |
| 9. | insegnanti di retorica | » | 5,00 | » |
| 10. | insegnanti di architettura | » | 2,00 | » |
Un insegnante di lingua e di letteratura latina avrebbe così, per una scolaresca di 50 alunni, percepito L. 200 mensili; un insegnante di retorica, L. 250, e così via, onorarii questi di entità media, che, confrontati con quelli dei secoli precedenti, dànno (e fu questo merito del legislatore) l’impressione di segnare cifre proporzionali al fabbisogno dei docenti.
Gl’insegnanti, considerati dall’editto, prestano un servizio in iscuole aperte al pubblico. Di questo ci avverte il fatto che a tutti, non escluso il paedagogus, era fissato un onorario mensile per discepolo, il che impone si presupponga una collettività di discepoli[498]. Se non che la tassazione non doveva valere soltanto nei rispetti delle scuole di fondazione privata, ma eziandio (o specialmente?) in quelli delle scuole municipali e delle scuole dello Stato. Tale convinzione discende dal carattere di universalità dell’editto stesso, dall’equità dello stipendio calcolato, nonchè dalla mancanza, pur fra tanta cura di dettagli, di un capitolo speciale per le retribuzioni degli insegnanti municipali e imperiali, che invece dovevano essere state le prime a fermare l’attenzione del governo. In tal caso, i pagamenti avrebbero dovuto farli, non più i privati, ma il governo o gli enti municipali, e il metodo della liquidazione degli stipendi, proporzionali al numero dei discepoli, sarebbe dovuto essere molto simile a quello che oggi si adotta per le libere docenze universitarie. Ciò, evidentemente, avrebbe, alla prova, portato delle complicazioni e la necessità, fino ad allora non sentita, di una più numerosa burocrazia addetta a quel servizio. Ma l’editto, come accennammo, venne, subito dopo la sua promulgazione, abrogato,[499] onde le sue clausole rimasero senza nessuna pratica influenza sulle sorti della istruzione pubblica nei secoli successivi.