VII.
Le due autorità, che, durante l’impero, quasi sino all’ultimo, si ripartirono la direzione degli affari concernenti la pubblica istruzione, furono l’imperatore e il senato, ciascuno, naturalmente, con il diverso, effettivo potere, di cui disponeva, nelle nuove invalse consuetudini della politica generale dello Stato. E può dirsi recisamente che i poteri del senato, infinitamente minori di quelli dell’imperatore, andassero man mano assottigliandosi, per restare da ultimo limitati all’ordinamento della istruzione pubblica in Roma e in Costantinopoli. Fu questo un processo di involuzione, analogo a quello, che le attribuzioni del senato ebbero a subire in tutti i campi dell’amministrazione; onde quel consesso, che, sotto Augusto, aveva cominciato col largire l’immunità a tutti i medici e i docenti dell’impero, terminò, nei secoli V. e VI. di Cristo, con l’assumere il modesto carattere di minuscola, subordinata autorità municipale.
In Roma e in Costantinopoli, dunque, il senato sceglie i pubblici docenti,[840] ne fissa gli stipendii,[841] conferisce loro nuove immunità[842] e propone per essi le onorificenze contemplate dalla legge,[843] provvede alla custodia dei monumenti e delle opere d’arte,[844] mantiene, in una parola, la generale sorveglianza sulle cose attinenti alla cultura e alla pubblica istruzione, ed è tramite necessario tra il pensiero o il volere imperiale e i maestri delle due città[845].
Ben altra, conforme alla natura del nuovo regime, fu l’autorità legale ed effettiva dell’imperatore!
Come monarca assoluto, come responsabile di ogni atto e di ciascuna delle norme regolatrici del suo governo, egli, nell’àmbito della pubblica istruzione, non soggiace ad alcuna norma superiore, che diriga o limiti la sua potestà. Le regole generali e particolari della sua amministrazione egli le crea saltuariamente, volta per volta, e l’unico termine di appello a qualche cosa di costante è la tradizione dei predecessori.
Così l’imperatore fonda cattedre, stipendia pubblici insegnanti, crea ex novo, o sopprime, interi istituti di istruzione, riordina le scuole provinciali, legifera sull’insegnamento privato, conferisce immunità e privilegi ai docenti e ai discenti, fonda biblioteche, musei, accademie, stabilisce le norme fondamentali dell’educazione dei giovani, promuove speciali rami d’istruzione, investe di tutte coteste competenze la burocrazia dell’impero, ha, in una parola, potere sovrano su tutte le cose, dalle massime alle minime, che alla pubblica istruzione si riferiscono. Ma non solo egli può tutto quello, che gli altri insieme non riescono a potere; egli è altresì ognora in diritto di strappare oggi quello che ieri poteva aver voluto e fissato. Così, ad esempio, benchè la scelta dei docenti, anche nelle scuole di Stato, tocchi ai Comuni, dove esse risiedono, il principe, talora, tralasciando di consultarli, non si fa scrupolo di arrogarsene direttamente la facoltà, e non già solo in circostanze eccezionali, per soddisfare a urgenti necessità di servizio, come può dirsi avvenisse per le prime cattedre di filosofia in Atene, ma anche in tempi normali, anche per rendere dei favori[846] o soddisfare il capriccio personale, il che non viene punto giudicato un arbitrio, ma un atto di legittimo imperio, spesso un segno solenne di sovrana degnazione. Così, benchè le leggi, via via emanate, stabiliscano e specifichino le immunità e i privilegi consentiti, i principi son sempre in facoltà di conferirne motu proprio, a singoli maestri, di nuovi e di speciali,[847] perfino di ereditarii,[848] come di togliere loro quelli conferiti dalle leggi comuni[849]. Così, sebbene nessuna legge generale ne dia loro il diritto, gli imperatori possono mettere a riposo maestri in servizio, come possono, qualora lo vogliano, destituirli improvvisamente, ciò che, ad esempio, vedemmo avvenire sotto Adriano[850] e sotto Giuliano.