VIII.
Dietro il Senato e l’imperatore, che rappresentano i due poteri dirigenti, noi ne aspetteremmo ancora altri, quali esecutori della loro rispettiva volontà, nel campo della pubblica istruzione. Se non che, a reggere il nuovo organismo amministrativo, che si era venuto formando, lo Stato non sentì vivo il bisogno di destinarvi un apposito congegno burocratico.
I nuovi uffici, creatisi a corte in quell’età dell’impero romano, in cui l’autorità assoluta del principe cominciò a farsi valere anche nelle forme esteriori, differiscono dai nostri, in quanto riguardano, non un genere di lavoro determinato, ma la forma comune di lavori diversi, non assolutamente separati nè distintamente assegnati. È questo il motivo, per cui noi non troviamo, in questo tempo, un nucleo di amministrazione centrale, che degnamente risponda al nuovo servizio e, meno ancora, delle apposite amministrazioni provinciali per la pubblica istruzione.
L’unico ufficio infatti, che, nella vecchia capitale dell’impero, ci apparisca fornito di tali caratteri, è quello dell’a studiis, ma, se l’oscurità, che avvolge le sue funzioni direttive scolastiche, è prova della sua scarsa importanza, almeno al confronto delle nostre aspettative, è altresì degno di rilievo il fatto che l’a studiis non incombeva soltanto sulle cose della pubblica istruzione, nè la durata della sua carica oltrepassò il regno di Costantino[851]. Nel momento cioè, del maggiore sviluppo della politica scolastica dell’impero, l’unico ufficio, che direttamente la riguardava, dispare[852] o si confonde con altri di specie diversa,[853] e la direzione suprema delle cose della pubblica coltura rimane alla mercè dei mutevoli suggerimenti e dell’opera di questo o di quel ministro, qualunque carica essi rivestano, sì che, allorquando Giustiniano sopprimerà buona parte delle scuole dell’impero, noi apprenderemo con meraviglia che consigliere di quel gravissimo provvedimento era stato soltanto il prefetto di Costantinopoli[854].
In modo analogo, fuori della Corte ci troviamo dinanzi a una serie di attribuzioni scolastiche, assegnate a questo o a quel magistrato civile, non dinanzi a una vera e propria amministrazione scolastica. Le persone, incaricate della cura e della trattazione degli affari, relativi all’istruzione pubblica, furono i praefecti urbi, coi loro dipendenti nelle due città regie, esecutori tanto della volontà dell’imperatore come di quella del senato[855], i governatori, col personale loro dipendente, nelle provincie, o, più tardi, nelle prefetture; talora, anche, in qualche sede speciale, per l’ultima età dell’impero, le autorità ecclesiastiche[856].
Questi sono i naturali destinatari, delle numerose costituzioni imperiali, relative ai professori, agli studenti e alle cose dell’istruzione pubblica in genere. Ma una distinzione di attribuzioni tra il praefectus urbi e le autorità provinciali o il prefetto del pretorio non esiste. Ciò che determina la differenza delle loro funzioni è solo il diverso àmbito territoriale, su cui si esplicano le rispettive competenze amministrative. Il praefectus urbi si incarica della sorveglianza disciplinare sui maestri, di Roma e di Costantinopoli, cui ha facoltà di infliggere pene determinate;[857] si incarica della manutenzione degli edifici scolastici di proprietà dello Stato; dell’assegnazione a ciascun docente di un determinato locale nell’università cittadina;[858], e, forse, dopo Giustiniano, del regolare svolgimento dei loro programmi. Consiglia l’imperatore nei suoi provvedimenti scolastici;[859] sorveglia il pagamento degli stipendi;[860] cura che i maestri siano informati delle onorificenze[861] e delle immunità concesse, o ridotte, o negate; esegue e garantisce l’applicazione delle leggi relative, sia per parte dello Stato che dei municipi; invigila sulla condotta degli studenti, dentro e fuori la scuola, per il che mette in opera l’attività del dipendente ufficio censuale. Infine, come governatore di ciascuna delle due metropoli, che sono anche i centri maggiori della pubblica istruzione, provvede talora di pubblici docenti le città di provincia, che ne abbisognano[862], e, almeno fin dal IV. secolo, raccoglie nelle proprie mani l’amministrazione generale delle biblioteche di ciascuna delle due città[863].
Analogamente, i governatori provinciali o i prefetti del pretorio, ciascuno nel proprio àmbito territoriale, sorvegliano l’apertura e la chiusura delle scuole pubbliche e private ed i maestri che le dirigono;[864] ne impongono di nuove, o ne regolano il mantenimento insieme con la nomina, lo stipendio dei docenti[865] e, dopo Giustiniano, forse anche l’insegnamento. Al pari del praefectus urbi, informano i docenti delle immunità concesse, o ridotte, o negate, e ne eseguono e garantiscono, l’applicazione, non solo per parte dello Stato, ma anche per parte dei municipi; rimpatriano i docenti, che aspirano a torto a determinate immunità, cercando così di sottrarsi ai loro obblighi sociali[866]; curano che i municipi osservino gli altri privilegi, dall’imperatore stabiliti pei maestri, sia di arti liberali che di altre discipline, e infliggono ai violatori le penalità comminate;[867] bandiscono e corrispondono borse di studio agli studiosi; sorvegliano la disciplina, e la condotta extrascolastica, degli scolari, rilasciano loro il permesso di recarsi altrove a studiare[868]. Nè questo è tutto. Le notizie pervenuteci sulle scuole ateniesi, che sono le più abbondanti, ci dànno qualche altro particolare prezioso. I governatori provinciali nominano, o fanno nominare dai Consigli municipali, le Commissioni di concorso, le presiedono, decidono sulle loro proposte, sui reclami dei candidati, convocano i professori e gli studenti a gare solenni, premiano i vincitori, propongono quesiti, sentenziano nelle contese, sospendono, destituiscono, reintegrano, richiamano al dovere i maestri, che disertano la cattedra, inducono le città a determinate scelte, inviano all’imperatore rapporti sullo stato delle scuole; sono in una parola, fin dal IV. secolo, i veri e propri curatori dell’andamento delle scuole, almeno delle principali, collocate entro la loro giurisdizione[869].