X.

Assai interessante riesce seguire passo passo, atto per atto, lo svolgersi e il perfezionarsi degli istituti sociali, attraverso l’opera di uomini, che ne furono al tempo stesso gli artefici ed i pazienti. Da Adriano, anzi da Vespasiano a Marco Aurelio, è tutta una lenta incrostazione di provvedimenti diversi, di cui ciascuno completa, o modifica insensibilmente, il precedente, la quale alla fine darà il fatto nuovo, con fisonomia e individualità propria, la specifica creazione scolastica dell’impero, che sarà l’ordinamento ufficiale dell’istruzione superiore.

In questo lento, insensibile lavoro, assai più di Adriano, Antonino Pio ha segnato il suo posto ed il suo ufficio.

La sua opera si inizia con la regolamentazione delle immunità ai docenti, che raggiunge con lui una precisione ignota negli anni trascorsi. Probabilmente, le città avevano rilevato degli inconvenienti nell’ampiezza delle immunità ai sofisti, ai grammatici, ai filosofi in genere. Probabilissimamente, ogni volenteroso di quel privilegio era ormai solito dichiarare, senza eccessivo scrupolo di esattezza, la qualità e la condizione sociale più acconcia a farglielo conseguire. Probabilissimamente, il numero dei maestri di grammatica, di retorica, di filosofia e d’altre discipline era, anche in virtù delle esenzioni tradizionali, cresciuto in misura da arrecare dei danni sensibili all’erario delle varie comunità. E con ogni probabilità noi dobbiamo alle loro rimostranze lo schema delle norme, con cui Antonino Pio ebbe a regolare tale materia, schema pervenutoci attraverso l’intelligente e autorevole compendio di una costituzione imperiale, lasciatoci dal giurista Modestino[343].

Quella costituzione stabiliva che, nelle piccole città, le immunità dovessero al massimo estendersi a 5 medici, 5 sofisti (maestri di retorica),[344] e 3 grammatici; nelle medie, a 7 medici, 4 sofisti e 4 grammatici; nelle grandi città, a 10 medici, 5 sofisti e 5 grammatici. Dei filosofi, Antonino Pio non stabiliva il numero dei privilegiandi,[345] ma questo — e lo desumiamo da ciò che egli s’affretta a soggiungere — non dipendeva da una maggiore liberalità, che egli avesse voluto usare verso quella categoria di professionisti, sibbene dalla loro scarsezza numerica. «Io penso», egli avvertiva, «che i filosofi ricchi offriranno volentieri alla patria le utilità, che loro derivano dalle ricchezze; chè se, invece, cavillando, mostrassero di fare troppo conto dei beni materiali, questo solo basterebbe a provare che essi non sono filosofi.»[346].

Insieme con tali norme noi possediamo di Antonino Pio altre disposizioni, relative alla immunità dei docenti, di cui talune sono frammenti della sopra riferita costituzione, altre sono clausole speciali, che ne dipendono o la illuminano, cioè: a) che il diritto alle immunità era strettamente legato al paese di origine del docente, sì da andare perduto per chi professasse altrove;[347] b) che però tale disposizione era passibile di eccezione pei docenti insigni, anche in soprannumero ed esercenti altrove;[348] c) che la specificazione degli oneri, o degli onori, da cui si aveva diritto di andare esenti, rimaneva sempre quella amplissima, già fissata da Adriano;[349] d) che gli insegnanti primarii, di qualunque specie e grado, dovevano andare esclusi da ogni immunità;[350] e forse, da ultimo, anche la norma che, fra i docenti discipline speciali, quelli di calligrafia (librarii), i quali preparavano ad uffici di segretari, copisti etc., tanto richiesti dalle amministrazioni pubbliche e private del tempo, godevano la esenzione dagli oneri più gravi[351].

Il documento principale si riferiva, in modo speciale, alla provincia di Asia. Ma è chiaro ch’esso doveva idealmente far parte, e organicamente connettervisi, di quella larga serie di provvedimenti, di cui Antonino Pio fu così liberale verso le provincie. Non vi sarebbe stata coerenza logica a stabilire per l’Asia delle restrizioni e delle norme in materia di immunità, che poi non dovessero essere ripetute, o non fossero già state stabilite per altre provincie dell’impero, o, almeno, per quelle, che uguale necessità ne risentivano. Questo è infatti il pensiero del giurista, che ci tramanda la costituzione antonina[352]; questa, l’opinione, che deve tenersi come in generale applicabile.

Qualche dubbio invece lascia la qualità delle persone, su cui l’antico privilegio e le sue recenti limitazioni andavano a raccogliersi.

Si tratta di insegnanti pubblici, ufficiali, sia di retorica che di grammatica, o di insegnanti privati?

La prima ipotesi è stata fatta, ed è stata portata a sostegno dell’assunto, che già, con Antonino Pio, si avesse in Atene quell’abbastanza regolare assetto degli studii superiori, che chiaramente troviamo dopo Marco Aurelio;[353] ma essa è certamente infondata. Ed invero, noi siamo assolutamente sicuri che, sotto Antonio Pio, nella migliore ipotesi, non ci fu in Atene che un solo ufficiale docente di sofistica, Lolliano,[354], la cui cattedra però, come a suo a tempo diremo, non dovette essere di istituzione imperiale, e che uno egualmente ce ne fu sotto Marco Aurelio.[355] Or bene, pur volendo rammentare che Antonino Pio, nella sua costituzione, fissava dei massimi, noi, seguendo l’ipotesi sopra esposta, verremmo ad ammettere che, nel centro maggiore di studii dell’Oriente (se ne togli Alessandria), là dove la fioritura dei maestri di retorica fu sterminata, e la ressa dei candidati notoriamente grande, il numero dei docenti ufficiali di retorica era inferiore perfino a quello supposto pei più piccoli centri dell’impero. Per quali casi avrebbe dunque Antonino Pio fissato le sue cifre iperboliche e considerato financo la probabilità che codesti massimi fossero raggiunti,[356] senza che per questo esaurissero la serie degli aspiranti al privilegio?

D’altro canto, di cattedre ufficiali di grammatica, in Atene, non abbiamo — almeno per ora — nessuna menzione; forse di istituite dagli imperatori non ve ne furono mai.[357] Eppure, secondo l’interpretazione, dianzi accennata, della costituzione di Antonino Pio, al suo tempo, Atene avrebbe dovuto contarne tante quante ne contava di retorica!

E che dire dei docenti di filosofia, che la costituzione di Antonino Pio farebbe evidentemente supporre inferiori di numero ai sofisti e ai grammatici, mentre poi, sotto Marco Aurelio, ne troviamo probabilmente due per ogni scuola, e cioè otto nella sola Atene?[358].

L’ipotesi dunque che i docenti, immuni da oneri, siano stati professori ufficiali riesce, sotto ogni rapporto, insostenibile.

Ma v’è proprio necessità d’identificare i privilegiati della esenzione, con dei professori ufficiali? Tra le immunità e l’insegnamento ufficiale non esiste nessun legame diretto, e come, fin da Augusto, noi abbiamo assistito a una dispensa notevole di immunità, senza che per questo le persone, che via via avevano a goderne, fossero menomamente fornite di incarichi ufficiali, così ora possiamo con sicurezza concludere che, quando Antonino Pio limita il numero dei docenti beneficiati, egli non si riferisce all’insegnamento ufficiale, ma all’insegnamento in genere,[359] e che la limitazione sua è provocata soltanto dal danno, che l’erario delle singole città risentiva dalla pletora dei privilegi.

Un altro problema, dinanzi a cui ci pone la su riferita costituzione imperiale è quello del criterio occorrente per classificare le città dell’impero in città di primo, di secondo, di terzo grado. Ce ne dà la soluzione il commento del giureconsulto Modestino, il quale informa come città di primo grado fossero le μητροπόλεις τῶν εθνῶν, cioè, sin dal II. secolo, le principali città delle province, onorate ufficialmente del titolo di metropoli;[360] di secondo grado, le sedi di un conventus iuridicus (αὶ ἔχουσαι ὰγορὰς δικῶν); di terzo, tutte le altre. E questa interpretazione, fornitaci da un antico, è, per molte ragioni, tra cui questa ch’essa proviene da un’età, in cui le norme di Antonino Pio erano ancora in vigore la più accettabile sovra ogni altra.

Ma la limitazione, introdotta dal principe nel numero dei privilegiati, insinua un concetto giuridico affatto nuovo nei rapporti tra questi e il governo, che privilegiava. In realtà, non siamo più dinanzi a un onore conferito ad personam, e neanche dinanzi a un privilegio conferito ad una classe di persone; siamo dinanzi a un privilegio conferito a delle comunità, che sole possono esentare da determinati oneri un certo numero di persone, le quali le ricambiano di determinati utili, morali o materiali[361].

Con tutto questo concorda perfettamente un’altra disposizione — che però non è chiaro se Modestino ce la riferisca come ordinata, anch’essa, da Antonino Pio, o come una sua propria illazione — secondo cui il Senato locale, se non poteva accrescere il numero degli esenti, poteva però, con una sua disposizione interna, fissare un massimo inferiore a quello stabilito dall’imperatore.[362] Di guisa che, per l’ammissione al privilegio, non sarebbe bastata più la dichiarazione della professione, ma occorreva invece un decreto del Senato, dichiarante che, date le oggettive condizioni volute dalla disposizione imperiale — accolta integralmente, o limitata, da un successivo provvedimento interno — la persona o le persone, che avevano avanzato domanda di immunità, potevano essere ammesse a goderne[363].

Quali criteri si seguissero in caso di eccesso di domande; in base a quali elementi i rimandati di oggi venissero, alla prima vacanza, ripresi in considerazione, è assai difficile dire, nell’assenza di ogni indicazione che ci illumini. I criteri potevano essere parecchi: o l’ordine delle domande, o l’anzianità, o il merito speciale, o un criterio misto, che tenesse conto dei varii elementi. Ma, in rapporto a tutte le nuove norme seguite da Antonino Pio, s’impone un quesito pregiudiziale. Eran desse delle clausole, per cui si richiedeva un’applicazione immediata, o delle disposizioni generali, che dovevano applicarsi gradualmente? In una parola (ed è qui l’importanza della questione) i diritti acquisiti sarebbero stati rispettati, anche se venivano, in tutto o in parte, a urtare contro le nuove disposizioni?

La risposta, a mio avviso, non può essere che positiva.

A parte il principio, costantemente seguito dalla legislazione imperiale, di non arrecar mai detrimento ai diritti acquisiti,[364] troppo grave sarebbe stata la lesione degli interessi individuali e collettivi, qualora i nuovi criterii si fossero voluti imporre immediatamente, turbando tutti gli antichi rapporti. Ma, a parte questo e a parte il valore di precedente, che ogni beneficio accordato recò per il successore, noi sappiamo che taluni maestri ebbero adesso ripetute dall’imperatore in persona le antiche immunità,[365] e che altri non ismarrirono quel diritto.[366] Le disposizioni di Antonino Pio si sarebbero dunque applicate gradualmente, e sarebbero entrate in pieno vigore solo alla morte di tutti quelli, che fin allora avevano conservato l’antico privilegio.