XI.

Di così improvviso rigoglio di studi di retorica e di filosofia era stato artefice Nerone. Ma io sono fermamente convinto che a lui, ed a questo tempo, si debba ricondurre un assai notevole provvedimento legislativo, che sarà più tardi constantemente ripetuto dagli imperatori romani. Intendo accennare alle immunità largite ai pubblici docenti. Un passo del Digesto infatti, discorrendo di una concessione di Vespasiano e di Adriano, parla di magistri qui civilium munerum vacationem habent[101]. L’esenzione aveva dunque dietro di sè una consuetudine. Ma questa non era stata certamente iniziata da nessuno degli imperatori, che regnarono fra Augusto e Nerone, e in questo convincimento ci induce anche una superficiale conoscenza della loro politica e delle loro cure. Che vi abbia dato principio Augusto è possibile, non probabile, chè altrimenti o ne avremmo menzione in quella autobiografica rassegna dei più cospicui fra gli atti di lui, che fu il Monumentum Ancyranum, o troveremmo tanta innovazione esaltata dai suoi numerosi apologisti, per lo meno a proposito dell’analoga immunità da lui concessa ai medici.

Se quindi escludiamo dalla nostra considerazione Augusto, l’unico, tra questo principe e Vespasiano, su cui sia lecito soffermarsi, può essere solo Nerone, il grande protettore degli esercizi di retorica, il discepolo di due filosofi, di cui uno era a sua volta figlio di un retore, e fu il consigliere e l’ispiratore di una buona parte della politica imperiale. Onde a Nerone io penso si possa con tranquilla coscienza ricondurre l’origine di una consuetudine di governo, che, salvo lievi variazioni, dominerà tutta la politica scolastica dello impero, la consuetudine — dico — di largire ai maestri di grammatica, di retorica, di filosofia, quanto Augusto, aveva largito ai medici nella esultanza della convalescenza: la immunità dai carichi pubblici e dalle pubbliche funzioni.

Tale concessione del governo romano non fu esclusivo privilegio delle su citate categorie di professionisti, nè può dirsi ch’essa, per ora, sia più che ai suoi inizii. Man mano che la costituzione politica e l’organismo fiscale dell’impero si rinsalderanno, la teoria delle immunità riceverà sempre più larghe applicazioni per divenire, negli ultimi secoli, una delle molle necessarie al funzionamento dello stato.

Essa infatti consisteva nell’eccitare gli individui di determinate classi a fornire alla società l’opera loro (di cui questa aveva assolutamente bisogno) in cambio della esenzione di una, più o meno larga, serie di oneri, gravanti sul resto dei cittadini. Fra codesti oneri rientrano poco a poco le pubbliche funzioni, gli honores, i quali così vanno via via assumendo il carattere di munera, imposti dallo stato ai suoi sudditi, per fini a lui propri — quali che possano essere i sentimenti e le convenienze dei sudditi stessi — il che veniva a sancire quell’assimilazione dell’honor al munus, che fu certo uno dei tratti più caratteristici del diritto pubblico nell’impero romano[102].

Or bene, tra le categorie di persone, di cui lo stato fin d’ora dichiara di avere assoluto bisogno ed a cui offre, in ricambio dei loro servigi, l’esenzione di parecchi carichi, sono i ministri del pubblico insegnamento, dichiarato così anch’esso — implicitamente — funzione essenziale della società e della vita civile.

Abbiamo noi mezzo di stabilire fin d’ora la portata ed i limiti di quella esenzione? Quali tra i professionisti dell’insegnamento ne godettero? Da quali carichi andarono essi esenti?

Il Digesto, riferendosi all’età, che precede Adriano e ai magistri, che allora godevano della vacatio civilium numerum, ne specifica[103] le varie categorie in medici, grammatici, oratores (cioè: retori) e philosophi. I maestri elementari, i litteratores, sono quindi, fin d’adesso, come, per regola generale in seguito, esclusi da ogni immunità. Viceversa, il beneficio non dovette limitarsi solo a Roma. Se Augusto aveva privilegiato tutti i medici esercenti dell’impero, i privilegiati d’adesso non avrebbero potuto essere soltanto romani, o, se così fosse stato, se cioè la riconferma del privilegio avesse contenuto qualche restrizione, lo si sarebbe certamente dichiarato.

Questa considerazione è ribadita dalla parola stessa del Digesto: «Il Divo Vespasiano e il Divo Adriano — s’esprime un giurista — dichiararono in un rescritto che agli insegnanti, i quali hanno l’immunità dai pubblici oneri, e cioè i grammatici, i retori, i medici e i filosofi, gli imperatori avevano implicitamente largito l’esenzione dall’obbligo di hospites recipere[104]». E altrove: «È inserito nelle costituzioni dell’imperatore Commodo il passo di un’epistola di Antonino Pio, nel quale si dice che anche i filosofi sono esentati dall’obbligo della tutela. Le parole son queste: — Del pari a tutti costoro il Divo mio padre, salendo al trono, con una costituzione confermò i precedenti onori e le preesistenti immunità, sancendo che i filosofi, i retori, i grammatici ed i medici sono esenti dalla ginnasiarchia, dalla agoranomia, dai sacerdozii, dall’obbligo della ospitalità, dall’obbligo della sitonia e della elaionia, e che non possono essere costretti a fungere da giudici o da ambasciatori, o a prestar servizio militare, o a sottostare a qualunque altro carico — »[105].

Una così ampia e universale concessione di immunità, che, come si dichiara, precede Adriano e Vespasiano, mentre da un lato ribadisce la interpretazione che le immunità ai magistri dovettero varcare la cerchia delle mura di Roma e i confini d’Italia, assicura eziandio dall’altro che esse furono comuni a tutti i restanti paesi dell’impero.