XII.
Ma l’epistola di Antonino Pio ci dà anche l’elenco degli oggetti, su cui queste immunità ai magistri vertevano prima di Adriano, e (noi possiamo pensare) vertevano a un di presso sin dalla loro origine.
I grammatici, i medici, i retori e i filosofi erano, secondo la parola della costituzione riconfermata da Adriano, esenti dall’ufficio: 1) di γυμνασιαρχοι 2) di ἱερεῖς; 3) dall’obbligo della ἑπισταθμία; 4) dall’ufficio di σιτῶναι, 5) di ἐλαιῶναι, 6) di κριταί, 7) di πρέσβεις, 8) di στρατιῶται e da ogni altro carico di qualsiasi genere[106].
Non sarà male, piuttosto che tradurre verbalmente, chiarire, specificando, l’importanza di ciascuna di codeste esenzioni.
L’espressione gymnasiarchia ci richiama anzi tutto al mondo greco. Ivi, nel periodo classico, essa era stata una liturgia, forse identificabile con la lampadodromia,[107] e tale rimaneva ancora, nel periodo romano, non ostante avesse, qua e là, assunta la forma di magistratura. Perciò il gymnasiarca offriva agli efebi vesti, forniva olio per il ginnasio, dedicava stabilimenti di bagni, accudiva alla celebrazione di sacrifici e di festività, acquistava le vittime all’uopo richieste, provvedeva all’allestimento dei banchetti, che seguivano i sacrifizi, costituiva a sue spese il fondo per i premi richiesti dai vari concorsi, innalzava pubbliche costruzioni. Era dunque il suo, specie se, come talora avveniva, si cumulava con quello di agonoteta, un ufficio terribilmente dispendioso[108].
Ma il concetto di gymnasiarchia, contenuto nel paragrafo del Digesto, che qui interpretiamo, non può, come talora è stato fatto,[109] riferirsi specificatamente alla liturgia o alla speciale magistratura greca, che portava codesto nome. Deve invece riferirsi alla cura in genere dei pubblici spettacoli, a quel ludorum publicum regimen, che, nel mondo greco, spettava, come abbiamo visto, al gymnasiarca; in Roma, nell’età imperiale, al pretore[110]; nei rimanenti municipii, agli edili;[111] o, nell’una e negli altri, a curatores speciali[112]. E quanto gravoso fosse codesto onere si può convincersene, rammentando che in Roma erano proverbiali i dispendii, a cui gli edili soggiacevano, durante la celebrazione di determinate festività, e che assai spesso i magistrati desideravano andarne esenti.
L’ἀγορκνομία è una magistratura notissima nel mondo greco ed ellenistico. Ma la nostra fonte giuridica, se si esprime in greco, non si riferisce unicamente al mondo ellenico, sibbene, al solito, rende, con la parola greca, un concetto, che, negli altri municipii, specie in quello di Roma, corrispondeva a magistrature rette da funzionarii, che portavano altri nomi.
L’edile della repubblica romana era stato infatti per eccellenza agoranomo: aveva sempre provveduto a che i viveri, specie il frumento, non subissero rincari esagerati, aveva impedito, e mitigato, anche con largizioni proprie, gli effetti delle carestie, sorvegliato i pesi e le misure. Nell’età dell’impero, l’ufficio di curator dell’ànnona in Roma, era stato assunto da speciali magistrati, ma nei municipii italici esso era, di regola, rimasto còmpito precipuo dell’edile[113].
Anche il sacerdozio (ἱεροσύνη) rientrava, come i due uffici precedenti, nella categoria degli honores. Nell’impero romano esistettero sacerdoti urbani e sacerdoti provinciali. Ma quell’onore si traduceva, pur troppo, in un vero e proprio carico patrimoniale, giacchè chi lo rivestiva soggiaceva a pesi determinati, all’obbligo di donativi in danaro per pubblici edifici, e l’ufficio aveva rapporti molteplici e costosi con i giuochi dei gladiatori e con le cacce degli animali feroci[114].
Viceversa, l’ἐπισταθμία era un carico esclusivamente patrimoniale. Essa consisteva nell’obbligo dei proprietari di case di ospitare, a turno, magistrati e funzionari, viaggianti o in missione, insieme con il loro seguito, a cui bisognava pure fornire alloggio, letti, legna, sale, fieno per le bestie[115]. E, se si fosse trattato di hospitium militare, tutti indistintamente gli abitanti di un paese sarebbero stati tenuti a fornire, ai soldati in marcia, alloggio, fuoco e quanto costoro avessero potuto chiedere o desiderare[116].
Le rimanenti immunità riguardano dei munera personarum. Le σιτωνίαι e le ἐλαιωνίαι (emptiones frumenti et olei) si riconnettono al problema della cura dell’annona urbana, che fu tra i più tormentosi dell’antichità. Si trattava di fare delle grandi provviste di grano e di olio pei bisogni del mercato, in parte con le entrate dello Stato, in parte con volontarie contribuzioni. Delle prime venivano, in Grecia, incaricati appositi magistrati, i σιτῶναι, una delle cariche del paese più onorifiche e delicate;[117] delle seconde, gli ἐλαιῶναι[118]. Nei municipii non ellenici si curano di ciò per adesso gli edili; più tardi, vi troveremo addetti appositi curatores[119].
L’ufficio di κριτὴ (munus iudicandi) corrispondeva all’esercizio delle funzioni di giudice (iudex, recuperator) nei processi civili. Finalmente il πρεσβεύειν (munus legationis) era l’obbligo della legatio, cioè di assumere la carica di legatus delle varie città presso l’imperatore, il senato, i patroni residenti in Roma; e l’εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι (munus militiæ) corrispondeva a l’obbligo di soggiacere al servizio militare, tanto per conto dello stato come dei municipii[120].
Da tutti questi onori e da questi carichi venivano adesso esentati i docenti di arti liberali. Ma, nonostante così ampio esonero, l’immunità dei privilegiati non si sarebbe potuta dire completa. Noi sappiamo infatti che altre categorie di sudditi godevano esenzioni da altri numerosi gravami[121], di cui, a proposito dei maestri, non si fa, nei documenti che abbiamo riferito, specificatamente parola. Onde l’autore della su citata costituzione Adrianea sentiva il bisogno di completarne il dispositivo, chiudendo con l’ampia dichiarazione di esonero da qualsiasi altro carico, dando così alla concessione quel carattere di universalità, che vi sarà concordemente riconosciuto dai giuristi maggiori dell’evo imperiale[122].
La liberalità dello Stato non poteva essere più completa. Il linguaggio ufficiale degli anni successivi definirà questa come una immunità realmente illimitata[123]. Ma il suo merito non risale, come a un’indagine superficiale potrebbe apparire, ai principi dell’ultima, sibbene a quelli della prima età dell’impero, al paragone dei quali i successori non procederanno sempre nella via delle larghezze.
Ci rimane a rispondere a un’ultima domanda: Quale fu l’ampiezza cronologica, che l’imperatore volle donare alle sue immunità? Si limitavano esse ai professionisti viventi sotto il suo regno, o anche ai futuri?
Su ciò — per ora — non può illuminarci che l’analogia della immunità concessa ai medici da Augusto, che riguardò esplicitamente, non solo i viventi, ma anche gli altri che sarebbero sopravvenuti[124]. Era veramente un impegnare un po’ troppo l’avvenire, e le conferme, che i successori riterranno opportune, e le limitazioni, ch’essi vi arrecheranno, sono prova sicura del fatto che, se nella ingenua, o buona, volontà di ciascuno dei largitori il beneficio non doveva aver limiti di tempo, nel concetto dei principi successivi, le liberalità concesse erano in vigore solo fino al giorno, in cui non fossero state abrogate o confermate[125].